Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n.712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa Crocitti
e
(c.f. , nato a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Michele Varrà
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/09/2024 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la separazione personale e poi anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 22/04/1989 in RI
(trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 15 part II serie A anno 1989) e che dall'unione sono nati i figli (17/01/1991, maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente) e (18/01/2000, maggiorenne ma NON Per_2 economicamente indipendente), hanno dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto.
2. la signora provvederà a lasciare l'immobile locato insieme a Parte_1 quanto di sua spettanza e a trasferire altrove la propria residenza entro il 31
3. gli istanti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro;
4. entrambi i coniugi supporteranno il figlio nella conclusione degli Per_2 studi, ognuno in proporzione alle proprie disponibilità;
5. i coniugi, relativamente ai beni in comunione, concordano quanto di seguito:
➢ l'autovettura FIAT Panda tg EH780NS rimarrà nella disponibilità della signora che si impegna ad effettuare il passaggio Parte_1 di proprietà in suo favore successivamente al decreto di omologa.
Nelle more l'auto è disponibile fin da subito a favore della Sig.ra
Pt_1
➢ quanto ai beni di arredo della casa coniugale: il sig. tratterrà CP_1 per sé un letto, il frigorifero, la TV e la lavatrice ed il restante mobilio sarà messo in vendita ed il ricavato verrà utilizzato per il pagamento di alcune posizioni debitorie rateizzate e l'eventuale rimanenza divisa tra le parti nell'ordine del 50% caduna.
Con sentenza n. 135/2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale.
Decorso il termine di legge, con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di cessare gli effetti civili del matrimonio alle predette condizioni.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 22/04/1989 in RI (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 15 part II serie A anno 1989) e che dall'unione sono nati i figli (17/01/1991, Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente) e (18/01/2000, maggiorenne ma Per_2
NON economicamente indipendente), che il Tribunale di Palmi con sentenza n. 135/2024 ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio il
Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse pubblico o dei figli minori.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 22/04/1989 in Parte_1 Controparte_1
RI (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 15 part
II serie A anno 1989), alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto.
2) la signora provvederà a lasciare l'immobile locato insieme a Parte_1 quanto di sua spettanza e a trasferire altrove la propria residenza entro il 31 ottobre 2024, mentre il sig. continuerà a vivere presso la Controparte_1 casa locata, sua residenza attuale;
3) gli istanti si dichiarano economicamente indipendenti ed autosufficienti, pertanto, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro;
4) entrambi i coniugi supporteranno il figlio nella conclusione degli Per_2 studi, ognuno in proporzione alle proprie disponibilità;
5) i coniugi, relativamente ai beni in comunione, concordano quanto di seguito:
➢ l'autovettura FIAT Panda tg EH780NS rimarrà nella disponibilità della signora che si impegna ad effettuare il passaggio Parte_1 di proprietà in suo favore successivamente al decreto di omologa.
Nelle more l'auto è disponibile fin da subito a favore della Sig.ra
Pt_1
➢ quanto ai beni di arredo della casa coniugale: il sig. tratterrà CP_1 per sé un letto, il frigorifero, la TV e la lavatrice ed il restante mobilio sarà messo in vendita ed il ricavato verrà utilizzato per il pagamento di alcune posizioni debitorie rateizzate e l'eventuale rimanenza divisa tra le parti nell'ordine del 50% caduna.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola