CA
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/08/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Lorenzo FABRIS - Presidente
Dott. Paolo GIBELLI - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 499/2018 del Tribunale di Savona, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Ivo Tiri, ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arma di Taggia, in via Stazione 51, come da mandato in atti
Attori in riassunzione contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Verda e Angela Cerisola, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Albenga, Viale Italia 9/5, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Marco Montalbani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele
Cirenei in Genova, via Brigata Liguria, n. 3/11, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione nonché contro
e in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Persona_1
Convenuti in riassunzione contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, alla luce di tutto quanto rappresentato nell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, vista altresì la mancata conciliazione non imputabile agli appellanti, in accoglimento del ricorso in riassunzione, • rideterminare, in virtù del valore indeterminabile della causa, le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona;
• condannare gli appellati al rimborso delle spese del grado di appello e di
Cassazione da liquidarsi secondo la tabella del valore indeterminabile. Vinte le spese del presente giudizio di riassunzione.”
Per la convenuta in riassunzione Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere le domande formulate da e nei confronti di e più precisamente Parte_1 Parte_2 Controparte_1 respingere la domanda di condanna di , nella sua veste di appellata, alla Controparte_1 refusione agli stessi delle spese liquidate nel giudizio di appello n. 663/20018 e in quello di
Cassazione per le ragioni esposte in parte motiva. Vinti spese e compensi del presente giudizio, accessori fiscali e previdenziali di legge”
Per la convenuta in riassunzione Controparte_2
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni meglio vista pronuncia, - In via principale, respingere la domanda avversaria di rideterminare, in virtù del valore indeterminabile della causa, le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona in quanto inammissibile e comunque infondata, stante l'assenza dei presupposti dedotti, non avendo la Corte di Cassazione enunciato alcun principio di diritto sul punto;
- Sempre in via principale, accertare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo di gravame ex adverso tardivamente proposto, il cui riesame è stato demandato a codesto
Collegio, per i motivi esposti nella presente comparsa, confermando la liquidazione delle spese di lite svolta nella Sentenza n. 499/2018 del Tribunale di Savona;
- Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata;
- Accertare la piena soccombenza dei signori Parte_1
e nel giudizio di legittimità, con vittoria delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
- In ogni caso, con vittoria delle competenze di lite dei due gradi di giudizio Controparte_2
e del giudizio di legittimità, oltre che del presente procedimento, maggiorate di oneri contributivi e fiscali come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_2 il Tribunale di Savona, ed per ottenere dagli stessi la Parte_1 Parte_2 restituzione di beni immobili e mobili, oltre alla condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dell'importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di restituzione.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria del complesso immobiliare denominato “Villa Costabella” sito in Alassio, via Adelasia n.42, 44 e 46, circondato da area adibita a parco-giardino della superficie di 10.320 mq;
-la società era stata partecipata per lungo tempo da parte di due società fiduciarie, di cui titolare effettivo era e nell'anno 1994 detta società, amministrata all'epoca dal figlio Persona_1 della stessa, aveva concesso in uso la villa denominata Adelasia e quanto Controparte_3 in essa custodito alla madre di , -in tale contesto, la conduttrice CP_3 Persona_1 concedeva a figlio della stessa, e ad Persona_1 Parte_1 Parte_2 figlia di e nipote di , di poter fare uso di una porzione della villa quale propria Pt_1 Per_1 abitazione, e precisamente di parte del piano seminterrato;
aveva dimorato Parte_1 nella suddetta porzione di villa unitamente alla moglie, dalla quale poi si era separato, fino all'anno 2009; -successivamente alla nomina di amministratore giudiziale della società, in esito a procedimento penale apertosi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Savona, e alla sottoposizione di alla procedura di amministrazione di Persona_1 sostegno, seguita da interdizione, la società aveva chiesto a ed Parte_1 [...]
i rilasciare e restituire gli immobili indebitamente occupati;
-a fronte della risposta Pt_2 del primo di aver acquistato per usucapione la proprietà dell'intero complesso immobiliare e dei beni all'interno custoditi la società si era quindi determinata ad adire le vie legali. agiva, quindi, in giudizio per sentire accertare che ed Controparte_2 Pt_1 Parte_2 non avevano mai posseduto per un periodo ultraventennale e, per l'effetto, non avevano acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale minore sull'immobile in questione sia su immobili siti su territori estranei alla competenza del Tribunale adito.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la domanda attorea e proponeva Parte_1 in via riconvenzionale domanda di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sulla base del presupposto di un possesso protratto sull' intera villa dal 1985 fino al 2009, salvo una breve interruzione di pochi mesi tra i 2008 -2009 in corso di procedura di separazione coniugale in cui comunque aveva continuato a mantenere il possesso, continuando a provvedere alla cura ed alla gestione della casa. Opponeva, poi, non essere vero che la madre aveva concesso allo stesso l'uso della villa a titolo di comodato, come sostenuto in citazione dalla società attrice, in virtù dei rapporti familiari, in quanto la villa era di proprietà della società soggetto giuridico diverso da la quale Controparte_2 Persona_1 non aveva alcun potere di disporre dei beni di una società di cui non era amministratore.
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando la fondatezza delle domande Parte_2 attoree ed eccependo l'esistenza di un diritto a permanere nell'immobile in ragione dell'assegnazione dello stesso ai suoi genitori all'atto della loro separazione. Domandava respingere tutte le domande formulate dalla società attrice.
Entrambi i convenuti eccepivano l'incompetenza territoriale ex art. 21 cpc, Controparte_2 aderiva a tale eccezione e quindi l'oggetto della causa restava limitato al bene sito nel
Comune di Alassio, denominato Villa Costabella.
Interveniva volontariamente in giudizio il tutore di l'Avv. Ferdinando Persona_1
, affermando che l'intervento aveva una duplice natura: con riferimento ai beni CP_6 immobili di proprietà di l'intervento era ad adiuvandum della società attrice Controparte_2
e le conclusioni erano identiche a quest'ultima, con riferimento invece ai beni mobili di proprietà, la stessa interveniva per far valere il proprio diritto a sentir accertare l'assenza di qualsiasi posizione giuridica soggettiva dei convenuti in ordine agli stessi e chiedeva la condanna al rilascio di quanto indebitamente detenuto.
