Sentenza 16 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/02/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice - Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 1565/2019 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 5.12.2024 con termine per note difensive finali di gg 15 su accordo dei procuratori, avente per oggetto: pronunce accessorie alla domanda di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza n. 4078/2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, RT dall'avv. Maurizio Noviello e dall'avv. Daniela Di Rienzo, Carmela De Luca e Mariangela Covelli, RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Rosaria Cuocolo, presso lo studio della quale elettivamente domicilia, RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ AVV. COLOMBA ECCELLENTE,
CURATORE SPECIALE DEI MINORI
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli, INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 5.12.2024 i procuratori delle parti ed il curatore dei minori hanno concluso come in atti. Il PM in data 7.1.2025 ha aderito alle conclusioni del curatore.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2019, il SIn. – premesso di aver contratto RT matrimonio con la SIn. in data 15.7.2009 dal quale erano nati SE (5.3.2010) e Controparte_1
(9.9.2011) – esponeva che da tempo i rapporti con la moglie si erano deteriorati per colpa Per_1 della che aveva iniziato ad avere un atteggiamento ostile nei suoi confronti rimproverandolo CP_1 di non essere un bravo padre. Deduceva che a settembre 2018 la moglie si era allontanata dalla casa coniugale (sita in via Miano 143) portando con sé i bambini e trasferendosi presso i suoi genitori a via
Filippo Cavolino. Da quel momento non faceva altro che ostacolare gli incontri con i figli tanto che alcune volte esso ricorrente aveva dovuto chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Ha, pertanto, a suo dire, iniziato ad alienargli l'affetto dei figli mettendoli contro di lui. Ha chiesto, su tali premesse, pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie, l'affido condiviso dei minori con residenza presso la madre alla quale era disponibile a lasciare la casa coniugale;
ha
1
proposto la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento dei minori, nulla volendo riconoscere alla moglie percettrice di reddito.
Si è costituita la resistente la quale – non opponendosi alla separazione – Controparte_1 formulava a sua volta domanda riconvenzionale di addebito al marito deducendo:
- il SI. esercita il mestiere di gestore di più pompe di erogazione carburanti per RT autovetture, in qualche occasione gestendo, all'interno delle stesse pompe, attività di bar ed autolavaggio;
- la GN , comunicava già dal mese di ottobre, che le era Controparte_1 impossibile continuare a convivere con il SI. ; - per ciò stesso lasciava la abitazione RT coniugale nel timore di conseguenze pregiudizievoli, a se stessa, e per preservare l'equilibrio psicologico dei figli, preventivamente avvertendo il coniuge e, con i due figli minori, si trasferiva presso l'abitazione dei propri genitori;
(…) - per la verità, già in passato, la GN è stata CP_1 costretta a lasciare la casa per evitare conseguenze pregiudizievoli per se stessa e per i figli, come in appresso si sosterrà; - addirittura, in un'occasione, la GN si rifugiava presso gli stessi CP_1 genitori del SI. , trovando ospitalità e protezione dalle intemperanze che, nell'occasione RT non risparmiarono neanche i suoceri;
- il SI. si è, di frequente, lasciato andare a feroci RT intemperanze verbali nei confronti della moglie ed in presenza dei figli, intemperanze talvolta sfociate in esplicite minacce ed in violenza fisica e che hanno originato in un caso, la necessità, per la ricorrente, di recarsi presso il Pronto soccorso, con successivo deposito di una denuncia penale;
(…) la GN non ha mai percepito alcun reddito da lavoro autonomo. E' ben vero che in CP_1 circostanze e condizioni di cui la stessa resistente non ha perfetta memoria, ha firmato alcuni documenti che la rendevano intestataria di una pompa di benzina che è sempre stata gestita di fatto dal SI. . La GN non ha mai percepito da essa alcun reddito, non ha mai RT CP_1 direttamente provveduto alla gestione di alcun conto corrente riferibile o riconducibile alla società o ditta intestataria. (…) il SI. per motivi aziendali della società che conferisce la gestione RT delle pompe ovvero per motivi fiscali da noi non conosciuti, ritiene di non potere o dovere essere titolare della gestione di troppe pompe di benzina ed ha ritenuto opportuno procedere alla cennata intestazione fittizia (…) l'acme di tale conflitto si è raggiunto quando la GN ha avuto CP_1 ragionevole motivo di sospettare la infedeltà coniugale del SI. e la convinzione, RT corroborata da indizi gravi precisi e concordanti, che il SI. tradiva la moglie con una sua RT dipendente;
ad ogni tentativo di chiarire la circostanza si rispondeva con comportamenti violenti ed immotivati che, invece di tranquillizzare la moglie, acuivano i contrasti. Naturalmente tali sospetti erano confortati da comportamenti estremamente confidenziali che il SI. aveva con la RT propria dipendente e dal fatto che la GN aveva la concreta sensazione di non essere CP_1 gradita sul posto di lavoro. I rapporti fra i coniugi hanno conosciuto, successivamente, un periodo nel quale, la GN , rassicurata, si era illusa che il era cambiato. In realtà, dopo un CP_1 RT breve periodo di tranquillità, i sospetti sulla infedeltà del marito tornarono a presentarsi, per la disinvolta abitudine, di quest'ultimo, di restare fuori casa oltre l'orario di lavoro e per le continue bugie dette alla ricorrente. In realtà, la infedeltà non rappresentava l'unico motivo di scontro, ma ogni occasione era buona per creare occasioni di litigio davanti ai minori, non di rado, usati come arma di ricatto, dal SI. , che non si faceva scrupolo di vomitare gravi e pesanti offese alla RT GN . In più di una occasione, la ricorrente ha seriamente temuto che, alle minacce, CP_1 seguissero i fatti ed, in più di una occasione, questo è avvenuto e sono volati schiaffi e spintoni. La scelta della GN , di lasciare la casa coniugale, si è definitivamente concretata in CP_1 occasione dell'ultimo di questi episodi di violenza fisica e verbale, quando resasi conto del trauma che i propri figli stavano subendo, da questa situazione conflittuale, definitivamente si trasferiva dai propri genitori, abdicando alla speranza di prosecuzione della convivenza. Va SInificato, altresì, che tale scelta è stata preceduta da più di due anni di inferno ed è stata estremamente sofferta.
