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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/12/2025, n. 3405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3405 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 755 RUOLO GENERALE ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. GH ON Presidente Dott. Anna Mantovani Consigliere Dott. Irene UP Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSACCHIO
[...] C.F._2
FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA WASHINGTON 98 20146 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MUSACCHIO FRANCESCO
-appellanti- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. PRIOLO SALVATORE FILIPPO , con elezione di domicilio in Via Cairoli 27058 Voghera presso e nello studio dell'avv. PRIOLO SALVATORE FILIPPO;
-appellata- CONCLUSIONI : PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e domanda, dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter cpc, così provvedere: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi tutti dedotti nel presente atto. 2) In via incidentale, accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata di “Riconoscimento di debito ed impegno di pagamento” del 28/02/2022, firmata dai Sigg.ri e per la Parte_1 Parte_2 quale si propone formale querela di falso con richiesta di sospensione del presente procedimento e rinvio al Tribunale Ordinario Competente in composizione collegiale. 3) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 135/2025 pubbl. il 29/01/2025 del Tribunale di Pavia, notificata lo 06/02/2025, resa all'esito del
1 primo grado del suddetto giudizio civile portante n. 959/2024 R.G innanzi il Tribunale di Pavia, dichiarare l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla sig.ra e per l'effetto dichiarare la nullità, Controparte_1
l'annullabilità e l'inefficacia e, pertanto, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché carente dei presupposti di legge e della prova scritta. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di primo e di secondo grado da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia. Salvezze illimitate. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 11.850,00. In via istruttoria:si chiede espletarsi CTU grafologica al fine di verificare la coevità delle sottoscrizioni rispetto al riempimento della scrittura privata.
PER Controparte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così decidere: IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettare la richiesta degli appellanti di sospensione/revoca della esecutorietà della sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia n.135/2025 per insussistenza dei presupposti di legge nonché dei gravi e fondati motivi addotti dai signori . IN VIA INCIDENTALE: rigettare, per i motivi tutti dedotti nella Parte_1 presente comparsa di costituzione e risposta, la richiesta degli appellanti di di Pt_3 falso riguardo alla scrittura privata 28.02.2022. Ci si oppone, altresì, alla richiesta CTU grafologica. NEL MERITO: per i motivi esposti in narrativa , rigettare le domande tutte degli appellanti e e, per gli Parte_1 Parte_2 effetti, confermare la sentenza n. 135/2025 emessa dal Tribunale di Pavia , Sezione III° Civile. Con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio di appello
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sulla base di una scrittura privata di “riconoscimento di debito Controparte_1
e impegno di pagamento” del 28 febbraio 2022, otteneva dal Tribunale di Pavia decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo , con cui veniva ingiunto a e Parte_1
di pagare alla ricorrente € 11.850,00 Parte_2
Avverso detto decreto ingiuntivo e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione sostenendo 1.l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco e, in un secondo tempo 2.disconosceva anche la sua sottoscrizione. Parte_1
Il Tribunale di Pavia con sentenza rigettava l'opposizione dei , Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo.
In particolare, il giudice ha ritenuto:
- la mancata prova dell'abusivo riempimento contra pacta da parte degli opponenti e la mancata proposizione della querela di falso;
-il tardivo il disconoscimento della firma di (effettuato solo Parte_2 all'udienza del 2 ottobre 2024);
- che le contestazioni dei debitori fossero generiche e non supportate da prove;
-ha applicato l'art. 1988 c.c., per cui il riconoscimento di debito dispensa dal provare il rapporto sottostante, salvo prova contraria mai fornita dagli opponenti.
Avverso la sentenza i sig.ri hanno proposto appello chiedendo la riforma Parte_1 integrale della decisione e la revoca del decreto ingiuntivo nonché la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata.
Hanno, inoltre, proposto per la prima volta in via incidentale querela di falso, sostenendo:
-che la scrittura sarebbe il frutto di un riempimento abusivo di fogli firmati in bianco;
-di aver depositato una denuncia-querela penale (RGNR 8148/2023) contro e l'Avv. Valmori;
CP_1
Costituendosi la ha eccepito l'inammissibilità della querela in quanto CP_1 meramente strumentale e chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva.
Nel merito, ha rilevato che la sentenza penale del 14 aprile 2025 ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di condizione di procedibilità; ha aggiunto di aver sporto denuncia per calunnia nei confronti degli appellanti.
