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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 4046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4046 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2911/2020 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'11.03.2025 previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Ippolito (C.F. e Guido Prota (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Ventrone (CF.
); C.F._4
APPELLATA
E Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
APPELLATA
NONCHE'
– CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - (P. iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3493/2019 resa nel procedimento RG n. 2983/2018, pubblicata in data 30.12.2019 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 31.08.2020, ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha respinto l'opposizione dallo stesso formulata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
03720170004349049002, notificata il 12.12.2017 ed afferente al ruolo esattoriale n. 2017/002511 -
Atti giudiziari anno 2008 - con cui gli veniva chiesto il pagamento della somma di € 276.007,96 per spese processuali relative alla sentenza penale N. 6987/2008.
, con atto di citazione in opposizione notificato il 9-12/3/2018, eccepiva Parte_1
l'inesistenza del titolo esecutivo indicato nella cartella di pagamento perché privo di contenuto precettivo e di efficacia esecutiva per non contenere alcuna condanna alle spese processuali.
Contestava, quindi, la debenza della pretesa creditoria stante l'assenza di prova che l'importo richiesto fosse quello effettivamente dovuto.
Chiedeva, inoltre, che fosse accertata l'estinzione, per sopravvenuta decadenza, di ogni preteso credito per violazione dell'art. 227 ter DPR 115/2002.
Concludeva affinché, in ragione delle rassegate doglianze, fosse dichiarata la nullità formale e sostanziale della cartella di pagamento.
Si costituivano in giudizio ed Controparte_2 Controparte_1 resistendo alle istanze avverse;
restava, invece, contumace il . Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 Verificata la regolarità del contraddittorio ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il primo giudice, previa concessione dei termini di rito, riservava la causa in decisione.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva la sentenza in questa sede impugnata con la quale dichiarava inammissibile la doglianza relativa all'inidoneità della sentenza n. 6987/2008 (indicata nella cartella opposta) a costituire titolo esecutivo in quanto tardivamente spiegata oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.
Parimenti, riteneva infondata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. basata sull'inesattezza dell'importo richiesto in quanto, dall'esame della documentazione rimessa in atti,
[...] aveva correttamente seguito il procedimento di recupero dei crediti di giustizia Controparte_1 previsto dalla normativa di riferimento.
Condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali pari ad euro 4.000,00 in favore di ciascuna delle parti opposte costituite.
ha proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia formulando, Parte_1 preliminarmente, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e chiedendo la riforma della stessa nel senso dell'accoglimento della richiesta di nullità della cartella di pagamento;
ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.
Precisamente, ha censurato la sentenza nella parte in cui afferma: “La seconda censura con cui si deduce la non debenza della pretesa creditoria non essendo stata fornita la prova dell'esattezza dell'importo richiesto va invece qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tale censura risulta infondata in quanto dalla documentazione versata in atti da risulta che quest'ultima ha seguito il Controparte_1 procedimento di recupero dei crediti di giustizia previsto dalla normativa in materia per il calcolo delle spese processali.”.
A sostegno del gravame ha dedotto che la documentazione prodotta da parte appellata, approssimativa e poco precisa, risulterebbe lesiva del diritto dell'appellante di conoscere nello specifico l'importo e la causale del suo presunto debito.
Ha aggiunto, anche, che la mancata notifica di un prodromico avviso di liquidazione e/o di accertamento, prima dell'invio della cartella esattoriale, causerebbe la nullità dello stesso atto opposto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 Radicatasi la lite, si sono costituite ed Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa perché inammissibile ed infondata;
è rimasto contumace il benché ritualmente citato. Controparte_3
Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato all'udienza del 22.09.2021 per la precisazione delle conclusioni (differita d'ufficio al
25.10.2023).
Mutati la sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, formulata da Controparte_1
volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
[...]
c.p.c.
Al riguardo va detto che l'art.342 c.p.c. è da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi
Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017, Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932, Cass. civ. Ord. 9378/2024).
Applicando correttamente questo principio l'appello risulta, compiutamente sviluppato con l'indicazione delle ragioni di decisione non condivise e le relative critiche volte a far valere la nullità della cartella di pagamento e l'ammissibilità dei motivi addotti a sostegno.
