Ordinanza cautelare 20 gennaio 2021
Sentenza breve 20 febbraio 2021
Ordinanza collegiale 25 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 20/02/2021, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/02/2021
N. 00082/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00462/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di AR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 462 del 2020, proposto da:
GI GL, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Iannacone, Luca Maria Petrone, e Francesca Cernuto, con domicilio eletto in forma digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti, in persona del Rettore p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in L'Aquila, presso il Complesso Monumentale di San Domenico;
per l'annullamento
1) della nota prot. n. 57249, del 24.09.2020 e notificata a mezzo P.E.C. in data 25.09.2020, con cui la Segreteria Studenti dell'Università “G. d'Annunzio” di Chieti negava l'iscrizione agli anni successivi al primo del CdL in Medicina del ricorrente e di tutti gli allegati (doc. n. 2);
2) del verbale di valutazione della Commissione del 21.9.2020 prot. N. 131/2020 per rilascio del Nulla osta iscrizione ad anni successivi al Primo CDL Magistrale in Medicina e Chirurgia (doc. n. 3);
3) per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse, dell'avviso di trasferimento adottato dall'Università degli Studi “G. d'Annunzio” di Chieti con D.R. Rep. 2554/2019 prot. n. 88857 del 02.12.2019 e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo in pari data nonché – ove occorra – della graduatoria pubblicata in data 12.03.2020, rettificata in data 21.04.2020 (doc. 4);
4) per quanto occorrer possa, del D.R. n. 1414/2019 del 19.07.2019 con il quale l'Università ha adottato la “Disciplina trasferimenti e passaggi” pubblicata sul sito web dell'Ateneo in data 22.07.2019 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2019/2020 (doc. n. 5);
5) ove occorra e nei limiti di interesse del D.R. n. 932/2020 del 24.07.2020 pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo in data 28.07.2020 in allegato al Manifesto degli Studi per l'a.a. 2020/2021 (doc. n. 6);
6) per quanto occorrer possa, del D.R. adottato dall'Università, n. 1198 del 3 luglio 2019 (doc. n. 7), nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia;
7) nonché – ove occorra – del D.R. n. 801/2020 prot. n. 38414 del 1° luglio 2020 nella parte in cui, all'art. 3, prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdL in Medicina e Chirurgia (doc. n. 8);
8) per quanto occorrer possa, del D.M. n. 277 del 28.03.2019 nella parte in cui, al punto 12 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea a programmazione nazionale alla disponibilità di posti (doc. n. 9);
9) nonché – ove occorra – del D.M. n. 218 del 16.06.2020 nella parte in cui, ai punti 12 e 13 dell'allegato 2, subordina il trasferimento ad anni successivi al primo dei CdL a programmazione nazionale alla disponibilità di posti (doc. n. 10);
10) - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-AR nonché del Regolamento di Ateneo;
11) e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo, per l'a.a. 2019/2020, presso la facoltà di Medicina e Chirurgia;
e per l'accertamento e la declaratoria
dell'interesse e/o di ogni altra situazione giuridica soggettiva tutelabile della parte ricorrente ad ottenere l'immatricolazione e la conseguente iscrizione al corso Ordinario di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-AR con riserva, anche “in soprannumero” quale “ripetente” del primo anno o “fuori corso”, senza previo superamento del test di ingresso.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi G D'Annunzio - Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del d.l. n.137 del 28 ottobre 2020, come modificato dall’art. 1 comma 17 del d.l. 183/2020, che richiama l’applicabilità dei periodi quarto e segg. del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n.28/2020 conv. in l. n. 70/2020 alle udienze pubbliche e camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021, stabilendo per tale periodo che gli affari passano in decisione senza discussione orale;
Relatore nella camera di consiglio da remoto del giorno 12 febbraio 2021 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per il ricorrente l’avv. Luca Maria Petrone e Francesca Cernuto, e per l’Avvocatura dello Stato l’avvocato distrettuale Diana Cairo;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm. di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con "sentenza in forma semplificata”, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
