Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 28/04/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 14 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2025 fra:
Controparte_1
In persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti. APPELLANTE
CONTRO
CP_2 domiciliato elettivamente in Nuoro, presso lo studio dell'avv.to Emanuela Pais che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti, antistataria
APPELLATO All'udienza del 23.4.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE contrariis reiectis: in via principale, - in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la legittimità del licenziamento di cui è causa e mandare assolta la società appellante da ogni avversa pretesa;
in via meramente subordinata, - in parziale riforma della sentenza impugnata, riconoscere la dovutezza della sola tutela indennitaria in favore del lavoratore, in luogo della tutela reintegratoria accordatagli in primo grado;
in ogni caso, - con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio. Qualora Codesta Ill.ma Corte lo ritenesse necessario, si deduce prova testimoniale - diretta ed indiretta - sui capi di prova già riportati nella memoria difensiva e di costituzione depositata, in data 27 ottobre 2023, nell'interesse della società odierna appellante nel primo grado del giudizio, che qui si riportano pedissequamente, da intendersi preceduti dall'espressione "Vero che":
1. Vero che, nel mese di dicembre 2022 gli amministratori della società esponente hanno avuto colloqui individuali con tutti i lavoratori e che, in quella occasione, il sig. ha rappresentato di non voler ulteriormente proseguire il rapporto di CP_2 lavoro, dando la propria disponibilità al licenziamento collettivo? 2. Vero che quantomeno a far data dall'anno 2018 l'azienda ha Controparte_1 organizzato diversi incontri con le sigle sindacali presenti in azienda, al fine di
1
l'ing. di Orosei, sul capo 1; i sigg.ri Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, , firmatari dell'accordo sindacale del 14/12/2022, sui capi 3 e
[...] Tes_6
4. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO
-Nel merito rigettare per le causali di cui in parte espositiva l'appello proposto e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata sentenza - Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del sottoscritto procuratore per i entrambi i gradi di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: "1. Con ricorso depositato il 7.8.2023, CP_2 ha impugnato, avanti al Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, il licenziamento intimatogli dalla in data 23.12.2022, Controparte_1 all'esito della procedura collettiva avviata, dalla datrice di lavoro, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. n. 223/1991, sostenendone la nullità e/o comunque l'inefficacia e/o ancora l'illegittimità, e invocando, in via principale, la tutela reale ex art. 18 della L. n. 300/1970 (da qui la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro, correlata alla richiesta di condanna al risarcimento del danno – nella misura di 24 mensilità o di quella, inferiore, che risultasse all'esito dell'accoglimento della domanda, avanzata in via gradata, di cui al n. 2 delle conclusioni del ricorso – e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del recesso a quella della reintegra), e, in subordine, quella esclusivamente indennitaria (cfr. n. 3 delle conclusioni).