Pertanto, tenuto anche conto che ai fini dell'ammissibilità dell'appello non occorre la proposta di un progetto alternativo di sentenza, l'istanza d'inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342
c.p.c. va rigettata.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 In estrema sintesi, l'appellante lamenta la carente specificazione del credito azionato - che nel suo presunto ammontare non sarebbe ricollegabile alla condanna patita dall' e la mancata Pt_1 preventiva notifica di un avviso di liquidazione/accertamento delle spese di giustizia.
Quanto esposto richiede una doverosa premessa in merito alla rilevanza della mancata notifica dell'invito al pagamento, da parte dell'ente impositore, ai fini delle conseguenti ricadute sulla supposta nullità della cartella esattoriale.
La legge 69/2009 ha modificato l'art. 227-ter D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) operando il necessario coordinamento con la procedura di riscossione oggetto della convenzione prevista dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008). Nella sua nuova formulazione, la norma non richiama più la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario prevista dall'articolo 212 del citato T.U.
Tale ultima disposizione, pertanto, anche se non espressamente abrogata, è stata parzialmente superata dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.
I Supremi Giudici investiti della questione relativa al momento in cui è venuto meno per gli uffici giudiziari l'obbligo di notificare l'invito al pagamento di cui all'art. 212 D.P.R. n. 115/2002 prima di procedere all'iscrizione a ruolo per le spese processuali hanno affermato che “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art.
227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21178 del 13 settembre
2017).
Orbene, dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la società Controparte_1
ha proceduto all'iscrizione a ruolo della somma da recuperare a seguito dell'inserimento nel
[...] registro SIAMM – settore penale della Partita di Credito n. 000616/2017 recante come data di iscrizione il 25.01.2017. Senza alcun dubbio, dunque, nella fattispecie l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo l'entrata in vigore della menzionata legge modificativa della procedura di riscossione delle spese processuali. Deriva che correttamente l'ente impositore ha provveduto direttamente all' iscrizione a ruolo senza la previa notifica dell'invito al pagamento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 Si precisa, peraltro, che il termine di un mese indicato dall' art. 227 ter è meramente ordinatorio ed il suo mancato rispetto non determina alcuna decadenza dal diritto alla riscossione (Cass., sez. trib., 10 maggio 2023 (ord.), n. 12614), sicché le pur articolate difese svolte sul punto soprattutto nella conclusionale d'appello da parte dell'opponente non possono condividersi.
Resta da scrutinare l'ulteriore doglianza con la quale l' ha contestato nel quantum la Pt_1 liquidazione delle spese contenuta nella cartella di pagamento opposta, sostenendo l'impossibilità di verificare l'effettiva riconducibilità della somma di cui gli è stato intimato il pagamento ai reati oggetto della sua condanna in sede penale.
In particolare, ha dedotto che detta somma sarebbe presumibilmente riferibile anche a reati per i quali egli non era stato condannato in sede penale mettendo in discussione la pertinenza degli importi richiesti alla condanna patita.
La questione controversa nel presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la pertinenza ai reati per i quali l'appellante ha subito la condanna penale delle spese di giustizia di cui gli è stato intimato il pagamento.
È doveroso, al riguardo, ricordare che in base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte Penale, all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 c.p.p. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla sua riforma.
L'obbligo di pagamento delle spese processuali penali solidale, nel caso di specie, in base al testo abrogato dell'art. 535 c.p.p. a seguito delle modifiche intervenute nel 2009, deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale. Tale obbligo va, dunque, rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena;
in entrambe le discipline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato statuito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 32979 del
03/06/2010; Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014; Cass., pen., Sez. 1, Sentenza n. 17410 del
28/03/2019; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31774 del 15/11/2023).