In corso di causa veniva richiesto da e dal tutore di il Controparte_2 Persona_1 sequestro giudiziario dell'immobile oggetto di causa e dei mobili ivi contenuti, che veniva posto in esecuzione in data 30.12.2015.
Il Tribunale di Savona, istruita la causa, affermava che era presumibile che il diritto di
[...] di abitare l'immobile derivasse dalla relazione giuridica esistente tra l'immobile Pt_1 stesso e la madre, che era conduttrice e detentrice dell'immobile e, prima ancora, controllava la società proprietaria dell'immobile stesso. Mancava, quindi, la prova dell'esclusività del possesso nonché della pienezza dello stesso da parte di Parte_1 occupando egli una parte di Villa Costabella e risultando in definitiva che occupasse l'immobile, come mero detentore, in virtù del rapporto di parentela che lo legava alla madre.
L'impugnata sentenza, pertanto, così statuiva: “Condanna e Parte_1 Parte_2 restituire a sito in Alassio via censito al Catasto entro 30 giorni Parte_3 dalla pronuncia del presente provvedimento, unitamente ai beni mobili di cui all'inventario allegato alla locazione prod. 4 di parte attrice, fissando in euro 150,00 al giorno per ogni ritardo la misura di cui all'art. 614 bis cpc;
condanna ed in solido a Pt_1 Parte_2 rifondere a le spese di lite, spese che liquida in euro 50.000,00 per compensi, CP_2 oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato;
Pone le spese del sequestro già liquidate a carico di e ” Pt_1 Parte_2
Avverso la pronuncia proponevano appello ed domandando, previa Pt_1 Parte_2 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare l'estinzione ex art. 307 co.3 c.p.c. del giudizio in quanto la domanda di rivendica svolta da CP_2 non poteva essere separatamente decisa rispetto all'analoga domanda di rivendica su
[...] beni in parte coincidenti svolta da , in ordine alla quale gli eredi della stessa Persona_1 erano litisconsorti necessari. Nel merito, chiedevano respingere tutte le domande ex adverso formulate e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare in capo a Parte_1
l'acquisto per intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ. del compendio immobiliare sito in Alassio, Via Adelasia censito al NCEU del Comune di Alassio al Foglio 19 mapp.49 subalterni 1 e 2 e al terreno in Alassio, Via Adelasia, censito al NCT del Comune di Alassio al Foglio 19, mapp. 48, nonché ex art.1159 bis c.c.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di prime cure deducendo: 1) eccezione preliminare di estinzione del giudizio;
2) e 5) errata valutazione del materiale istruttorio;
3) errata qualificazione dell'azione promossa da 4) mancata Controparte_2 prova del diritto di proprietà in capo a della villa Costabella;
6) errata Controparte_2 attribuzione a dei beni mobili presenti all'interno della villa;
7) valutazione Controparte_2 della posizione di 8) erronea determinazione della somma a carico dei Parte_2 soccombenti ex art. 614 bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio domandando respingere l'impugnazione avversaria Controparte_2 ed accertare e dichiarare che d on avevano posseduto e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2 non avevano acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale minore sull'immobile, con condanna degli stessi a restituire l'immobile e il terreno e quanto in essi contenuto alla società Domandava poi dichiarare tenuti e condannare ed Controparte_2 Pt_1 [...]
a corrispondere alla società medesima l'importo di € 150,00 per ogni giorno di Pt_2 ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di restituzione dell'immobile e del terreno. Infine, formulava appello incidentale censurando la statuizione di prime cure di estinzione del giudizio con riferimento alla domanda formulata dal tutore di . Persona_1
Si costituiva, altresì, in giudizio erede di , chiedendo, previo Controparte_1 Persona_1 rigetto dell'stanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, respingere il proposto gravame confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 04.12.2018, la Corte d'Appello di Genova dichiarava la contumacia di e, con sentenza n. 557/2020, così Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3 statuiva: “− respinge l'appello principale proposto da e;
− in Parte_1 Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale riforma della sentenza CP_2 impugnata, dichiara che non si ê determinata, stante la ritualità della riassunzione, alcuna estinzione della domanda proposta con l'atto di intervento operato nel giudizio di primo grado da domanda che deve intendersi rinunciata dagli eredi di Persona_1 quest'ultima; − conferma nel resto la sentenza;
− condanna e , Parte_1 Parte_2 in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettizzate, iva e cpa in favore di e in € in 10.000,00 CP_2 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa favore di;
− si dà atto, in Controparte_1 ragione del rigetto dell'appello principale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 15/2002 a carico degli appellanti e ”. Parte_1 Parte_2
Contro tale provvedimento e proponevano ricorso per Parte_4 Parte_2
Cassazione formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione – vizio di motivazione, assenza di motivazione in relazione al capo di impugnazione in appello, ribadito in sede di conclusioni, concernente la liquidazione delle spese oggetto di condanna in solido a carico degli odierni ricorrenti, così come contenuta nella sentenza di primo grado. Art. 360 comma
1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 91 c.p.c.; 2) Art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione – vizio di motivazione, in relazione al preteso possesso sine titulo, dell'immobile in questione da parte di – vizio di motivazione, del tutto insufficiente, in relazione al possesso ad Parte_2 usucapionem dell'immobile in questione da parte del sig. 3) Error in Parte_1 iudicando. Art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'omesso rilievo del fatto che in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, non ha partecipato alla mediazione. in CP_8 iudicando. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione degli artt. 5 e 8 D.lgs. 28/2010. Omesso accertamento della mancata partecipazione di alla mediazione e Controparte_2 conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della domanda. resisteva con controricorso. Controparte_2
Rimanevano contumaci , , e CP_4 CP_1 CP_3 Controparte_5
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 205/2024, accoglieva il primo motivo di impugnazione, dichiarava inammissibile il secondo, e rigettava il terzo, cassando, pertanto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. d rovvedevano Pt_1 Parte_2 alla riassunzione del giudizio, chiedendo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, rideterminare le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona
e condannare gli appellati al rimborso delle spese del grado di appello e di Cassazione, da liquidarsi secondo la tabella del valore indeterminabile.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere le domande formulate da Controparte_1
e nei suoi confronti e più precisamente respingere la domanda Parte_1 Parte_2 di condanna nei suoi confronti, quale appellata, alla refusione delle spese liquidate nel giudizio di appello n. 663/20018 e in quello di Cassazione.
Si costituiva, altresì, domandando respingere la domanda avversaria di Controparte_2 rideterminare, in virtù del valore indeterminabile della causa, le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona in quanto inammissibile e comunque infondata, stante l'assenza dei presupposti dedotti, non avendo la Corte di Cassazione enunciato alcun principio di diritto sul punto. Sempre in via principale, domandava accertare l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza del motivo di gravame ex adverso tardivamente proposto, respingere ogni altra domanda ex adverso formulata e accertare la piena soccombenza di ed nel giudizio di legittimità, con vittoria delle spese di ogni grado di Pt_1 Parte_2 giudizio.
Con provvedimento del 02.10.2024, il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di e e formulava la seguente proposta Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 conciliativa nell'interesse delle parti: compensazione delle spese di lite di tutti i tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio nella misura di un quarto, refusione in favore di CP_2 dei restanti tre quarti, da liquidarsi secondo i parametri medi del valore indeterminato
[...] complessità alta. Rinviava all'udienza del 15.10.1024 per verificarne il buon esito.
Il Consigliere Istruttore, verificata la mancata adesione di alla proposta Controparte_1 conciliativa, fissava avanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con provvedimento del 9.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 08.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione, la parte lamentava che la Corte di Appello aveva omesso di prendere in considerazione il motivo di impugnazione attinente alle spese aggiungendo che “invece, nel caso di specie, come eccepito dagli appellanti, alla luce del valore indeterminabile e dei parametri del D.M. 55 del 2014 (la citazione è del 2015), la somma liquidata dal Tribunale di Savona avrebbe superato i limiti, senza giustificazione alcuna. Il calcolo dei compensi dovrebbe prendere quale riferimento il decisum e, quindi, nel caso in esame, avendo il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione di un immobile alla sarebbe corretto riferirsi al valore come indeterminabile.” CP_2
La pronuncia della Suprema Corte testualmente reca: “ aveva formulato uno Parte_2 specifico motivo di appello in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva somma di euro 50000 in solido con Nella stessa sentenza Parte_1 impugnata, a pag. 3, si legge che veva chiesto di riformare la sentenza oltre Parte_2 che in relazione alla sua condanna, anche in punto di spese alla luce delle tabelle vigenti.
La Corte d'Appello, pur dando atto del relativo motivo di appello, ha del tutto omesso di esaminarlo.”
Il presente giudizio di rinvio è stato quindi disposto all'esito del rilevato vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello proposto da Parte_2
La sentenza della Corte d'Appello così si era espressa: ”Seppure sia vero che
[...] on abbia formulato domande riconvenzionali, comunque, la stessa occupava sine Pt_2 titulo parte dell'immobile ed è stata, per l'effetto, legittimamente ritenuta destinataria della pronuncia di condanna al rilascio. Da ciò deriva la sussistenza dei presupposti per la condanna. L'appello è pertanto infondato, dovendo invece trovare accoglimento l'appello incidentale proposto da CP_2 In base al principio di soccombenza, le spese di lite del grado di appello gravano sugli appellanti e , in solido fra loro, liquidate in base al DM n. Parte_1 Parte_2
55/2014 per la fase di studio introduttiva e decisoria e vanno liquidate sia in favore di che in favore di .” CP_2 Controparte_1
Respingendo quindi l'appello principale proposto da e ed Parte_1 Parte_2 accogliendo l'appello incidentale di in parziale riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, la sentenza dichiarava che non si è determinata, stante la ritualità della riassunzione, alcuna estinzione della domanda proposta con l'atto di intervento operato nel giudizio di primo grado da domanda che deve intendersi rinunciata Persona_1 dagli eredi di quest'ultima e confermava nel resto la sentenza di primo grado impugnata.
Condannava e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del grado liquidati in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di e in € in 10.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa CP_2 favore di CP_9
La pronuncia appellata del Tribunale di Savona, così come confermata, affermava che “Le spese di lite (comprensive di quelle di sequestro) seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta”, e, pertanto nel dispositivo disponeva: “condanna e Pt_1
n solido a rifondere a le spese di lite, spese che liquida in euro Parte_2 CP_2
50.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato”.
e nel riassumere il giudizio ribadiscono quanto già indicato in atto Pt_2 Parte_1
d'appello, laddove era sottolineato che la difesa formulata da i sostanziava Parte_2 in una laudatio auctoris ex art. 1586 cc., rilevando che le posizioni di e di Pt_1 [...] ono sostanzialmente diverse, e pertanto la condanna in solido alla refusione delle Pt_2 spese di lite era del tutto infondata, oltre che spropositata nella misura di € 50.000,00, anche ad applicare uno scaglione di valore “indeterminabile complessità alta” - secondo il D.M.
55/2014.
La convenuta osserva che la Corte di Cassazione non si è in alcun modo CP_2 pronunciata sullo scaglione da applicare per la liquidazione delle spese di lite.
Aggiunge che non essendo stato ritualmente formulato un motivo di appello in punto spese, come meglio si esporrà nel successivo punto, la censura avversaria sulla quantificazione delle spese di lite nel secondo grado di giudizio risulta assolutamente tardiva e quindi inammissibile. tardivamente dedotto, solo in comparsa conclusionale, dal nuovo difensore subentrato nella difesa della signora el secondo grado di giudizio, e attuale Parte_2 difensore di entrambi gli appellanti, che di fatto per la prima volta negli atti conclusivi ha formulato un vero e proprio motivo di appello sulla quantificazione delle spese di lite in primo grado.