1.1. A fondamento dell'impugnativa, il ricorrente ha riferito ed esposto (la ricostruzione è del Giudice): § di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, presso lo stabilimento di Orosei – località “Oroe”, dal 1.2.1999, con qualifica di operaio specializzato, mansioni di motoseghista e inquadramento nel livello C del CCNL del Settore Lapidei- Industria;
§ che, con nota del 6.12.2022, la società ha comunicato alle Organizzazioni Sindacali, alla Regione Sardegna e all'Ispettorato del Lavoro di Nuoro, l'apertura di una procedura volta alla riduzione del personale, ai sensi della Legge n. 223/1991, motivando la decisione in ragione della crisi del mercato (aggravata dall'emergenza COVID) e del forte aumento dei costi energetici, con conseguente calo di fatturato registrato negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; § che il 14.12.2022, “raggiunto l'accordo con tutte le autorità competenti”, è stato stipulato e sottoscritto l'accordo sindacale, ove si decreta il licenziamento di 14 unità di personale (su un totale complessivo di 42 unità di organico aziendale), da individuarsi in base ai criteri indicati nel medesimo verbale e definiti, dagli stipulanti, tra loro “alternativi” e
“sostitutivi” di quelli previsti dal 1° comma dell'art. 5 della L. n. 223/1991; § che, ove quest'ultima disposizione stabilisce che “L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati di cui all'art. 4, comma 2, ovvero in mancanza di
2 questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia;
b) anzianità; c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative”, l'accordo del 14.12.2022 preannuncia che la scelta dei lavoratori in esubero sarebbe stata compiuta in considerazione (I) delle esigenze tecniche, organizzative e produttive,
(II) della disponibilità soggettiva dei lavoratori che manifestino adesione volontaria alla cessazione del rapporto di lavoro, (III) dei lavoratori in procinto di maturare, nel corso o alla fine del periodo di NASPI in corso (31.12.2022), l'anzianità anagrafica e contributiva utile al pensionamento;
§ di aver a questo punto ricevuto, il 23.12.2022, la comunicazione di licenziamento, decorrente dal
31.12.2022, con cui la società confermava il perdurare della situazione di crisi aziendale e dava conto, al lavoratore, dell'accordo sindacale del 14.12.2022; § di aver impugnato il licenziamento in via stragiudiziale con lettera spedita il
14.2.2023 (n.d.r: ricevuta dalla convenuta il 17.2.2023); § che il licenziamento è nullo e privo di ogni efficacia giuridica, difettando i requisiti previsti dalla Legge n. 223/1991 e stante l'illegittima conduzione della procedura che preceduto il recesso;
§ di essere stato palesemente violato, dalla convenuta, anzitutto, l'art. 4, comma 9, della Legge n. 223/1991, a mente del quale “Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1, deve esser comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”; § che, per altro verso, la Legge prevede che il datore debba indicare al proprio dipendente, nella comunicazione di licenziamento individuale, “i criteri di scelta adottati e le modalità applicative, in modo da porre il lavoratore in grado di percepire perchè sia stato licenziato proprio lui piuttosto che altri lavoratori”; § che, nel caso di specie, la ha omesso l'una e l'altra Controparte_1 cosa, la lettera di recesso non riportando nessuna di tali specificazioni e non risultando sia mai stata inviata, ai soggetti indicati, la comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della Legge n. 223/1991; § che l'obbligo di informativa oggetto di tale ultima disposizione, lungi dal costituire un momento formale dell'iter di perfezionamento della procedura, è previsto a pena di nullità del licenziamento, essendo ispirato dall'esigenza sostanziale di garantire il rispetto del principio di non discriminazione ex art. 15 della Legge n. 300/1970; § che, così operando, il datore di lavoro non ha indicato e comunicato “quali meccanismi operativi hanno portato all'individuazione concreta dei licenziati, i parametri assegnati ai vari criteri”, né “precisato l'ordine di priorità fra i criteri stessi” e stilato “una graduatoria sulla base dei punteggi assegnati e di ogni altro elemento utile a comprendere il percorso seguito nella scelta dei dipendenti licenziati”; § che, in difetto di qualunque valutazione comparativa e predisposizione di una graduatoria rigida, la scelta dei lavoratori da licenziare non è intellegibile e il ricorrente, infatti, non è stato messo nelle condizioni di capire perché, tra i
3 numerosi lavoratori in organico, e comunque tra quelli che svolgevano mansioni omogenee e/o fungibili, sia stato licenziato proprio e/o solo lui (dalla tabella riportata nella comunicazione di apertura della procedura, invero, risulta che i motoseghisti di livello C fossero in numero di 3, e che la ditta avesse stabilito di sopprimere una sola unità: ebbene, in seno al ricorso, ha CP_2 dedotto che non esistono, in atti, elementi oggettivi che consentano di comprendere per quale motivo sia stato scelto lui); § che nemmeno può sostenersi che la scelta sia ricaduta sul ricorrente in forza dell'applicazione dei criteri stabiliti (in sostituzione di quelli legali, e sopra richiamati in termini maggiormente specifici) dall'accordo sindacale del 14.12.2022, giacché, da un lato, l'odierno impugnante (I) non ha dato disponibilità all'esodo e (II) non aveva i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento, e perché, sotto altro profilo, non è ammissibile spiegare la scelta alla luce del criterio delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, trattandosi (soprattutto nell'ipotesi in esame, ove è del tutto assente una comparazione tra lavoratori, una graduatoria, un'esplicazione di quali, tra le possibili esigenze tecniche, organizzative e produttive, abbiano in concreto indotto il datore di lavoro a licenziare , anziché un altro suo collega) di CP_2 un criterio del tutto generico, che non consentiva (e non consente, oggi, in fase di verifica) di conferire trasparenza e razionalità alle determinazioni datoriali, le quali emergono, quindi, oltreché illegittime e/o invalide per vizi di forma (difetto di comunicazione ex art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991; omessa predisposizione di una griglia o graduatoria rigida;
omessa motivazione delle ragioni concrete della scelta), arbitrarie nella sostanza, essendosi di fatto riservata, la società, grazie al rinvio alla vaga formula delle “esigenze tecniche, organizzative e produttive”, la libertà e/o financo l'arbitrio, finendo per decidere chi licenziare senza neppure assumersi l'onere di dare (alle autorità di cui al comma 9 dell'art. 4, e soprattutto al singolo lavoratore “prescelto”) una minima spiegazione (dei criteri realmente adottati, e del perché dall'applicazione di quei criteri sia derivata la scelta di questo o quel dipendente);§ che la dopo il Controparte_1 licenziamento del ricorrente, ha assunto 3 unità lavorative, senza preventivamente contattare l'ex dipendente per valutarne la disponibilità ad essere riassunto e/o reintegrato;
§ che, così, la ditta ha agito in ulteriore violazione delle disposizioni di legge, contravvenendo, peraltro, anche all'accordo sindacale del 14.12.2022, ove si era impegnata “… in caso di superamento della crisi strutturale” a
“valutare la ricollocazione delle figure professionali interessate dalla presente procedura”.
1.2. Con memoria difensiva depositata il 27.10.2023, si è costituita, nei termini dell'art. 416 c.p.c., la invocando il rigetto Controparte_1 dell'impugnativa (e solo in via di subordine avanzando richiesta di contenere il risarcimento del danno “nella misura minima di legge … dedotto l'aliunde perceptum sed percipiendum”) e, a suffragio delle difese, osservando ed eccependo (in sintesi, vista anche la peculiarità della motivazione che seguirà nel testo, ove il
Giudice riterrà di decidere la causa sulla scorta di un motivo sostanzialmente assorbente la gran parte delle questioni prospettate dalle parti): § che l'azienda è stata costretta, suo malgrado, a ricorrere alla procedura di riduzione del personale, stante la grave crisi economica che ha colpito l'impresa (e, in generale, il settore: cfr. pagine 2 e 3 della memoria), e che ciò ha fatto, peraltro, coinvolgendo in tutte le fasi le organizzazioni sindacali e i lavoratori;
§ che il