I coniugi hanno avuto un tenore di vita, coniugale, estremamente agiato. Entrambi i figli frequentano scuole private e svolgono attività sportive e, con qualche frequenza, la famiglia effettuava viaggi e vacanze costose. Del resto, l'attività del SI. è particolarmente fruttuosa e, come si dirà RT
2 3
meglio in seguito, le disponibilità finanziarie sono state cospicue, tanto è vero che lo stipendio, per la verità modesto, che la ricorrente percepiva, quando lavorava, fino al 15 settembre 2015, è sempre stato dedicato al pagamento del mutuo per la casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi. (…) Nel nostro caso sono di comune conoscenza e facilmente acquisibili o, documentalmente, accertabili alcune circostanze: 1) La GN ha lavorato in passato ed il suo unico torto è CP_1 stato quello di avere assecondato il marito nella volontà, da quest'ultimo espressa, di ritirarsi dal lavoro e dedicarsi interamente alla famiglia ed all'interesse ed alla crescita dei figli;
2) Tale volontà era assecondata giacchè, una parte del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, era stato pagato con il contribuito del reddito percepito dalla GN e dal fatto che la situazione economica CP_1 della famiglia era così florida, grazie agli introiti del marito, da consentire agevolmente una siffatta scelta;
3) La GN ha sempre espresso e continua ad esprimere la volontà di trovare una CP_1 nuova occupazione lavorativa, ma la situazione congiunturale sfavorevole non le consente, per il momento, di reperirla;
4) La scelta operata, su invito pressante del marito, di lasciare la propria occupazione si originava, altresì, dalla circostanza che, la GN , all'interno della casa e CP_1 nel menage familiare, si occupava anche di tutte le attività connesse al duro lavoro di casalinga e, pertanto, il tempo, da dedicare ai figli, si era ridotto. Questo avrebbe avuto ripercussioni sfavorevoli con i minori in età scolare. Da tali circostanze si origina il diritto della GN di percepire CP_1 un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 1200,00 che appare congruo (…) per i figli, non basta che l'importo dell'assegno di mantenimento sia sufficiente per mero sostentamento dei figli;
il giudice deve considerare anche altre eSIenze, come quelle sociali, sportive e scolastiche. (…) si ribadisce energicamente che la vita coniugale è stata di oggettiva agiatezza e questa è una circostanza facilmente evidenziabile nel corso del giudizio, in sede istruttoria, e che il SI. è RT titolare, a vario titolo, di ben tre grossi distributori di carburante con annessi bar e autolavaggi. Si consideri, che, probabilmente per motivi fiscali, il SI. , ha intestato una di tali pompe alla RT GN , la quale, naturalmente, da tale intestazione, non ha percepito un solo euro. Se si CP_1 aggiunge il fatto che, per quanto è a conoscenza della ricorrente, il SI. è in possesso o, RT quantomeno lo era, finanche di carte di credito intestate alla GN il che, fra l'altro, è CP_1 indicativo del rapporto di assoluta sudditanza che la ricorrente ha avuto nei confronti del coniuge. (…) Sulla casa: L'assegnazione della casa coniugale è, infatti, finalizzata a preservare, nel caso di separazione dei coniugi, la continuità delle abitudini domestiche nell'immobile costituente l'habitat familiare ed ha, in modo particolare, lo scopo di proteggere i figli dal trauma di essere costretti a vivere lontano dal luogo dove fino a qual momento hanno condotto la loro esistenza.
Ha chiesto che il Tribunale: A) Pronunci la separazione personale dei predetti coniugi per fatto addebitabile al SI. per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, RT denegando la richiesta di addebito effettuata da parte ricorrente;
B) Disponga l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la casa coniugale con la madre determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e disponendo in ordine alla presenza dei minori presso ciascuno dei genitori garantendo i principi della alternanza e della indivisibilità dei due fratelli;
C) Disporre la assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Miano n. 12 alla GN che la abiterà con i figli minori, nell'interesse della prole;
Controparte_1 D) Ponga a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo RT assegno mensile per il mantenimento dei figli, comunque non inferiore ad € 1.300,00 fino al raggiungimento di una autonoma capacità reddituale di ciascuno di loro;
E) Disporre la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della GN di euro Controparte_1
1.200,00, fino al raggiungimento di autonomia reddituale di questa;
F) Divisione al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza del 12.4.2019, il Presidente – sentiti i coniugi – autorizzati gli stessi a vivere separatamente, ha provvisoriamente disposto l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, l'affido condiviso dei minori e le modalità di visita, l'obbligo di corrispondere alla la somma CP_1
3 4
di € 600,00 per i minori a titolo di contributo al loro mantenimento e di € 300,00 per la stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi per i figli, come da Protocollo del 2018. L'ordinanza è stata reclamata dal ed il reclamo è stato rigettato dalla Corte d'Appello che RT ha modificato il provvedimento solo in ordine al pagamento del mutuo che- erroneamente - era stato posto per intero a carico del ricorrente in assenza di domanda della moglie.
Espletata la fase istruttoria a mezzo dell'escussione dei testimoni, la nomina di ctu nella persona della dott.ssa , sentite più volte le parti, ascoltati i minori, nominato il curatore speciale per Persona_2 gli stessi, la causa è stata riservata in decisione all'udienza del 5.12.2024.
Sulla domanda di addebito formulate dalle parti reciprocamente.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
Orbene, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti - posti in essere da parte di uno dei coniugi, o di entrambi - volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il ovvero i comportamenti posti in essere da parte di uno dei coniugi (o di entrambi) in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011). In particolare, il giudice dovrà procedere non solo al riscontro del comportamento del coniuge consapevolmente contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma compiere altresì una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge per verificare se quello tenuto da uno di essi fosse causa dell'intollerabilità della convivenza ovvero un effetto dì questa (v. Cass. civ., sent. n. 193 del 22.04.89 - conformi: Cass. civ., sent. n.
12130 del 28.09.2001). La dichiarazione di addebito della separazione implica, quindi, la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v. Cass. civ., sez. I, sent. n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso concreto, è emersa la fondatezza della tesi difensiva della SIn.ra la quale ha dato CP_1 prova della responsabilità della fine dell'affectio coniugalis in capo al marito per violazione del dovere di fedeltà nonchè per condotte violente poste in essere nei suoi confronti (in presenza dei minori) in diverse occasioni. In particolare la resistente ha fatto riferimento a due episodi, uno del 16.8.2018 quando la stessa, portando i figli al distributore del marito per far trascorrere un po' di tempo con il padre - fu aggredita dal in presenza dei bambini tanto che furono chiamate le forze dell'ordine (di cui vi è RT denuncia in atti).