Coordinando i principi di diritto sin qui richiamati con quelli generali in tema di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali, ed applicandoli al caso in esame, può affermarsi che la cartella
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 di pagamento contenente l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo, pur senza necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di “auto-liquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell'ente creditore, consente, in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di formulare doglianze anche limitatamente all' eccessivo importo preteso sulla base della stessa condanna penale, senza a sua volta dover necessariamente specificare precisamente le ragioni di tale eccessività. Sarà onere dell'ente creditore, ovvero dell'agente della riscossione, specificare adeguatamente i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna o a quelli ad esso connessi;
il debitore opponente potrà conseguentemente specificare ulteriormente in dettaglio le proprie contestazioni. Laddove, dunque, per la totale carenza o insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore o dall'agente della riscossione sia impossibile effettuare la verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, non potrà che essere accolta l'opposizione. Diversamente, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e completa e il debitore opponente, ciò nonostante, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale, oltre che fondato in diritto, l'opposizione non potrà essere accolta
(Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 37138/2022).
Rapportando quanto argomentato alla situazione in esame appare necessario verificare se le spese di giustizia addebitate all'appellato siano ascrivibili ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale ovvero eventualmente a reati che con i primi presentano una connessione qualificata.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che è stato Parte_1 condannato, insieme ad altri colpevoli, per il reato di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416 bis c.p (cfr. capo a) della sentenza penale del Tribunale di Napoli in atti). Agli imputati nello stesso processo che sono stati condannati per reati diversi da quello disciplinato dall'art. 416 bis c.p. è stata comminata l'aggravante “di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo a).
Esaminando poi i fogli notizie trasmessi dall'Ente creditore a quello riscossore, nonché l'ulteriore documentazione inerente alle spese ripetibili, emerge che le spese di giustizia addebitate sono riconducibili per la maggior parte ad intercettazioni telefoniche e solo in minor parte a consulenze e trasferte.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 La quantificazione di dette spese si legge nel file di ben 78 pagine denominato “nota A
10403_2016.pdf”, laddove vi è un dettaglio dei singoli costi addebitati ai condannati per la gran Co parte imputabili a pagamenti effettuati in favore di Telecom o per intercettazioni telefoniche effettuate in funzione del processo. Detta “nota”, che nella versione riassuntiva finale è stata compilata dal cancelliere della Corte di Appello di Napoli, Raffaele Sartana (v. pagg. 1-3), quale pubblico ufficiale dell'ufficio finale preposto all'esecuzione, è corredata, nelle pagine successive, dalla compilazione del c.d. foglio notizie, quale unico documento legalmente previsto per l'enucleazione delle somme a carico dei condannati, a partire proprio dal foglio notizie della Corte
(pagg. 4-7) e dai dettagli del processo, nelle pagine successive, dai quali si ricava che l' è Pt_1 stato condannato, unitamente ad altri soggetti, a una pesante pena detentiva per associazione mafiosa, riportando, tra l'altro, la condanna in solido con gli altri imputati al pagamento delle spese processuali (v. decisione del tribunale in primo grado, confermata in appello). Dalla lettura della pagina 73 si apprende anche che la sua posizione processuale è divenuta definitiva il 4.6.2009.
A fronte dell'esaustivo corredo probatorio fornito dall'Ente riscossore, d'altro canto, l'opponente non ha precisato le proprie contestazioni in ordine alla prospettata liquidazione.
L'assetto probatorio vagliato conduce a ritenere che le spese di giustizia iscritte a ruolo siano relative tanto al reato per il quale l'appellante ha subito la condanna penale quanto ai diversi reati, commessi da alcuni degli altri coimputati, che con il primo presentano una connessione ai sensi dell'art. 12 c.p. Questi ultimi, invero, sono strumentalmente connessi ai primi nei termini precisati dal giudice penale e, d'altra parte, la condanna in solido riportata dall' , è Parte_1 espressione proprio di questi principi.