In ordine all'entità della somma liquidata rileva che lo stesso nella propria Parte_1 comparsa di costituzione e risposta in primo grado ha indicato che “il valore della presente controversia è superiore a € 520.000,00 e pertanto il Contributo Unificato versato contestualmente alla costituzione in giudizio è pari a € 1.686,00”, affermando che il calcolo dei compensi deve prendere quale riferimento il decisum e quindi nel caso in esame,
“avendo il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione di un immobile alla CP_2
[...
è corretto riferirsi al valore come indeterminabile”. deduce di non essere stata parte del giudizio di primo grado e, Controparte_1 conseguentemente, di non avere interesse in ordine alla questione della liquidazione delle spese in favore di e nel merito di rimette alla decisione della Corte. Controparte_2
Indi dà atto di essersi costituta nel giudizio d'appello, ma di non avere partecipato al giudizio di legittimità, per cui deduce di non essere tenuta a rifondere spese in tale giudizio.
Orbene, il presente procedimento si fonda sulla statuizione della Suprema Corte secondo la quale – come anzidetto - “ veva formulato uno specifico motivo di appello Parte_2 in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva somma di euro 50000 in solido con Nella stessa sentenza impugnata, a pag. 3, si Parte_1 legge che aveva chiesto di riformare la sentenza oltre che in relazione alla Parte_2 sua condanna, anche in punto di spese alla luce delle tabelle vigenti.“
Deve evidenziarsi che a fronte dell'acclarata fondatezza in ordine alla censura di omessa pronuncia, spetta a questa Corte provvedere in ordine alla questione relativa alla liquidazione delle spese di lite con riferimento alla posizione di avendo ben Parte_2 chiarito il giudizio di legittimità che l'omessa pronuncia riguarda l'appello presentato da quest'ultima.
Considerata la difesa della stessa che non aveva svolto domanda riconvenzionale ma era destinataria del provvedimento di rilascio, si stima doversi compensare nella misura di un quarto le spese di lite del primo grado tra la stessa e . CP_2
I restanti tre quarti, da rifondersi in favore della predetta società, sono rideterminati in base allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminato complessità alta come individuato nelle tabelle allegate di cui al DM 55/2014, comprensive della fase di sequestro, tenuto conto dell'oggetto della causa. La condanna in solido di è quindi Parte_2 limitata alla concorrenza di tale somma. Per la liquidazione dei restanti gradi di giudizio si tiene in considerazione ancora l'esito complessivo della lite alla luce della materia del contendere tra le parti.
Per quanto concerne il giudizio l'appello allo stesso modo quindi si provvede alla compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite tra e Parte_2 CP_2
[...
, mentre i restanti tre quarti, da rifondersi in favore della predetta società, sono determinati in base alla già effettuata liquidazione di € 15.000,00, che permane per la condanna in solido nei confronti di Parte_1
Anche i rapporti tra e sono ugualmente disciplinati con Parte_2 Controparte_1 riferimento alle spese di lite del grado d'appello con compensazione nella misura di un quarto tra e mentre i restanti tre quarti, da rifondersi in favore Parte_2 Controparte_1 di quest'ultima sono determinati in base alla già effettuata liquidazione di € 10.000,00, che permane per la condanna in solido nei confronti di Parte_1
Per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio le spese di lite tra Parte_2
e seguono lo stesso criterio di compensazione nella misura di un quarto, CP_2 mentre i restanti tre quarti sono da rifondersi in favore di quest'ultima società, con condanna di in solido per l'intero in favore di Parte_1 CP_2
Per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio le spese di lite tra Parte_2
e seguono lo stesso criterio di compensazione nella misura di un quarto, Controparte_1 mentre i restanti tre quarti sono da rifondersi in favore di quest'ultima, con condanna di
[...] in solido per l'intero in favore di Pt_1 Controparte_1
Nulla per i contumaci dei rispettivi gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione disattesa, compensa le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 15750,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna di in CP_2 Parte_2 solido con il quale ultimo è condannato nella misura statuita dal Tribunale, Parte_1 compensa le spese di lite del giudizio di secondo grado nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 11250,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa in favore di CP_2
[... e pertanto limita a tale importo la condanna di n solido con Parte_2 Parte_1 il quale ultimo è condannato alla refusione nella misura di € 15.000,00 per competenze, oltre
15% rimb forfet, iva e cpa, compensa le spese di lite del giudizio di secondo grado nella misura di un quarto tra
[...]
condanna lla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 Controparte_1 Parte_2 liquida in € 7500,00 in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna Controparte_1 di in solido con il quale ultimo è condannato alla refusione Parte_2 Parte_1 nella misura di € 10.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, nulla per i contumaci, compensa le spese di lite del giudizio di legittimità nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 5700,00 in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna CP_2 di in solido con il quale ultimo è condannato alla refusione Parte_2 Parte_1 nella misura di € 7600,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, nulla per i contumaci, compensa le spese di lite del presente giudizio di rinvio nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 11.250,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa in favore di CP_2
[... e pertanto limita a tale importo la condanna di n solido con Parte_2 Parte_1 che condanna a rifondere la somma intera di 15.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, compensa le spese di lite del presente giudizio di rinvio nella misura di un quarto tra
[...]
condanna lla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 Controparte_1 Parte_2 liquida in € 7500,00 in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna Controparte_1 di in solido con che condanna a rifondere la somma intera di Parte_2 Parte_1
€ 10.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, nulla per i contumaci del presente grado.
Genova, 22.7.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Lorenzo Fabris
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Lorenzo FABRIS - Presidente
Dott. Paolo GIBELLI - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 499/2018 del Tribunale di Savona, promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Ivo Tiri, ed Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Arma di Taggia, in via Stazione 51, come da mandato in atti
Attori in riassunzione contro
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Verda e Angela Cerisola, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Albenga, Viale Italia 9/5, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Marco Montalbani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Michele
Cirenei in Genova, via Brigata Liguria, n. 3/11, come da mandato in atti
Convenuta in riassunzione nonché contro
e in qualità di eredi di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Persona_1
Convenuti in riassunzione contumaci
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per gli attori in riassunzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, alla luce di tutto quanto rappresentato nell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di SAVONA ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, vista altresì la mancata conciliazione non imputabile agli appellanti, in accoglimento del ricorso in riassunzione, • rideterminare, in virtù del valore indeterminabile della causa, le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona;
• condannare gli appellati al rimborso delle spese del grado di appello e di
Cassazione da liquidarsi secondo la tabella del valore indeterminabile. Vinte le spese del presente giudizio di riassunzione.”
