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Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/09/2024, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 747/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 747/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTONOCITO SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
GI (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in VIA UMBERTO, 354 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n 1070/2017 del Giudice di Pace di Catania del 25.05.2017, con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 331/14 emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 08.02.2014 ed è stata contestualmente rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti Parte_1
della . Controparte_2
L'appellante ha dichiarato in primo luogo, ai sensi degli artt. 221 c.p.c. e 2702 c.c., di voler proporre querela di falso avverso le 2 firme apposte alla pag. 1 dell'ordine di contratto n. Controparte_2
15864081-1 e le due firme apposte alla pag. 3 dell'ordine di contratto con n. 15864214-1 stipulato da prodotto da controparte, datato 27/07/2011, in quanto egli non avrebbe mai Controparte_2
sottoscritto quel contratto.
Nel merito, ha proposto altresì i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nel non Parte_1
avere dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per erronea indicazione dei termini entro cui il debitore può proporre opposizione, specificato in giorno 40 anziché 50 benché l'opponente risiedesse all'estero; 2) Mancata attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria ex L. 31/7/1997 n. 249,
quale condizione di procedibilità della domanda;
3) erroneità della sentenza appellata nel considerare dovute le somme richieste dalla e nel rigettare la domanda riconvenzionale di Controparte_3
ritenendo che l'immissione per qualche giorno sul sito di immagini diverse da quelle del Parte_1
ristorante, che peraltro lo stesso attore avrebbe potuto modificare potendo accedere al sito, non potesse considerarsi un inadempimento che incide sul pagamento della prestazione né che può avere causato danni all'immagine o alla capacità di produrre reddito.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: “1) in via preliminare, in accoglimento della querela di
falso ex art. 221 c.p.c. dichiarare che l'appellante non ha mai sottoscritto alcun Parte_1
2 contratto in data 27/7/2011 con di cui all'ordine n. 15864081-1 (pag. 1) ed Controparte_2
all'ordine n. 15864214-1 (pag. 3) prodotto da controparte, in quanto le firme sono apocrife e
conseguentemente dichiarare la nullità del contratto e conseguentemente del decreto ingiuntivo
opposto; 2) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2017 emessa dal
Giudice di Pace di Catania;
3), in via subordinata, riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui
non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 331/14 emesso dal Giudice di Pace di
Catania in data 8/02/2014 per erronea indicazione dei termini entro cui il debitore può proporre
opposizione, così come esplicato in narrativa sub 2-; 4) Sempre in via subordinata, dichiarare nullo,
improponibile e/o improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo n. 331/14 per mancata esperimento
della procedura di conciliazione presso 'Organismo di conciliazione competente, rientrando la
controversia in quelle di cui al "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie
tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS
AGCOM" in esecuzione del d.lgs. 259/2003. 5) Nel merito e senza recesso alcuno dalle superiori
eccezioni, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste
dalla , posto che si riferiscono a periodi per i quali l'azienda non ha usufruito del Controparte_2
servizio, per causa imputabile alla società ricorrente;
6) condannare, in accoglimento della domanda
svolta in via riconvenzionale, la società appellata al risarcimento del danno di immagine e quello per i
mancati potenziali incassi nella misura che sarà, in via equitativa, ritenuta di Giustizia. 7) Con vittoria
di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita nel procedimento di appello chiedendo: “1) In via preliminare Controparte_2
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Dichiarare
3 improcedibile l'impugnazione proposta da con atto notificato il 29/12/2017 ed Parte_1
iscritto a ruolo il 15/01/2018; 3) Nel merito rigettare siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto
l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
1070/2017, depositata il 25/05/2017, e questa confermando in ogni sua parte, condannare l'appellante
al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambe i gradi del giudizio, anche ai sensi
dell'art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza depositata in data 18.04.2019, il giudice assegnatario ha dichiarato inammissibile la proposizione della querela di falso, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice assegnatario del procedimento, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve in primo luogo essere rilevata la infondatezza della eccezione di tardività di iscrizione a ruolo del procedimento da parte dell'appellante, formulata dalla parte appellata sulla base dell'errato presupposto dell'intervenuta iscrizione in data 15.01.2018. Invero, dall'esame del fascicolo telematico risulta il deposito da parte dell'appellante in data 4.01.2018 e rispetto a tale data va vagliata la tempestiva iscrizione al ruolo, nel caso di specie rispettata.
