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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 412/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3198/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087806446000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 4/6/2025 l'avv. Nominativo_1 (C.F. CF_1) ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820240087806446000 notificata il 5/4/2025, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 della dichiarazione presentata per conto di Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. P.IVA_1), con la quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 863,44 (oltre sanzioni ed interessi) per omesso versamento IRES, oltre interessi e sanzioni, per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso il contribuente – a cui era stata notificata la cartella in qualità di ex legale rappresentante di Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE cancellata dal Registro Imprese in data 11/2/2020 - deduce che dal controllo automatizzato ex art. 36 bis era emersa un'apparente maggiore IRES dovuta, ma in realtà si era trattato di un errore nella compilazione del Quadro RS della dichiarazione redditi 2019, ove non erano state correttamente indicate le perdite di periodo. Precisamente, sosteneva che non era stato indicato nel rigo RS44, colonna 2, la perdita di periodo di euro 3.587,00 e nel rigo RS44, colonna 6, l'importo di euro 5.115,00 (comprensivo della perdita di periodo e delle perdite degli esercizi precedenti).
Con il ricorso proposto il contribuente chiede, quindi, l'annullamento della cartella sostenendo che:
la mancata indicazione delle perdite del Quadro RS costituisce un'irregolarità compilativa, priva di effetto decadenziale rispetto alla scomputabilità delle perdite;
l'evidenziazione di esse nel Quadro RN ha in ogni caso valenza dichiarativa e rappresenta il presupposto per la compensazione operata nella liquidazione dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ritiene di dover rigettare il ricorso.
L'Ufficio ha ben riepilogo la vicenda tecnicamente complessa evidenziando che al di là degli errori formali lamentati da parte ricorrente l' imposta è dovuta. Essa scaturisce infatti dall'elaborazione dei dati fiscali dichiarati dal contribuente medesimo nella dichiarazione.
Va innanzitutto rilevato che il contribuente ha depositato in data 9/3/2021 due dichiarazioni dei redditi con
Modello REDDITI 2019: di conseguenza il sistema telematico, a fronte del doppio invio del Modello REDDITI
2019 (A.I. 2018), ha annullato la prima dichiarazione (Dichiarazione n. 09492467438 - 0000001 del 9/3/2021) perchè sostituita dalla successiva dichiarazione.
Tuttavia, la seconda dichiarazione (Dichiarazione n. 09514668452 - 0000001 del 9/3/2021) è stata invece compilata dal contribuente con riferimento all'A.I. 2019. Talecircostanza costituisce un errore del contribuente, che non ha quindi presentato correttamente la dichiarazione A.I. 2019 (il contribuente avrebbe dovuto utilizzare il Modello REDDITI 2020 per l'A.I. 2019, e non il Modello 2019, che è riferito invece all'A.I. 2018).
3.2 – In secondo luogo va rilevato che, come si illustrerà nel prosieguo, la perdita di euro 3587,00 disconosciuta dall'Ufficio non è maturata nell'anno d'imposta 2018 come afferma il ricorrente.
Ciò posto, i rilievi del contribuente circa la rilevanza dell'esposizione del dato delle 'perdite' nel Quadro RN sono comunque inconferenti, in quanto la rettifica dell'Ufficio ha comportato delle modifiche ovvero il disconoscimento della perdita di euro 3587,00, sia nel quadro RN sia nel quadro RS.
Inoltre, com'è noto, il Quadro RN ha come unica finalità la “Determinazione dell'IRES”, e cioè rappresenta il riepilogo dei dati dichiarati dal contribuente negli altri Quadri (tra cui il Quadro RS, ove devono essere indicate le 'perdite') utili per determinare l'imposta. Pertanto l'indicazione nel Quadro RN non è di per sé sufficiente a ritenere acquisito il dato di per sé, tanto più che, nel caso di specie, esso risulta non corrispondente con l'importo liquidato dall'Ufficio (è stato dichiarato l'importo di euro 5.115,00, mentre l'Ufficio ha riconosciuto il minor importo di euro 1.528,00). Quindi anche nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente (2018) non vi è stato riconoscimento a titolo di 'perdita' dell'importo indicato dal contribuente (e cioè euro 3.587,00). Si può pertanto concludere affermando che la perdita di euro 3587,00 è maturata ben prima del 2018 ed è stata disconosciuta perché la dichiarazione è stata presentata tardivamente.
