Art. 464-sexies. (( (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova). )) (( 1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. ))
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17 maggio 2014
17 maggio 2014
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- 1. Cassazione penale n. 53622/2017https://www.brocardi.it/
[…] alla stessa stregua degli altri procedimenti speciali, tra i quali la disciplina della messa alla prova è inserita, con conseguente possibilità per l'interessato di eventualmente chiedere - in via subordinata ovvero in caso di rigetto della richiesta stessa - la definizione mediante riti alternativi rispetto ai quali non siano ancora maturate preclusioni. (In motivazione la Corte ha rilevato che l'attribuzione della competenza al giudice per le indagini preliminari è confermata dal tenore letterale dell'art. 464-sexies cod. proc. pen., la cui previsione intesa ad attribuire al "giudice" poteri istruttori urgenti "con le modalità stabilite per il dibattimento", […]
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Giurisprudenza • 36
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2020, n. 21218Provvedimento: […] Rileva in particolare la nullità derivante dalla mancata fissazione ai sensi dell'art. 464-sexies cod. proc. pen. di udienza finalizzata alla raccolta di elementi che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, avendo il Giudice dato conto del fatto che l'udienza era stata celebrata esclusivamente per la valutazione dell'esito della prova, risultando preclusa una diversa valutazione del merito. […]Leggi di più...
- giudicato·
- coimputato·
- estinzione reato·
- art. 238-bis cod. proc. pen.·
- art. 348 co. pen.·
- art. 464-sexies cod. proc. pen.·
- messa alla prova·
- proscioglimento·
- valutazione prova