4 5
L'altro episodio è quello del 2.9.2018 quando, presso la pasticceria del cugino in occasione dell'inaugurazione, il si presentava improvvisamente aggredendo verbalmente la moglie RT anche in presenza dei figli ed intimandole che non doveva più ostacolarlo e alienargli i figli.
In primo luogo, dalle testimonianze escusse è emersa la veridicità della tesi difensiva della resistente in quanto le SIn.re (zia della ) e (sorella) hanno confermato Persona_3 CP_1 Persona_4 che il , che era sempre stato un bravo padre ed un bravo marito, ad un certo punto è RT cambiato, manifestando atteggiamenti e condotte impensabili.
: mia nipote aveva dei sospetti sulla relazione di con un'altra donna dal 2014, Persona_3 Pt_1 ma io mia sorella (madre della ) l'abbiamo saputo solo nel 2018 perché lei per diversi anni CP_1 ha cercato di tenere insieme la famiglia. Poi, a luglio 2018 venne a casa mia con i bambini dove è rimasta per 3 giorni ed è tornata a casa. A settembre 2018 è tornata da me e poi un po' da mia sorella. Non conosco tale SIn.ra ma mi ha fatto vedere le foto su face-book. Se non Per_5 CP_1 sbaglio lo fece seguire e mi fece vedere le foto. Mi risulta che lui abiti stabilmente presso di lei. Ho assistito a litigi della coppia: all'episodio del 12 agosto 2018 non fui presente ma fui chiamata per cercare di calmare le acque. Invece all'episodio del 2.9.2018 alla pasticceria ero presente e lo confermo integralmente. Inoltre, quando veniva a casa mia e scendeva a Pt_1 CP_1 parlargli, lui era aggressivo verbalmente. Le foto che vedevo sui social, ritraevano con Pt_1 questa donna ma non erano foto sexy o osè e non si baciavano. Erano scattate di sera in locali notturni al di fuori degli orari di lavoro e mia nipote ne parlò perché non ne poteva più. è CP_1 sempre stata in buoni rapporti con la famiglia del marito. (…) riguardo all'episodio del 16.8.2018 ricordo che mi chiamò in tarda mattinata e mi disse di accorrere alla pompa dei Camaldoli. CP_1
Arrivai a trovai con che piangeva mentre stava con il padre. Arrivò la CP_1 Per_6 Per_1
Polizia; io rimasi con per calmarlo e poi andammo io, lui ed il piccolo a mangiare Pt_1 Per_1 un panino. Poi porati a casa mia e anche . Non so il motivo del litigio perché arrivai Per_1 CP_1 dopo. Ho sempre visto come un padre ed un marito esemplare e quando nel 2018 Pt_1 CP_1 mi raccontò degli ultimi 4 anni della sua vita coniugale io non me l'aspettavo. Negli anni della convivenza coniugale io non frequentavo la coppia e sapevo che il matrimonio andava bene. CP_1 ha sempre tenuto lontana sua madre (mia sorella) per evitare che lei si accorgesse della sua sofferenza e trovava scuse per non andare dalla madre. Perciò, quando abbiamo saputo dei problemi della coppia ci siamo meravigliati.
La teste , sorella della resistente ha confermato le dichiarazioni della Persona_4 Per_3 riferendo sui medesimi fatti e circostanze ed offrendo la medesima versione: sono a conoscenza della relazione di con , che era la barista della pompa di benzina. Ho visto dei Pt_1 Controparte_2 video e delle foto postati dal AT di che risalgono al 2016-2017: si vedeva lui che Pt_1 ballava con questa in un locale, ed erano abbracciati. Registrai i video e li feci vedere a mia Per_5 sorella. Noi siamo 5 sorelle e nel 2016-2017 i rapporti erano buoni dopo che lei per un po' si era allontanata da noi sorelle. Si allontanò per motivi legati al marito e noi non potevamo farci nulla. Nel
2016 mia sorella, che spesso andava alla stazione di benzina, apprese da un dipendente del marito che lui la tradiva con questa ragazza. Lei me lo disse ed io trovai le foto su FB. Oltre che nei video non ho mai visto con questa GN anche se la conoscevo di vista perché l'avevo vista nel Pt_1 bar. Ricordo che nel 2016 stavamo io e mio marito a casa di ed e ad un certo
CP_1 Pt_1 punto ci fu una grave lite perché sorprese che parlava a telefono con questa
CP_1 Pt_1 donna e lui reagì con violenza ed aggredì e me. Dovemmo andare via di casa e
CP_1 CP_1 per qualche ora andò dalla suocera e poi il giorno stesso venne da me con i bambini per 3-4 giorni. Il giorno dopo andò sul luogo di lavoro di mio marito e gli disse di non metterci in mezzo e di Pt_1 far tornare a casa. Non ricorso se dopo 3-4- giorni tornò a casa ma non era la
CP_1 CP_1 prima volta che litigavano. Questa lite, inoltre, si verificò in presenza dei figli. fu Parte_2 contattato da e lui confermò e disse che tutti ormai sapevano di questa storia. Prima di
CP_1 questa storia era un bravo marito. Spesso veronica andava a casa dei suoceri quando Pt_1
5 6
litigavano; per un periodo è andata a casa di mia zia, ed alla fine a casa dei miei Persona_3 genitori. Oggi è tornata a casa . (…) conosco il fatto del 16 agosto 2018 ma non ero presente. (…) quando stava da me o da mia zia o dai miei genitori, ha sempre visto i bambini. CP_1 Pt_1 (…) quando stava a casa mia con i bambini spesso la chiamava e la ingiuriava dicendole Pt_1 parolacce e minacciandola per farla tornare a casa. (…) l'episodio del novembre 2018 mi fu raccontato da mia madre che era presente e c'erano anche i bambini. Io non ero presente.