Preliminarmente, inoltre, deve essere confermato quanto già espresso con l'ordinanza del 18.04.2019 in ordine alla inammissibilità della querela di falso, avuto riguardo alla riproposizione di tale richiesta sino al termine del giudizio.
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in
4 giudicato e nel relativo giudizio si possono contestare le risultanze estrinseche degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, riconosciute o verificate giudizialmente.
Tuttavia, il giudizio nascente dalla proposizione della querela di falso tende all'accertamento di un fatto non in funzione della verifica della sussistenza del diritto, bensì in funzione dell'efficacia di una prova e, nel caso di specie, la querela di falso sarebbe finalizzata esclusivamente all'accertamento della asserita falsità della sottoscrizione apposta sul documento incorporante il contratto di realizzazione di un sito internet con finalità pubblicitaria e della conseguente inefficacia probatoria.
Trattasi di un contratto atipico per il quale la forma scritta non è richiesta dalla legge, né ad
substantiam né ad probationem, e la cui conclusione può, pertanto, essere provata anche con mezzi diversi dalla scrittura, ivi compreso il ricorso a presunzioni basate su massime d'esperienza o sulla non contestazione del rapporto contrattuale da parte di uno dei contraenti.
La mancata contestazione ed anzi il riconoscimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e oggetto della pretesa monitoria risultano evidenti dalle allegazioni reciproche delle parti nel corso del giudizio di prime cure e dal contenuto della opposizione a decreto ingiuntivo in cui a pagina 3 si legge testualmente: “Inoltre, il sig. titolare del ristorante UC DI WINDSOR sito in Messina – Parte_1
Via Principe Umberto n. 95, aveva stipulato con la società un contratto di Controparte_2
realizzazione e mantenimento di un sito internet a fini pubblicitari relativo al proprio locale. Senonché,
inspiegabilmente, durante il periodo (agosto 2011 – fine settembre 2011) al posto della pagina
dedicata al ristorante Duca di Windsor è apparso un diverso sito con immagini e tema dedicati ad una
profumeria (sic!). Prontamente, il sig. faceva presente il disservizio all'agente di zona di Parte_1
”. Controparte_2
5 Deve quindi ritenersi acquisito che il citato contratto sia stato certamente concluso tra le stesse parti,
circostanza confermata dalla eccezione di inadempimento formulata dall'odierno appellante sin dal giudizio di primo grado, sulla base della quale ha fondato la domanda riconvenzionale risarcitoria rigettata dal giudice di prime cure.
Se dunque la rilevanza probatoria del documento contrattuale in discorso è esclusa dall'avvenuto riconoscimento del rapporto contrattuale da parte dell'appellante medesimo sin dal principio della vicenda giudiziaria, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., non può che concludersi con esito negativo il vaglio in ordine alla rilevanza della querela di falso incidentale proposta ai fini della soluzione del presente giudizio.
Difatti, il giudice istruttore autorizza la presentazione della querela se “ritiene il documento rilevante”
e, quindi, all'esito di una preventiva delibazione in ordine alla concreta utilità del documento stesso nel giudizio in corso.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “La questione della rilevanza dell'eventuale
falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della
decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui
unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art.
222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il
documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione
della querela” (Cass. civ. n. 12399/2007).
6 Infine, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., non costituisce un prius rispetto al giudizio di ammissibilità della querela e può essere ritenuto superfluo quando il giudice del merito sia già per altra via pervenuto alla conclusione della irrilevanza e della conseguente inammissibilità della querela (Cass. Civ. 18.12.2015, n. 25456).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante ai fini della validità del decreto ingiuntivo la previsione di un termine per proporre opposizione di quaranta giorni anziché cinquanta giorni in ragione della residenza all'estero del destinatario dell'ingiunzione.
Come già osservato, infatti, l'art. 641 c.p.c. prevede per tale specifica ipotesi la possibilità di riduzione del termine fino ad un minimo di venti giorni da parte del giudice del procedimento monitorio.
L'opposizione proposta ha comunque effetto sanante di eventuali nullità/irregolarità verificatesi.
Venendo alla mancata attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma
11 e 12 della L. 31/7/1997 n. 249 e art. 84 d.lgs. n. 259 dell'1.08.2003, per il quale l'Autorità garante delle comunicazioni adotta il regolamento al fine di disciplinare le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, anche tale motivo di appello risulta infondato.
Segnatamente, secondo l'art. 84 comma 1 cit. ratione temporis vigente: “
1.L'Autorita', ai sensi
dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali
trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i
consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle
disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei
7 contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva
risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo,
fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa”.
A tal fine, nella normativa regolamentare, i servizi di comunicazione elettronica sono individuati come i “servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva” (cfr. delibera
173/07 CONS).
Il rapporto contrattuale tra le parti per le sue caratteristiche soggettive ed oggettive esula quindi dalla applicazione della normativa predetta, non attenendo a servizi di comunicazione elettronica nel senso sopra indicato.
Anche sotto questo profilo deve quindi essere confermata la sentenza del giudice di prime cure.
Quanto, infine, alla erroneità della pronuncia impugnata sotto il profilo della motivazione in ordine all'inadempimento della per il periodo limitato agosto/settembre 2011 in Controparte_2
ragione della pubblicazione nella pagina del sito internet della pubblicità di una profumeria al posto del ristorante dell'appellante, si osserva che parte appellata ha riconosciuto l'esistenza del disservizio per pochi giorni dopo l'attivazione del rapporto, addebitando a controparte l'invio non tempestivo della documentazione fotografica relativa all'esercizio commerciale e la possibilità di accesso diretto alla pagina per correggerne i contenuti.
Invero, per quanto emerso dalla istruttoria, correttamente il giudice di prime cure – alla luce della prova testimoniale ammessa – non ha ritenuto provato per l'intero periodo di agosto – settembre 2011 il
8 disservizio lamentato dall'appellante, essendo confermata per la durata di un giorno, circostanza che questi avrebbe peraltro segnalato formalmente alla controparte contrattuale soltanto nel mese di ottobre
2011 e dunque non tempestivamente (e tanto a prescindere dalle previsioni contrattuali, in violazione di un obbligo generale di buona fede nei rapporti tra i contraenti nell'esecuzione del contratto), sicché a ben vedere non potrebbe questi invocare un danno – del quale difetta del tutto la prova – che avrebbe concorso a cagionare restando inerte per i mesi di agosto e settembre, essendo peraltro indispensabile la collaborazione dello stesso contraente nella determinazione dei contenuti da pubblicare.
Inoltre, il danno di immagine ed in ogni caso il danno derivato dalla temporanea assenza della pubblicità del ristorante richiede – ad avviso della giurisprudenza – l'assolvimento di un onere probatorio da parte del richiedente che in questa sede non pare sia stato minimamente assolto.
Tale carenza di allegazione e prova non può essere colmata con la determinazione in via equitativa del danno: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice
dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non
già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la
parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel
suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si
tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale
del danno” (Cassazione civile sez. II, 22/02/2018, n.4310).
In ogni caso, il temporaneo disservizio non vale certo ad integrare gli estremi dell'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., considerato che risulta provata dalla documentazione in atti ed altresì incontestata la regolare esecuzione del contratto per tutto il restante periodo del rapporto e che il dedotto disservizio
9 risulta essere di fatto provato solo per pochi giorni di agosto 2011, successivi all'avvio del rapporto contrattuale ed alla prima esecuzione del servizio pubblicitario.
Al rigetto integrale dell'appello segue la conferma della sentenza appellata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite a controparte per il principio di soccombenza.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per la lite temeraria, alla luce delle ragioni della decisione e dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 747/2018,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00
per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Catania, il 4 settembre 2024
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 747/2018 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTONOCITO SALVATORE giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
GI (C.F. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in VIA UMBERTO, 354 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. GIACONA SANTI PIERPAOLO giusta procura in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n 1070/2017 del Giudice di Pace di Catania del 25.05.2017, con la quale è stato confermato il decreto ingiuntivo n. 331/14 emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 08.02.2014 ed è stata contestualmente rigettata la domanda riconvenzionale avanzata da nei confronti Parte_1
della . Controparte_2
L'appellante ha dichiarato in primo luogo, ai sensi degli artt. 221 c.p.c. e 2702 c.c., di voler proporre querela di falso avverso le 2 firme apposte alla pag. 1 dell'ordine di contratto n. Controparte_2
15864081-1 e le due firme apposte alla pag. 3 dell'ordine di contratto con n. 15864214-1 stipulato da prodotto da controparte, datato 27/07/2011, in quanto egli non avrebbe mai Controparte_2
sottoscritto quel contratto.
