Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO GE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA F. MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, giusta procura notarile n. rep. 14609 notaio MARCO DE LUCA - Roma, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO VALLEBONA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA G. TRECCANI, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 17244/00 proposto da:
ISTITUTO ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA G. TRECCANI SPA, in persona di FRATESCO PAOLO CASAVOLA, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 54, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FERRERI, che lo difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE SANTONI, MARIO BUONCRISTIANO, giusta i procura notarile rep. 4055 del notaio Dr.ssa MARIA CHIARA BRUNO del 12/7/2000;
- ricorrente -
contro
CO GE, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA F. MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato ROSALBA GRASSO, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO VALLEBONA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 3775/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 21/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/03 dal Consigliere Dott. TROMBETTA Francesca;
udito l'Avvocato SANTONI Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto rigetto del ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale condizionato e del controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso per rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 27.7.95 il dott. Angelo OR, agente generale dell' Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da G. NI S.p.A., nominato con contratto a tempo indeterminato, per le regioni Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con esclusiva di zona e facoltà di recesso per entrambe le parti, deduceva: che, in esecuzione dell'incarico, aveva utilizzato una struttura organizzativa con sedi periferiche prese in locazione dall'Istituto nelle dette regioni, dirigendo e coordinando agenti e venditori dei quali aveva assunto la responsabilità nei confronti dell'Istituto; che, con lettera 1.9.93 gli era stata comunicata la disdetta del mandato con preavviso di otto mesi e che, con successiva diffida ad adempiere, l'Istituto gli aveva contestato la drastica riduzione dell'attività, richiedendo la trasmissione, entro 15 gg. di tutte le commissioni raccolte, pena la risoluzione di diritto del contratto;
che, con atto 3.12.93 egli aveva, a sua volta notificato all'Istituto una controdiffida con la quale, trasmettendo il materiale richiesto, aveva denunciato l'illegittimo comportamento del preponente per aver nominato nell'ottobre '93 tre nuovi agenti generali nella zona di sua competenza, i quali erano intervenuti presso i suoi collaboratori stornando il personale di agenzia e creando una rete parallela di vendita, con conseguente calo del fatturato motivato anche dalla crisi del settore;
che, con atto 28.12.93 l'istante aveva a sua volta comunicato il recesso dal contratto per fatto e colpa dell'Istituto.
Cio' dedotto il OR conveniva in giudizio l'Istituto davanti al Tribunale di Roma perché fosse condannato al pagamento in suo favore della somma di L. 6.964,000.000 per indennità di mancato preavviso ovvero, in subordine, della somma di L.
3.842.000.000 per la stesa indennità relativa al residuo periodo di quattro mesi dovutagli in ogni caso a titolo di danni, nonché delle somme di L.
2.639.222.000 per indennità di clientela e di L.
3.000.000.000 per risarcimento dei danni ulteriori, oltre L. 1.000.000,000 a titolo di danno morale. Costituitosi l'Istituto contestava la domanda attrice asserendo:
- che il recesso dell'agente, esercitato sul presupposto di una insussistente azione di disturbo e di urgenza nei confronti della forza vendite e del personale dipendente, nonché della creazione di una rete di vendita parallela in pendenza di rapporto, non era imputabile a proprio fatto e colpa in quanto la nomina dei nuovi agenti in pendenza del termine di preavviso, era stata fatta legittimamente ai sensi dell'art. 12, 3^ comma del contratto, mentre l'assunzione del personale, già alle dipendenze di altro soggetto, la Sud Promotion S.r.l., facente capo al OR, era stata fatta solo dopo il licenziamento da parte di detta società o su richiesta degli interessati allarmati dal progressivo disinteresse del OR;
- che, per effetto del volontario recesso esercitato dall'agente, questi non aveva diritto all'indennità di preavviso ed all'indennità di clientela ex art. 11 dell'A.E.C. del 16.11.88 ed art. 14 del contratto individuale;
- che, non avendo posto in essere una politica di disturbo dell'attività dell'agente ne' alcun illecito a rilevanza penale, la richiesta di danni patrimoniali e morali era infondata;
che era stata da lui indebitamente versata al OR la somma di L. 1.835.000.000, corrisposta quanto a L. 935.000.000 a titolo di acconto indennità di clientela e quanto a L. 900.000.000 in conto futura transazione mai perfezionatasi;
- che era creditore del OR per complessive L. 486.773.225 inerenti, in parte a note di credito emesse dall'agente a fronte di anticipazioni sulle provvigioni per contratti successivamente non conclusi, e per la rimanente parte per rimborsi dovuti a fronte di spese sostenute nell'interesse dell'agente.