sentite sul punto le parti presenti;
CONSIDERATO
che, rispetto alle istanze di iscrizione ad anni successivi al primo per le Facoltà a numero chiuso, questo T.a.r., per l’anno accademico 2019/2020, ha, in un primo momento accolto i ricorsi per silentium effettuati dagli studenti ricorrenti di provenienza da altre sedi o Facoltà, e, in seguito all’ impugnazione del bando per i trasferimenti pubblicato per il detto anno accademico il 3.12.2019 con avviso di trasferimento rep.n.2554/19 prot.88857 del 2.12.2019, a partire dal ricorso iscritto al n.189/2020 definito con sentenza n.283 del 25.09.2020, ha annullato il bando ritenendo fondate le censure circa la natura palesemente discriminatoria dell’atto in specie sul requisito del numero minimo di crediti formativi per accedere al corso;
che, con la medesima pronuncia n. 283/2020, e allo stesso modo su casi analoghi con altre successive sentenze, non fatte oggetto di gravame da parte dell’amministrazione resistente, come confermato in sede di discussione orale, questo T.a.r, avendo annullato il bando di selezione per i trasferimenti dell’anno 2019/2020, e dando atto dell’intervenuto annullamento con sentenza del Consiglio di Stato n.5429 dell’11.09.2020 del d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno formativo a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria, e della insussistenza di un limite numerico ragionevolmente imposto per l’accesso tramite trasferimento, ha accolto i ricorsi proposti da studenti che avevano fatto domanda di trasferimento “ai fini del riesame” nelle more della elaborazione di criteri uniformi secondo i principi enunciati in motivazione e previa elaborazione di criteri generali e astratti valevoli per tutti i candidati e corsi di laurea con crediti riconoscibili;
che con la predetta pronuncia n. 5429 cit. il Consiglio di Stato dava atto che:
-per l’anno accademico 2018/2019 per la prima volta il fabbisogno era stato superiore alla complessa offerta formativa degli Atenei senza che sia stato spiegato perché mai per l’anno in questione la capacità ricettiva sia risultata più bassa rispetto agli anni precedenti;
-l’art. 3 comma 1 della legge n. 264/1999, nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della Salute ed il MIUR, gli impone a quest’ultimo di valutare altresì di valutare l’offerta potenziale del sistema universitario tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, per cui è stretta ed autonoma competenza del Ministero e non del sistema universitario valutare l’essenza e l’efficacia dell’offerta potenziale anno per anno, nel cui giudizio entra pure il fabbisogno per assicurare un gettito omogeneo e costante di professionisti sanitari in ciascun anno accademico;
-è scorretto quindi predicare la supremazia dell’offerta formativa rispetto al fabbisogno, posto che è l’una che deve tendere verso l’altro, negli ovvi limiti della ragionevole duttilità organizzativa del sistema universitario, e non viceversa;
- gli esuberi sono da ritenersi “strutturali” a causa di un contenzioso alimentato anche da errori della P.A. specie per l’assenza di ogni seria e leale capacità di contenimento di fenomeni massivi di contenzioso che tendono a ripetersi ad intervalli regolari e che possono essere evitati con un più accorto uso da parte dell’amministrazione del contemperamento degli interessi coinvolti nel procedimento;
che, in conseguenza del predetto annullamento, il Consiglio di Stato in sede cautelare ha disposto l’iscrizione degli studenti - che avevano fatto ricorso - al secondo anno del corso di Laurea per l’anno accademico 2019/2020 con diritto a seguire le lezioni e sostenere i relativi esami (cfr ex plurimis ordinanza cautelare n. 5609 del 21.09.2020);
che, rispetto al pregresso anno accademico 2019/2020 (i cui trasferimenti potrebbero rifluire sul conteggio dei posti attualmente disponibili), contrariamente a quanto sostenuto in atti dall’amministrazione universitaria, questo T.a.r. con le pregresse pronunce non ha introdotto surrettiziamente, né in sede di ricorsi per silentium né successivamente in sede di annullamento del bando, una procedura di trasferimento c.d. “a sportello”, dal momento che alle pronunce cautelari di accoglimento sono seguite sentenze di accoglimento delle istanze di trasferimento “ai fini del riesame” che, non essendo state impugnate, avrebbero richiesto un’ulteriore attività di ottemperanza da parte dell’amministrazione, di concerto con il Ministero, che avrebbe dovuto adeguarsi, prima, al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5429 sopra richiamata, e poi alla riedizione del potere secondo le coordinate dettate da questo T.a.r. in giudicato, per ricondurre nell’alveo della legittimità la procedura di selezione indetta per il precedente anno accademico;