Tali testimonianze sull'attendibilità delle quali non vi è motivo di dubitare in quanto concordanti tra loro e rese da persone legate da vincoli di parentela alla e quindi a conoscenza delle CP_1 problematiche familiari - non sono state confutate dalla testimonianza di (AT del Parte_2 ricorrente) il quale ha genericamente riferito sulla crisi coniugale della coppia ma senza essere in alcun modo preciso sulle motivazioni e sulla cause (che ha detto di ignorare in quanto il AT non gliene aveva mai parlato) o sull'epoca in cui ebbero inizio i litigi.
Orbene, alla luce di tali risultanze istruttorie, non pare potersi dubitare circa l'addebitabilità della separazione in capo ad che con la sua condotta contraria ai doveri Parte_3 nascenti dal matrimonio ha causato la fine dell'affectio coniugalis. La separazione va, quindi, pronunciata ai sensi dell'art. 151- 2° co.cc con declaratoria di addebito al marito.
Nulla, invece, è stato provato dal ricorrente in ordine alla cui domanda di addebito nei confronti della moglie che va, pertanto, rigettata.
Circa l'affido di ed , in primo luogo osserva il Collegio che la litigiosità delle parti Per_6 Per_1 nel corso di tutto il giudizio è stata particolarmente accesa proprio in relazione al rapporto padre-figli minori e, nonostante il GI abbia molte volte disposto la comparizione dei coniugi (anche in seguito a continue istanze dei procuratori per variare gli orari e di giorni di visita) non è stato possibile trovare una soluzione, più volte auspicata nell'interesse dei minori. E' stata, pertanto, nominata curatrice speciale dei minori l'avv. Colomba Eccellente ed è stato affidato alla dott.ssa l'incarico Persona_2 di valutare la capacità genitoriale delle parti.
Sono inoltre, stati sentiti i minori, due volte ed una volta in quanto una prima volta (il Per_6 Per_1
4.7.2023) erano state prospettate problematiche legate all'insofferenza dei minori nel pernottare presso il padre e trascorrere il fine settimana anche con la compagna;
all'esito di tale ascolto il Gi ha disposto la sospensione dei pernottamenti dei minori presso il padre.
– molto provata durante il primo ascolto – ha dichiarato: Ho problemi con PA con il quale Per_6 non ho un buon rapporto, sin da quando ero piccola non ho avuto un bel rapporto con PA. A luglio dello scorso anno PA mi ha tirato i capelli, mi trovavo nell'hotel in cui lui viveva, ero insieme a mio AT e non trovavamo un maglioncino e lui si è arrabbiato e ci ha lanciato i telefoni in faccia. Io ho sempre avuto paura di PA. Stamattina quando l'ho visto fuori l'aula del giudice mi sono agitata. Questo week-end sono stata con lui e siamo stati da mia zia, la sorella di PA, con cui sono più tranquilla. Io ho paura di mio padre, con mamma ho un bel rapporto e le racconto tutto. Ho fatto l'esame di terza media. PA non è mai venuto a parlare con i miei professori, odia le mie amiche. Fin da quando ero piccola PA picchiava mia mamma e io ho assistito a questi episodi e scappavo a casa della nonna mentre rimaneva. Qualche volta anche mamma scappava con . Gli Per_1 Per_1 incontri con PA avvengono sempre o casa della nonna o di mia zia perché PA in loro presenza è più tranquillo e io sono più serena. Quando PA mi viene a prendere io sto con l'ansia. PA in questo ultimo mese è cambiato e io sospetto che ci sia qualcosa sotto perché questo cambiamento improvviso è strano. Anche mio AT piange quando deve incontrare PA, sapeva che io Per_1 stamattina venivo dal Giudice e mi ha detto di stare tranquilla. Non abbiamo mai trascorso periodi lunghi con PA. PA mi ha chiamato puttana e stronza quando io gli dico la verità, e io quando fa così piango. Per me è una tortura andare da PA. A giugno scorso mentre guidava si dava gli
6 7
schiaffi in faccia da solo, a luglio dell'anno scorso dava testate nel muro. Io mi confido con le mie amiche che mi dicono di resistere. Se avessi una bacchetta magica vorrei cambiare tante cose, PA non è cattivo ma si comporta male con me e io sono stanca di tutto ciò. Vorrei essere più libera. Nei giorni prima delle visite con PA vivo male, anche mio AT piange. Questa estate vorrei non andare con lui in vacanza. L'estate scorsa siamo andati con lui in crociera e per me è stato un incubo perché lui si arrabbiava per ogni cosa. Voglio stare con mamma perché con lei sono serena e tranquilla. Lui odia una mia amica che mi dà conSIli e lui non accetta questa cosa. Questa estate voglio andare in Calabria con mamma dai miei cugini. Quando PA mi telefona se non rispondo lui si arrabbia. PA si arrabbia più con me rispetto ad perché io gli rispondo e lui mi dice che Per_1 faccio schifo. Secondo me nell'ultimo mese è più tranquillo solo perché c'è la causa in Tribunale. I miei nonni e mia zia non intervengono perché hanno paura anche loro di mio padre, ma loro mi vogliono bene. Vorrei vedere PA solo in settimana ma non pernottare da lui. In settimana lo vedo solo quando accompagniamo a calcetto. Nel week-end io mi scoccio di stare con lui perché ci Per_1 porta solo a fare girti in macchina, e lo stesso vale per . Vorrei lasciare gli incontri del Per_1 martedi e giovedi ma eliminare i week-end. Posso dire che stamattina sono venuta con piacere qui perché finalmente qualcuno mi poteva ascoltare. Da grande voglio fare l'infermiera.
