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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Farina e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Lucio Calabrese, come da mandato in atti;
APPELLANTI
e
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Fernando Greco, come da mandato in atti;
APPELLATA A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 17.04.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
e , con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
25.09.2017, hanno convenuto in giudizio la Controparte_1
per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
[...]
dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del titolo esecutivo di cui all'atto di
precetto loro notificato dalla in data 15.09.2017, con il quale era stato loro CP_1
intimato il pagamento della somma di € 89.298,94, oltre accessori, quali datori di
ipoteca e la seconda anche quale fideiussore.
Hanno dedotto che tale precetto era stato notificato per rate insolute, in virtù di un
contratto di mutuo ipotecario dell'11.11.2009 dell'importo di euro 140.000,00 concesso
al e garantito da entrambi i convenuti con ipoteca sull'immobile di loro Parte_1
proprietà adibito ad abitazione coniugale e dalla anche con fideiussione per Pt_2
l'importo massimo di € 210.000,00; che tale intimazione di pagamento della era CP_1
espressione di atteggiamento oppressivo nei confronti del ex dipendente della Pt_1
banca e già attinto da tre licenziamenti, e ciò in quanto gli stessi avevano presentato al
Tribunale di Lecce un piano del consumatore ex legge n. 3/2012 (proc. n. 3830/2016
R.V.G.) per il quale era imminente l'udienza camerale per la comparizione dei debitori
pag. 2/9 e creditori, con conseguente sospensione di ogni azione esecutiva in loro danno.
Ha resistito all'opposizione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.02.2018, la convenuta che ha contestato la fondatezza dell'avverso dedotto e CP_1
ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la validità del precetto e l'efficacia del titolo
esecutivo, il tutto con il favore delle spese processuali. Dopo lo scambio di memorie ex
art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa con sola documentazione di parte e rigettata
l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, all'udienza del 1.10.2021 le
parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione
concedendo loro i termini ex art.190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
§ 1.2
Con sentenza n. 3510 del 28.12.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della opposta, liquidate in € 5.456,50 oltre accessori di legge. CP_1
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha,
preliminarmente, escluso la rilevanza, ai fini del decidere, delle travagliate vicende relative al rapporto di lavoro del con la Banca convenuta;
- ha dichiarato la Pt_1
legittimità del precetto intimato dalla banca in ragione “della situazione di
inadempimento delle obbligazioni assunte dal con il contratto di mutuo Pt_1
ipotecario, ed in considerazione dello stesso ruolo di garante assunto dalla ”; - Pt_2
ha accertato l'inapplicabilità, nella specie, della disciplina di cui all'art. 10 L. n. 3/2012
e del divieto di azione esecutive individuali ivi previsto, per le ipotesi di “accordo di pag. 3/9 ristrutturazione dei debiti” posto che, nella diversa procedura di “piano del consumatore' attivata da e , tale divieto avrebbe operato operava solo Pt_1 Pt_2
dalla data di omologazione del piano ex art. 12-ter L. n. 3/2012, ove disposta;
- ha escluso che la sospensione ordinata disposta dal G.D. ex 12-bis co.2 L. 3/2012 potesse rendesse nullo o inefficacie il titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto;
- ha rigettato la richiesta della banca di condanna degli opponenti ex art. 96, co. 3 c.p.c..
§ 2.
Avverso detta decisione, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_3
ed hanno chiesto che, previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, la corte accertasse e dichiarasse: - il regolare pagamento delle rate di mutuo in scadenza;
- la mancata decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e 4° co.2 t.u.b. e la conseguente inesistenza di un valido titolo esecutivo, e dunque del diritto della banca ad agire in via esecutiva nei confronti degli appellanti;
- la nullità del precetto, del pignoramento e di tutti gli atti conseguenti nonché l'inefficacia della procedura esecutiva;
- la nullità della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra per violazione Pt_2
della disciplina antitrust o, in subordine, la nullità parziale della citata fideiussione, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio e Controparte_2
ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
In data 15.05.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 4/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con i primi due motivi d'impugnazione, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e hanno dedotto che il tribunale, in Pt_1 Pt_2
violazione degli artt. 112, 132, 161, 183, 480, 615 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciare in ordine alla denunciata carenza delle condizioni di precettabilità del titolo;
- hanno affermato, in particolare: - l'improponibilità e inammissibilità dell'intimazione contenuta nel precetto, per mancanza di prova dell'inadempimento, essendo, invece dimostrato che il debitore principale era in regola con i pagamenti;
- l'illegittima comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
- l'esistenza di un controcredito di € 6.732,65 del nei confronti della Pt_1 CP_1
I motivi sono infondati.
Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, la corte osserva quanto segue.
