Sentenza 20 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha diritto alla rifusione delle spese processuali, in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. (Fattispecie relativa a procedimento dinanzi alla corte di cassazione conseguente a giudizio di rinvio, in cui si era già formato il giudicato sulla responsabilità penale e sui profili risarcitori in favore della parte civile, mentre le impugnazioni dell'imputato avevano riguardato esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/12/2013, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 20/12/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1963
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 25193/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UO TE, nato il giorno 5 maggio 1979;
avverso la sentenza 14 dicembre 2012 della Corte di assise d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, CANEVELLI Paolo che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore della parte civile, avv.ssa Nesta che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, ed il difensore dell'imputato, avv. Ferrane, che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. UO TE, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 14 dicembre 2012 della Corte di assise d'appello di Napoli, che, decidendo quale giudice di rinvio dalla Corte di Cassazione, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 25 gennaio 2010 appellata da UO TE, come già parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello, con sentenza del 5 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere a carico dello NO in ordine ai reati di cui al capo b) perché l'azione penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato;
ed ha rideterminato la pena finale nella misura di anni 11, mesi 4 di reclusione, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. La Corte di assise d'appello, decidendo in sede di rinvio, il 14 maggio 2012:
a) ha ridotto la pena dell'ergastolo inflitta per il capo C, ad anni 12 di reclusione L. n. 203 del 1991, ex art. 8 conseguentemente ricalcolando l'aumento di pena da infliggere per i residui reati di cui ai capi a) e d) della rubrica ai sensi dell'art. 81 c.p.;
b) ha rideterminato l'aumento di pena da infliggere per il reato di cui al capo A) della rubrica in anni tre anni e mesi nove di reclusione e per il reato di cui al capo D) della rubrica di anni uno mesi tre di reclusione, tenuto conto dell'intervenuta esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 205 del 1993, art. 3 valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.;
c) ha preso atto della non procedibilità a carico dello NO in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica per precedente giudicato e, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ha fissato la pena per residui reati di cui ai capi A), C) e D) della rubrica, uniti dal vincolo della continuazione ed applicata la riduzione per la scelta del rito, in anni undici e mesi quattro di reclusione (pena base per il più grave reato di cui al capo c) della rubrica ergastolo, diminuita ad anni dodici di reclusione per la diminuente di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 aumentata di tre anni e mesi 9 di reclusione per il reato di cui al capo a) e di anni uno mesi tre di reclusione di cui al capo d), così ridotta per la scelta del rito).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al disposto degli artt. 63 e 81 cod. pen. e art. 533 cod. proc. pen. per non essere stati esplicitati i criteri seguiti per la determinazione della pena inflitta, in relazione ai delitti di cui ai capi A) e D) della rubrica in seguito all'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 205 del 1993, art. 3. 2. Rileva in particolare il ricorso:
a) che con la pronunzia del 5 maggio 2011 gli aumenti di pena ex art.81 cod. pen. erano stati quantificati, per il reato sub a), in anni quattro e, per il reato sub d), in anni uno e mesi sei, mentre, con l'odierna gravata sentenza, l'aumento è stato contenuto per il reato del capo a) a tre anni e mesi nove di reclusione e per il reato di cui al capo d) ad anni uno mesi tre di reclusione.
b) che tale rideterminazione della pena con la relativa riduzione di appena tre mesi per ciascuno di essi, in conseguenza dell'esclusione dell'aggravante razziale, sarebbe viziata da violazione di legge alla luce della natura di circostanza ad effetto speciale di tale aggravante che può comportare un aumento della pena "fino alla metà" (v. L. n. 205 del 1993, art. 3);
c) che il vizio sarebbe ancor più evidente laddove si consideri che la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, nel valutare la gravità dei fatti, con gli innegabili riflessi sulla graduazione della pena, muovendo dal presupposto della ricorrenza nella specie dell'aggravante de qua, ne aveva valorizzato oltre modo la sussistenza come consta dalla corrispondente motivazione di pagg. 15 e 16;
d) che,comunque,la motivazione sul punto sarebbe meramente apparente, esaurendosi nel richiamo tout court di "tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p." vale a dire in una clausola di stile, occorrendo invece l'espressa indicazione dei criteri applicati. e) che tale principio, che naturalmente opera pure per la graduazione della pena rispetto all'efficacia sanzionatoria propria delle circostanze, aggravanti ed attenuanti, non può non valere altresì, per identità di ratio, quando, come nella specie, si tratta di escludere, con un calcolo in detrazione, gli effetti di un'aggravante, soprattutto se la portata di tali effetti è normalmente fissata solo nel massimo, come è per l'aggravante razziale (aumento della pena-base "fino alla metà" L. n. 295 del 2003, ex art. 3), e pertanto ne è affidata in ampia misura al potere valutativo del giudice la relativa determinazione in concreto.
3. Reputa la Corte che il motivo, nelle sue articolazioni, non superi la soglia dell'ammissibilità, avuto riguardo al consolidato orientamento giurisprudenziale, che va qui condiviso, per il quale, in tema di determinazione della sanzione nel reato continuato, va ritenuta congruamente motivata la sentenza che, per la pena base, faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati: non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le medesime ragioni poste a fondamento della quantificazione della pena-base (cass. pen. sez. 5, 27382/2011, Rv. 250465).
4. In ogni caso il ricorso sembra ignorare che la Corte di appello in sede di rinvio, con una valutazione di merito, insindacabile in questa sede, ha fissato i termini degli aumenti, e la conseguente determinazione della sanzione finale da infliggersi, avuto riguardo alla gravissima realtà comportamentale, riferibile alla condotta accertata dello UO, ritenuta non modificata in modo determinante in seguito all'esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 205 del 1993, art. 3. 5. Invero il quadro di riferimento, per la definizione degli aumenti di pena per i delitti sub A e sub D, era di tale polivalente gravità, laddove parametrata, come fatto dalla corte distrettuale, ai criteri dell'art. 133 cod. pen. sia in punto di gravità del reato che in punto di capacità a delinquere del colpevole, da non richiedere - da parte del giudice di merito - una diversa e minuta rassegna delle ragioni ostative ad una più consistente riduzione della sanzione, considerato che, nella specie, tutti i valori negativi, apprezzabili ex art. 133 cod. pen. ed indicati a supporto della definizione della pena base, si trovavano egualmente rappresentati per i delitti avvinti dal vincolo della continuazione.
6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
7. Da ultimo, quanto alla parte civile costituita, presente in questa sede, successiva a giudizio di rinvio (con decisione irrevocabile in punto di responsabilità) e con richiesta di liquidazione di spese diritti ed onorari (per una somma, sinteticamente indicata, e pari ad Euro 15 mila oltre iva e cpa), nulla va disposto in suo favore. Ritiene infatti il Collegio, aderendo ad una giurisprudenza consolidatasi già nel precedente codice di rito (cass. pen. sez. 4, 3615/1974 rv. 126945), che l'efficacia del principio, consacrato nell'art. 92 c.p.p. 1990 e subordinata all'accertamento in concreto di un interesse della parte civile a partecipare alle varie fasi del procedimento penale, consenta di escludere siffatto interesse nel giudizio di rinvio, in punto di sola determinazione della sanzione e nel successivo ricorso per cassazione, nel quale si controverta unicamente sulla richiesta di attenuanti (od esclusioni di aggravanti, come nella specie) le quali afferiscono alla misura della pena, sulla base di una valutazione della personalità dell'imputato, che non altera il giudizio di responsabilità penale e la sua efficacia ai fini del riconoscimento del danno di cui all'art. 185 c.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014