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3198/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240087806446000 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. in data 4/6/2025 l'avv. Nominativo_1 (C.F. CF_1) ha impugnato la cartella di pagamento n. 06820240087806446000 notificata il 5/4/2025, emessa a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 della dichiarazione presentata per conto di Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. P.IVA_1), con la quale è stato chiesto il pagamento dell'importo di euro 863,44 (oltre sanzioni ed interessi) per omesso versamento IRES, oltre interessi e sanzioni, per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso il contribuente – a cui era stata notificata la cartella in qualità di ex legale rappresentante di Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE cancellata dal Registro Imprese in data 11/2/2020 - deduce che dal controllo automatizzato ex art. 36 bis era emersa un'apparente maggiore IRES dovuta, ma in realtà si era trattato di un errore nella compilazione del Quadro RS della dichiarazione redditi 2019, ove non erano state correttamente indicate le perdite di periodo. Precisamente, sosteneva che non era stato indicato nel rigo RS44, colonna 2, la perdita di periodo di euro 3.587,00 e nel rigo RS44, colonna 6, l'importo di euro 5.115,00 (comprensivo della perdita di periodo e delle perdite degli esercizi precedenti).
Con il ricorso proposto il contribuente chiede, quindi, l'annullamento della cartella sostenendo che:
la mancata indicazione delle perdite del Quadro RS costituisce un'irregolarità compilativa, priva di effetto decadenziale rispetto alla scomputabilità delle perdite;
l'evidenziazione di esse nel Quadro RN ha in ogni caso valenza dichiarativa e rappresenta il presupposto per la compensazione operata nella liquidazione dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ritiene di dover rigettare il ricorso.
L'Ufficio ha ben riepilogo la vicenda tecnicamente complessa evidenziando che al di là degli errori formali lamentati da parte ricorrente l' imposta è dovuta. Essa scaturisce infatti dall'elaborazione dei dati fiscali dichiarati dal contribuente medesimo nella dichiarazione.
Va innanzitutto rilevato che il contribuente ha depositato in data 9/3/2021 due dichiarazioni dei redditi con
Modello REDDITI 2019: di conseguenza il sistema telematico, a fronte del doppio invio del Modello REDDITI
2019 (A.I. 2018), ha annullato la prima dichiarazione (Dichiarazione n. 09492467438 - 0000001 del 9/3/2021) perchè sostituita dalla successiva dichiarazione.
Tuttavia, la seconda dichiarazione (Dichiarazione n. 09514668452 - 0000001 del 9/3/2021) è stata invece compilata dal contribuente con riferimento all'A.I. 2019. Talecircostanza costituisce un errore del contribuente, che non ha quindi presentato correttamente la dichiarazione A.I. 2019 (il contribuente avrebbe dovuto utilizzare il Modello REDDITI 2020 per l'A.I. 2019, e non il Modello 2019, che è riferito invece all'A.I. 2018).
3.2 – In secondo luogo va rilevato che, come si illustrerà nel prosieguo, la perdita di euro 3587,00 disconosciuta dall'Ufficio non è maturata nell'anno d'imposta 2018 come afferma il ricorrente.
Ciò posto, i rilievi del contribuente circa la rilevanza dell'esposizione del dato delle 'perdite' nel Quadro RN sono comunque inconferenti, in quanto la rettifica dell'Ufficio ha comportato delle modifiche ovvero il disconoscimento della perdita di euro 3587,00, sia nel quadro RN sia nel quadro RS.
Inoltre, com'è noto, il Quadro RN ha come unica finalità la “Determinazione dell'IRES”, e cioè rappresenta il riepilogo dei dati dichiarati dal contribuente negli altri Quadri (tra cui il Quadro RS, ove devono essere indicate le 'perdite') utili per determinare l'imposta. Pertanto l'indicazione nel Quadro RN non è di per sé sufficiente a ritenere acquisito il dato di per sé, tanto più che, nel caso di specie, esso risulta non corrispondente con l'importo liquidato dall'Ufficio (è stato dichiarato l'importo di euro 5.115,00, mentre l'Ufficio ha riconosciuto il minor importo di euro 1.528,00). Quindi anche nelle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente (2018) non vi è stato riconoscimento a titolo di 'perdita' dell'importo indicato dal contribuente (e cioè euro 3.587,00). Si può pertanto concludere affermando che la perdita di euro 3587,00 è maturata ben prima del 2018 ed è stata disconosciuta perché la dichiarazione è stata presentata tardivamente.
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.