Nel merito, ha proposto altresì i seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nel non Parte_1
avere dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per erronea indicazione dei termini entro cui il debitore può proporre opposizione, specificato in giorno 40 anziché 50 benché l'opponente risiedesse all'estero; 2) Mancata attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria ex L. 31/7/1997 n. 249,
quale condizione di procedibilità della domanda;
3) erroneità della sentenza appellata nel considerare dovute le somme richieste dalla e nel rigettare la domanda riconvenzionale di Controparte_3
ritenendo che l'immissione per qualche giorno sul sito di immagini diverse da quelle del Parte_1
ristorante, che peraltro lo stesso attore avrebbe potuto modificare potendo accedere al sito, non potesse considerarsi un inadempimento che incide sul pagamento della prestazione né che può avere causato danni all'immagine o alla capacità di produrre reddito.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo: “1) in via preliminare, in accoglimento della querela di
falso ex art. 221 c.p.c. dichiarare che l'appellante non ha mai sottoscritto alcun Parte_1
2 contratto in data 27/7/2011 con di cui all'ordine n. 15864081-1 (pag. 1) ed Controparte_2
all'ordine n. 15864214-1 (pag. 3) prodotto da controparte, in quanto le firme sono apocrife e
conseguentemente dichiarare la nullità del contratto e conseguentemente del decreto ingiuntivo
opposto; 2) in via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1070/2017 emessa dal
Giudice di Pace di Catania;
3), in via subordinata, riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui
non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 331/14 emesso dal Giudice di Pace di
Catania in data 8/02/2014 per erronea indicazione dei termini entro cui il debitore può proporre
opposizione, così come esplicato in narrativa sub 2-; 4) Sempre in via subordinata, dichiarare nullo,
improponibile e/o improcedibile il ricorso per decreto ingiuntivo n. 331/14 per mancata esperimento
della procedura di conciliazione presso 'Organismo di conciliazione competente, rientrando la
controversia in quelle di cui al "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie
tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS
AGCOM" in esecuzione del d.lgs. 259/2003. 5) Nel merito e senza recesso alcuno dalle superiori
eccezioni, in riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare non dovute le somme richieste
dalla , posto che si riferiscono a periodi per i quali l'azienda non ha usufruito del Controparte_2
servizio, per causa imputabile alla società ricorrente;
6) condannare, in accoglimento della domanda
svolta in via riconvenzionale, la società appellata al risarcimento del danno di immagine e quello per i
mancati potenziali incassi nella misura che sarà, in via equitativa, ritenuta di Giustizia. 7) Con vittoria
di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita nel procedimento di appello chiedendo: “1) In via preliminare Controparte_2
rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) Dichiarare
3 improcedibile l'impugnazione proposta da con atto notificato il 29/12/2017 ed Parte_1
iscritto a ruolo il 15/01/2018; 3) Nel merito rigettare siccome totalmente infondato in fatto ed in diritto
l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Catania n. Parte_1
1070/2017, depositata il 25/05/2017, e questa confermando in ogni sua parte, condannare l'appellante
al pagamento delle spese e compensi professionali di entrambe i gradi del giudizio, anche ai sensi
dell'art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza depositata in data 18.04.2019, il giudice assegnatario ha dichiarato inammissibile la proposizione della querela di falso, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Mutato il giudice assegnatario del procedimento, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Deve in primo luogo essere rilevata la infondatezza della eccezione di tardività di iscrizione a ruolo del procedimento da parte dell'appellante, formulata dalla parte appellata sulla base dell'errato presupposto dell'intervenuta iscrizione in data 15.01.2018. Invero, dall'esame del fascicolo telematico risulta il deposito da parte dell'appellante in data 4.01.2018 e rispetto a tale data va vagliata la tempestiva iscrizione al ruolo, nel caso di specie rispettata.
Preliminarmente, inoltre, deve essere confermato quanto già espresso con l'ordinanza del 18.04.2019 in ordine alla inammissibilità della querela di falso, avuto riguardo alla riproposizione di tale richiesta sino al termine del giudizio.
La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa, in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in
4 giudicato e nel relativo giudizio si possono contestare le risultanze estrinseche degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, riconosciute o verificate giudizialmente.
Tuttavia, il giudizio nascente dalla proposizione della querela di falso tende all'accertamento di un fatto non in funzione della verifica della sussistenza del diritto, bensì in funzione dell'efficacia di una prova e, nel caso di specie, la querela di falso sarebbe finalizzata esclusivamente all'accertamento della asserita falsità della sottoscrizione apposta sul documento incorporante il contratto di realizzazione di un sito internet con finalità pubblicitaria e della conseguente inefficacia probatoria.
Trattasi di un contratto atipico per il quale la forma scritta non è richiesta dalla legge, né ad
substantiam né ad probationem, e la cui conclusione può, pertanto, essere provata anche con mezzi diversi dalla scrittura, ivi compreso il ricorso a presunzioni basate su massime d'esperienza o sulla non contestazione del rapporto contrattuale da parte di uno dei contraenti.
La mancata contestazione ed anzi il riconoscimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e oggetto della pretesa monitoria risultano evidenti dalle allegazioni reciproche delle parti nel corso del giudizio di prime cure e dal contenuto della opposizione a decreto ingiuntivo in cui a pagina 3 si legge testualmente: “Inoltre, il sig. titolare del ristorante UC DI WINDSOR sito in Messina – Parte_1
Via Principe Umberto n. 95, aveva stipulato con la società un contratto di Controparte_2
realizzazione e mantenimento di un sito internet a fini pubblicitari relativo al proprio locale. Senonché,
inspiegabilmente, durante il periodo (agosto 2011 – fine settembre 2011) al posto della pagina
dedicata al ristorante Duca di Windsor è apparso un diverso sito con immagini e tema dedicati ad una
profumeria (sic!). Prontamente, il sig. faceva presente il disservizio all'agente di zona di Parte_1
”. Controparte_2
5 Deve quindi ritenersi acquisito che il citato contratto sia stato certamente concluso tra le stesse parti,
circostanza confermata dalla eccezione di inadempimento formulata dall'odierno appellante sin dal giudizio di primo grado, sulla base della quale ha fondato la domanda riconvenzionale risarcitoria rigettata dal giudice di prime cure.
Se dunque la rilevanza probatoria del documento contrattuale in discorso è esclusa dall'avvenuto riconoscimento del rapporto contrattuale da parte dell'appellante medesimo sin dal principio della vicenda giudiziaria, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., non può che concludersi con esito negativo il vaglio in ordine alla rilevanza della querela di falso incidentale proposta ai fini della soluzione del presente giudizio.
Difatti, il giudice istruttore autorizza la presentazione della querela se “ritiene il documento rilevante”
e, quindi, all'esito di una preventiva delibazione in ordine alla concreta utilità del documento stesso nel giudizio in corso.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “La questione della rilevanza dell'eventuale
falsità del documento, impugnato con la querela in via incidentale di cui all'art. 221 c.p.c., ai fini della
decisione di merito è devoluta esclusivamente al giudice del merito e non a quello della querela, il cui
unico compito è quello di affermare o negare la falsità dell'atto, come si evince dal disposto dell'art.
222 dello stesso codice di rito, secondo il quale solo se il giudice istruttore valuta rilevante il
documento in funzione della sentenza attinente al giudizio di merito può autorizzare la proposizione
della querela” (Cass. civ. n. 12399/2007).
6 Infine, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'interpello di cui all'art. 222 c.p.c., non costituisce un prius rispetto al giudizio di ammissibilità della querela e può essere ritenuto superfluo quando il giudice del merito sia già per altra via pervenuto alla conclusione della irrilevanza e della conseguente inammissibilità della querela (Cass. Civ. 18.12.2015, n. 25456).
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante ai fini della validità del decreto ingiuntivo la previsione di un termine per proporre opposizione di quaranta giorni anziché cinquanta giorni in ragione della residenza all'estero del destinatario dell'ingiunzione.
Come già osservato, infatti, l'art. 641 c.p.c. prevede per tale specifica ipotesi la possibilità di riduzione del termine fino ad un minimo di venti giorni da parte del giudice del procedimento monitorio.
