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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00632-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00632-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00632-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl avverso avviso di accertamento con il quale Agenzia delle Entrate rettifica in aumento una plusvalenza realizzata dalla ricorrente dalla vendita di un terreno avvenuta nel corso del 2017. Il terreno fu conferito alla società dalla socia Società_1 srl, in sede di aumento di capitale, al valore indicato in perizia stima Dott. Nominativo_1 - € 630.000. L'immobile fu poi venduto nel medesimo anno a Società_2 srl per € 915.000 + IVA, con € 89.997,94 plusvalenza (differenza tra corrispettivo, al netto oneri accessori di diretta imputazione (€ 195.002), e costo non ammortizzzato (€ 630.000).
Agenzia delle Entrate contesta che gli oneri di urbanizzazione - € 95.421,00 - siano irrilevanti e che le prestazioni di consulenza su detto terreno - € 79.434,00 + IVA - non siano imputabili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ex art. 86 TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dei beni. Assume Agenzia Entrate che gli oneri di urbanizzazione, € 95.421,82, sono stati pagati dall'acquirente Società 2 s.r.; Ricorrente_1 srl sostiene che tali oneri siano stati assunti dai Soci e che Ricorrente 1 ha iscritto un debito verso Società_2 s.r.l. , ma tale debito non è mai stato saldato e quindi è corretto non riconoscerlo.
Quanto alla fattura emessa da Società 3 s.r.l. (€ 79.434,00, oltre IVA), società che avrebbe gestito tutta l'operazione, l' attività indicata non appare inerente esclusivamente all'attività svolta nell'interesse di Ricorrente_1 ma anche all'attività svolta per Società 1, difatti i costi in essa indicati gravavano sull'immobile già al momento del conferimento del medesimo a Ricorrente 1, inoltre gli importi indicati in detta fattura non trovano sufficiente riscontro nei documenti esibiti, compreso il contratto esibito dalla società sottoposta a controllo, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell'iva annessa;
aggiungasi infine che le voci di costo riportate nella fattura in discorso riguardano diversi tipi di consulenza, dall'assistenza in ordine allo stipula e allo scioglimento del contratto preliminare di compravendita tra Società_1 e Società_2 srl, alla progettazione e coordinamento delle operazioni di conferimento in Ricorrente_1 srl del compendio immobiliare, all'esame dell'archivio della centrale rischi presso la Banca_1, all'assistenza in ordine all'apertura di rapporti di C/C di Ricorrente_1 srl, fino alla consulenza circa i rapporti amministrativi con il Comune di Forte dei Marmi per proroga dei titoli edilizi ex Decreto Renzi: vengono racchiuse in un unico documento fiscale diversi tipi di prestazioni, rese nell'interesse di soggetti diversi, ovvero il desinatario del documento, Ricorrente_1 srl, e la Società 1- soggetto terzo.
Inoltre il contratto stipulto da Ricorrente 1 con Società 3 è scrittura privata assolutamente generica e priva di data certa, non opponibile all'Ufficio accertatore (La scrittura privata è valida tra le parti ma, per essere opponibile al Fisco in sede di accertamento fiscale, deve avere una data certa anteriore all'atto - registrazione o autenticazione notarile), ed anche la relativa fattura non specifica le prestazioni effettuate e non è quindi idonea a documentare analiticamente i costi sostenuti dall'impresa: "La fattura di acquisto, che contiene una descrizione generica, senza indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione, non dà diritto alla deduzione dei costi ed alla conseguente detrazione dell'Iva". (Cass.12081/2024); "è onere del contribuente dimostrare, oltre all'esistenza del costo, anche la sua inerenza all'attività d'impresa, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo purché certo e preciso anche dal punto di vista temporale” (Cass.14990/2020).