che, rispetto all’anno accademico in corso 2020/2021, l’amministrazione intimata, nel motivare l’impugnato diniego, ripropone in parte le medesime motivazioni già censurate da questo T.a.r. con le predette pronunce, ed inoltre incorre nella censurata evidente, intrinseca e palese contraddittorietà, dal momento che, da un lato, oppone la necessità di presentare domanda previa pubblicazione di un bando ai sensi del regolamento di cui al DM 218/2020, e poi, in maniera incongrua, rappresenta comunque l’assenza di posti disponibili per far luogo a nuove domande di trasferimento;
che secondo il d.m. 218/2020, punti 12 e 13, l’iscrizione agli anni successivi al primo può avvenire a seguito di presentazione di domanda da effettuarsi “esclusivamente” in un momento successivo alla pubblicazione di specifici avvisi o bandi emanati dall’Ateneo, in presenza di disponibilità di posti per la coorte di studenti delle precedenti programmazioni relative all’anno di corso di possibile assegnazione, nonché a seguito del riconoscimento dei CFU conseguiti in precedente carriera;
che rispetto al motivo relativo all’ “indisponibilità dei posti” risulta fondata la censura di difetto di istruttoria stante l’accertata assenza di un’attività di ottemperanza espletata successivamente alle precedenti sentenze di appello e di primo grado menzionate con cui si era imposto al Ministero dell’Università di provvedere di concerto con il Ministero della Salute alla rideterminazione del fabbisogno, nonché di ottemperanza da parte dell’Università intimata alle pronunce con cui questo T.a.r. ha annullato il bando trasferimenti per l’anno accademico 2019/2020;
che, come già anticipato in precedenza, la rideterminazione del fabbisogno dell’anno accademico 2018/2019, il cui d.m. è stato annullato dal giudice d’appello, è destinata a riverberare i suoi effetti anche per i successivi anni accademici dal momento che la quantificazione dei posti disponibili avviene anche sulla base dei posti resisi vacanti, ivi inclusi quelli destinati ai cittadini non comunitari, in base alla programmazione del precedente anno;
che la ricognizione dei posti disponibili per ciascun anno di corso, ai sensi del punto 13 del d.m. 218 cit, deve tener conto, altresì, delle rinunce agli studi, dei trasferimenti di sede o passaggio ad altro corso in atenei esteri, del passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia, o comunque, deve essere conteggiata in relazione ai posti a suo tempo definiti nei decreti annuali di programmazione pubblicati dal Ministero dell’Università e Ricerca e restati vacanti;
che, a tutto ciò, può inoltre aggiungersi la precisazione che, poiché la programmazione deve avvenire sulla base del fabbisogno e non viceversa (tenendo anche conto del rapporto tra il diritto fondamentale allo studio e la doverosa conseguente programmazione delle risorse di bilancio, cfr. Corte Costituzionale sentenza 275 del 2016), in tale attività programmatoria dovrà anche tenersi conto della esigenza di riservare una significativa quota di posti disponibili per i trasferimenti, la cui esigenza e meritevolezza di tutela è emersa proprio dai numerosi contenziosi insorti e dai loro esiti finora favorevoli ai ricorrenti, che hanno fatto emergere la concorrente possibilità di accedere ai corsi di medicina tramite trasferimento da percorsi affini; possibilità di cui pertanto l’Ateneo e il Ministero non possono non tenere conto in modo congruo;
che si dovrà tenere anche conto del fatto che oramai “non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, in quanto è già esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, almeno per i primi quattro anni del corso di laurea, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza a lezioni ed esercitazioni in modalità frontale e, anzi, le Università sono anche autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19"” (cfr ord.Cons. St. sez. VI, n. 3315 del 9.06.2020);
che nella specie non risulta né che il Ministero né che l’Università intimata abbiano posto in essere alcuna delle attività di ottemperanza alle pregresse pronunce giurisdizionali e comunque istruttorie prescritte dalla normativa, doverose ed in ogni caso utili ad accertare in modo congruo il numero di posti vacanti e disponibili per ciascun anno del corso di studi a numero programmato, e prodromiche alla adozione di ogni determinazione circa la doverosa redazione e pubblicazione di un bando;