La seconda volta, quando l'istruttoria era terminata e la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, il 5.12.2024, sono stati ascoltati ed su istanza del curatore che Per_6 Per_1 aveva prospettato una grave criticità legata alla circostanza della nascita del terzo figlio del ricorrente della quale i ragazzi avevano appreso dai social e non direttamente dal padre. Tale condotta aveva generato uno stress psicologico a ed – già esaminati e valutati in sede di ctu- che Per_6 Per_1 stavano appena iniziando a ricostruire un rapporto più equilibrato con il padre.
molto più matura e consapevole, ha dichiarato: Ho 14 anni e già sono stata ascoltata dal Per_6 giudice. Non è cambiato molto ma solo il fatto che ora i miei genitori non parlano male l'uno dell'altra; qualche volta litigano a telefono, ma devo dire che si sono molto calmati. Quando abbiamo scoperto che nostro padre aspettava un figlio su instagram ci siamo rimasti malissimo ed io, dopo averlo detto a mamma, ho subito telefonato all'avv. Eccellente. Stavano nel locale dell'avv.to di mio padre a Pozzuoli e il locale ha messo sul sito la festa senza che forse mio padre se ne accorgesse, il dove siamo stati anche noi con mio padre;
qualche volta ci siamo andati quando andavamo nel Per_7 week-end a dormire da lui. Da circa un annetto non andiamo a dormire da mio padre ed ora non vorrei tornarci Non abbiamo io e mio padre ricostruito il nostro rapporto. L'ansia di stare con lui è sempre la stessa. Sia per impegni di scuola e di sport vedo mio padre solo il giovedì. Lui non ci propone di andare a casa sua e noi, comunque, non ce la sentiamo. Non voglio che siano cambiate le modalità di visita e non voglio pernottare da lui. In passato ha alzato le mani su di me e su mia madre;
ha sempre detto molte cose brutte su mia madre e sulla sua famiglia. Vado dal dott. Per_8 ogni 15 gg e mi fa bene parlare con lui.
Sto imparando a non aver avere paura e quando lui mi ha detto che sbaglio a non voler vedere il fratellino e che di questo rifiuto ne devo parlare con lo psicologo, io gli ho risposto che con questa frase mi ha dimostrato che non mi stima e pensa che io non abbia la capacità di scegliere e di valutare le cose con la mia testa e con il mio cuore. Lui non ha detto niente. Resta il fatto che mi ancora una volta deluso. Quest'estate quando è venuto 3 giorni a Belvedere Marittimo la sera mi seguiva con la macchina anche se io ero in giro con le mie amiche e quando glielo dicevo lui diceva che non era vero che mi seguiva e che non mi pensava proprio. Dopo la prima sera che ha fatto questa cosa io lo pregai di non rifarlo perché mi imbarazzava davanti agli amici, ma lui lo ha rifatto anche le due sere successive. Per cui mi sono arresa. Di giorno lo vedevamo spesso e stavamo a due lidi vicini. La sera andavo a cena con lui e con e poi tornava a casa e io uscivo con Per_1 Per_1 le mie amiche e me lo trovavo sempre intorno. Non posso dire che sono stata male con lui in quei tre giorni ma la sera mi ha messo un po' di ansia anche perché è un posto talmente sicuro che non c'era alcun pericolo e non capivo perché mi seguiva. Se potessi cambiare qualcosa, posso dire che il fatto
7 8
di aver avuto un altro figlio non lo riesco a digerire ma so che il piccolo non ha nessuna colpa: non capisco perché non ce l'ha detto e perché non ha prima aspettato di recuperare il rapporto con noi. Poteva aspettare un altro po' di tempo prima di fare un altro figlio.
ha dichiarato: ho 13 anni e frequento la terza media alla scuola G.Verga. Vedo PA il Per_1 martedi e giovedi ma non vado a dormire a casa sua perché preferisco dormire a casa mia anche Per_ perché non voglio avere contatti con , che è la compagna. Ci sono rimasto male quando ho scoperto che stava aspettando un figlio e l'ho scoperto su instagram. Quando gli ho chiesto perché non me l'avesse detto lui ha risposto che ce l'avrebbe detto più avanti. Mi sono dispiaciuto e penso che lui abbia capito. Mi viene a prendere ed accompagnare a scuola;
prima si arrabbiava spesso e posso ricordare l'episodio della maglietta di . Un giorno non si trovava la maglietta a casa di Per_6 mio padre e lui si arrabbiò con entrambi noi e le tirò i capelli. Questa cosa mi è rimasta impressa. Non vorrei andare a dormire a casa di mio padre, e non me la sento di incontrare il nuovo fratellino.
Questa cosa non la riesco a digerire. Facevo cart ma non so se posso riprendere perché non mi è venuto più a prendere e non ho il coraggio di chiederlo. Io vorrei ricostruire il rapporto con mio padre e vorrei non avere più paura di lui ma non riesco. Mamma non mi parla mai male di PA né PA mi parla male di mamma. Io sono molto riservato e non mi piace parlare di me;
tengo tutto dentro e se ho un problema non ne parlo né con mamma né con PA né con . Da grande Per_6 vorrei fare il pilota di Formula Uno o l'avvocato. Quando PA ci viene a prendere andiamo al centro commerciale ma qualche volta non viene perché deve fare i compiti. L'ultima volta che Per_6 sono andato a dormire da lui era circa due anni fa, e poi non più. Devo dire che ultimamente lo vedo più affettuoso ma non so se questa cosa durerà, come io spero. Se potessi avere una bacchetta magica vorrei che mamma e PA tornassero insieme e una famiglia unita. Quest'estate mio padre ha parlato con il meccanico della separazione e poi il meccanico mi prendeva in giro e questa cosa mi è sembrata poco rispettosa nei miei confronti. La vacanza è andata bene ma il meccanico mi prendeva in giro e io non sapevo come rispondere.
Dalla ctu della dott.ssa depositata il 22.5.2024 (quindi prima della nascita del terzo Persona_2 figlio del ) è emerso che nessuno dei genitori mette in atto comportamenti tali da arrecare RT pregiudizio agli stessi. Tuttavia sarebbe auspicabile che entrambi operino uno sforzo per risolvere alcune criticità che se non affrontate e risolte potrebbero ostacolare, in linea generale, il rapporto con il mondo esterno (…) La valutazione e l'approfondimento del SInor lascia emergere RT senso di svilimento rispetto alle difficoltà relazionali familiari e in modo particolare con la figlia
. Emergono su un piano comunicativo difficoltà difficoltà ad entrare in contatto con l'ambiente Per_6 esterno e una tendenza alla chiusura emotiva che si traducono in una inefficace capacità a produrre effetti sull'ambiente circostante tanto che, quando questo viene percepito come minaccioso, o supera la capacità di gestione da parte dell'Io, tende a mettere distanza tra sé e il mondo esterno. La tendenza alla chiusura emotiva e al ripiegamento verso il proprio mondo interno, unitamente ad uno stile comunicativo poco efficace, rispetto alla funzione genitoriale, non gli consentono di essere sufficientemente autorevole. (…) La valutazione, l'approfondimento e l'osservazione di allo stato lasciano emergere un Per_1 conservato benessere pscicofisico. L'osservazione di nel contesto familiare ha evidenziato Per_1 che lo stesso è capace di stimolare in lui l'autonomia e le risorse di cui dispone e che pertanto queste riescono ad essere utilizzate in maniera funzionale alle situazioni. Tali capacità appaiono ancor più evidenti nella relazione con il padre con cui la frequentazione è quasi giornaliera, fine settimana inclusi (senza pernottamento), sebbene motivati dalla pratica dello sport. La valutazione e l'approfondimento e l'osservazione di desta preoccupazione, tanto che si è ritenuto darne Per_6 tempestiva comunicazione ai genitori, nonché al Curatore Speciale, con il suggerimento di intraprendere una psicoterapia. Tuttavia lo stato rilevato in non appare riconducibile e Per_6 ascrivibile a condotte specifiche messe in atto dall'uno o l'altro genitore, ma rappresenta una
8 9
caratteristica specifica di di affrontare le situazioni a forte valenza stressogena. In presenza Per_6 dello stress rappresentato dalla separazione dei genitori, e dalla frattura che essa ha SInificato,
non ha saputo fronteggiarla in quanto priva di strumenti psichici adeguati. La sofferenza Per_6 pertanto non riesce a trovare una adeguata modalità di espressione. L'approfondimento effettuato in SE ha fatto emergere un assetto cognitivo che risulta pesantemente penalizzato dalla componente emotivo-affettiva. Si rileva povertà ideativa, una struttura satura di ansia e grave deficit nelle relazioni oggettuali, un tono dell'umore orientato in senso depressivo, e un tono emotivo che risulta inappropriato alle situazioni. percepisce la figura materna quale sostegno;
nei confronti della Per_6 figura paterna ha palesato scarso riconoscimento del ruolo. Tuttavia alla rabbia e al riferito disinteresse verso il padre, sul piano affettivo, corrispondono bisogno e desiderio di contatto con lo stesso. (…) Nessuno dei due genitori sembra precludere l'accesso all'altro, sebbene la GN inconsapevolmente, a causa di frustrazioni affettive non risolte, potrebbe trasferire ai figli l'immagine interiorizzata di un paterno malevolo. Entrambi i genitori hanno evidenziato sufficienti e idonee competenze nello svolgimento del proprio ruolo.
Tuttavia la valutazione della GN ha fatto emergere frustrazioni affettive, rabbia e una CP_1 focalizzazione sul tradimento, causa, a suo dire, della separazione, che non sempre la rendono ricettiva, su un piano emotivo-affettivo, ai bisogni affettivi dei figli;
la valutazione del SInor
ha fatto emergere difficoltà sul piano comunicativo e una tendenza alla chiusura emotiva RT che non sempre gli consentono di esercitare efficacemente la funzione normativa. Non emergono incapacità nell'assolvimento delle singole funzioni genitoriali, e pertanto non emergono elementi ostativi al regime di affido condiviso.
In sede di precisazione delle conclusioni le parti sul punto, hanno concordato sull'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
Il ha chiesto: il calendario degli incontri del padre con gli stessi, disponendo che entrambi RT incontrino il padre due volte a settimana nonché il fine settimana (in maniera alterna), dal venerdì/sabato al lunedì mattina (così come suggerito nell'ambito della CTU). In via subordinata, prevedere le modalità di visita, così come suggerite dalla CTU. Prevedere, inoltre, che il padre possa trascorrere: -15 giorni con i figli, durante le vacanze estive nonché l'obbligo, per la SI.ra , CP_1 di facilitare gli incontri, in particolar modo, evitando di rendere l'esercizio stretto a recarsi in Calabria al fine di poter stare con i minori. ; - ad anni alterni, un anno dal 24 al 26 dicembre, con pernottamento presso di sé, mentre, l'anno successivo, dal 31 dicembre all'1 gennaio, con pernottamento presso di sé con annessa Epifania, con pernottamento presso di sé; disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con domicilio prevalente degli stessi presso Per_6 Per_1 la madre, presso la casa coniugale, sita in Napoli alla via Miano n. 143.
La ha chiesto: i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori con residenza privilegiata CP_1 presso la madre;
sia disposto il seguente regime di visita ai minori: in considerazione della nascita del fratellino avvenuta pochi giorni orsono e del fatto che i figli non sono stati adeguatamente preparati dal padre né alla nascita e neanche a frequentare la sua compagna, per i prossimi sei mesi il padre vedrà e terrà con sé i figli il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 alle ore 20,00, a settimane alterne il sabato e la domenica senza pernottamenti. Tanto si disponga per dare tempo ai minori di creare, con l'aiuto del padre, un rapporto con la compagna del padre e con il fratellino appena nato, senza forzare i minori e rispettando i tempi degli stessi. Dal settimo mese il padre terrà con sé i figli il fine settimana, a settimana alterne, con pernottamento dal sabato alle ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00 senza forzare i minori se e quando non vorranno pernottare con il padre. Ad anni alterni il
24 o il 25 dicembre e il 31 dicembre o il 1° gennaio;
15 giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno di ogni anno.
9 10
Il curatore dei minori ha concluso: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni ordinarie, allorquando il minore è con il singolo genitore. Collocamento dei minori presso la madre, con la quale avranno residenza prevalente;
in ordine alle modalità di visita padre-figli conclude conformemente a quanto stabilito dalla dott.ssa nella propria consulenza alle pagine 49 e 50. In caso di manifesta opposizione Per_2 di ai pernottamenti col padre, voglia il SInor rispettare i tempi del minore. Per_1 RT
Vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore. Vacanze estive dei minori col padre, per 15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio o agosto di ogni anno nel rispetto delle eSIenze dei minori e dei loro desideri. Chiede, inoltre, che la minore continui il percorso di Per_6 sostegno psicologico;
che ad , vista la fragilità e dolore mostrati in sede di ascolto, Per_1 conseguenti alla nascita del fratellino, sia prescritto un sostegno psicologico, presso l'ASL di competenza. Chiede inoltre che i Servizi sociali competenti effettuino un monitoraggio sul nucleo familiare per almeno un anno dal deposito della sentenza, con segnalazione al Giudice Tutelare in caso di ravvisata criticità per i minori. Chiede, altresì che sia confermato a carico del SInor
l'assegno attualmente previsto per i figli. RT
Orbene, alla luce di quanto emerso dall'istruttoria svolta e dall'ascolto dei minori, il Collegio ritiene che non possano essere ignorate la volontà ed i desideri di ed che si sforzano Per_6 Per_1 chiaramente di mantenere il legame con il padre, ma con il quale hanno sempre avuto – negli ultimi anni della separazione – un rapporto non facile. Pertanto, va senz'altro disposto l'affido condiviso di entrambi ad i genitori con residenza privilegiata presso la madre. Riguardo ai pernottamenti, come espressamente chiesto dai minori, si conferma la sospensione nel corso delle visite settimanali e dei week-end per dare il tempo ai ragazzi di metabolizzare l'ultimo evento della nascita del fratellino: il padre vedrà e terrà con sé i figli il martedì e il giovedì dalle ore
17,00 alle ore 20,00, a settimane alterne il sabato e la domenica.
