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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato De Blasi Santo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: assegno ordinario di invalidità ex L.n. 222/84;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.8.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta dei chiarimenti resisi necessario a seguito delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente all'esito della precedente fase di atpo, il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo avere specificatamente puntualizzato che: “si fa Persona_1 presente che l'odierno accertamento medico – legale ha tenuto conto sia delle mansioni lavorative dichiarate dall'assicurata all'atto delle operazioni peritali (Anamnesi
“cassiera in un supermercato”), in uno con quanto emerso alla visita Medico – Legale effettuata presso l' di Lecce in data 20.02.2024 (in atti) “Lavora come cassiera in CP_1
1 un supermercato”, ma anche e soprattutto di quelle generiche di dipendente di un supermercato le quali prevedono:
1. movimentazione della merce;
2. allestimento e rifornimento degli scaffali;
3. prelevamento dei prodotti dal magazzino e collocamento nell'area apposita;
4. gestione della cassa;
5. Banconista” e, al contempo, che “ci siamo trovati a dover valutare un soggetto di anni 61, in discrete condizioni generali, che ha svolto per molti anni attività lavorativa di operaia presso un supermercato, per il quale abbiamo rilevato sul piano Clinico – Funzionale una compromissione di Modesta entità a carico dei vari apparati ed organi esaminati”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “alla luce di quanto sopra riportato ed in considerazione delle occupazioni confacenti alle attitudini lavorative della ricorrente, stante il complesso patologico accertato, il quale consente ancora lo svolgimento di un'attività lavorativa senza Usura/Rischio/Pericolo, NON si può che confermare il giudizio Medico – Legale già precedentemente espresso, ossia che la Sig.ra “NON” sia soggetto Parte_1 meritevole del beneficio dell'INVALIDITA' PENSIONABILE ai sensi di legge.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.08.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 17 settembre 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
2
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato De Blasi Santo, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: assegno ordinario di invalidità ex L.n. 222/84;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 20.8.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo). Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda attrice (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445 bis c.p.c.) è, comunque, infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata. Sulla scorta dei chiarimenti resisi necessario a seguito delle osservazioni formulate dalla parte ricorrente all'esito della precedente fase di atpo, il consulente tecnico d'ufficio, dott. dopo avere specificatamente puntualizzato che: “si fa Persona_1 presente che l'odierno accertamento medico – legale ha tenuto conto sia delle mansioni lavorative dichiarate dall'assicurata all'atto delle operazioni peritali (Anamnesi
“cassiera in un supermercato”), in uno con quanto emerso alla visita Medico – Legale effettuata presso l' di Lecce in data 20.02.2024 (in atti) “Lavora come cassiera in CP_1
1 un supermercato”, ma anche e soprattutto di quelle generiche di dipendente di un supermercato le quali prevedono:
1. movimentazione della merce;
2. allestimento e rifornimento degli scaffali;
3. prelevamento dei prodotti dal magazzino e collocamento nell'area apposita;
4. gestione della cassa;
5. Banconista” e, al contempo, che “ci siamo trovati a dover valutare un soggetto di anni 61, in discrete condizioni generali, che ha svolto per molti anni attività lavorativa di operaia presso un supermercato, per il quale abbiamo rilevato sul piano Clinico – Funzionale una compromissione di Modesta entità a carico dei vari apparati ed organi esaminati”, ha, in termini convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “alla luce di quanto sopra riportato ed in considerazione delle occupazioni confacenti alle attitudini lavorative della ricorrente, stante il complesso patologico accertato, il quale consente ancora lo svolgimento di un'attività lavorativa senza Usura/Rischio/Pericolo, NON si può che confermare il giudizio Medico – Legale già precedentemente espresso, ossia che la Sig.ra “NON” sia soggetto Parte_1 meritevole del beneficio dell'INVALIDITA' PENSIONABILE ai sensi di legge.”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono, inoltre, pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27.7.2006 N. 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4.5.2009 N. 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. II. 30.4.2009 N. 10123). Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre i costi della ctu espletata, liquidati con separato decreto, sono da porre in maniera definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 20.08.2024, da nei confronti dell' così provvede: rigetta il Parte_1 CP_1 ricorso;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' il CP_1 costo delle spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 17 settembre 2024.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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