Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2004, n. 3947
CASS
Sentenza 22 dicembre 2004

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Nel controllo di legittimità del provvedimento ministeriale di proroga della sospensione, ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), delle regole di trattamento, il tribunale di sorveglianza è tenuto a valutare gli elementi indicati in esso e a sottoporli ad autonomo vaglio critico, accertando se le informazioni delle autorità competenti forniscano dati recenti e realmente significativi sulla persistente capacità del detenuto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, ovvero se esse si limitino a riprodurre la sua biografia delinquenziale e giudiziaria senza alcun riferimento ad altre apprezzabili e concrete circostanze idonee a provarne l'attuale pericolosità e la cessazione dei collegamenti con l'associazione criminale, come l'eventuale dissolvimento del sodalizio di appartenenza, la durata della sottoposizione al regime differenziato e i risultati del trattamento carcerario, che rimane un parametro non eludibile di valutazione in relazione alla funzione rieducativa della pena. V. Corte cost., 23 dicembre 2004 n. 417

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/12/2004, n. 3947
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3947
    Data del deposito : 22 dicembre 2004

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