Nei periodi estivi, natalizi e pasquali, possono trovare conferma le modalità già vigenti tra le parti con il criterio dell'alternanza anche perché i minori hanno già trascorso diverse vacanze con il padre.
Stante, in ogni caso, le persistenti difficoltà – come detto – legate sia al rapporto padre-figli già di per sé complesso, sia all'arrivo del fratellino, il Tribunale ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti al GT per la vigilanza.
Resta, quindi, da provvedere circa la domanda relativa al mantenimento dei figli.
Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, va precisato che il ricorrente, nelle difese finali, ha confermato l'originaria proposta conciliativa già formalizzata alle ultime udienze (anche per trovare una soluzione e sottoscrivere gli accordi) che è la seguente: - mantenimento, nella misura di euro 600,00 per i figli ed euro 200,00 per la IG.ra ; - il 60 % delle spese straordinarie poste a carico del IG. ; - intestazione CP_1 RT della nuda proprietà ai due figli minori ed usufrutto al padre, con diritto di abitazione per la IG.ra
10 11
, per 20 anni;
- azzeramento del debito del mutuo sulla casa coniugale, fino ad oggi non CP_1 corrisposto, da parte resistente;
- accollo del residuo mutuo, per intero, a carico del IG. , RT con scadenza 2036. Non avendo, però, ricevuto dalla che risposte negative (non ultima, all'udienza del CP_1
5.12.2024), ha concluso: determinare, in misura non superiore ad euro 600.00 mensili, in considerazione anche della nascita di un ulteriore figlio che, pertanto, diminuisce la capacità reddituale dell'istante, con decorrenza dalla domanda, l'assegno a carico del SI.
[...]
, in favore della SI.ra , quale contributo al mantenimento dei due figli RT Controparte_1 minori, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ludiche e scolastiche dei figli minori;
disporre il pagamento delle rate di mutuo acceso per l'acquisto della residenza familiare, a carico di entrambi i coniugi, in misura del 50% ciascuno;
nulla per la . CP_1
La resistente, che non ha accettato la proposta conciliativa, ha chiesto: sia disposto a carico del SI.
il mantenimento per i figli nella misura mensile di euro 1.300,00 oltre alle spese RT mediche, di istruzione e ludiche nella misura del 50% da concordare preventivamente come da protocollo del Tribunale di Napoli: d) sia disposto a carico del SI. il RT mantenimento della SI.ra nella misura mensile di euro 1.200,00 come Controparte_1 originariamente richiesto o nella diversa misura di euro 700,00 come richiesto in corso di causa o nella ulteriore diversa misura che il Giudice riterrà di disporre.
Orbene, dall'istruttoria svolta è emerso che il svolge l'attività di gestore di pompe di RT benzina. All'udienza presidenziale del 12.4.2019 il ricorrente dichiarava: controllo tre impianti di distribuzione di carburanti, due a Napoli ed uno a Roma. Guadagno circa 1.400,00 euro al mese. (…) la casa coniugale è di tutti e due ed entrambi paghiamo il mutuo a metà di circa 600 euro al mese. Mia moglie lavora e gestisce un distributore ai Camaldoli e con il suo guadagno di € 1.000,00 paghiamo il mutuo. La resistente dichiarava: mio marito ha sempre guadagnato bene e gestisce e controlla 3 distributori di cui uno a Roma. Ha intestato a me un distributore di una società diversa i cui guadagni vanno a lui ed io non ho mai ricevuto un compenso. Finchè siamo stati insieme mi dava 200 euro a settimana, o, circa, 1.000,00 euro al mese e pagava tutte le utenze. Pagava il mutuo di € 650 mensili. D'estate facevamo le vacanze spesso fuori e spesso uscivamo di sabato e domenica con i bambini.
Il Presidente – preso atto dell'ultima dichiarazione dei redditi (2018) dalla quale emergeva un reddito annuo di € 13.462,00 e tenuto conto delle dichiarazioni della parti, quantificava in € 600,00 la somma a carico dei minori per il padre e poneva a carico del anche il pagamento dell'intera somma RT del mutuo della casa. La Corte d'Appello, in sede di reclamo, ha modificato la suddetta ordinanza solo in relazione all'obbligo di pagamento dell'intero mutuo ed ha revocato tale obbligo in quanto il Presidente si era pronunciato su una domanda non formulata dalla . CP_1
Successivamente in sede di istruttoria orale, sono stati escussi i testimoni anche sul tenore di vita della famiglia goduto durante il matrimonio.
Le testimoni di parte resistente, (zia) e (sorella) hanno dichiarato che Persona_3 Persona_4 il tenore di vita era agiato in quanto i bambini facevano calcetto, scherma, danza. La famiglia faceva viaggi anche all'estero (Disneyland Paris) ed i bambini frequentavano scuole private. Peraltro, la tesi difensiva della è sempre stata improntata sull'agiatezza della vita familiare, CP_1 avendo la resistente sostenuto che il marito manteneva la famiglia e che non faceva mancare nulla ai figli garantendo loro sia il necessario che il superfluo (viaggi, sport, scuole private).
Dalla documentazione fiscale in atti – dichiarazioni reddituali del successive al 2019 (2020- RT
21-22) – non sono emersi nuovi o maggiori redditi che sostanzialmente sono rimasti invariati.
