Articolo 464 sexies del Codice di procedura penale
Articolo 464 quinquiesArticolo 464 septies
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17 maggio 2014
Art. 464-sexies. (( (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). )) (( 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. ))
Entrata in vigore il 17 maggio 2014
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