4 ricorrente ha espressamente acconsentito al licenziamento, sostenendo di voler cambiare lavoro per dedicarsi ad aiutare la moglie nello svolgimento di altra attività, nel frattempo avviata ed intrapresa da quest'ultima; § che i rilievi di controparte in punto di violazione dell'art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991, appaiono il frutto di formalismo superfluo, giacché – pur avendo la società omesso di comunicare per iscritto, “… all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2”, l'elenco dei lavoratori licenziati “… con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonchè con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'art. 5, comma 1” – la ratio della detta disposizione non ne risulta, nell'occasione, contraddetta, il controllo sul rispetto dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare essendo stato ampiamente garantito lungo tutto il corso del procedimento che ha condotto all'accordo stipulato con i sindacati (accordo che ha integralmente ratificato i contenuti delle comunicazioni date in avvio della procedura, nelle quali già risultava esplicitato l'elenco dei lavoratori in esubero, il dettaglio delle loro mansioni ed ogni altra informazione utile), e il mancato inoltro successivo della comunicazione agli enti pubblici mostrandosi, nella fattispecie, del tutto privo di conseguenze, posto che la convenuta, al momento del licenziamento collettivo, aveva già usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali e/o benefici previsti;
§ che, nell'ipotesi, la Suprema Corte, con sentenza distinta al n. 12122 del 11.6.2015, ha sancito che lo scrutinio avente ad oggetto l'invocata violazione dell'art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991 non può che essere effettuato alla luce del principio di strumentalità delle forme e in considerazione del raggiungimento dello scopo;
§ di essere infondati anche gli ulteriori motivi di impugnativa, la determinazione datoriale di adottare criteri di scelta parzialmente diversi da quelli di fonte legale essendo perfettamente legittima, così come legittima è la mancata predisposizione di una graduatoria;
§ che non risponde al vero che l'azienda abbia assunto, dopo il recesso, altre figure professionali paragonabili, per mansioni e inquadramento, a quella di;
§ che, CP_2 in ogni caso, (I) la tutela offerta dalla Legge al lavoratore in caso di violazione dell'art. 4, comma 9, Legge n. 223/1991 è, alla luce della disposizione dell'art. 5, comma 12, della medesima, meramente indennitaria (art. 18, comma 7, della
Legge n. 300/1970), e che, a ogni buon conto, va tenuto presente che (II) dall'ammontare complessivo di tale importo andrebbe comunque detratto l'aliunde perceptum o percipiendum.
1.3. All'esito della prima udienza, celebrata in data 7.11.2023, il Tribunale ha ritenuto che la causa fosse documentalmente istruita, e ha formulato una proposta conciliativa, sul cui contenuto, tuttavia, le parti non hanno raggiunto un'integrale intesa.”. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata definita con la sentenza n.
198/2024 del Tribunale di Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, che ha annullato il licenziamento, condannando la resistente alla reintegrazione del ricorrente ai sensi dell'art. 18, co. 4 L. n. 300/1970, oltre al pagamento di indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché, infine, alla rifusione delle spese di lite.
5 Nel dettaglio, il Tribunale, in adesione all'insegnamento della Cassazione espresso anche nella sentenza n. 9800/2022, ha ritenuto il licenziamento illegittimo in quanto effettuato senza alcuna comunicazione inviata ex art. 4, co. 9 L n. 223/1991 finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti nel corso degli incontri sindacali. Detto vizio ha comportato l'irrilevanza dell'accertamento della presunta manifestazione del di disponibilità a essere inserito nell'elenco dei lavoratori CP_2 da licenziare atteso che anche ove ritenuta dimostrata siffatta disponibilità, ciò non di meno la datrice di lavoro avrebbe dovuto effettuare dette comunicazioni all'esito delle quali il ricorrente avrebbe accettato di essere inserito nell'elenco dei licenziandi. Annullato il licenziamento, gli effetti sono quelli previsti dal comma 4 dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori, come chiarito dalla Cassazione con sentenza n.