11 12
Va tenuto conto, in ogni caso che il ricorrente oggi deve mantenere un altro nucleo familiare in quanto ha avuto un altro figlio e sostiene ancora la metà del mutuo della casa coniugale nella quale la vive con i minori. CP_1
Non va, in ogni caso, ignorata, ai fini della quantificazione della somma da porsi a carico del ricorrente, la proposta conciliativa con la quale il si era dichiarato disposto a pagare per RT intero il mutuo fino al 2036, mantenendo fermo l'assegno di € 600,00 per i figli: proposta che dimostra una discreta agiatezza economica. Dunque, sulla scorta di tutti questi elementi, non potendosi trascurare in ogni caso il fatto che dall'ordinanza presidenziale sono trascorsi diversi anni e che le eSIenze dei minori aumentano con l'età, il Collegio ritiene che la somma da porsi a carico del pei figli vada quantificata nella RT misura di € 800,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione dal gennaio 2026 secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018.
Sulla domanda relativa al riconoscimento di un assegno ex art 156 comma 1 c.c. formulata dalla resistente. E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013
Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Come sopra riportato, il ricorrente si è sempre opposto al riconoscimento dell'assegno alla moglie ia in quanto ha sostenuto che le fosse addebitabile la separazione, sia in quanto la moglie aveva sempre lavorato nel distributore di benzina che lui le aveva intestato. Ha sempre sostenuto di aver incentivato la moglie a lavorare e che lei non aveva voluto, preferendo seguire i figli e dedicarsi a loro.
La , invece, nel formulare domanda di assegno per sé, ha dedotto di aver smesso di lavorare CP_1 dal 2015 in quanto si era dedicata alla cura dei figli e della famiglia. Il marito, inoltre, non aveva mai voluto che lei lavorasse. L'intestazione a lei di uno dei distributori era fittizia ed in realtà gli introiti erano sempre stati percepiti dal marito.
Il Presidente del Tribunale aveva provvisoriamente stabilito che il marito corrispondesse alla moglie la somma di € 300,00 mensili.
Orbene, in sede di istruttoria orale è emerso quanto di seguito.
Il teste ha dichiarato che la cognata ha lavorato fino alla nascita del secondo figlio in Parte_2 un'azienda di condizionatori e che il marito le intestò anche un distributore da farle gestire;
ha riferito che la stessa vi lavorò per circa un anno ma poi ha interrotto.
La teste ha dichiarato che la nipote aveva lavorato in un'azienda di condizionatori Persona_3 durante il matrimonio ma che poi il marito le intestò una pompa di benzina perché non voleva farla lavorare in azienda. Ha saputo che poi non vi ha più lavorato, ma non sapeva riferire da CP_1
12 13
quando né per quale motivo avesse smesso. Attualmente non lavora ma essendo in possesso di un diploma di ragioneria vorrebbe trovare un lavoro. inoltre, non aveva mai lavorato nella CP_1 pompa di benzina che il marito le aveva fittiziamente intestato.
La teste – che ha confermato le dichiarazioni della teste – ha aggiunto che Persona_4 Per_3 nel gennaio 2017 la sorella stava facendo un periodo di prova in un'azienda ed il marito si recò in ditta e la minacciò; per tale motivo lei fu licenziata in quanto lui fece una scenata.
Il teste – citato dal – ex dipendente del ricorrente, ha dichiarato: fino Testimone_1 RT al 2020 ho lavorato al bar del distributore in via L.Bianchi in zona ospedaliera. Ho lavorato per due anni;
eravamo anche amici ed ho conosciuto i figli. La moglie l'ho vista qualche volta. Non l'ho mai vista lavorare nel bar. Ricordo solo una volta che lui chiese ad una cliente del bar se poteva prendere a lavorare con sé e prese anche il numero di telefono ma poi non so cosa sia successo. CP_1
Orbene, osserva il Collegio che – fermo restando quanto sopra in ordine al tenore di vita della famiglia – non si ritiene che dall'istruttoria svolta siano emersi elementi nuovi rispetto a quando il
Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori. Nulla è mutato e nulla è stato provato in atti sull'attività lavorativa della , contrariamente a quanto asserito dal il quale ha CP_1 RT sempre dedotto che la moglie lavora e di aver sempre voluto che lavorasse durante il matrimonio.
Sembra, pertanto, che vi siano le condizioni per potersi accogliere la domanda di mantenimento da parte della resistente in quanto sussiste ancora lo squilibrio economico delle parti valutato dal
Presidente nel 2019 tale da potersi riconoscere l'assegno alla moglie nella medesima misura di € 300,00 con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da gennaio 2026. Tale somma appare congrua, tenuto conto dell'età della resistente, della sua esperienza lavorativa già svolta, del fatto che la stessa è in possesso di un diploma di ragioneria e che, secondo un giudizio prognostico, la stessa si inserirà nel mondo del lavoro al quale, peraltro, ha sempre auspicato.
Sulla casa coniugale.
La casa coniugale va assegnata alla SIn. , coniuge affidatario della prole minore. Non vi è CP_1 stato contrasto tra le parti, se non iniziale, sul punto.
Le spese processuali, seguono la soccombenza vanno poste a carico del ricorrente come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
1- Dichiara che la separazione personale dei coniugi , come già pronunciata con sentenza n. 4078/2023, sia addebitata a , ai sensi dell'art. 151 cc /2° comma;
RT
3- Rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente nei confronti della moglie;
4- affida i figli minori ed ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la Per_6 Per_1 madre e disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
5- assegna la casa coniugale alla SIn. ; Controparte_1
6- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di contributo RT per il mantenimento dei figli nella misura di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva – con decorrenza dalla pronuncia e adeguamento Istat dal gennaio 2026;
7- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie l'assegno di € 300,00 RT mensili a titolo di mantenimento con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione Istat annuale da gennaio 2026;
13 14
8- pone a carico di entrambe le parti il 50% delle spese straordinarie per i figli;
9- condanna il resistente alla rifusione delle spese sostenute dalla resistente che liquida nella somma di € 5.810,00 , con attribuzione all'avv. Rosaria Cuocolo dichiaratasi anticipataria;
10- Pone a carico del ricorrente definitivamente le spese di ctu come già liquidate con decreto del
20.6.2024.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 10 gennaio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
14