In linea con i principi su riportati, questa Corte ritiene priva di vizi la cartella esattoriale opposta in quanto ha ad oggetto spese attribuibili tanto al reato per cui l'appellante è stato condannato quanto ai reati ad esso strumentalmente connessi. L'opponente non ha neppure tentato di dare una diversa chiave di lettura alla documentazione depositata, limitandosi ad eccepire genericamente il difetto di chiarezza.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata risulta, nei termini precisati, corretta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in favore di con riguardo ai parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite
(compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e per l'assoluta replicazione delle medesime difese nella comparsa di risposta, nella conclusionale e nelle repliche.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 In favore dell' , pur costituita, non essendo state depositate Controparte_2 conclusionali e repliche, il compenso si riduce a € 4.608,00, oltre accessori, come sopra.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, come di seguito determinate:
- in favore di parte appellata costituita, che liquida in euro 7.160,00 Controparte_1 per compensi professionali;
- in favore dell'appellata , che liquida in € 4.608,00, Controparte_2 per compensi;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, Napoli 22.07.2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2911/2020 R.G.A.C. riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza dell'11.03.2025 previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Ippolito (C.F. e Guido Prota (c.f. ); C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonietta Ventrone (CF.
); C.F._4
APPELLATA
E Controparte_2
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
APPELLATA
NONCHE'
– CORTE DI APPELLO DI NAPOLI - (P. iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3493/2019 resa nel procedimento RG n. 2983/2018, pubblicata in data 30.12.2019 e non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 31.08.2020, ha proposto appello avverso la sentenza in Parte_1 epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli Nord ha respinto l'opposizione dallo stesso formulata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
03720170004349049002, notificata il 12.12.2017 ed afferente al ruolo esattoriale n. 2017/002511 -
Atti giudiziari anno 2008 - con cui gli veniva chiesto il pagamento della somma di € 276.007,96 per spese processuali relative alla sentenza penale N. 6987/2008.
, con atto di citazione in opposizione notificato il 9-12/3/2018, eccepiva Parte_1
l'inesistenza del titolo esecutivo indicato nella cartella di pagamento perché privo di contenuto precettivo e di efficacia esecutiva per non contenere alcuna condanna alle spese processuali.
Contestava, quindi, la debenza della pretesa creditoria stante l'assenza di prova che l'importo richiesto fosse quello effettivamente dovuto.
Chiedeva, inoltre, che fosse accertata l'estinzione, per sopravvenuta decadenza, di ogni preteso credito per violazione dell'art. 227 ter DPR 115/2002.
Concludeva affinché, in ragione delle rassegate doglianze, fosse dichiarata la nullità formale e sostanziale della cartella di pagamento.
Si costituivano in giudizio ed Controparte_2 Controparte_1 resistendo alle istanze avverse;
restava, invece, contumace il . Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 Verificata la regolarità del contraddittorio ed acquisita la documentazione prodotta dalle parti, il primo giudice, previa concessione dei termini di rito, riservava la causa in decisione.
Il Tribunale di Napoli Nord emetteva la sentenza in questa sede impugnata con la quale dichiarava inammissibile la doglianza relativa all'inidoneità della sentenza n. 6987/2008 (indicata nella cartella opposta) a costituire titolo esecutivo in quanto tardivamente spiegata oltre il termine previsto dall'art. 617 c.p.c.
Parimenti, riteneva infondata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. basata sull'inesattezza dell'importo richiesto in quanto, dall'esame della documentazione rimessa in atti,
[...] aveva correttamente seguito il procedimento di recupero dei crediti di giustizia Controparte_1 previsto dalla normativa di riferimento.
Condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali pari ad euro 4.000,00 in favore di ciascuna delle parti opposte costituite.
ha proposto tempestivo appello avverso la citata pronuncia formulando, Parte_1 preliminarmente, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata e chiedendo la riforma della stessa nel senso dell'accoglimento della richiesta di nullità della cartella di pagamento;
ha chiesto, quindi, la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado.
Precisamente, ha censurato la sentenza nella parte in cui afferma: “La seconda censura con cui si deduce la non debenza della pretesa creditoria non essendo stata fornita la prova dell'esattezza dell'importo richiesto va invece qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tale censura risulta infondata in quanto dalla documentazione versata in atti da risulta che quest'ultima ha seguito il Controparte_1 procedimento di recupero dei crediti di giustizia previsto dalla normativa in materia per il calcolo delle spese processali.”.
A sostegno del gravame ha dedotto che la documentazione prodotta da parte appellata, approssimativa e poco precisa, risulterebbe lesiva del diritto dell'appellante di conoscere nello specifico l'importo e la causale del suo presunto debito.
