Versione
17 maggio 2014
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1 gennaio 2023
1 gennaio 2023
Art. 464-septies. (Esito della messa alla prova). 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ((procedimento)) riprenda il suo corso.
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il ((procedimento)) riprenda il suo corso.
Commentari • 84
- 1. Messa alla prova e obblighi risarcitori (Cass. 2113/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 gennaio 2024 · 369.91708
In merito ai rapporti tra procedimento di messa alla prova e posizione della persona offesa la discordanza tra le pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile e le prescrizioni imposte dal giudice con l'ordinanza ammissione alla prova non determinano la revoca di tale pronuncia né impediscono la pronuncia della sentenza di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen.: da ciò non deriva pregiudizio per la vittima nel giudizio civile di danno, atteso che la pronuncia ex art. 464-septies cod. proc. pen. non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità. […]
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Giurisprudenza • 248
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 29/05/2025, n. 20171Provvedimento: […] lett. a), cod. pen., in conseguenza dell'esito positivo della sospensione con messa alla prova del procedimento alla quale l'imputato era stato sottoposto il 30 gennaio 2024, ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen. […] Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 464-septies e 538 cod. proc. pen., per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova disposto la liquidazione delle spese sostenute in giudizio dalla parte civile costituita, nonostante fosse stata emessa nei confronti di IO RO una declaratoria di non luogo a provvedere per il reato ascrittogli, […]Leggi di più...
- art. 464-septies cod. proc. pen.·
- principio di non condanna alle spese·
- liquidazione spese parte civile·
- sospensione con messa alla prova·
- immanenza della parte civile·
- giudizio civile autonomo·
- estinzione del reato