L'attenta analisi della missiva con cui, in data 14.7.2017, la banca ebbe a revocare tutti gli affidamenti del ed a richiedere il pagamento della complessiva somma di € Pt_1
146.532,79, consente di verificare che tra le varie pretese di rimborso, figura quella relativa al capitale residuo del mutuo ipotecario n. 00/31939 (poi azionato con il precetto opposto); è anche richiesto il pagamento della rata mensile scaduta in data
28.6.2017, relativa al mutuo chirografario n. 00/31939, ed è fatto avviso che “il mutuo
00/31939, in virtù dell'art. 7 del contratto stipulato in data 11/11/2009 per atto del
notaio , si intende decaduto dal beneficio del termine”. Persona_1
pag. 5/9 In disparte dalla denuncia di inadempimento - rispetto alla quale l'onere di provare di essere in regola con le rate previste dal piano di ammortamento incombeva sul debitore,
che non l'ha fornita - la valutazione in ordine alla legittimità della decadenza dal beneficio del termine affermata dalla banca, si fonda sull'accertata sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 1186 c.c. (espressamente richiamato nell'art. 7 del contratto di mutuo).
La norma dispone che: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è
divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non
ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Sussistono, nel caso di specie, le condizioni per l'operatività della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con conseguente legittimità dei provvedimenti adottati dalla nei confronti dei debitori: difatti, lo stato di “insolvenza” che rileva CP_1
ai fini della suddetta decadenza è stato riscontrato in concreto dallo stesso debitore il quale, con il certificato di disoccupazione, depositato il 26.10.2020, ha fornito in prime cure prova che il proprio stato occupazionale, a far data dal 19.07.2016, non avrebbe permesso allo stesso di far fronte al pagamento delle rate scadute e non pagate.
Inoltre, la generale situazione di sovraindebitamento del emersa per plurime Pt_1
esposizioni debitorie nel procedimento per ottenere l'omologazione di un Piano del
Consumatore (cfr. decreto di rigetto del piano del consumatore, allegato memoria 183,
co. 6 n. 2 della banca) ha rivelato la perdita della sua capacità patrimoniale e, quindi, la diminuzione delle garanzie promesse, ai fini della decadenza ex art. 1186 c.c. Del resto
“Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del
pag. 6/9 debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico,
sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e
irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e
patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie
patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della
decisione” (cass. civ., sez. II, n. 24330 del 18.11.2011; prec. conf. cass. civ., sez. II, n.
12126 del 14.05.2008).
È orientamento consolidato della suprema corte che “in tema di mutuo fondiario,
l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio
risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce
all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal
beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei
presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del
debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse.” (cass.
civ. ord. sez. I, n. 14702 del 27.05.2024). Pertanto, la situazione di precarietà
patrimoniale del – come innanzi evidenziata – ha legittimamente giustificato la Pt_1
banca a comunicare la decadenza dal beneficio del termine ed avviare il recupero delle somme precettate.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 112, 183 e 645 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi pag. 7/9 sull'eccezione sollevata dagli opponenti con le memorie 183 comma 6, n. 1 c.p.c. di nullità delle clausole relative alla fideiussione rilasciate dalla e contenute nel Pt_2
contratto di mutuo, in particolare di quella pattuita, in deroga all'art. 1957 c.c., per violazione della legge antitrust.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado, si è limitata ad eccepire una generale Parte_2
nullità per mancata sottoscrizione di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione, deducendo una generica “inadeguatezza formale” e “carenza di alcune
sottoscrizioni nella modulistica” (memoria 183, co.6 n. 1 di parte appellante- 1° grado),
senza nulla specificare in merito alla asserita violazione della normativa antitrust a tutela del consumatore, invocata per la prima volta in appello.
La questione è ammissibile poiché inerisce alle c.d. nullità di protezione, ed è, pertanto,
sottratta al divieto di nova in appello;
nel merito, tuttavia, è infondata: ed invero, la deroga all'art. 1957 c.c., nella specie, non è contenuta in un modulo ABI, bensì risulta regolarmente pattuita tra le parti in un atto notarile, e non è in alcun modo riconducibile alle intese anticoncorrenziali sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55
del 2005. Inconferente appare dunque il riferimento alla “modulistica”.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello e, per l'effetto:
condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
pag. 8/9 delle spese processuali del Controparte_2
giudizio d'appello, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.6.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra
(C.F.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Farina e CodiceFiscale_2
dall'Avv. Lucio Calabrese, come da mandato in atti;
APPELLANTI
e
(P.IVA: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Fernando Greco, come da mandato in atti;
APPELLATA A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 17.04.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
e , con atto di citazione notificato il Parte_1 Parte_2
25.09.2017, hanno convenuto in giudizio la Controparte_1
per ivi sentire, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
[...]
dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del titolo esecutivo di cui all'atto di
precetto loro notificato dalla in data 15.09.2017, con il quale era stato loro CP_1
intimato il pagamento della somma di € 89.298,94, oltre accessori, quali datori di
ipoteca e la seconda anche quale fideiussore.
