Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2024, n. 16036
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Sentenza 10 giugno 2024

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Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'eccedenza di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, deve essere individuata dalla P.A. con specifico riferimento alla consistenza della dotazione organica degli uffici, tenendo conto dell'area e dei profili professionali del personale in esubero.

Nel pubblico impiego privatizzato, il contratto di solidarietà, intervenuto nel corso della procedura di riduzione dell'eccedenza di personale, è applicabile a tutti i dipendenti dell'ente, ma può disporre solo delle situazioni future, non potendo incidere retroattivamente sui diritti già sorti, né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di legge.

Nell'ambito della procedura disciplinata dall'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001, la ricollocazione totale o parziale del personale in sovrannumero o in eccedenza può essere ottenuta, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni, anche mediante il ricorso al contratto di solidarietà, in mancanza del quale il datore di lavoro non può unilateralmente disporre per tutto il personale la riduzione dell'orario e, conseguentemente, del trattamento retributivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/2024, n. 16036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16036
    Data del deposito : 10 giugno 2024

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