Articolo 4 della Legge 13 maggio 2010, n. 81
Articolo 3
Versione
9 giugno 2010
Art. 4. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 9 giugno 2010