L'Istituto, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attrice ed in via riconvenzionale la restituzione delle somme indebitamente versate, nonché il pagamento dei crediti esposti.
Espletata l'istruttoria con il libero interrogatorio delle parti e la prova per testi limitatamente ai capitoli ammessi, il Tribunale, con sentenza 2.12.1997, escludeva qualsivoglia comportamento illecito dell'Istituto ed in difetto di prova dei fatti lamentati dall'agente, respingeva la domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di preavviso e quella di risarcimento danni;
rilevava che in ordine alla domanda di pagamento della indennità di clientela, quantificata in sede di conclusioni in L. 1.957.862.296, l'Istituto non aveva sollevato contestazioni;
che il medesimo Istituto non aveva provato di aver versato la somma di L. 900.000.000 al OR a titolo transattivo, per cui quella somma non poteva essere chiesta dall'Istituto in restituzione a titolo di indebito ma andava conteggiata come anticipazioni spettanze dovute al OR;
che, quanto alla somma di L. 935.000.000 corrisposta al OR a titolo di acconto indennità di clientela, la tesi del medesimo secondo la quale si trattava viceversa di provvigione aggiuntiva, non poteva ritenersi provata, per cui la somma, restando ferma l'imputazione a titolo di indennità di clientela, andava decurtata dal residuo credito dello stesso OR.
Il Tribunale, pertanto, detratte le somme versate, liquidava a favore dell'agente, a saldo indennità suppletiva di clientela l'importo di L. 122.862.296 respingendo le altre domande proposte dal OR. In accoglimento della riconvenzionale, limitatamente alle voci "anticipazioni sulle commissioni" ed ai crediti dell'Istituto per pagamenti relativi a utenze e tasse inerenti alle sedi in loco, liquidava a favore dell'Istituto L. 424.761.584 ed operata la compensazione tra i rispettivi crediti, condannava il OR al pagamento in favore dell'Istituto della somma di L. 301.899.288, oltre interessi dalla domanda e metà delle spese legali con compensazione della restante metà.
Avverso tale sentenza, impugnata con appello principale dal OR ed, appello incidentale dall'Istituto, la Corte di appello di Roma, con sentenza 21 dicembre 1999, in parziale accoglimento dell'appello principale condannava il OR al pagamento, in favore dell'Istituto, della minor somma di L. 294.791.834, confermando nel resto la sentenza impugnata, previo rigetto dell'appello incidentale. Afferma la corte con riferimento alla dedotta erronea interpretazione della clausola di cui all'art. 12 c. 3 del contratto (prevedente la facoltà del preponente Istituto di nominare immediatamente e in pendenza del termine di preavviso agenti o venditori nella zona di competenza dell'agente) ritenuta dal Tribunale applicabile sia in caso di recesso dell'agente che in quello di recesso del preponente che l'interpretazione data dal primo giudice è conforme al dato testuale il quale con termini chiari ed univoci evidenzia la volontà degli stipulanti di riconoscere la facoltà di nomina immediata di agenti o venditori nella zona di competenza dell'agente, anche nel caso di recesso dell'Istituto. Precisa la corte che l'interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre esclude la sussistenza di un contrasto tra la clausola di esclusiva (art. 1, c. 4 del contratto individuale) derogabile per volontà delle parti, e quella prevedente la facoltà del preponente di provvedere alla nomina di altri agenti nel periodo di preavviso, rispondendo tale regolamento contrattuale allo scopo pratico di consentire la tempestiva organizzazione di una rete agenziale sostitutiva pronta a subentrare al OR al momento della cessazione del rapporto.