Hanno dedotto che tale precetto era stato notificato per rate insolute, in virtù di un
contratto di mutuo ipotecario dell'11.11.2009 dell'importo di euro 140.000,00 concesso
al e garantito da entrambi i convenuti con ipoteca sull'immobile di loro Parte_1
proprietà adibito ad abitazione coniugale e dalla anche con fideiussione per Pt_2
l'importo massimo di € 210.000,00; che tale intimazione di pagamento della era CP_1
espressione di atteggiamento oppressivo nei confronti del ex dipendente della Pt_1
banca e già attinto da tre licenziamenti, e ciò in quanto gli stessi avevano presentato al
Tribunale di Lecce un piano del consumatore ex legge n. 3/2012 (proc. n. 3830/2016
R.V.G.) per il quale era imminente l'udienza camerale per la comparizione dei debitori
pag. 2/9 e creditori, con conseguente sospensione di ogni azione esecutiva in loro danno.
Ha resistito all'opposizione, con comparsa di costituzione e risposta depositata il
28.02.2018, la convenuta che ha contestato la fondatezza dell'avverso dedotto e CP_1
ha concluso per il rigetto dell'opposizione, la validità del precetto e l'efficacia del titolo
esecutivo, il tutto con il favore delle spese processuali. Dopo lo scambio di memorie ex
art. 183 co. 6 c.p.c., istruita la causa con sola documentazione di parte e rigettata
l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, all'udienza del 1.10.2021 le
parti hanno precisato le conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione
concedendo loro i termini ex art.190 c.p.c. per conclusionali e repliche”.
§ 1.2
Con sentenza n. 3510 del 28.12.2021, il tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione e ha condannato gli opponenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore della opposta, liquidate in € 5.456,50 oltre accessori di legge. CP_1
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha,
preliminarmente, escluso la rilevanza, ai fini del decidere, delle travagliate vicende relative al rapporto di lavoro del con la Banca convenuta;
- ha dichiarato la Pt_1
legittimità del precetto intimato dalla banca in ragione “della situazione di
inadempimento delle obbligazioni assunte dal con il contratto di mutuo Pt_1
ipotecario, ed in considerazione dello stesso ruolo di garante assunto dalla ”; - Pt_2
ha accertato l'inapplicabilità, nella specie, della disciplina di cui all'art. 10 L. n. 3/2012
e del divieto di azione esecutive individuali ivi previsto, per le ipotesi di “accordo di pag. 3/9 ristrutturazione dei debiti” posto che, nella diversa procedura di “piano del consumatore' attivata da e , tale divieto avrebbe operato operava solo Pt_1 Pt_2
dalla data di omologazione del piano ex art. 12-ter L. n. 3/2012, ove disposta;
- ha escluso che la sospensione ordinata disposta dal G.D. ex 12-bis co.2 L. 3/2012 potesse rendesse nullo o inefficacie il titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto;
- ha rigettato la richiesta della banca di condanna degli opponenti ex art. 96, co. 3 c.p.c..
§ 2.
Avverso detta decisione, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_3
ed hanno chiesto che, previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, la corte accertasse e dichiarasse: - il regolare pagamento delle rate di mutuo in scadenza;
- la mancata decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 c.c. e 4° co.2 t.u.b. e la conseguente inesistenza di un valido titolo esecutivo, e dunque del diritto della banca ad agire in via esecutiva nei confronti degli appellanti;
- la nullità del precetto, del pignoramento e di tutti gli atti conseguenti nonché l'inefficacia della procedura esecutiva;
- la nullità della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra per violazione Pt_2
della disciplina antitrust o, in subordine, la nullità parziale della citata fideiussione, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio e Controparte_2
ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite e la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c.
In data 15.05.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pag. 4/9 MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con i primi due motivi d'impugnazione, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e hanno dedotto che il tribunale, in Pt_1 Pt_2
violazione degli artt. 112, 132, 161, 183, 480, 615 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciare in ordine alla denunciata carenza delle condizioni di precettabilità del titolo;
- hanno affermato, in particolare: - l'improponibilità e inammissibilità dell'intimazione contenuta nel precetto, per mancanza di prova dell'inadempimento, essendo, invece dimostrato che il debitore principale era in regola con i pagamenti;
- l'illegittima comunicazione di decadenza dal beneficio del termine;
- l'esistenza di un controcredito di € 6.732,65 del nei confronti della Pt_1 CP_1
I motivi sono infondati.
Ad integrazione della motivazione espressa dal tribunale, la corte osserva quanto segue.