Per la convenuta in riassunzione Controparte_1
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, respingere le domande formulate da e nei confronti di e più precisamente Parte_1 Parte_2 Controparte_1 respingere la domanda di condanna di , nella sua veste di appellata, alla Controparte_1 refusione agli stessi delle spese liquidate nel giudizio di appello n. 663/20018 e in quello di
Cassazione per le ragioni esposte in parte motiva. Vinti spese e compensi del presente giudizio, accessori fiscali e previdenziali di legge”
Per la convenuta in riassunzione Controparte_2
“Piaccia alla Corte di Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, previa ogni meglio vista pronuncia, - In via principale, respingere la domanda avversaria di rideterminare, in virtù del valore indeterminabile della causa, le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona in quanto inammissibile e comunque infondata, stante l'assenza dei presupposti dedotti, non avendo la Corte di Cassazione enunciato alcun principio di diritto sul punto;
- Sempre in via principale, accertare l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del motivo di gravame ex adverso tardivamente proposto, il cui riesame è stato demandato a codesto
Collegio, per i motivi esposti nella presente comparsa, confermando la liquidazione delle spese di lite svolta nella Sentenza n. 499/2018 del Tribunale di Savona;
- Respingere ogni altra domanda ex adverso formulata;
- Accertare la piena soccombenza dei signori Parte_1
e nel giudizio di legittimità, con vittoria delle spese di lite in favore di
[...] Parte_2
- In ogni caso, con vittoria delle competenze di lite dei due gradi di giudizio Controparte_2
e del giudizio di legittimità, oltre che del presente procedimento, maggiorate di oneri contributivi e fiscali come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_2 il Tribunale di Savona, ed per ottenere dagli stessi la Parte_1 Parte_2 restituzione di beni immobili e mobili, oltre alla condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dell'importo di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di restituzione.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria del complesso immobiliare denominato “Villa Costabella” sito in Alassio, via Adelasia n.42, 44 e 46, circondato da area adibita a parco-giardino della superficie di 10.320 mq;
-la società era stata partecipata per lungo tempo da parte di due società fiduciarie, di cui titolare effettivo era e nell'anno 1994 detta società, amministrata all'epoca dal figlio Persona_1 della stessa, aveva concesso in uso la villa denominata Adelasia e quanto Controparte_3 in essa custodito alla madre di , -in tale contesto, la conduttrice CP_3 Persona_1 concedeva a figlio della stessa, e ad Persona_1 Parte_1 Parte_2 figlia di e nipote di , di poter fare uso di una porzione della villa quale propria Pt_1 Per_1 abitazione, e precisamente di parte del piano seminterrato;
aveva dimorato Parte_1 nella suddetta porzione di villa unitamente alla moglie, dalla quale poi si era separato, fino all'anno 2009; -successivamente alla nomina di amministratore giudiziale della società, in esito a procedimento penale apertosi presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Savona, e alla sottoposizione di alla procedura di amministrazione di Persona_1 sostegno, seguita da interdizione, la società aveva chiesto a ed Parte_1 [...]
i rilasciare e restituire gli immobili indebitamente occupati;
-a fronte della risposta Pt_2 del primo di aver acquistato per usucapione la proprietà dell'intero complesso immobiliare e dei beni all'interno custoditi la società si era quindi determinata ad adire le vie legali. agiva, quindi, in giudizio per sentire accertare che ed Controparte_2 Pt_1 Parte_2 non avevano mai posseduto per un periodo ultraventennale e, per l'effetto, non avevano acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale minore sull'immobile in questione sia su immobili siti su territori estranei alla competenza del Tribunale adito.
Si costituiva in giudizio il quale contestava la domanda attorea e proponeva Parte_1 in via riconvenzionale domanda di acquisto della proprietà per intervenuta usucapione sulla base del presupposto di un possesso protratto sull' intera villa dal 1985 fino al 2009, salvo una breve interruzione di pochi mesi tra i 2008 -2009 in corso di procedura di separazione coniugale in cui comunque aveva continuato a mantenere il possesso, continuando a provvedere alla cura ed alla gestione della casa. Opponeva, poi, non essere vero che la madre aveva concesso allo stesso l'uso della villa a titolo di comodato, come sostenuto in citazione dalla società attrice, in virtù dei rapporti familiari, in quanto la villa era di proprietà della società soggetto giuridico diverso da la quale Controparte_2 Persona_1 non aveva alcun potere di disporre dei beni di una società di cui non era amministratore.
Si costituiva, altresì, in giudizio contestando la fondatezza delle domande Parte_2 attoree ed eccependo l'esistenza di un diritto a permanere nell'immobile in ragione dell'assegnazione dello stesso ai suoi genitori all'atto della loro separazione. Domandava respingere tutte le domande formulate dalla società attrice.
Entrambi i convenuti eccepivano l'incompetenza territoriale ex art. 21 cpc, Controparte_2 aderiva a tale eccezione e quindi l'oggetto della causa restava limitato al bene sito nel
Comune di Alassio, denominato Villa Costabella.
Interveniva volontariamente in giudizio il tutore di l'Avv. Ferdinando Persona_1
, affermando che l'intervento aveva una duplice natura: con riferimento ai beni CP_6 immobili di proprietà di l'intervento era ad adiuvandum della società attrice Controparte_2
e le conclusioni erano identiche a quest'ultima, con riferimento invece ai beni mobili di proprietà, la stessa interveniva per far valere il proprio diritto a sentir accertare l'assenza di qualsiasi posizione giuridica soggettiva dei convenuti in ordine agli stessi e chiedeva la condanna al rilascio di quanto indebitamente detenuto.
In corso di causa veniva richiesto da e dal tutore di il Controparte_2 Persona_1 sequestro giudiziario dell'immobile oggetto di causa e dei mobili ivi contenuti, che veniva posto in esecuzione in data 30.12.2015.