Nè, a parere della corte la facoltà di rinuncia al preavviso riconosciuta ex art. 12, 9 c., del contratto ad entrambe le parti, si pone in contrasto con la clausola in esame, non trovando applicazione al contratto di agenzia, la particolare disciplina di tutela prevista per il licenziamento dei lavoratori subordinati che prevede l'obbligo del datore di lavoro di mantenere il lavoratore, durante il termine di preavviso, nella posizione anteriormente goduta e di proseguire il rapporto con la permanenza di tutte le obbligazioni reciproche. A parere della Corte, inoltre, l'interpretazione della clausola in oggetto, data dal Tribunale, non ha pregiudicato in alcun modo la durata del periodo di preavviso, che costituisce l'interesse tutelato dalla norma inderogabile dell'art. 1750 c.c., mentre l'eliminazione del diritto di esclusiva è legittimo stante la derogabilità dell'art. 1743 c.c.; ciò, senza contare che la nomina dei nuovi agenti non ha di fatto inciso sul diritto di esclusiva non avendo il OR addotto ne' la promozione ne' la conclusione di specifici affari in pendenza del rapporto in capo a lui.
L'insussistenza di comportamenti illeciti del preponente e l'unilaterale interruzione del rapporto nel periodo di preavviso, posta in essere dall'agente e non giustificata da fatti attribuibili all'Istituto escludono per la corte la configurabilità del diritto del OR, all'indennità sostitutiva del preavviso ed ai danni. Quanto alla dedotta erronea imputazione del versamento di L. 935.000.000 all'indennità di clientela anziché a provvigione aggiuntiva, come sostenuto dai testi TO e AR, afferma la Corte che alla testimonianza di costoro solo de relato, si contrappone quella contraria e diretta del Di Rella;
e che (argomento assorbente) non spettando l'indennità di clientela nel caso di cessazione del rapporto per volontà dell'agente non giustificata da fatti attribuibili al preponente, l'aver l'Istituto pur in detta ipotesi, riconosciuto al suo agente delle somme a tal titolo non comporta che debba riconoscergliene ulteriori. In ordine al rigetto dell'appello incidentale, la corte ribadiva il giudizio del Tribunale.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il OR al quale resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato l' Istituto della Enciclopedia Italiana che ha depositato memoria. Il OR deposita controricorso al ricorso incidentale condizionato e successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente principale a motivi di ricorso:
1) la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750, 1344, 1418, 1421 c. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. nonché insufficiente motivazione degli art. 1743 c.c., 112, 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 nn. 3, 4 c.p.c., per avere la Corte d'appello erroneamente: A) negato la nullità della clausola di cui all'art. 12, c. 3 dell'accordo individuale intesa nel senso della facoltà dello I.E.I.; di nomina immediata di altri agenti anche nel caso di recesso dello stesso I.E.I.; B) affermato che la nomina di nuovi agenti non ha inciso sul diritto di esclusiva, nonostante esso ricorrente abbia dedotto che i nuovi agenti operavano effettivamente;
con insufficiente motivazione sul punto;
2) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1750 c.c. e degli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all'interpretazione della clausola dell'art. 12, c. 3 dell'accordo individuale 27.12.82 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per aver la Corte d'appello con insufficiente e contraddittoria motivazione ritenuto che la facoltà dell'I.E.I. di "nominare agenti o venditori nella zona di competenza dell'agente, si riferisce sia al caso di disdetta da parte dell'agente che a quello di disdetta da parte dell'Istituto. Sostiene invero il ricorrente che sarebbe stato violato il criterio ermeneutico della interpretazione secondo la comune intenzione delle parti e quello della interpretazione complessiva delle clausole. Essendo, infatti, il periodo di preavviso diretto a tutelare la parte che subisce il recesso, tant'è che (art. 12, c. 9 dell'accordo individuale) solo questa parte può rinunciarvi, la volontà delle parti, sostiene il ricorrente era chiara nel senso che, solo nel caso di recesso dell'agente subito dall'Istituto, questi, parte tutelata dal preavviso e quindi con diritto di disporne, può scegliere tra rinunziare al preavviso, facendo estinguere il rapporto, oppure far proseguire il rapporto nel periodo di preavviso realizzando con la nomina dei nuovi agenti il graduale esautoramento dell'agente recedente.