La corte rigettava l'istanza di sospensiva e respingeva la querela di falso in quanto inammissibile atteso che “ la prova dell'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco ritenuto dall'appellante, che propone querela di falso, è del tutto carente anche
3 sotto il profilo della mancanza di allegazione di prove prevista dall'art 221 cpc a pena di nullità della querela di falso”
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig. con l'atto di appello hanno ribadito di aver sottoscritto un foglio in Parte_1 bianco abusivamente riempito dalla controparte e hanno censurato la sentenza laddove ha ritenuto che “ gli opponenti hanno svolto contestazioni generiche, limitandosi ad allegare di non comprendere quali fossero le operazioni “bancarie e/o commerciali” menzionate nella scrittura oggetto di causa, senza nemmeno contestare di aver intrattenuto relazioni commerciali con l'opposta. Peraltro, parte attrice non ha svolto alcuna istanza istruttoria per smentire l'esistenza dei rapporti menzionati nella scrittura, come sarebbe stato suo onere fare”
Assumevano, infatti di aver prodotto in primo grado atto di citazione diretta a giudizio relativo al procedimento penale a carico di e CP_1 Pt_4
Tanto premesso si osserva che, a margine la mancanza di efficacia probatoria nel giudizio civile di un mero atto di citazione diretta a giudizio in procedimento penale (conclusosi con non doversi procedere nei confronti degli imputati), da tale atto comunque non si ricava in alcun modo la circostanza del lamentato abusivo riempimento di foglio firmato in bianco . Infatti il capo di imputazione a carico di e non fa riferimento ad alcun abusivo riempimento di fogli CP_1 Pt_4 firmati in bianco in quanto recita” imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110, 640, 61 co.1 n.7) e 11) c.p. perché, avuto incarico l'Avv. VALMORI Giovanni dalla sig.ra e dal figlio di avviare Parte_5 Parte_2 una causa civile nei confronti della Provincia di Pavia in seguito a un sinistro stradale, in concorso con attraverso artifici e raggiri, Controparte_1 ovvero simulazioni di circostanze inesistenti e false rappresentazioni dei fatti, inducevano in errore la sig.ra e il marito Parte_5 Parte_1
, facendogli credere di dover versare ripetute somme di danaro per
[...]
l'istruzione della causa e spese varie correlate, all'esito della quale avrebbero però incassato un cospicuo risarcimento di € 603.000,00. Gli indagati ottenevano così dalle pp.oo. almeno € 267.347,83, somma che veniva versata nel tempo in vario modo (bonifici, assegni e contanti), quindi, a fronte di un definito riconosciuto risarcimento ammontante in totale a € 4.580,00, detratti eventuali onorari dovuti e spese effettivamente sostenute, un ingiusto profitto di circa
€ 250.000,00, con pari danni per le pp.oo”
Parte appellante si duole altresì del fatto che con memoria istruttoria in primo grado è stato richiesto al giudice di ordinare alla il deposito Controparte_1 in cancelleria dell'originale della scrittura privata di“riconoscimento di debito e impegno di pagamento” del 28 febbraio 2022, nonché di tutta la documentazione attestante e la quale aveva dato origine alla scrittura di riconoscimento di debito, 4 oggetto della presente controversia” e che il Giudicante con “ sibillina ordinanza dello 02/10/2024 non si pronunciava sulle richieste istruttorie ma riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni”.
Anche sotto questo profilo nessuna censura può essere mossa al primo giudice che, a fronte dello sconfortante deficit di allegazione prima ancora che di prova degli elementi costitutivi dell'illecito lamentato relativo all'abusivo riempimento, ha ritenuto la produzione documentale originale della scrittura ultronea e l'ordine di esibizione meramente esplorativo oltre che inammissibile ex art. 94 disp att cpc in quanto l'istanza non indicava con precisione i documenti dai quali evincere l'elemento probante essenziale ai fini del decidere.
Parte appellante in sede di appello, come si è detto, ha proposto la querela di falso in via incidentale , già respinta in sede di sospensiva in quanto l'istanza sconta il medesimo deficit assertivo e probatorio già rilevato dal giudice di prime cure in ordine all'abusivo riempimento atteso che la querela deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità che nella specie non sono nemmeno stati allegati .
In conclusione, la sentenza impugnata non evidenzia carenze motivazionali o errori logici fondandosi su un riconoscimento di debito rispetto al quale la prova dell'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco ritenuto dall'appellante, è del tutto carente non solo sotto il profilo probatorio ma ancor prima sotto quello assertivo.