L'opposizione proposta ha comunque effetto sanante di eventuali nullità/irregolarità verificatesi.
Venendo alla mancata attivazione della procedura di conciliazione obbligatoria di cui all'art. 1, comma
11 e 12 della L. 31/7/1997 n. 249 e art. 84 d.lgs. n. 259 dell'1.08.2003, per il quale l'Autorità garante delle comunicazioni adotta il regolamento al fine di disciplinare le procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, anche tale motivo di appello risulta infondato.
Segnatamente, secondo l'art. 84 comma 1 cit. ratione temporis vigente: “
1.L'Autorita', ai sensi
dell'articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, adotta procedure extragiudiziali
trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i
consumatori e le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, relative alle
disposizioni di cui al presente Capo ed inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei
7 contratti riguardanti la fornitura di tali reti o servizi. Tali procedure consentono una equa e tempestiva
risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo,
fermo restando la tutela giurisdizionale dei contraenti prevista dalla vigente normativa”.
A tal fine, nella normativa regolamentare, i servizi di comunicazione elettronica sono individuati come i “servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella
trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i
servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva” (cfr. delibera
173/07 CONS).
Il rapporto contrattuale tra le parti per le sue caratteristiche soggettive ed oggettive esula quindi dalla applicazione della normativa predetta, non attenendo a servizi di comunicazione elettronica nel senso sopra indicato.
Anche sotto questo profilo deve quindi essere confermata la sentenza del giudice di prime cure.
Quanto, infine, alla erroneità della pronuncia impugnata sotto il profilo della motivazione in ordine all'inadempimento della per il periodo limitato agosto/settembre 2011 in Controparte_2
ragione della pubblicazione nella pagina del sito internet della pubblicità di una profumeria al posto del ristorante dell'appellante, si osserva che parte appellata ha riconosciuto l'esistenza del disservizio per pochi giorni dopo l'attivazione del rapporto, addebitando a controparte l'invio non tempestivo della documentazione fotografica relativa all'esercizio commerciale e la possibilità di accesso diretto alla pagina per correggerne i contenuti.
Invero, per quanto emerso dalla istruttoria, correttamente il giudice di prime cure – alla luce della prova testimoniale ammessa – non ha ritenuto provato per l'intero periodo di agosto – settembre 2011 il
8 disservizio lamentato dall'appellante, essendo confermata per la durata di un giorno, circostanza che questi avrebbe peraltro segnalato formalmente alla controparte contrattuale soltanto nel mese di ottobre
2011 e dunque non tempestivamente (e tanto a prescindere dalle previsioni contrattuali, in violazione di un obbligo generale di buona fede nei rapporti tra i contraenti nell'esecuzione del contratto), sicché a ben vedere non potrebbe questi invocare un danno – del quale difetta del tutto la prova – che avrebbe concorso a cagionare restando inerte per i mesi di agosto e settembre, essendo peraltro indispensabile la collaborazione dello stesso contraente nella determinazione dei contenuti da pubblicare.
Inoltre, il danno di immagine ed in ogni caso il danno derivato dalla temporanea assenza della pubblicità del ristorante richiede – ad avviso della giurisprudenza – l'assolvimento di un onere probatorio da parte del richiedente che in questa sede non pare sia stato minimamente assolto.
Tale carenza di allegazione e prova non può essere colmata con la determinazione in via equitativa del danno: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice
dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non
già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità
giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la
parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel
suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si
tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale
del danno” (Cassazione civile sez. II, 22/02/2018, n.4310).
In ogni caso, il temporaneo disservizio non vale certo ad integrare gli estremi dell'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., considerato che risulta provata dalla documentazione in atti ed altresì incontestata la regolare esecuzione del contratto per tutto il restante periodo del rapporto e che il dedotto disservizio
9 risulta essere di fatto provato solo per pochi giorni di agosto 2011, successivi all'avvio del rapporto contrattuale ed alla prima esecuzione del servizio pubblicitario.
Al rigetto integrale dell'appello segue la conferma della sentenza appellata e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite a controparte per il principio di soccombenza.
Non si ritiene che sussistano i presupposti per la lite temeraria, alla luce delle ragioni della decisione e dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 747/2018,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone:
rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00
per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
attesta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, T.U. spese di giustizia nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Catania, il 4 settembre 2024
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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