L'attenta analisi della missiva con cui, in data 14.7.2017, la banca ebbe a revocare tutti gli affidamenti del ed a richiedere il pagamento della complessiva somma di € Pt_1
146.532,79, consente di verificare che tra le varie pretese di rimborso, figura quella relativa al capitale residuo del mutuo ipotecario n. 00/31939 (poi azionato con il precetto opposto); è anche richiesto il pagamento della rata mensile scaduta in data
28.6.2017, relativa al mutuo chirografario n. 00/31939, ed è fatto avviso che “il mutuo
00/31939, in virtù dell'art. 7 del contratto stipulato in data 11/11/2009 per atto del
notaio , si intende decaduto dal beneficio del termine”. Persona_1
pag. 5/9 In disparte dalla denuncia di inadempimento - rispetto alla quale l'onere di provare di essere in regola con le rate previste dal piano di ammortamento incombeva sul debitore,
che non l'ha fornita - la valutazione in ordine alla legittimità della decadenza dal beneficio del termine affermata dalla banca, si fonda sull'accertata sussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 1186 c.c. (espressamente richiamato nell'art. 7 del contratto di mutuo).
La norma dispone che: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il
creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è
divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non
ha dato le garanzie che aveva promesse”.
Sussistono, nel caso di specie, le condizioni per l'operatività della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. con conseguente legittimità dei provvedimenti adottati dalla nei confronti dei debitori: difatti, lo stato di “insolvenza” che rileva CP_1
ai fini della suddetta decadenza è stato riscontrato in concreto dallo stesso debitore il quale, con il certificato di disoccupazione, depositato il 26.10.2020, ha fornito in prime cure prova che il proprio stato occupazionale, a far data dal 19.07.2016, non avrebbe permesso allo stesso di far fronte al pagamento delle rate scadute e non pagate.
Inoltre, la generale situazione di sovraindebitamento del emersa per plurime Pt_1
esposizioni debitorie nel procedimento per ottenere l'omologazione di un Piano del
Consumatore (cfr. decreto di rigetto del piano del consumatore, allegato memoria 183,
co. 6 n. 2 della banca) ha rivelato la perdita della sua capacità patrimoniale e, quindi, la diminuzione delle garanzie promesse, ai fini della decadenza ex art. 1186 c.c. Del resto
“Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del
pag. 6/9 debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico,
sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni. Tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e
irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e
patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie
patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della
decisione” (cass. civ., sez. II, n. 24330 del 18.11.2011; prec. conf. cass. civ., sez. II, n.
12126 del 14.05.2008).
È orientamento consolidato della suprema corte che “in tema di mutuo fondiario,
l'inadempimento del mutuatario, privo dei requisiti che consentono il ricorso al rimedio
risolutorio speciale ex art. 40, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non impedisce
all'istituto di credito di invocare la clausola contrattuale, che preveda la decadenza dal
beneficio del termine, purché deduca e dimostri il concreto verificarsi di uno dei
presupposti alternativi di cui all'art. 1186 c.c., quali la sopravvenuta insolvenza del
debitore, la diminuzione delle garanzie o la mancata prestazione delle stesse.” (cass.
civ. ord. sez. I, n. 14702 del 27.05.2024). Pertanto, la situazione di precarietà
patrimoniale del – come innanzi evidenziata – ha legittimamente giustificato la Pt_1
banca a comunicare la decadenza dal beneficio del termine ed avviare il recupero delle somme precettate.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 112, 183 e 645 c.p.c., avrebbe omesso di pronunciarsi pag. 7/9 sull'eccezione sollevata dagli opponenti con le memorie 183 comma 6, n. 1 c.p.c. di nullità delle clausole relative alla fideiussione rilasciate dalla e contenute nel Pt_2
contratto di mutuo, in particolare di quella pattuita, in deroga all'art. 1957 c.c., per violazione della legge antitrust.
Il motivo è infondato.
Nel giudizio di primo grado, si è limitata ad eccepire una generale Parte_2
nullità per mancata sottoscrizione di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione, deducendo una generica “inadeguatezza formale” e “carenza di alcune
sottoscrizioni nella modulistica” (memoria 183, co.6 n. 1 di parte appellante- 1° grado),
senza nulla specificare in merito alla asserita violazione della normativa antitrust a tutela del consumatore, invocata per la prima volta in appello.
La questione è ammissibile poiché inerisce alle c.d. nullità di protezione, ed è, pertanto,
sottratta al divieto di nova in appello;
nel merito, tuttavia, è infondata: ed invero, la deroga all'art. 1957 c.c., nella specie, non è contenuta in un modulo ABI, bensì risulta regolarmente pattuita tra le parti in un atto notarile, e non è in alcun modo riconducibile alle intese anticoncorrenziali sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55
del 2005. Inconferente appare dunque il riferimento alla “modulistica”.
§ 4
Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello e, per l'effetto:
condanna e in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_3
pag. 8/9 delle spese processuali del Controparte_2
giudizio d'appello, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 25.6.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
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