Sentenza 3 luglio 2012
Massime • 1
In caso di guida in stato di ebbrezza, anche con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sospensione della patente di guida, che, avendo natura di sanzione amministrativa accessoria, non rientra tra quelle espressamente escluse dall'art. 445 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Per chi guida la bici sotto l’effetto di alcol c’è il reato, ma non la sospensione della patenteAndrea Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 2 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2012, n. 27994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27994 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 03/07/2012
Dott. D'ISA UD - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - N. 1127
Dott. VITELLI CASELLA Luca -Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 46897/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
nei confronti di:
AR CL N. il 24.5.1964;
avverso la sentenza n. 498/2009 G.I.P. TRIBUNALE di FIRENZE del 15/02/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del P.G. Dott. Luigi Riello, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze applicava ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a MA UD, imputato del reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,27 g/l, la pena di quarantacinque giorni di arresto e di Euro 2.200 di ammenda, sostituendo la pena detentiva in Euro 4.000 di ammenda.
2. Avverso tale sentenza promuove ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, deducendo l'illegalità della trattamento sanzionatorio per aver omesso il giudice di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, senza peraltro rendere alcuna motivazione al riguardo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come statuito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve applicare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, "come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada" (Sez. un., 27 maggio 1998, n. 8488, Bosio). Il divieto previsto dall'art. 445 c.p.p. è, infatti, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, sicché con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non rileva che nella richiesta di patteggiamento non si sia eventualmente fatta alcuna menzione di tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell'accordo tra le parti - limitato alla pena - e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Sez. 6, 3.11.1998, n. 3427, P.G. in proc. Orlandi;
Sez. 5, 23.1.1992, n. 7487, P.G. in proc. Vicidomini). Nel caso di specie, l'accordo sulla pena ratificato dal giudice comprendeva anche il reato di guida in condizioni di ebbrezza alcolica, dal cui accertamento consegue, secondo quanto stabilisce il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2 lett. b), la sospensione della patente di guida per un tempo tra sei mesi ed un anno. Poiché l'applicazione in concreto di tali criteri comporta l'uso dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito, in accoglimento del ricorso proposto dal pubblico ministero la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nella parte in cui non dispone l'applicazione della predetta sanzione amministrativa.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 luglio 2012. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012