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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/06/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1397 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1397 /2025 promossa da:
, nato in Douala (EE) in [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1 in Novara, via Dei Tornielli 12/A presso lo studio dell'avv. ORRICO ALESSANDRA dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a Bazou (EE) in [...] in data [...] c.f: Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._2 in Novara, presso lo studio dell'avv. GASTINO ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
ordinare al Comune di Trecate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, omologare le seguenti condizioni della separazione:
“1. La casa coniugale non è di proprietà dei coniugi, pertanto, sul punto non vi è nulla da statuire;
2. i coniugi danno inoltre atto di aver risolto ogni loro altra questione economica, patrimoniale e di non avere al riguardo null'altro da pretendere vicendevolmente;
3. essendo gli interessati indipendenti economicamente, non sussistono le condizioni per le richieste reciproche di un contributo di mantenimento;
chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2 co. cpc con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Trecate (NO) come da atto n. 24, parte I- anno 2023
- ordinare al Comune di Trecate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto che i coniugi hanno risolto ogni loro altra questione economica, patrimoniale e di non avere al riguardo null'altro da pretendere vicendevolmente;
- dichiarare compensate le spese legali”.
Per il P.M
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Trecate in data 09/09/2023 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 24 parte I, anno 2023. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione, in punto status, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti economici e patrimoniali delle parti;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
3. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1397 /2025 promossa da:
, nato in Douala (EE) in [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato C.F._1 in Novara, via Dei Tornielli 12/A presso lo studio dell'avv. ORRICO ALESSANDRA dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
nata a Bazou (EE) in [...] in data [...] c.f: Controparte_1
e residente in [...], elettivamente domiciliata C.F._2 in Novara, presso lo studio dell'avv. GASTINO ELISA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
ordinare al Comune di Trecate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, omologare le seguenti condizioni della separazione:
“1. La casa coniugale non è di proprietà dei coniugi, pertanto, sul punto non vi è nulla da statuire;
2. i coniugi danno inoltre atto di aver risolto ogni loro altra questione economica, patrimoniale e di non avere al riguardo null'altro da pretendere vicendevolmente;
3. essendo gli interessati indipendenti economicamente, non sussistono le condizioni per le richieste reciproche di un contributo di mantenimento;
chiedono inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2 co. cpc con scadenza a data successiva a sei mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative allo scioglimento del matrimonio
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Trecate (NO) come da atto n. 24, parte I- anno 2023
- ordinare al Comune di Trecate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto che i coniugi hanno risolto ogni loro altra questione economica, patrimoniale e di non avere al riguardo null'altro da pretendere vicendevolmente;
- dichiarare compensate le spese legali”.
Per il P.M
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 civile in Trecate in data 09/09/2023 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 24 parte I, anno 2023. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 30/05/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione, in punto status, non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico. Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni dagli stessi concordate. Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4311/2023, pubblicata il 16.10.2023, ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Il Collegio osserva, tuttavia, che, in conformità al disposto dell'art. 473-bis.49 c.p.c., la domanda di divorzio congiunto sarà procedibile solo decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter., co. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, provveda ad acquisire, sempre con la modalità del deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di volere invece divorziare alle condizioni dalle stesse concordate. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita al momento della decisione sulla domanda di divorzio. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; Controparte_1
2. prende atto degli accordi diretti a regolare i rapporti economici e patrimoniali delle parti;
3. rinvia la regolamentazione delle spese di lite al momento della decisione sulla domanda di divorzio;
3. provvede come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
4. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data12.6.2025
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott. Niccolò Bencini