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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2024
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2024 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] il [...], CF. , residente in [...](Rg) Parte_1 C.F._1
Via Oleandro, n. 24, I P., elettivamente domiciliata in Scicli (Rg), Via M. D'Azeglio, 1, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], CF. , residente in CP_1 C.F._2
Scicli, C.da Guardiola snc.;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c sostituita da note scritte del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto in Scicli in data 29.06.1995, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Scicli al n. 46, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1995 con il sig. dalla CP_1 cui unione sono nati i figli (n. 05.08.1996), di anni 28 economicamente indipendente, Per_1
(n.09.11.2000) di anni 24, non economicamente autosufficiente e (n. 08.07.2002) Per_2 Per_3 di anni 22 già economicamente indipendente;
che ha esposto di essersi separata dal marito con sentenza di separazione giudiziale n. 783/2023
R.G. del 03.05.2023 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza nulla disporre in ordine al proprio mantenimento, stante l'intrapresa stabile relazione di convivenza da parte della ricorrente con altro uomo, mentre di contro ha chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione a carico del padre. in favore della FI , Per_2 incolpevolmente non autosufficiente anche a causa di problemi di salute incorsi da ultimo alla FI stessa;
che successivamente, la ricorrente, ha tuttavia, dichiarato in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica della FI , così rinunciando alla domanda di assegno di mantenimento per la Per_2 stessa, ed insistendo per la sola pronuncia di divorzio;
che all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente Relatore di giorno 27.06.2024, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso, sebbene regolarmente citato, la causa è stata rinviata all'udienza ex art 473- bis.28. del 26.03.2025 ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente è rimasto contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio in data 27.03.2025 nulla ha opposto;
Considerato: che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n. 783/2023 R.G. del 03.05.2023 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dall'irreperibilità del convenuto neppure costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti, senza null'altro disporre, stante l'espressa rinuncia da parte della ricorrente della domanda di mantenimento in favore della FI , essendo la stessa divenuta economicamente Per_2 indipendente;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Parte_1 [...]
, in Scicli, in data 29.06.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Scicli al n. 46, parte II, Serie A, anno 1995;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
30.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile __________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632/2024 R.G. Div., avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa
DA
nata a [...] il [...], CF. , residente in [...](Rg) Parte_1 C.F._1
Via Oleandro, n. 24, I P., elettivamente domiciliata in Scicli (Rg), Via M. D'Azeglio, 1, presso lo studio dell'Avv. Benedetta Riccotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], CF. , residente in CP_1 C.F._2
Scicli, C.da Guardiola snc.;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c sostituita da note scritte del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio contratto in Scicli in data 29.06.1995, trascritto nei registri dello stato civile del
Comune di Scicli al n. 46, parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 1995 con il sig. dalla CP_1 cui unione sono nati i figli (n. 05.08.1996), di anni 28 economicamente indipendente, Per_1
(n.09.11.2000) di anni 24, non economicamente autosufficiente e (n. 08.07.2002) Per_2 Per_3 di anni 22 già economicamente indipendente;
che ha esposto di essersi separata dal marito con sentenza di separazione giudiziale n. 783/2023
R.G. del 03.05.2023 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi più riconciliata con lui e che è pertanto trascorso il termine di legge per richiedere la pronuncia di divorzio, senza nulla disporre in ordine al proprio mantenimento, stante l'intrapresa stabile relazione di convivenza da parte della ricorrente con altro uomo, mentre di contro ha chiesto confermarsi l'assegno di mantenimento già disposto in sede di separazione a carico del padre. in favore della FI , Per_2 incolpevolmente non autosufficiente anche a causa di problemi di salute incorsi da ultimo alla FI stessa;
che successivamente, la ricorrente, ha tuttavia, dichiarato in giudizio l'intervenuta autosufficienza economica della FI , così rinunciando alla domanda di assegno di mantenimento per la Per_2 stessa, ed insistendo per la sola pronuncia di divorzio;
che all'udienza di comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente Relatore di giorno 27.06.2024, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il resistente neppure comparso, sebbene regolarmente citato, la causa è stata rinviata all'udienza ex art 473- bis.28. del 26.03.2025 ed ivi posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il resistente è rimasto contumace;
II Pubblico Ministero in sede, cui sono stati inviati gli atti del giudizio in data 27.03.2025 nulla ha opposto;
Considerato: che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitasi in CP_1 giudizio benché regolarmente citato;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di protratta separazione sussistente tra i coniugi per come oggi fissato in un anno, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n. 783/2023 R.G. del 03.05.2023 resa, inter partes, dal Tribunale di Ragusa, senza che sia stata eccepita l'interruzione di tale stato;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, nonché dall'irreperibilità del convenuto neppure costituitosi in giudizio benché regolarmente citato, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti, senza null'altro disporre, stante l'espressa rinuncia da parte della ricorrente della domanda di mantenimento in favore della FI , essendo la stessa divenuta economicamente Per_2 indipendente;
che relativamente alle spese processuali attesa la natura della controversia le dichiara irripetibili;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Dichiara la contumacia di , non costituitosi in giudizio, benché regolarmente citato;
CP_1
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, tra e Parte_1 [...]
, in Scicli, in data 29.06.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di CP_1
Scicli al n. 46, parte II, Serie A, anno 1995;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scicli, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, in data
30.06.2025
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti