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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 04/06/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1418/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Giovanna Claudia Ragusa Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1418 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1976, rappresentata e difesa dall'avv. TROJA LUIGI, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/11/1977;
- resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
-interveniente ex lege-
oggetto: statuizioni in ordine all'affidamento ed al mantenimento di prole nata al di fuori del matrimonio
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
30.04.2025 cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20.06.2024, premettendo di avere Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale sono nate in data Controparte_1
24.06.2008 la figlia e in data 22.10.2010 le figlie e , ha chiesto Persona_1 Per_2 Per_3
all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento congiunto delle minori e di porre a carico del padre un contributo di mantenimento per le figlie minori in misura adeguata alle condizioni del resistente, e comunque non inferiore ad € 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese.
A supporto della propria richiesta ha rappresentato di avere quale unica entrata la pensione di reversibilità di circa € 600,00 e di mantenere altre due figlie avute da precedente matrimonio;
mentre il resistente è titolare di una s.r.l. unipersonale con elevato fatturato.
Il P.M ha posto il visto in data 12.07.2024.
Ritualmente citato rimaneva contumace . Controparte_1
Si da atto che si è ritenuto di non sentire le minori considerato che non vi è contrasto sulle questioni che le riguardano.
La causa istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 472 bis
22 c.p.c.
Ebbene, essendo il rapporto tra i genitori e le minori privo di una precedente regolamentazione, è opportuno adottare i provvedimenti relativi all'affidamento delle minori e al loro mantenimento.
Deve pertanto, essere disposto, non essendo emersi dalle prospettazioni delle parti
Per_ elementi ostativi al regime ordinario dell'affido condiviso, che le minori , e Per_2 Per_3
siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
La collocazione stabile delle figlie viene individuata presso il domicilio materno e il padre potrà incontrarle liberamente concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno tenere conto degli impegni delle minori.
Solo in caso di disaccordo, le minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e, a settimane alterne, un week-end (dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica), nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che le figlie possano trascorrere le giornate delle festività
principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di cinque giorni in occasione
2 delle festività natalizie e di tre in quelle pasquali e di quindici giorni nelle vacanze estive,
anche a periodi frazionati, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i genitori.
In relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, è necessario tenere conto delle allegazioni delle parti in merito alle loro occupazioni lavorative e reddito percepito e di tutti quegli elementi che possono incidere, in vario modo, sulla capacità reddituale dei genitori. A
riguardo si precisa che la ricorrente ha allegato esclusivamente una autodichiarazione circa il proprio reddito e le affermazioni circa la posizione reddituale di controparte sono rimaste meramente labiali, in mancanza di alcuna produzione documentale o richiesta istruttoria sul punto.
Pertanto, si ritiene congruo porsi a carico di , l'obbligo di versare alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, previa concertazione tra le parti.
Si ritiene vi siano giustificati motivi per lasciare sulla parte ricorrente le spese di lite, data la materia trattata e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
così provvede:
- affida le minori ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità che le parti concorderanno, ovvero
- in caso di disaccordo - secondo le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 10 Parte_1
di ogni mese, l'assegno di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche)
sostenute nell'interesse delle figlie, previa concertazione tra le parti.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
il Giudice il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
3 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
1) Marco Salvatori Presidente
2) Giovanna Claudia Ragusa Giudice
3) Federica Verro Giudice relatore riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1418 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente
tra
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16/04/1976, rappresentata e difesa dall'avv. TROJA LUIGI, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
08/11/1977;
- resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
-interveniente ex lege-
oggetto: statuizioni in ordine all'affidamento ed al mantenimento di prole nata al di fuori del matrimonio
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note di trattazione scritta per l'udienza del
30.04.2025 cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 20.06.2024, premettendo di avere Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con , dalla quale sono nate in data Controparte_1
24.06.2008 la figlia e in data 22.10.2010 le figlie e , ha chiesto Persona_1 Per_2 Per_3
all'intestato Tribunale di disporre l'affidamento congiunto delle minori e di porre a carico del padre un contributo di mantenimento per le figlie minori in misura adeguata alle condizioni del resistente, e comunque non inferiore ad € 900,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Con vittoria di spese.
A supporto della propria richiesta ha rappresentato di avere quale unica entrata la pensione di reversibilità di circa € 600,00 e di mantenere altre due figlie avute da precedente matrimonio;
mentre il resistente è titolare di una s.r.l. unipersonale con elevato fatturato.
Il P.M ha posto il visto in data 12.07.2024.
Ritualmente citato rimaneva contumace . Controparte_1
Si da atto che si è ritenuto di non sentire le minori considerato che non vi è contrasto sulle questioni che le riguardano.
La causa istruita documentalmente è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 472 bis
22 c.p.c.
Ebbene, essendo il rapporto tra i genitori e le minori privo di una precedente regolamentazione, è opportuno adottare i provvedimenti relativi all'affidamento delle minori e al loro mantenimento.
Deve pertanto, essere disposto, non essendo emersi dalle prospettazioni delle parti
Per_ elementi ostativi al regime ordinario dell'affido condiviso, che le minori , e Per_2 Per_3
siano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori.
La collocazione stabile delle figlie viene individuata presso il domicilio materno e il padre potrà incontrarle liberamente concordando con la madre tempi e modalità delle frequentazioni che dovranno tenere conto degli impegni delle minori.
Solo in caso di disaccordo, le minori trascorreranno con il padre il pomeriggio di due giorni infrasettimanali, da concordarsi tra i genitori dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e, a settimane alterne, un week-end (dalle ore 15.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica), nel rispetto del principio dell'alternanza in modo che le figlie possano trascorrere le giornate delle festività
principali una volta con uno, un'altra volta con l'altro genitore, di cinque giorni in occasione
2 delle festività natalizie e di tre in quelle pasquali e di quindici giorni nelle vacanze estive,
anche a periodi frazionati, nel mese di luglio o agosto, salvo diverso accordo tra i genitori.
In relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, è necessario tenere conto delle allegazioni delle parti in merito alle loro occupazioni lavorative e reddito percepito e di tutti quegli elementi che possono incidere, in vario modo, sulla capacità reddituale dei genitori. A
riguardo si precisa che la ricorrente ha allegato esclusivamente una autodichiarazione circa il proprio reddito e le affermazioni circa la posizione reddituale di controparte sono rimaste meramente labiali, in mancanza di alcuna produzione documentale o richiesta istruttoria sul punto.
Pertanto, si ritiene congruo porsi a carico di , l'obbligo di versare alla Controparte_1
ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, un assegno mensile di € 700,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse delle figlie, previa concertazione tra le parti.
Si ritiene vi siano giustificati motivi per lasciare sulla parte ricorrente le spese di lite, data la materia trattata e il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
così provvede:
- affida le minori ad entrambi i genitori, con collocazione stabile presso il domicilio materno e con diritto di visita da parte del padre secondo le modalità che le parti concorderanno, ovvero
- in caso di disaccordo - secondo le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 [...]
, a titolo di concorso nel mantenimento delle figlie minori, entro il giorno 10 Parte_1
di ogni mese, l'assegno di € 700,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche)
sostenute nell'interesse delle figlie, previa concertazione tra le parti.
Così deciso in Agrigento, nella Camera di Consiglio del 3 giugno 2025.
il Giudice il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
3 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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