9800/2022 secondo la quale la carenza della comunicazione e, a maggiore ragione, l'assenza di detta comunicazione, si traduce nell'illegittima applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare. Infine, ha disatteso l'eccezione della datrice di lavoro sulla necessità di detrarre dal risarcimento del danno il quantum perceptum sed percipiendum, attesa l'assenza di prova gravante sulla medesima. Avverso detta sentenza ha proposto appello la società cui ha resistito con memoria, l'originario ricorrente. La causa, istruita con l'acquisizione dei fascicoli di parte e di quello d'ufficio, è stata tenuta in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante lamenta “la violazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991. Sul pacifico rispetto della ratio della norma di cui all'art. 4, comma 9, L. 223/1991 e sulla conseguente validità, in virtù del generale principio di strumentalità delle forme, del licenziamento di cui è causa”. In sintesi, pur incontroversa l'omessa comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 della L n. 223/1991, ciò non di meno nel caso di specie lo scopo previsto da detta norma era stato raggiunto e, pertanto, il Tribunale, in applicazione del principio della strumentalità delle forme, non avrebbe dovuto annullare il licenziamento atteso che non ogni irregolarità formale maturata nel procedimento determina l'inefficacia del procedimento amministrativo, come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 12122/2015 ma soltanto quella che impedisce alla comunicazione di raggiungere lo scopo cui la norma è preordinata ossia consentire al lavoratore il controllo sulle modalità con cui l'azienda ha dato applicazione all'accordo sindacale al momento dell'intimazione dei recessi. Nel caso di specie, attese le modalità di svolgimento della procedura, le parti sociali e gli stessi lavoratori erano consapevoli, all'atto dell'intimazione dei recessi sia del numero degli esuberi dichiarati, sia dei profili professionali corrispondenti, sia dei criteri di scelta utilizzati dall'azienda e di tutte le altre informazioni utili a verificarne la corretta e precisa applicazione. Con la conseguenza che l'omessa comunicazione ex art. 4, co. 9 Legge citata non ha influito sulla possibilità delle OO.SS. di controllare la regolarità dell'operato dell'appellante.
6 Ulteriore conseguenza dell'accoglimento del primo motivo è, altresì, la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto superflua la prova testimoniale finalizzata a dimostrare che il aveva manifestato la propria CP_2 disponibilità a essere ricompreso nell'elenco dei lavoratori licenziabili. Col secondo motivo, si ipotizza, in via subordinata, la violazione dell'art. 5, comma 3, della L. 223/1991, sulle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento in ragione della violazione dell'art. 4, comma 9, L. 223/1991. Sulla possibilità di riconoscere al lavoratore esclusivamente la tutela di natura meramente indennitaria.
In sintesi, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nel caso di violazione delle regole procedurali la conseguenza sarebbe esclusivamente l'approntamento di una tutela di natura indennitaria ai sensi dell'art.5, co. 3 L n. 223/1991 e dell'art. 18, co. 7 stat. Lav., come chiarito dalla Cassazione con sentenza n. 19320/2016.
Ad avviso della Corte, entrambi i motivi non sono condivisibili. Invero, incontroverso che il sia stato licenziato all'esito di procedura di CP_2 licenziamento collettivo, ad avviso della società appellante l'omessa, indiscussa, comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 4 legge n. 223/1991, sarebbe irrilevante allorquando lo scopo perseguito da detta disposizione sia stato raggiunto con altra modalità, secondo il principio della strumentalità delle forme. Nel caso di specie, l'unico passaggio della procedura in esame che non risulta osservato è quello previsto dal comma 9 dell'art. 4 secondo cui “Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8,
l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.”. Dunque, è incontestato che vi è stata la comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali nonché alle associazioni di categoria prevista dal comma 2, avente il contenuto di cui al comma 3; parimenti, non è contestato l'adempimento di quanto previsto dal comma 4 (comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione), il successivo esame congiunto tra le parti di cui al comma 5, la successiva comunicazione di cui al comma 6 all'Ufficio provinciale del lavoro.
Difetta, per contro, integralmente la comunicazione di cui al comma 9 che, aderendo all'interpretazione dell'appellante, risulterebbe superflua allorquando vi è stato il rispetto di tutte le fasi precedenti nel corso delle quali il lavoratore ha avuto modo di apprendere “il numero degli esuberi dichiarati, i profili professionali corrispondenti, i criteri di scelta utilizzati dall'azienda e tutte le altre informazioni utili a verificarne la corretta e precisa applicazione.”. Detta tesi è stata ripetutamente contrastata dalla Corte di Cassazione che anche da ultimo ha ribadito che “la disciplina dettata dalla legge n. 223 del 1991 in materia
7 di licenziamenti collettivi per riduzione di personale rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, destinata ad operare su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali- assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere ma altresì di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato al licenziamento, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro (Cass.
n. 19618 del 2011; Cass. n. 15694 del 2009).
