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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/10/2025, n. 3625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3625 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA NS, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9433/2024, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambe rappresentate e difese, giusta procure in atti, dall'Avv. C.F._2
GI M. NO;
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
- resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo“…nel merito, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3
1 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per le motivazioni spora esposte, accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € .500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici meglio specificati in premessa e conseguentemente condannarsi il resistente al riconoscimento del beneficio stesso, CP_1 così già previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in subordine, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € .500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa condannarsi il CP_1 resistente al pagamento della somma corrispondente al valore del bonus non corrisposto a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.. Con vittoria di spese legali”.
Fissata la prima udienza per la data del 10.4.2025, il Controparte_1
si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.3.2025, eccependo la
[...] prescrizione e assumendo in via subordinata l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, chiedendo: “...In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
-
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti ricorrenti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Va in primo luogo esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che la pretesa creditoria più risalente, parimenti riferibile a ciascuna CP_1 delle ricorrenti, è relativa all'anno scolastico 2021/2022 sicché, tenuto conto della data di conferimento degli incarichi per l'anno 2021, nemmeno alla data odierna può dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
2 3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima
3 analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.1. Nel caso di specie le ricorrenti hanno documentato di essere state destinatarie negli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno (cfr. contratti allegati al ricorso e stati matricolari prodotti dal ). CP_1
La situazione lavorativa delle parti ricorrenti nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.2. Va, in definitiva, accertato il diritto di ciascuna delle ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, dunque, per € 2.000,00 ciascuna, con la condanna del CP_1 convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9433/2024 così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 all'attribuzione alla stessa della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 all'attribuzione alla stessa della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore delle ricorrenti, in solido tra loro, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 10/10/2025
La giudice del lavoro
RA NS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa RA NS, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9433/2024, promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambe rappresentate e difese, giusta procure in atti, dall'Avv. C.F._2
GI M. NO;
-ricorrenti- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
; Controparte_4
- resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2024 le ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito l'intestato Tribunale chiedendo“…nel merito, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121,
122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3
1 del d.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per le motivazioni spora esposte, accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € .500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici meglio specificati in premessa e conseguentemente condannarsi il resistente al riconoscimento del beneficio stesso, CP_1 così già previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
in subordine, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € .500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in premessa condannarsi il CP_1 resistente al pagamento della somma corrispondente al valore del bonus non corrisposto a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.. Con vittoria di spese legali”.
Fissata la prima udienza per la data del 10.4.2025, il Controparte_1
si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 28.3.2025, eccependo la
[...] prescrizione e assumendo in via subordinata l'infondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente, chiedendo: “...In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c.; - Dichiarare estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
-
Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della soccombenza parziale o della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 9.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti ricorrenti come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Va in primo luogo esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, atteso che la pretesa creditoria più risalente, parimenti riferibile a ciascuna CP_1 delle ricorrenti, è relativa all'anno scolastico 2021/2022 sicché, tenuto conto della data di conferimento degli incarichi per l'anno 2021, nemmeno alla data odierna può dirsi decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2984 n. 4 c.c.
2 3. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della
Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto:
“La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, SA Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima
3 analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
3.1. Nel caso di specie le ricorrenti hanno documentato di essere state destinatarie negli anni 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno (cfr. contratti allegati al ricorso e stati matricolari prodotti dal ). CP_1
La situazione lavorativa delle parti ricorrenti nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.2. Va, in definitiva, accertato il diritto di ciascuna delle ricorrenti a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025 e, dunque, per € 2.000,00 ciascuna, con la condanna del CP_1 convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alle dette parti la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa RA NS, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9433/2024 così statuisce: accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_1
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 all'attribuzione alla stessa della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; accerta il diritto di di fruire della “Carta elettronica per Parte_2
l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 all'attribuzione alla stessa della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore delle ricorrenti, in solido tra loro, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 10/10/2025
La giudice del lavoro
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