Il Tribunale di Savona, istruita la causa, affermava che era presumibile che il diritto di
[...] di abitare l'immobile derivasse dalla relazione giuridica esistente tra l'immobile Pt_1 stesso e la madre, che era conduttrice e detentrice dell'immobile e, prima ancora, controllava la società proprietaria dell'immobile stesso. Mancava, quindi, la prova dell'esclusività del possesso nonché della pienezza dello stesso da parte di Parte_1 occupando egli una parte di Villa Costabella e risultando in definitiva che occupasse l'immobile, come mero detentore, in virtù del rapporto di parentela che lo legava alla madre.
L'impugnata sentenza, pertanto, così statuiva: “Condanna e Parte_1 Parte_2 restituire a sito in Alassio via censito al Catasto entro 30 giorni Parte_3 dalla pronuncia del presente provvedimento, unitamente ai beni mobili di cui all'inventario allegato alla locazione prod. 4 di parte attrice, fissando in euro 150,00 al giorno per ogni ritardo la misura di cui all'art. 614 bis cpc;
condanna ed in solido a Pt_1 Parte_2 rifondere a le spese di lite, spese che liquida in euro 50.000,00 per compensi, CP_2 oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato;
Pone le spese del sequestro già liquidate a carico di e ” Pt_1 Parte_2
Avverso la pronuncia proponevano appello ed domandando, previa Pt_1 Parte_2 sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare l'estinzione ex art. 307 co.3 c.p.c. del giudizio in quanto la domanda di rivendica svolta da CP_2 non poteva essere separatamente decisa rispetto all'analoga domanda di rivendica su
[...] beni in parte coincidenti svolta da , in ordine alla quale gli eredi della stessa Persona_1 erano litisconsorti necessari. Nel merito, chiedevano respingere tutte le domande ex adverso formulate e, in via riconvenzionale, accertare e dichiarare in capo a Parte_1
l'acquisto per intervenuta usucapione ex art. 1158 cod. civ. del compendio immobiliare sito in Alassio, Via Adelasia censito al NCEU del Comune di Alassio al Foglio 19 mapp.49 subalterni 1 e 2 e al terreno in Alassio, Via Adelasia, censito al NCT del Comune di Alassio al Foglio 19, mapp. 48, nonché ex art.1159 bis c.c.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di prime cure deducendo: 1) eccezione preliminare di estinzione del giudizio;
2) e 5) errata valutazione del materiale istruttorio;
3) errata qualificazione dell'azione promossa da 4) mancata Controparte_2 prova del diritto di proprietà in capo a della villa Costabella;
6) errata Controparte_2 attribuzione a dei beni mobili presenti all'interno della villa;
7) valutazione Controparte_2 della posizione di 8) erronea determinazione della somma a carico dei Parte_2 soccombenti ex art. 614 bis c.p.c.
Si costituiva in giudizio domandando respingere l'impugnazione avversaria Controparte_2 ed accertare e dichiarare che d on avevano posseduto e, per l'effetto, Pt_1 Parte_2 non avevano acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale minore sull'immobile, con condanna degli stessi a restituire l'immobile e il terreno e quanto in essi contenuto alla società Domandava poi dichiarare tenuti e condannare ed Controparte_2 Pt_1 [...]
a corrispondere alla società medesima l'importo di € 150,00 per ogni giorno di Pt_2 ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione di restituzione dell'immobile e del terreno. Infine, formulava appello incidentale censurando la statuizione di prime cure di estinzione del giudizio con riferimento alla domanda formulata dal tutore di . Persona_1
Si costituiva, altresì, in giudizio erede di , chiedendo, previo Controparte_1 Persona_1 rigetto dell'stanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, respingere il proposto gravame confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado.
Con provvedimento del 04.12.2018, la Corte d'Appello di Genova dichiarava la contumacia di e, con sentenza n. 557/2020, così Controparte_7 Controparte_4 Controparte_3 statuiva: “− respinge l'appello principale proposto da e;
− in Parte_1 Parte_2 accoglimento dell'appello incidentale di ed in parziale riforma della sentenza CP_2 impugnata, dichiara che non si ê determinata, stante la ritualità della riassunzione, alcuna estinzione della domanda proposta con l'atto di intervento operato nel giudizio di primo grado da domanda che deve intendersi rinunciata dagli eredi di Persona_1 quest'ultima; − conferma nel resto la sentenza;
− condanna e , Parte_1 Parte_2 in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfettizzate, iva e cpa in favore di e in € in 10.000,00 CP_2 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa favore di;
− si dà atto, in Controparte_1 ragione del rigetto dell'appello principale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 15/2002 a carico degli appellanti e ”. Parte_1 Parte_2
Contro tale provvedimento e proponevano ricorso per Parte_4 Parte_2
Cassazione formulando i seguenti motivi di gravame: 1) Art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione – vizio di motivazione, assenza di motivazione in relazione al capo di impugnazione in appello, ribadito in sede di conclusioni, concernente la liquidazione delle spese oggetto di condanna in solido a carico degli odierni ricorrenti, così come contenuta nella sentenza di primo grado. Art. 360 comma
1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 91 c.p.c.; 2) Art. 360 comma 1 n 5 c.p.c. – omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione – vizio di motivazione, in relazione al preteso possesso sine titulo, dell'immobile in questione da parte di – vizio di motivazione, del tutto insufficiente, in relazione al possesso ad Parte_2 usucapionem dell'immobile in questione da parte del sig. 3) Error in Parte_1 iudicando. Art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'omesso rilievo del fatto che in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, non ha partecipato alla mediazione. in CP_8 iudicando. Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Violazione degli artt. 5 e 8 D.lgs. 28/2010. Omesso accertamento della mancata partecipazione di alla mediazione e Controparte_2 conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della domanda. resisteva con controricorso. Controparte_2
Rimanevano contumaci , , e CP_4 CP_1 CP_3 Controparte_5
La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 205/2024, accoglieva il primo motivo di impugnazione, dichiarava inammissibile il secondo, e rigettava il terzo, cassando, pertanto, la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. d rovvedevano Pt_1 Parte_2 alla riassunzione del giudizio, chiedendo, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, rideterminare le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona
e condannare gli appellati al rimborso delle spese del grado di appello e di Cassazione, da liquidarsi secondo la tabella del valore indeterminabile.