L'appello è dunque inaccoglibile e gli appellanti sono tenuti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Pavia n. 135/25 pubblicata in data 29-1-25 e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 del grado che liquida in euro 3900 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228 Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene UP GH ON
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE IV CIVILE composta dai magistrati Dott. GH ON Presidente Dott. Anna Mantovani Consigliere Dott. Irene UP Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUSACCHIO
[...] C.F._2
FRANCESCO, con elezione di domicilio in VIA WASHINGTON 98 20146 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MUSACCHIO FRANCESCO
-appellanti- CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._3 dell'avv. PRIOLO SALVATORE FILIPPO , con elezione di domicilio in Via Cairoli 27058 Voghera presso e nello studio dell'avv. PRIOLO SALVATORE FILIPPO;
-appellata- CONCLUSIONI : PER e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione e domanda, dichiarata l'ammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348 bis e ter cpc, così provvedere: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la esecutorietà della sentenza impugnata sussistendo i gravi e fondati motivi tutti dedotti nel presente atto. 2) In via incidentale, accertare e dichiarare la falsità della scrittura privata di “Riconoscimento di debito ed impegno di pagamento” del 28/02/2022, firmata dai Sigg.ri e per la Parte_1 Parte_2 quale si propone formale querela di falso con richiesta di sospensione del presente procedimento e rinvio al Tribunale Ordinario Competente in composizione collegiale. 3) In via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza n. 135/2025 pubbl. il 29/01/2025 del Tribunale di Pavia, notificata lo 06/02/2025, resa all'esito del
1 primo grado del suddetto giudizio civile portante n. 959/2024 R.G innanzi il Tribunale di Pavia, dichiarare l'infondatezza del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla sig.ra e per l'effetto dichiarare la nullità, Controparte_1
l'annullabilità e l'inefficacia e, pertanto, revocare e dichiarare di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché carente dei presupposti di legge e della prova scritta. 4) Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio di primo e di secondo grado da distrarsi a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. Emettere ogni altro provvedimento di legge e/o di giustizia. Salvezze illimitate. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad € 11.850,00. In via istruttoria:si chiede espletarsi CTU grafologica al fine di verificare la coevità delle sottoscrizioni rispetto al riempimento della scrittura privata.
PER Controparte_1
Voglia la Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, così decidere: IN VIA PREGIUDIZIALE: rigettare la richiesta degli appellanti di sospensione/revoca della esecutorietà della sentenza di primo grado del Tribunale di Pavia n.135/2025 per insussistenza dei presupposti di legge nonché dei gravi e fondati motivi addotti dai signori . IN VIA INCIDENTALE: rigettare, per i motivi tutti dedotti nella Parte_1 presente comparsa di costituzione e risposta, la richiesta degli appellanti di di Pt_3 falso riguardo alla scrittura privata 28.02.2022. Ci si oppone, altresì, alla richiesta CTU grafologica. NEL MERITO: per i motivi esposti in narrativa , rigettare le domande tutte degli appellanti e e, per gli Parte_1 Parte_2 effetti, confermare la sentenza n. 135/2025 emessa dal Tribunale di Pavia , Sezione III° Civile. Con vittoria di spese e onorari di causa del presente giudizio di appello
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
sulla base di una scrittura privata di “riconoscimento di debito Controparte_1
e impegno di pagamento” del 28 febbraio 2022, otteneva dal Tribunale di Pavia decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo , con cui veniva ingiunto a e Parte_1
di pagare alla ricorrente € 11.850,00 Parte_2
Avverso detto decreto ingiuntivo e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione sostenendo 1.l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco e, in un secondo tempo 2.disconosceva anche la sua sottoscrizione. Parte_1
Il Tribunale di Pavia con sentenza rigettava l'opposizione dei , Parte_1 confermando il decreto ingiuntivo.
In particolare, il giudice ha ritenuto:
- la mancata prova dell'abusivo riempimento contra pacta da parte degli opponenti e la mancata proposizione della querela di falso;
-il tardivo il disconoscimento della firma di (effettuato solo Parte_2 all'udienza del 2 ottobre 2024);
- che le contestazioni dei debitori fossero generiche e non supportate da prove;
-ha applicato l'art. 1988 c.c., per cui il riconoscimento di debito dispensa dal provare il rapporto sottostante, salvo prova contraria mai fornita dagli opponenti.
Avverso la sentenza i sig.ri hanno proposto appello chiedendo la riforma Parte_1 integrale della decisione e la revoca del decreto ingiuntivo nonché la sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata.
Hanno, inoltre, proposto per la prima volta in via incidentale querela di falso, sostenendo:
-che la scrittura sarebbe il frutto di un riempimento abusivo di fogli firmati in bianco;
-di aver depositato una denuncia-querela penale (RGNR 8148/2023) contro e l'Avv. Valmori;
CP_1
Costituendosi la ha eccepito l'inammissibilità della querela in quanto CP_1 meramente strumentale e chiesto il rigetto dell'istanza di sospensiva.
Nel merito, ha rilevato che la sentenza penale del 14 aprile 2025 ha dichiarato il non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza di condizione di procedibilità; ha aggiunto di aver sporto denuncia per calunnia nei confronti degli appellanti.
La corte rigettava l'istanza di sospensiva e respingeva la querela di falso in quanto inammissibile atteso che “ la prova dell'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco ritenuto dall'appellante, che propone querela di falso, è del tutto carente anche
3 sotto il profilo della mancanza di allegazione di prove prevista dall'art 221 cpc a pena di nullità della querela di falso”
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sig. con l'atto di appello hanno ribadito di aver sottoscritto un foglio in Parte_1 bianco abusivamente riempito dalla controparte e hanno censurato la sentenza laddove ha ritenuto che “ gli opponenti hanno svolto contestazioni generiche, limitandosi ad allegare di non comprendere quali fossero le operazioni “bancarie e/o commerciali” menzionate nella scrittura oggetto di causa, senza nemmeno contestare di aver intrattenuto relazioni commerciali con l'opposta. Peraltro, parte attrice non ha svolto alcuna istanza istruttoria per smentire l'esistenza dei rapporti menzionati nella scrittura, come sarebbe stato suo onere fare”
Assumevano, infatti di aver prodotto in primo grado atto di citazione diretta a giudizio relativo al procedimento penale a carico di e CP_1 Pt_4
Tanto premesso si osserva che, a margine la mancanza di efficacia probatoria nel giudizio civile di un mero atto di citazione diretta a giudizio in procedimento penale (conclusosi con non doversi procedere nei confronti degli imputati), da tale atto comunque non si ricava in alcun modo la circostanza del lamentato abusivo riempimento di foglio firmato in bianco . Infatti il capo di imputazione a carico di e non fa riferimento ad alcun abusivo riempimento di fogli CP_1 Pt_4 firmati in bianco in quanto recita” imputati del reato previsto e punito dagli artt. 110, 640, 61 co.1 n.7) e 11) c.p. perché, avuto incarico l'Avv. VALMORI Giovanni dalla sig.ra e dal figlio di avviare Parte_5 Parte_2 una causa civile nei confronti della Provincia di Pavia in seguito a un sinistro stradale, in concorso con attraverso artifici e raggiri, Controparte_1 ovvero simulazioni di circostanze inesistenti e false rappresentazioni dei fatti, inducevano in errore la sig.ra e il marito Parte_5 Parte_1
, facendogli credere di dover versare ripetute somme di danaro per
[...]
l'istruzione della causa e spese varie correlate, all'esito della quale avrebbero però incassato un cospicuo risarcimento di € 603.000,00. Gli indagati ottenevano così dalle pp.oo. almeno € 267.347,83, somma che veniva versata nel tempo in vario modo (bonifici, assegni e contanti), quindi, a fronte di un definito riconosciuto risarcimento ammontante in totale a € 4.580,00, detratti eventuali onorari dovuti e spese effettivamente sostenute, un ingiusto profitto di circa
€ 250.000,00, con pari danni per le pp.oo”
Parte appellante si duole altresì del fatto che con memoria istruttoria in primo grado è stato richiesto al giudice di ordinare alla il deposito Controparte_1 in cancelleria dell'originale della scrittura privata di“riconoscimento di debito e impegno di pagamento” del 28 febbraio 2022, nonché di tutta la documentazione attestante e la quale aveva dato origine alla scrittura di riconoscimento di debito, 4 oggetto della presente controversia” e che il Giudicante con “ sibillina ordinanza dello 02/10/2024 non si pronunciava sulle richieste istruttorie ma riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni”.
Anche sotto questo profilo nessuna censura può essere mossa al primo giudice che, a fronte dello sconfortante deficit di allegazione prima ancora che di prova degli elementi costitutivi dell'illecito lamentato relativo all'abusivo riempimento, ha ritenuto la produzione documentale originale della scrittura ultronea e l'ordine di esibizione meramente esplorativo oltre che inammissibile ex art. 94 disp att cpc in quanto l'istanza non indicava con precisione i documenti dai quali evincere l'elemento probante essenziale ai fini del decidere.
Parte appellante in sede di appello, come si è detto, ha proposto la querela di falso in via incidentale , già respinta in sede di sospensiva in quanto l'istanza sconta il medesimo deficit assertivo e probatorio già rilevato dal giudice di prime cure in ordine all'abusivo riempimento atteso che la querela deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità che nella specie non sono nemmeno stati allegati .
In conclusione, la sentenza impugnata non evidenzia carenze motivazionali o errori logici fondandosi su un riconoscimento di debito rispetto al quale la prova dell'abusivo riempimento di fogli firmati in bianco ritenuto dall'appellante, è del tutto carente non solo sotto il profilo probatorio ma ancor prima sotto quello assertivo.
L'appello è dunque inaccoglibile e gli appellanti sono tenuti al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza del Tribunale di Pavia n. 135/25 pubblicata in data 29-1-25 e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
condanna gli appellanti al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 del grado che liquida in euro 3900 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228 Così deciso in Milano, 3/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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