Ha aggiunto, anche, che la mancata notifica di un prodromico avviso di liquidazione e/o di accertamento, prima dell'invio della cartella esattoriale, causerebbe la nullità dello stesso atto opposto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 Radicatasi la lite, si sono costituite ed Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa perché inammissibile ed infondata;
è rimasto contumace il benché ritualmente citato. Controparte_3
Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, ritenuta inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ha rinviato all'udienza del 22.09.2021 per la precisazione delle conclusioni (differita d'ufficio al
25.10.2023).
Mutati la sezione e il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, formulata da Controparte_1
volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342
[...]
c.p.c.
Al riguardo va detto che l'art.342 c.p.c. è da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi
Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017, Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932, Cass. civ. Ord. 9378/2024).
Applicando correttamente questo principio l'appello risulta, compiutamente sviluppato con l'indicazione delle ragioni di decisione non condivise e le relative critiche volte a far valere la nullità della cartella di pagamento e l'ammissibilità dei motivi addotti a sostegno.
Pertanto, tenuto anche conto che ai fini dell'ammissibilità dell'appello non occorre la proposta di un progetto alternativo di sentenza, l'istanza d'inammissibilità formulata ai sensi dell'art. 342
c.p.c. va rigettata.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve essere respinto.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 In estrema sintesi, l'appellante lamenta la carente specificazione del credito azionato - che nel suo presunto ammontare non sarebbe ricollegabile alla condanna patita dall' e la mancata Pt_1 preventiva notifica di un avviso di liquidazione/accertamento delle spese di giustizia.
Quanto esposto richiede una doverosa premessa in merito alla rilevanza della mancata notifica dell'invito al pagamento, da parte dell'ente impositore, ai fini delle conseguenti ricadute sulla supposta nullità della cartella esattoriale.
La legge 69/2009 ha modificato l'art. 227-ter D.P.R. n. 115/2002 (T.U.S.G.) operando il necessario coordinamento con la procedura di riscossione oggetto della convenzione prevista dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008). Nella sua nuova formulazione, la norma non richiama più la fase della redazione dell'invito al pagamento a cura dell'ufficio giudiziario prevista dall'articolo 212 del citato T.U.
Tale ultima disposizione, pertanto, anche se non espressamente abrogata, è stata parzialmente superata dalle modifiche introdotte dalla nuova normativa, la quale stabilisce che l'ufficio, entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvede direttamente all'iscrizione a ruolo.
I Supremi Giudici investiti della questione relativa al momento in cui è venuto meno per gli uffici giudiziari l'obbligo di notificare l'invito al pagamento di cui all'art. 212 D.P.R. n. 115/2002 prima di procedere all'iscrizione a ruolo per le spese processuali hanno affermato che “in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che ha modificato l'art.
227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica del citato art. 227 ter” (Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21178 del 13 settembre
2017).
Orbene, dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la società Controparte_1
ha proceduto all'iscrizione a ruolo della somma da recuperare a seguito dell'inserimento nel
[...] registro SIAMM – settore penale della Partita di Credito n. 000616/2017 recante come data di iscrizione il 25.01.2017. Senza alcun dubbio, dunque, nella fattispecie l'iscrizione a ruolo è avvenuta dopo l'entrata in vigore della menzionata legge modificativa della procedura di riscossione delle spese processuali. Deriva che correttamente l'ente impositore ha provveduto direttamente all' iscrizione a ruolo senza la previa notifica dell'invito al pagamento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 Si precisa, peraltro, che il termine di un mese indicato dall' art. 227 ter è meramente ordinatorio ed il suo mancato rispetto non determina alcuna decadenza dal diritto alla riscossione (Cass., sez. trib., 10 maggio 2023 (ord.), n. 12614), sicché le pur articolate difese svolte sul punto soprattutto nella conclusionale d'appello da parte dell'opponente non possono condividersi.
Resta da scrutinare l'ulteriore doglianza con la quale l' ha contestato nel quantum la Pt_1 liquidazione delle spese contenuta nella cartella di pagamento opposta, sostenendo l'impossibilità di verificare l'effettiva riconducibilità della somma di cui gli è stato intimato il pagamento ai reati oggetto della sua condanna in sede penale.