che nel corso della discussione orale è emerso che l’“avviso di disponibilità” dell’Università G.D’Annunzio di Chieti menzionato nell’ ordinanza cautelare n.452/2021 del Consiglio di Stato (che ha respinto l’appello cautelare di uno studente avverso l’ordinanza n.5899/2020 del T.a.r. Lazio, nell’erroneo presupposto che “attesa la recente pubblicazione dell’avviso di disponibilità, sussiste la possibilità per la ricorrente di presentare l’istanza di iscrizione ad anni successivi al primo presso il corso di laurea ambito, concorrendo in tale modo per la realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso”), risalirebbe ad un atto del 16 gennaio 2021 con cui l’Università comunicava invece l’assenza di posti disponibili nei corsi di laurea in questione;
che tale comunicazione, dunque, in quanto tale, appare essere un atto meramente confermativo dei precedenti dinieghi basati sulla ragione della indisponibilità di posti, senza alcuna rinnovata e documentata istruttoria; e dunque in ragione di tale sua natura non v’è alcun onere per le parti di impugnazione espressa del medesimo;
che, stante l’urgenza determinata dall’esigenza di assicurare una pronta decisione in tempo utile per garantire la reale ed effettiva, e non più eludibile, possibilità per gli aventi titolo di partecipare alle attività didattiche e di esami del corso oggetto di richiesta, si appalesa necessario assegnare all’Università un termine di giorni trenta a decorrere dalla comunicazione della presente decisione per procedere all’effettuazione della ricognizione dei posti da poter rendere disponibili sulla base dei principi sopra enunciati, e alla conseguente pubblicazione, sussistendone i presupposti, del relativo avviso;
che dopo la pubblicazione di tale avviso l’istanza presentata da parte ricorrente sarà considerata come già inoltrata con assegnazione all’interessato della facoltà di procedere all’eventuale adeguamento della medesima alle prescrizioni del bando nel termine fissato per la presentazione delle domande;
che, siccome, nella inerzia della Università resistente, le varie posizioni degli aspiranti al trasferimento si sono stratificate e intersecate nel tempo, è necessario chiarire come l’Amministrazione dovrà agire, a seconda che le istanze presentate siano per l’anno accademico in corso o per il precedente, e a tal proposito il Tribunale dispone:
- per le istanze relative all’anno accademico in corso, ossia quelle presentate a far data dalla pubblicazione del D.M.218/2020 citato che reca la disciplina dei trasferimenti, come già illustrato, si dovrà procedere previa pubblicazione di un nuovo bando secondo i criteri indicati in questa sede;
- per le istanze relative all’anno accademico precedente, viceversa, in mancanza della possibilità di adottare un bando per il passato, l’Università dovrà procedere comunque a una valutazione complessiva e contestuale delle medesime, previa predisposizione di un atto generale contenente i criteri predeterminati e uniformi secondo i principi già enunciati da questo Tribunale (cfr. ex multis Tar AR sentenza 352/2020);
che le istanze reiterate a far data dal DM 218 cit. a seguito di reiezione di richieste di trasferimento per l’anno precedente, con domanda di sospensiva respinta, non possono che essere riferite al corrente anno accademico 2020/2021, non potendo l’amministrazione pronunciarsi con effetto retroattivo su un anno di corso di studi già espletato e non rinnovabile ora per allora;
che tali due operazioni dovranno avvenire in modo coordinato per gli evidenti risvolti sulla complessiva programmazione dei posti disponibili; nonché per garantire uniformità e dunque parità di trattamento;
che nel caso di persistente inottemperanza si provvede sin d’ora alla nomina di un Commissario ad Acta, nominato come da dispositivo, che interverrà d’ufficio in via sostitutiva, nel caso di persistente inadempimento al trentunesimo giorno dalla comunicazione della presente all’Università;
che la Segreteria provvederà a comunicare senza ritardo la presente decisione all’Università ed al Commissario ad Acta nominato come da dispositivo;
che ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.
Nomina quale Commissario ad Acta il Segretario Generale del Ministero dell’Università e della Ricerca o un funzionario competente per materia da lui delegato sotto la sua responsabilità;
Manda alla Segreteria per la sollecita trasmissione della presente sentenza alle parti ed al Commissario ad Acta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AR nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Renata Emma Ianigro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO