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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 577/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 Rappresentante_1 & C. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-000375 TRIBUTISPECIALI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con DIA del 2003 l'Ricorrente_1 di Rappresentante_1 e c. S.a.s. denunciava in un terreno agricolo di proprietà interventi relativi a opere <> all'abitazione appartenente alla distinta comproprietà dei coniugi
Rappresentante_1 e Nominativo_1, lavori consistenti nella realizzazione di una piscina e di un pergolato.
Nel 2017 il competente Comune di Carpi (MO) invitava l'MO e i comproprietari dell'abitazione ad aggiornare il classamento catastale dei due immobili, non ritenendolo più corrispondente alla situazione di fatto.
I contribuenti non ottemperavano, cosicché l'Agenzia provvedeva <> a classare il terreno e l'abitazione in A/8 con attribuzione di rendita (v. art. 1, comma 336, l. 30 dicembre 2004 n. 311) e a emettere avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte
Il ricorso proposto dai contribuenti contro il provvedimento di classamento <> e gli avvisi, veniva in toto respinto in primo grado epperò accolto in secondo con riguardo alla sola abitazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso promosso dalla MO avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle maggiori imposte pari a € 858,11, oltre a sanzioni e accessori.
L'ufficio resiste con controdeduzioni, chiedendo la riunione di giudizi ritenuti connessi.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice regionale non ha annullato il nuovo classamento attribuito al terreno di proprietà della contribuente
MO, correttamente è stata perciò emessa la cartella in ragione della provvisoria esecutività della sentenza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte in composizione monocratica respinge il ricorso;
condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio
€ 300,00, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BRUSCHETTA ERNESTINO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 577/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Di Ricorrente_2 Rappresentante_1 & C. Ricorrente_3 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena - Via Delle Costellazioni N. 190 41126 Modena MO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ISCRIZIONERUOLO n. 2025-000375 TRIBUTISPECIALI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con DIA del 2003 l'Ricorrente_1 di Rappresentante_1 e c. S.a.s. denunciava in un terreno agricolo di proprietà interventi relativi a opere <> all'abitazione appartenente alla distinta comproprietà dei coniugi
Rappresentante_1 e Nominativo_1, lavori consistenti nella realizzazione di una piscina e di un pergolato.
Nel 2017 il competente Comune di Carpi (MO) invitava l'MO e i comproprietari dell'abitazione ad aggiornare il classamento catastale dei due immobili, non ritenendolo più corrispondente alla situazione di fatto.
I contribuenti non ottemperavano, cosicché l'Agenzia provvedeva <> a classare il terreno e l'abitazione in A/8 con attribuzione di rendita (v. art. 1, comma 336, l. 30 dicembre 2004 n. 311) e a emettere avvisi di accertamento per il recupero delle maggiori imposte
Il ricorso proposto dai contribuenti contro il provvedimento di classamento <> e gli avvisi, veniva in toto respinto in primo grado epperò accolto in secondo con riguardo alla sola abitazione.
Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso promosso dalla MO avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione delle maggiori imposte pari a € 858,11, oltre a sanzioni e accessori.
L'ufficio resiste con controdeduzioni, chiedendo la riunione di giudizi ritenuti connessi.
Terminata la pubblica udienza, all'esito della camera di consiglio, la controversia veniva decisa con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice regionale non ha annullato il nuovo classamento attribuito al terreno di proprietà della contribuente
MO, correttamente è stata perciò emessa la cartella in ragione della provvisoria esecutività della sentenza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la corte in composizione monocratica respinge il ricorso;
condanna la contribuente a rimborsare all'ufficio
€ 300,00, oltre a spese forfetarie e accessori di legge.