Se viceversa recedente è l'Istituto, l'agente che subisce il recesso è' la parte tutelata ed ha diritto al preavviso durante il quale è garantita la normale ed inalterata prosecuzione del rapporto tant'è che le parti, pur non essendo obbligate hanno pattuito il diritto di esclusiva che non può legittimamente essere escluso nel periodo di preavviso.
3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e degli artt. 324, 329 c. 2 c.p.c., nonché insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3, 4, 5, per avere la Corte d'appello, rigettando il 4^ motivo di appello relativo alla erronea imputazione del versamento di L. 935.000.000 ad anticipo di indennità di clientela:
A) violato il giudicato interno formatosi sulla spettanza al OR di tale indennità, conseguente all'intervenuto recesso del preponente, circostanza affermata nella sentenza del Tribunale, non impugnata sul punto;
B) omesso di esaminare la censura in ordine alla errata imputazione della somma di L. 935.000.000 ad anticipo sulla indennità di clientela, imputazione che può essere fatta solo quando il rapporto è estinto per recesso del preponente non imputabile all'agente, e non nel corso del rapporto;
C) svalutato le deposizioni dei testi De TO e AR secondo i quali le due fatture riguardavano provvigioni aggiuntive. RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
1) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. nonché insufficiente motivazione:
A) per avere la corte d'appello erroneamente respinto la domanda della NI di restituzione della somma di L. 69.119.095 versate al OR per note di credito da lui emesse a carico dell'Istituto, relative a commissioni successivamente annullate, nonostante la legittimità degli annullamenti non fosse mai stata contestata dal OR come emerge dalla memoria 8.11.96 depositata dallo stesso dopo l'allegazione da parte NI di 4 tabulati relativi a commissioni annullate nel periodo 1.7.94 - 30.9.95;
B) per avere la corte d'appello erroneamente respinto la domanda della NI di restituzione della somma di L. 900.000.000 versate al OR in vista di una futura transazione mai perfezionata e quindi costituente indebito ed averla viceversa imputata, conformemente alla sentenza del Tribunale a titolo di anticipazioni su erogazioni dovute, nonostante nella comparsa 12.12.95 il OR avesse ammesso che dopo la richiesta del suo legale, la NI aveva inviato la somma "a saldo e stralcio". I primi due motivi del ricorso principale, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi vanno disattesi. Deve, infatti, rilevarsi che la ratio decidendi sulla quale la Corte di appello ha fondato la propria decisione relativamente alla validità della clausola di cui all'art. 12, 3^ c. del contratto individuale stipulato fra le parti, e contemplante la facoltà dello I.E.I., di nomina immediata di altri agenti anche nel caso di recesso intimato dallo stesso Istituto preponente, è duplice: da un lato la corte ha affermato la legittimità della clausola sul piano sia dei criteri ermeneutici, che delle norme di diritto escludendo che l'eliminazione del patto di esclusiva sulla fase di recesso del preponente, prevista a suo favore, fosse in contrasto con norme di legge;
dall'altro lato, la corte ha accertato in linea di fatto che, comunque, il diritto di esclusiva a favore del OR non era stato in concreto violato dai nuovi agenti nominati, non avendo il ricorrente addotto, ne' provato, la promozione, e la conclusione di specifici affari in pendenza del rapporto, ancora in capo all'agente dopo l'intimazione del recesso.
Tale ultima ratio, secondo il ricorrente, sarebbe stata impugnata lamentando egli il vizio del procedimento per la mancata individuazione da parte della corte d'appello della deduzione di parte circa l'affermata immediata operatività, nella zona riservata al OR dei tre nuovi agenti nominati dall'Istituto. Sostanzialmente il OR, pur nella contorta forma esposta, deducendo la violazione dell'art. 112 c.p.c. contesta implicitamente alla corte d'appello l'omessa pronuncia in ordine al capitolo di prova riportato con il n. 4 nelle conclusioni d'appello, riproducente espressamente la deduzione di cui sopra.
Attenendo, tuttavia, l'omessa pronuncia alla decisione di merito (di accoglimento o di rigetto, v, sent. 12984/99), il vizio dedotto potrebbe esser fatto valere solo sotto il profilo del vizio di motivazione, pur esso contestato.
Sotto tale profilo il vizio è però infondato in quanto la genericità della circostanza dedotta, anche ove in ipotesi la prova fosse stata ammessa, non avrebbe consentito alla Corte di decidere in modo diverso, nel senso cioè di ritenere provata, attraverso la conclusione o il promovimento di specifici affari da parte dei nuovi agenti, la violazione del diritto di esclusiva a danno del OR, e cioè la lesione del diritto di preavviso in cui essa si tradurrebbe, secondo il ricorrente in conseguenza dell'alterazione a suo danno delle condizioni del rapporto contrattuale nel corso del periodo di preavviso.
Restando, pertanto, inalterata la ratio decidendi esaminata, da sola idonea a sostenere la decisione, sia con riferimento al rispetto del termine di preavviso della cui osservanza la Corte ha dato atto;
sia con riferimento alla mancata alterazione, in linea di fatto, del rapporto contrattuale nella fase di preavviso, ne consegue l'inammissibilità dei motivi in esame con riferimento a tutte le altre censure dedotte per carenza di interesse del ricorrente, dal momento che, anche ove esse fossero accolte, la sentenza sarebbe già coperta da giudicato interno sulla base della ratio decidendi esaminata.
Il terzo motivo del ricorso principale è infondato e va respinto. Il OR, fin dal primo grado di giudizio ha contestato come erronea l'imputazione del versamento di L. 935.000.000 ad anticipo indennità di clientela sostenendo che la somma doveva essere imputata a provvigioni aggiuntive. Sul punto la decisione del Tribunale che ha ritenuto, in assenza di prove sulla diversa imputazione dedotta di dover mantenere l'originaria imputazione, è stata impugnata dal OR che con il quarto motivo di appello, ha contestato nuovamente l'imputazione affermata dal primo giudice. Ne consegue che, in ordine all'attribuzione di quella somma a titolo di indennità di clientela, nessun giudicato interno poteva ritenersi compiuto al momento della decisione della corte d'appello che, nel respingere l'impugnazione, ha fondato la sua ratio decidendi sull'inidoneità delle prove assunte a comprovare la dazione da parte dello I.E.I. di provvigioni aggiuntive, prove la cui valutazione è istituzionalmente rimessa al giudice di merito, e nella specie risulta correttamente motivata.
L'ulteriore considerazione della corte circa la non spettanza al OR dell'indennità di clientela a causa del recesso da questi posto in essere non giustificato da cause imputabili al preponente, nella sua apparente contraddittorietà deve ritenersi del tutto irrilevante rispetto alla ratio decidendi che esclude l'attribuzione di provvigioni, non avendo il OR interesse a contestare l'imputazione mantenuta dalla corte d'appello dal momento che il comportamento del preponente è stato ritenuto lecito e che sulla attribuzione di quelle somme al OR, non vi è stata, comunque, contestazione da parte dell'Istituto.
Il ricorso principale va, quindi, respinto.
Il ricorso incidentale, proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale, va dichiarato assorbito.
Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Istituto resistente, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Istituto resistente, spese che si liquidano in euro 180,50 oltre euro 3000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004