Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 412
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità compilativa della dichiarazione

    La Corte ha ritenuto che l'imposta sia dovuta in quanto scaturisce dall'elaborazione dei dati fiscali dichiarati dal contribuente. Ha inoltre rilevato che il contribuente ha presentato due dichiarazioni dei redditi per lo stesso anno di imposta, annullando la prima e utilizzando un modello non corretto per l'anno di imposta di riferimento. La Corte ha altresì affermato che la perdita di cui si discute non è maturata nell'anno d'imposta 2018, che il Quadro RN ha solo la finalità di determinare l'IRES e non è sufficiente di per sé a far acquisire il dato delle perdite, soprattutto quando non corrisponde all'importo liquidato dall'Ufficio e non è stato riconosciuto nelle dichiarazioni degli anni precedenti. Pertanto, la perdita è maturata prima del 2018 ed è stata disconosciuta perché la dichiarazione è stata presentata tardivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 412
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 412
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo