Versione
17 maggio 2014
17 maggio 2014
Art. 464-quinquies. (( (Esecuzione dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). )) (( 1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti devono essere adempiuti; tale termine puo' essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una volta e solo per gravi motivi. Il giudice puo' altresi', con il consenso della persona offesa, autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno.
2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova. ))
2. L'ordinanza e' immediatamente trasmessa all'ufficio di esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato.
3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo' modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, ferma restando la congruita' delle nuove prescrizioni rispetto alle finalita' della messa alla prova. ))
Commentari • 14
- 1. Processo penale, messa alla prova, imputato, maggiore di età, risarcimento, nessun effetto pregiudizievole, parte civileAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2017 · 222.61542
Giurisprudenza • 40
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/05/2019, n. 24384Provvedimento: […] Mentre, quando la revoca intervenga per una causa processuale, qual è l'assenza delle ragioni di differimento del termine, parimenti dovrà motivare in ordine all'insussistenza dei 'gravi motivi' giustificanti la concessione della proroga di cui all'art. 464 quinquies comma 1^, ultima parte, cod. proc. pen.. concessione della proroga di cui all'art. 464 quinquies comma 1^, ultima parte, cod. proc. pen.. 6. Si tratta, con evidenza di ipotesi di natura diversa, perché la proroga per gravi motivi di cui all'art. 464 quinquies cod. proc. pen. implica l'assenza dei motivi di infedeltà di cui all'art. 168 quater cod. pen.. […]Leggi di più...
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