In conclusione non ne è stata dimostrata l'inerenza, con conseguente indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite , che liquida in
€ 6500.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente e Relatore
AGOSTINI ERMINIA, Giudice
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 128/2024 depositato il 05/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00632-2023 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00632-2023 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00632-2023 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl avverso avviso di accertamento con il quale Agenzia delle Entrate rettifica in aumento una plusvalenza realizzata dalla ricorrente dalla vendita di un terreno avvenuta nel corso del 2017. Il terreno fu conferito alla società dalla socia Società_1 srl, in sede di aumento di capitale, al valore indicato in perizia stima Dott. Nominativo_1 - € 630.000. L'immobile fu poi venduto nel medesimo anno a Società_2 srl per € 915.000 + IVA, con € 89.997,94 plusvalenza (differenza tra corrispettivo, al netto oneri accessori di diretta imputazione (€ 195.002), e costo non ammortizzzato (€ 630.000).
Agenzia delle Entrate contesta che gli oneri di urbanizzazione - € 95.421,00 - siano irrilevanti e che le prestazioni di consulenza su detto terreno - € 79.434,00 + IVA - non siano imputabili
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ex art. 86 TUIR, la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato dei beni. Assume Agenzia Entrate che gli oneri di urbanizzazione, € 95.421,82, sono stati pagati dall'acquirente Società 2 s.r.; Ricorrente_1 srl sostiene che tali oneri siano stati assunti dai Soci e che Ricorrente 1 ha iscritto un debito verso Società_2 s.r.l. , ma tale debito non è mai stato saldato e quindi è corretto non riconoscerlo.
Quanto alla fattura emessa da Società 3 s.r.l. (€ 79.434,00, oltre IVA), società che avrebbe gestito tutta l'operazione, l' attività indicata non appare inerente esclusivamente all'attività svolta nell'interesse di Ricorrente_1 ma anche all'attività svolta per Società 1, difatti i costi in essa indicati gravavano sull'immobile già al momento del conferimento del medesimo a Ricorrente 1, inoltre gli importi indicati in detta fattura non trovano sufficiente riscontro nei documenti esibiti, compreso il contratto esibito dalla società sottoposta a controllo, ai fini della deducibilità delle spese e della detraibilità dell'iva annessa;
aggiungasi infine che le voci di costo riportate nella fattura in discorso riguardano diversi tipi di consulenza, dall'assistenza in ordine allo stipula e allo scioglimento del contratto preliminare di compravendita tra Società_1 e Società_2 srl, alla progettazione e coordinamento delle operazioni di conferimento in Ricorrente_1 srl del compendio immobiliare, all'esame dell'archivio della centrale rischi presso la Banca_1, all'assistenza in ordine all'apertura di rapporti di C/C di Ricorrente_1 srl, fino alla consulenza circa i rapporti amministrativi con il Comune di Forte dei Marmi per proroga dei titoli edilizi ex Decreto Renzi: vengono racchiuse in un unico documento fiscale diversi tipi di prestazioni, rese nell'interesse di soggetti diversi, ovvero il desinatario del documento, Ricorrente_1 srl, e la Società 1- soggetto terzo.
Inoltre il contratto stipulto da Ricorrente 1 con Società 3 è scrittura privata assolutamente generica e priva di data certa, non opponibile all'Ufficio accertatore (La scrittura privata è valida tra le parti ma, per essere opponibile al Fisco in sede di accertamento fiscale, deve avere una data certa anteriore all'atto - registrazione o autenticazione notarile), ed anche la relativa fattura non specifica le prestazioni effettuate e non è quindi idonea a documentare analiticamente i costi sostenuti dall'impresa: "La fattura di acquisto, che contiene una descrizione generica, senza indicazioni in merito alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione, non dà diritto alla deduzione dei costi ed alla conseguente detrazione dell'Iva". (Cass.12081/2024); "è onere del contribuente dimostrare, oltre all'esistenza del costo, anche la sua inerenza all'attività d'impresa, prova che può essere fornita con qualsiasi mezzo purché certo e preciso anche dal punto di vista temporale” (Cass.14990/2020).
In conclusione non ne è stata dimostrata l'inerenza, con conseguente indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite , che liquida in
€ 6500.