Si costituiva in giudizio chiedendo respingere le domande formulate da Controparte_1
e nei suoi confronti e più precisamente respingere la domanda Parte_1 Parte_2 di condanna nei suoi confronti, quale appellata, alla refusione delle spese liquidate nel giudizio di appello n. 663/20018 e in quello di Cassazione.
Si costituiva, altresì, domandando respingere la domanda avversaria di Controparte_2 rideterminare, in virtù del valore indeterminabile della causa, le spese di primo grado liquidate dal Tribunale di Savona in quanto inammissibile e comunque infondata, stante l'assenza dei presupposti dedotti, non avendo la Corte di Cassazione enunciato alcun principio di diritto sul punto. Sempre in via principale, domandava accertare l'inammissibilità
e comunque l'infondatezza del motivo di gravame ex adverso tardivamente proposto, respingere ogni altra domanda ex adverso formulata e accertare la piena soccombenza di ed nel giudizio di legittimità, con vittoria delle spese di ogni grado di Pt_1 Parte_2 giudizio.
Con provvedimento del 02.10.2024, il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di e e formulava la seguente proposta Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 conciliativa nell'interesse delle parti: compensazione delle spese di lite di tutti i tre gradi di giudizio e del giudizio di rinvio nella misura di un quarto, refusione in favore di CP_2 dei restanti tre quarti, da liquidarsi secondo i parametri medi del valore indeterminato
[...] complessità alta. Rinviava all'udienza del 15.10.1024 per verificarne il buon esito.
Il Consigliere Istruttore, verificata la mancata adesione di alla proposta Controparte_1 conciliativa, fissava avanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Con provvedimento del 9.7.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 08.07.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di ricorso accolto dalla Corte di Cassazione, la parte lamentava che la Corte di Appello aveva omesso di prendere in considerazione il motivo di impugnazione attinente alle spese aggiungendo che “invece, nel caso di specie, come eccepito dagli appellanti, alla luce del valore indeterminabile e dei parametri del D.M. 55 del 2014 (la citazione è del 2015), la somma liquidata dal Tribunale di Savona avrebbe superato i limiti, senza giustificazione alcuna. Il calcolo dei compensi dovrebbe prendere quale riferimento il decisum e, quindi, nel caso in esame, avendo il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione di un immobile alla sarebbe corretto riferirsi al valore come indeterminabile.” CP_2
La pronuncia della Suprema Corte testualmente reca: “ aveva formulato uno Parte_2 specifico motivo di appello in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva somma di euro 50000 in solido con Nella stessa sentenza Parte_1 impugnata, a pag. 3, si legge che veva chiesto di riformare la sentenza oltre Parte_2 che in relazione alla sua condanna, anche in punto di spese alla luce delle tabelle vigenti.
La Corte d'Appello, pur dando atto del relativo motivo di appello, ha del tutto omesso di esaminarlo.”
Il presente giudizio di rinvio è stato quindi disposto all'esito del rilevato vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello proposto da Parte_2
La sentenza della Corte d'Appello così si era espressa: ”Seppure sia vero che
[...] on abbia formulato domande riconvenzionali, comunque, la stessa occupava sine Pt_2 titulo parte dell'immobile ed è stata, per l'effetto, legittimamente ritenuta destinataria della pronuncia di condanna al rilascio. Da ciò deriva la sussistenza dei presupposti per la condanna. L'appello è pertanto infondato, dovendo invece trovare accoglimento l'appello incidentale proposto da CP_2 In base al principio di soccombenza, le spese di lite del grado di appello gravano sugli appellanti e , in solido fra loro, liquidate in base al DM n. Parte_1 Parte_2
55/2014 per la fase di studio introduttiva e decisoria e vanno liquidate sia in favore di che in favore di .” CP_2 Controparte_1
Respingendo quindi l'appello principale proposto da e ed Parte_1 Parte_2 accogliendo l'appello incidentale di in parziale riforma della sentenza Controparte_2 impugnata, la sentenza dichiarava che non si è determinata, stante la ritualità della riassunzione, alcuna estinzione della domanda proposta con l'atto di intervento operato nel giudizio di primo grado da domanda che deve intendersi rinunciata Persona_1 dagli eredi di quest'ultima e confermava nel resto la sentenza di primo grado impugnata.
Condannava e , in solido fra loro, al pagamento delle spese di Parte_1 Parte_2 lite del grado liquidati in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa in favore di e in € in 10.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa CP_2 favore di CP_9
La pronuncia appellata del Tribunale di Savona, così come confermata, affermava che “Le spese di lite (comprensive di quelle di sequestro) seguono la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta”, e, pertanto nel dispositivo disponeva: “condanna e Pt_1
n solido a rifondere a le spese di lite, spese che liquida in euro Parte_2 CP_2
50.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge e contributo unificato”.
e nel riassumere il giudizio ribadiscono quanto già indicato in atto Pt_2 Parte_1
d'appello, laddove era sottolineato che la difesa formulata da i sostanziava Parte_2 in una laudatio auctoris ex art. 1586 cc., rilevando che le posizioni di e di Pt_1 [...] ono sostanzialmente diverse, e pertanto la condanna in solido alla refusione delle Pt_2 spese di lite era del tutto infondata, oltre che spropositata nella misura di € 50.000,00, anche ad applicare uno scaglione di valore “indeterminabile complessità alta” - secondo il D.M.
55/2014.
La convenuta osserva che la Corte di Cassazione non si è in alcun modo CP_2 pronunciata sullo scaglione da applicare per la liquidazione delle spese di lite.
Aggiunge che non essendo stato ritualmente formulato un motivo di appello in punto spese, come meglio si esporrà nel successivo punto, la censura avversaria sulla quantificazione delle spese di lite nel secondo grado di giudizio risulta assolutamente tardiva e quindi inammissibile. tardivamente dedotto, solo in comparsa conclusionale, dal nuovo difensore subentrato nella difesa della signora el secondo grado di giudizio, e attuale Parte_2 difensore di entrambi gli appellanti, che di fatto per la prima volta negli atti conclusivi ha formulato un vero e proprio motivo di appello sulla quantificazione delle spese di lite in primo grado.