4.1. In particolare, la comunicazione di cui all'art.4, comma 9 della legge n. 223 del 1991, che fa obbligo di indicare "puntualmente" le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti (Cass. n. 12344 del 2015,
Cass. n. 19320 del 2016). Essa cristallizza anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, ex post, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione. A tal fine, quindi, l'esigenza di consentire il controllo (contestuale e successivo) impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione. La valutazione dell'adeguatezza della comunicazione costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito (così, con riferimento alla comunicazione, di apertura della procedura, Cass. n. 2113 del 2016).
4.2 Come noto, nell'art. 4, nono comma, legge n. 223/1991, la parola "contestualmente" è stata sostituita dall'art. 1, quarto comma, legge n. 92/2012, con le parole "entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi", mentre l'art. 2, comma 72 della stessa legge ha modificato il primo comma dell'art. 4 della legge n. 223/91 (secondo cui "L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le "procedure di mobilità" ai sensi del presente articolo"), sostituendo le parole "le procedure di mobilità" con le parole "la procedura di licenziamento collettivo". E il dodicesimo comma dello stesso art. 4 ha disposto poi che "le comunicazioni di cui al nono comma sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma prescritta delle procedure previste dal presente articolo";
4.3. secondo il consolidato orientamento di questa Corte, elaborato con riguardo al testo precedente le modifiche del 2012 (cfr., in particolare, Cass. n. 23736 del 2016), il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro (Cass. n. 1722 del
2009; Cass. n. 16776 del 2009; Cass. n. 7490 del 2011); contestualità, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, giustificata dallo scopo di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo
8 sulla correttezza nell'applicazione dei criteri di scelta da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione;
l'orientamento consolidato richiamato ha, dunque, respinto una nozione "elastica" di contestualità
(Cass. n. 8680 del 2015; Cass. n. 22024 del 20/15);
4.4. tale interpretazione rigorosa è stata ribadita anche con riguardo al termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma, legge n. 223/1991 (novellato dalla legge n. 92/2012), per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, termine che deve intendersi come cogente e perentorio (Cass. n. 29183 del 2018; Cass. n. 25807 del 2019). In particolare, tali ultime sentenze hanno affermato come il carattere cogente e perentorio del termine comporti, in caso di violazione, l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione, considerato l'obiettivo (il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale del procedimento, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 della legge n. 604/1966) perseguito dal legislatore con tale prescrizione e scansione temporale;
4.5. E' stato anche chiarito (Cass. 9800/2022) come la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, in particolare dei dati relativi ai carichi di famiglia e della concreta traduzione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati – astrattamente – ai criteri selezionati (anzianità di famiglia, esigenze tecnico produttive ed organizzative, carichi di famiglia), rende illegittima la procedura poiché impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, non offrendo alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.” (Cass. Civ. n. 1360/2025). Orbene, nel caso di specie, la comunicazione di recesso all'appellato, datata 22.12.2022, riporta la sola chiusura della procedura di licenziamento collettivo e la decorrenza dell'estinzione del rapporto di lavoro, senza ulteriore specificazione. Altrettanto generica la comunicazione del 6.12.2022 che menziona il solo dato relativo al numero degli esuberi (14) e ai profili professionali interessati dalla procedura di licenziamento. Con successiva email del 12.12.2002 l'appellante ha inviato alle sigle sindacali i nominativi dei lavoratori interessati dalla procedura di riduzione del personale, tra i quali è incluso anche l'appellato: in detto invio non vi è alcuna specificazione. Nel successivo verbale di accordo sindacale del 14.12.2022, è previsto che “le parti concordano che i lavoratori destinatari del licenziamento saranno individuati sulla base dei criteri in alternativa tra di loro: esigenze tecniche, organizzative e produttive;
disponibilità soggettiva dei lavoratori che manifestino la propria adesione volontaria alla cessazione del rapporto di lavoro;
lavoratori che matureranno nel corso o alla fine del periodo di Naspi, i requisiti anagrafici e contributivi per il raggiungimento del pensionamento (pensione anticipata e/o di vecchiaia).
