Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 1671
CASS
Sentenza 20 dicembre 2013

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In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a procedimento dinanzi alla corte di cassazione conseguente a giudizio di rinvio, in cui si era già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori in favore della parte civile, mentre le impugnazioni dell'imputato avevano riguardato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 1671
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1671
    Data del deposito : 20 dicembre 2013

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