In particolare, ha dedotto che detta somma sarebbe presumibilmente riferibile anche a reati per i quali egli non era stato condannato in sede penale mettendo in discussione la pertinenza degli importi richiesti alla condanna patita.
La questione controversa nel presente giudizio, dunque, ha ad oggetto la pertinenza ai reati per i quali l'appellante ha subito la condanna penale delle spese di giustizia di cui gli è stato intimato il pagamento.
È doveroso, al riguardo, ricordare che in base ai generali principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Suprema Corte Penale, all'imputato devono, di regola, ritenersi addebitabili esclusivamente le spese relative ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale ed eventualmente quelle relative a reati che con i primi presentano una connessione qualificata, in base alla formulazione ormai abrogata dell'art. 535 c.p.p. ma tuttora valida per le sentenze anteriori alla sua riforma.
L'obbligo di pagamento delle spese processuali penali solidale, nel caso di specie, in base al testo abrogato dell'art. 535 c.p.p. a seguito delle modifiche intervenute nel 2009, deriva solo dalla condanna per concorso nel medesimo reato o per reati tra i quali ricorre una connessione qualificata, mai invece da una unicità di processo per mera connessione soggettiva o probatoria o altra opportunità processuale. Tale obbligo va, dunque, rapportato alle sole spese affrontate per il reato od i reati per cui è stata inflitta la pena;
in entrambe le discipline, sia quella vigente, sia quella abrogata, non è mai stato statuito che il condannato dovesse subire il peso del pagamento di spese inerenti a reati ai quali era estraneo (cfr. Cass. pen., Sez. 1, Sentenza n. 32979 del
03/06/2010; Sez. 1, sentenza n. 2955 del 2014; Cass., pen., Sez. 1, Sentenza n. 17410 del
28/03/2019; Cass. pen., Sez. 3, Sentenza n. 31774 del 15/11/2023).
Coordinando i principi di diritto sin qui richiamati con quelli generali in tema di esecuzione forzata fondata su titoli giudiziali, ed applicandoli al caso in esame, può affermarsi che la cartella
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 di pagamento contenente l'indicazione della sentenza penale che ha condannato il debitore al pagamento di quelle spese e l'importo preteso a tale titolo, pur senza necessariamente indicare le specifiche modalità con cui è avvenuta l'attività di “auto-liquidazione” di dette spese, in via amministrativa, da parte dell'ente creditore, consente, in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., di formulare doglianze anche limitatamente all' eccessivo importo preteso sulla base della stessa condanna penale, senza a sua volta dover necessariamente specificare precisamente le ragioni di tale eccessività. Sarà onere dell'ente creditore, ovvero dell'agente della riscossione, specificare adeguatamente i presupposti e le modalità della autoliquidazione effettuata in via amministrativa, ma anche documentare l'attività svolta a tal fine con riguardo alla pertinenza delle spese addebitate all'intimato ai reati per i quali egli ha subito condanna o a quelli ad esso connessi;
il debitore opponente potrà conseguentemente specificare ulteriormente in dettaglio le proprie contestazioni. Laddove, dunque, per la totale carenza o insufficienza della documentazione fornita dall'ente creditore o dall'agente della riscossione sia impossibile effettuare la verifica in ordine al corretto svolgimento di detta attività, non potrà che essere accolta l'opposizione. Diversamente, laddove la relativa documentazione sia prodotta, risulti adeguata e completa e il debitore opponente, ciò nonostante, non specifichi adeguatamente le proprie contestazioni in ordine alla correttezza della liquidazione o, comunque, non lo faccia in modo preciso e puntuale, oltre che fondato in diritto, l'opposizione non potrà essere accolta
(Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 37138/2022).
Rapportando quanto argomentato alla situazione in esame appare necessario verificare se le spese di giustizia addebitate all'appellato siano ascrivibili ai reati per i quali egli ha subito la condanna penale ovvero eventualmente a reati che con i primi presentano una connessione qualificata.