9 Detto verbale risulta comunicato il 28.12.2022 all'Ispettorato territoriale del Lavoro di Nuoro.
È dunque agevole rilevare che in nessuno dei documenti prodotti è dato evincere le modalità di applicazione dei criteri di individuazione dei soggetti da licenziare indicati nel verbale di accordo sindacale. In particolare, non vi è alcuna indicazione di quali lavoratori avrebbero manifestato la propria adesione volontaria alla cessazione del rapporto di lavoro: indicazione per vero, neppure menzionata nella lettera di recesso inviata all'appellato sì che non è dato conoscere il criterio che ha indotto l'appellante a includere il CP_2 nell'elenco in questione redatto, altresì, prima ancora che venisse raggiunto l'accordo in sede sindacale e venissero, dunque, individuati i criteri per selezionare i lavoratori da licenziare.
Con la conseguenza che, in difetto di dette indicazioni, non solo risulta irrilevante il capo 1 della prova testimoniale privo di precisa collocazione temporale sì da non consentire di accertare se l'asserita (per vero, contestata) manifestazione di non opposizione all'eventuale licenziamento collettivo è antecedente o successiva l'individuazione dei lavoratori da licenziare e dei criteri elaborati per detta individuazione, ma la specificazione del criterio utilizzato dall'appellante per licenziare il risulta inammissibilmente esplicitato la prima volta nel corso di CP_2 giudizio, mentre le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi non sono state messi in condizioni di potere esercitare i propri poteri di controllo.
Dal che consegue che non appare invocabile nel caso di specie il principio della strumentalità delle forme richiamato nella sentenza n. 12122/2015 della Cassazione atteso che esso risulta formulato rispetto a una fattispecie in cui il criterio di individuazione dei lavoratori da licenziare era solo uno sì che la verifica della comunicazione “deve essere effettuata in relazione alla tipologia di motivi della riduzione di personale (pur sottratti, in quanti tali, al controllo giurisdizionale, come si è detto), cosicché, ove il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell'azienda, senza che occorra l'indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se è da escludere qualsiasi limitazione del controllo sindacale e si sia in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura che, nell'ambito delle misure idonee a ridurre l'impatto sociale dei licenziamenti, abbia adottato il criterio unico della scelta del possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione.
Infatti, laddove si utilizzi tale ultimo criterio, può considerarsi corretta anche una comunicazione del tipo descritto, in quanto la natura oggettiva del criterio stesso rende superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito della pensionabilità prescelto.”: così nella sentenza citata dall'appellante che, quindi conclude “Di qui la ritenuta erroneità della dichiarazione (da parte del giudice del merito) di illegittimità di una procedura del tipo descritto sulla base del "mero rilievo formale" che la comunicazione conteneva l'elenco dei soli lavoratori destinatari del provvedimento espulsivo e non di tutti i dipendenti fra i quali era stata operata la scelta, senza considerare che la comunicazione indicava specificamente il criterio di scelta, individuato in sede di accordo sindacale, nel
10 possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità o vecchiaia, la cui natura oggettiva rendeva superflua la comparazione con i lavoratori privi del requisito stesso.”. Ricorrendo la fattispecie descritta, la Cassazione ha chiarito che anche nella fase amministrativa “deve trovare applicazione il generale principio della "strumentalità delle forme", che attribuisce rilievo alla finalizzazione della forma per consentire il raggiungimento dello scopo dell'atto, sicché se tale scopo è raggiunto anche senza il rispetto di una certa formalità — che, quindi, nella specie non sia essenziale — l'atto è ugualmente valido.”. Peraltro, è agevole rilevare che nel caso di specie, a differenza di quello esaminato dalla Corte di Cassazione nella sentenza da ultimo citata, non è stata effettuata alcuna comunicazione ex art. 4, co. 9 del tutto necessaria attesa la genericità e l'insufficienza delle precedenti comunicazioni che, in relazione alla pluralità dei criteri indicati per individuare i lavoratori da licenziare, non dettaglia quale criterio si è inteso utilizzare nei confronti di tutti i singoli dipendenti e, dunque, logicamente anche del CP_2 Confermata dunque l'inefficacia del licenziamento, deve confermarsi la sentenza impugnata anche rispetto alle conseguenze discendenti da detta inefficacia attesa la sua conformità al consolidato insegnamento della Cassazione secondo la quale “In ordine al regime sanzionatorio, da tempo questa Corte (Cass. n. 12095 del 2016; Cass. n. 19320 del 2016; Cass. n. 2587 del 2018; Cass. n. 19010 del 2018; Cass. n.
2390 del 2022) ha interpretato la legge n. 223 del 1991, art. 5, comma 3 (come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 46) distinguendo il "caso di violazione delle procedure richiamate all'art. 4, comma 12", per il quale opera, la tutela meramente indennitaria, dal "caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1", per il quale si applica la tutela reintegratoria: mentre la non corrispondenza della comunicazione al modello legale di cui alla L. n. 223 del
1991, art. 4, comma 9, costituisce "violazione delle procedure", il diverso "caso di violazione dei criteri di scelta" si ha non nell'ipotesi di incompletezza formale della comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, bensì allorquando i criteri di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive.
5. La decisione della Corte territoriale non ha fatto applicazione di tali principi ove, confondendo le questioni della legittimità dei criteri concordati con le 00.SS. con la "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalità applicative (da specificare nella comunicazione prevista dall'art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991), ha soprasseduto sull'assenza, nella detta comunicazione, di alcune indicazioni (“indicazione dei concreti punteggi a tali specifici lavoratori attribuiti nonché i dati fattuali relativi ai carichi di famiglia e ancora i punteggi assegnati agli altri lavoratori posti a raffronto nell'ambito della griglia valutativa”) necessarie a far comprendere come i criteri concordati fossero stati applicati nella fattispecie, consentendo, alla società, di effettuare una valutazione di carattere prettamente discrezionale in ordine alla scelta dei lavoratori da licenziare e di colmare, successivamente, le lacune nella fase istruttoria del giudizio onde dimostrarne la corretta applicazione.
6. Il datore di lavoro deve, invece, provvedere a specificare, nella comunicazione ex art. 4, comma 9, della legge n.
223 del 1991, le modalità applicative dei criteri concordati con le OO.SS., in modo
11 che essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo e, quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva" Come detto, la finalità della comunicazione in questione va individuata nella necessità non solo del controllo sulla effettività della scelta adottata, ma anche delle modalità di concreta applicazione dei criteri concordati.”(Cass, civ. n. 9800/2022). Appare logico osservare che se un problema di verifica del rispetto della procedura di comunicazione ex art. 4, co. 9 citato si pone allorquando questa risulta rispettata, lo stesso non si configura nel caso di sua omissione totale che altrettanto logicamente, non consente alcun tipo di verifica del rispetto dei criteri selettivi concordati in sede sindacale. Con la conseguenza che non è applicabile il comma settimo dell'art. 18 stat. Lav. bensì il comma 4, come correttamente operato dal primo giudice. Dal rigetto dell'appello consegue la disciplina delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dalla in persona del legale Controparte_1 rappresentante, avverso la sentenza n. 198/2024 pronunciata dal Tribunale di
Nuoro, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con CP_2 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali di grado a favore dell'avv.to Emanuela Pais, antistataria che liquida in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13 Giorni 10 per la motivazione
Sassari 23.4.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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