In ordine all'entità della somma liquidata rileva che lo stesso nella propria Parte_1 comparsa di costituzione e risposta in primo grado ha indicato che “il valore della presente controversia è superiore a € 520.000,00 e pertanto il Contributo Unificato versato contestualmente alla costituzione in giudizio è pari a € 1.686,00”, affermando che il calcolo dei compensi deve prendere quale riferimento il decisum e quindi nel caso in esame,
“avendo il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione di un immobile alla CP_2
[...
è corretto riferirsi al valore come indeterminabile”. deduce di non essere stata parte del giudizio di primo grado e, Controparte_1 conseguentemente, di non avere interesse in ordine alla questione della liquidazione delle spese in favore di e nel merito di rimette alla decisione della Corte. Controparte_2
Indi dà atto di essersi costituta nel giudizio d'appello, ma di non avere partecipato al giudizio di legittimità, per cui deduce di non essere tenuta a rifondere spese in tale giudizio.
Orbene, il presente procedimento si fonda sulla statuizione della Suprema Corte secondo la quale – come anzidetto - “ veva formulato uno specifico motivo di appello Parte_2 in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva somma di euro 50000 in solido con Nella stessa sentenza impugnata, a pag. 3, si Parte_1 legge che aveva chiesto di riformare la sentenza oltre che in relazione alla Parte_2 sua condanna, anche in punto di spese alla luce delle tabelle vigenti.“
Deve evidenziarsi che a fronte dell'acclarata fondatezza in ordine alla censura di omessa pronuncia, spetta a questa Corte provvedere in ordine alla questione relativa alla liquidazione delle spese di lite con riferimento alla posizione di avendo ben Parte_2 chiarito il giudizio di legittimità che l'omessa pronuncia riguarda l'appello presentato da quest'ultima.
Considerata la difesa della stessa che non aveva svolto domanda riconvenzionale ma era destinataria del provvedimento di rilascio, si stima doversi compensare nella misura di un quarto le spese di lite del primo grado tra la stessa e . CP_2
I restanti tre quarti, da rifondersi in favore della predetta società, sono rideterminati in base allo scaglione di riferimento delle cause di valore indeterminato complessità alta come individuato nelle tabelle allegate di cui al DM 55/2014, comprensive della fase di sequestro, tenuto conto dell'oggetto della causa. La condanna in solido di è quindi Parte_2 limitata alla concorrenza di tale somma. Per la liquidazione dei restanti gradi di giudizio si tiene in considerazione ancora l'esito complessivo della lite alla luce della materia del contendere tra le parti.
Per quanto concerne il giudizio l'appello allo stesso modo quindi si provvede alla compensazione nella misura di un quarto delle spese di lite tra e Parte_2 CP_2
[...
, mentre i restanti tre quarti, da rifondersi in favore della predetta società, sono determinati in base alla già effettuata liquidazione di € 15.000,00, che permane per la condanna in solido nei confronti di Parte_1
Anche i rapporti tra e sono ugualmente disciplinati con Parte_2 Controparte_1 riferimento alle spese di lite del grado d'appello con compensazione nella misura di un quarto tra e mentre i restanti tre quarti, da rifondersi in favore Parte_2 Controparte_1 di quest'ultima sono determinati in base alla già effettuata liquidazione di € 10.000,00, che permane per la condanna in solido nei confronti di Parte_1
Per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio le spese di lite tra Parte_2
e seguono lo stesso criterio di compensazione nella misura di un quarto, CP_2 mentre i restanti tre quarti sono da rifondersi in favore di quest'ultima società, con condanna di in solido per l'intero in favore di Parte_1 CP_2
Per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio le spese di lite tra Parte_2
e seguono lo stesso criterio di compensazione nella misura di un quarto, Controparte_1 mentre i restanti tre quarti sono da rifondersi in favore di quest'ultima, con condanna di
[...] in solido per l'intero in favore di Pt_1 Controparte_1
Nulla per i contumaci dei rispettivi gradi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda istanza ed eccezione disattesa, compensa le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 15750,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna di in CP_2 Parte_2 solido con il quale ultimo è condannato nella misura statuita dal Tribunale, Parte_1 compensa le spese di lite del giudizio di secondo grado nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 11250,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa in favore di CP_2
[... e pertanto limita a tale importo la condanna di n solido con Parte_2 Parte_1 il quale ultimo è condannato alla refusione nella misura di € 15.000,00 per competenze, oltre
15% rimb forfet, iva e cpa, compensa le spese di lite del giudizio di secondo grado nella misura di un quarto tra
[...]
condanna lla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 Controparte_1 Parte_2 liquida in € 7500,00 in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna Controparte_1 di in solido con il quale ultimo è condannato alla refusione Parte_2 Parte_1 nella misura di € 10.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, nulla per i contumaci, compensa le spese di lite del giudizio di legittimità nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 5700,00 in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna CP_2 di in solido con il quale ultimo è condannato alla refusione Parte_2 Parte_1 nella misura di € 7600,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, nulla per i contumaci, compensa le spese di lite del presente giudizio di rinvio nella misura di un quarto tra
[...]
e condanna alla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 CP_2 Parte_2 liquida in € 11.250,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa in favore di CP_2
[... e pertanto limita a tale importo la condanna di n solido con Parte_2 Parte_1 che condanna a rifondere la somma intera di 15.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, compensa le spese di lite del presente giudizio di rinvio nella misura di un quarto tra
[...]
condanna lla refusione dei restanti tre quarti che Pt_2 Controparte_1 Parte_2 liquida in € 7500,00 in favore di e pertanto limita a tale importo la condanna Controparte_1 di in solido con che condanna a rifondere la somma intera di Parte_2 Parte_1
€ 10.000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa, nulla per i contumaci del presente grado.
Genova, 22.7.2025
Il Consigliere relatore
Dott.ssa Maria Laura Morello
Il Presidente
Dott. Lorenzo Fabris