Ebbene, dalla documentazione prodotta dalle parti, emerge che è stato Parte_1 condannato, insieme ad altri colpevoli, per il reato di associazione mafiosa ai sensi dell'art. 416 bis c.p (cfr. capo a) della sentenza penale del Tribunale di Napoli in atti). Agli imputati nello stesso processo che sono stati condannati per reati diversi da quello disciplinato dall'art. 416 bis c.p. è stata comminata l'aggravante “di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione di tipo mafioso di cui al capo a).
Esaminando poi i fogli notizie trasmessi dall'Ente creditore a quello riscossore, nonché l'ulteriore documentazione inerente alle spese ripetibili, emerge che le spese di giustizia addebitate sono riconducibili per la maggior parte ad intercettazioni telefoniche e solo in minor parte a consulenze e trasferte.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 La quantificazione di dette spese si legge nel file di ben 78 pagine denominato “nota A
10403_2016.pdf”, laddove vi è un dettaglio dei singoli costi addebitati ai condannati per la gran Co parte imputabili a pagamenti effettuati in favore di Telecom o per intercettazioni telefoniche effettuate in funzione del processo. Detta “nota”, che nella versione riassuntiva finale è stata compilata dal cancelliere della Corte di Appello di Napoli, Raffaele Sartana (v. pagg. 1-3), quale pubblico ufficiale dell'ufficio finale preposto all'esecuzione, è corredata, nelle pagine successive, dalla compilazione del c.d. foglio notizie, quale unico documento legalmente previsto per l'enucleazione delle somme a carico dei condannati, a partire proprio dal foglio notizie della Corte
(pagg. 4-7) e dai dettagli del processo, nelle pagine successive, dai quali si ricava che l' è Pt_1 stato condannato, unitamente ad altri soggetti, a una pesante pena detentiva per associazione mafiosa, riportando, tra l'altro, la condanna in solido con gli altri imputati al pagamento delle spese processuali (v. decisione del tribunale in primo grado, confermata in appello). Dalla lettura della pagina 73 si apprende anche che la sua posizione processuale è divenuta definitiva il 4.6.2009.
A fronte dell'esaustivo corredo probatorio fornito dall'Ente riscossore, d'altro canto, l'opponente non ha precisato le proprie contestazioni in ordine alla prospettata liquidazione.
L'assetto probatorio vagliato conduce a ritenere che le spese di giustizia iscritte a ruolo siano relative tanto al reato per il quale l'appellante ha subito la condanna penale quanto ai diversi reati, commessi da alcuni degli altri coimputati, che con il primo presentano una connessione ai sensi dell'art. 12 c.p. Questi ultimi, invero, sono strumentalmente connessi ai primi nei termini precisati dal giudice penale e, d'altra parte, la condanna in solido riportata dall' , è Parte_1 espressione proprio di questi principi.
In linea con i principi su riportati, questa Corte ritiene priva di vizi la cartella esattoriale opposta in quanto ha ad oggetto spese attribuibili tanto al reato per cui l'appellante è stato condannato quanto ai reati ad esso strumentalmente connessi. L'opponente non ha neppure tentato di dare una diversa chiave di lettura alla documentazione depositata, limitandosi ad eccepire genericamente il difetto di chiarezza.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata risulta, nei termini precisati, corretta.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di specifica, in favore di con riguardo ai parametri di cui al D.M. Controparte_1
55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite
(compreso tra euro 260.001 ed euro 520.000), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e per l'assoluta replicazione delle medesime difese nella comparsa di risposta, nella conclusionale e nelle repliche.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 In favore dell' , pur costituita, non essendo state depositate Controparte_2 conclusionali e repliche, il compenso si riduce a € 4.608,00, oltre accessori, come sopra.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU.
3774/2014).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, come di seguito determinate:
- in favore di parte appellata costituita, che liquida in euro 7.160,00 Controparte_1 per compensi professionali;
- in favore dell'appellata , che liquida in € 4.608,00, Controparte_2 per compensi;
il tutto oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e ulteriori accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico di parte appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, Napoli 22.07.2025
Il Presidente est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 2911/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9