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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
N.R.G. 1352/2022
Verbale di udienza del 06/11/2025
Per la parte ricorrente è comparso l'avv. GENOVESI FERDINANDO
Per parte resistente è comparso l'avv. FERRARO LUCIA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
Il Giudice pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
Il Giudice
dott. Ilario Ottobrino
pagina 1 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1352/2022 R.G.A.C. promossa da:
corrente in Carrara (MS) via Genova, 42 (p.i. CP_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
delega in atti, dall'avv. Ferdinando Genovesi, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Marina di Carrara, viale Galileo Galilei n. 134; opponente nei confronti di
(p.i. ) in persona del sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Sonia Fantoni e Lucia Ferraro ed elettivamente domiciliato in Carrara Piazza 2 Giugno 1, presso l'Avvocatura Comunale;
opposta
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
Conclusioni: come da verbale d'udienza
MOTIVI IN FATTO
pagina 2 di 19 1. Il presente procedimento, instaurato ad iniziativa di riguarda Parte_2
l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 486/2022 emessa dal Dirigente del Settore
Servizi Ambientali/Marmo del in data 1.06.2022, protocollo n. Controparte_2
0042486/2022, notificata a mezzo pec il 6.06.2022, ed avente ad oggetto “Ordinanza ingiunzione in applicazione dell'art. 58 bis comma 1 della L.R. 35/2015 che richiama esplicitamente il comma 4 dell'art. 52 della L.R. 35/2015 – Revoca ordinanza n. 467/22 e sostituzione” .
Segnatamente, parte opponente ha dedotto che: 1) la ditta Cave di Sponda gestisce, in terreni di sua proprietà, la Cava n. 64 denominata “La Madonna”, sita nel Comune di
Carrara, bacino marmifero di Torano, giusta Autorizzazione comunale all'escavazione;
2) in data 11.01.2018 il ha formato il verbale di contestazione prot. Controparte_2
n. 2638 (v. doc. 6 a) mediante cui, sulla base del rapporto della Regione Toscana del
27.12.2017 (v. doc. 6 b): - sono state evidenziate alcune difformità dall'autorizzazione all'escavazione; - è stata intimata l'immediata sospensione di quanto non previsto dall'autorizzazione; - è stata data informazione che tale violazione risultava punita con sanzione amministrativa pecuniaria (con possibilità di pagamento in misura ridotta); - si
è dato termine per il deposito di controdeduzioni;
- si è aggiunto che: “le violazioni contestate si possono configurare come difformità di cui alla lettera d) dell'art. 21, comma 1, l.r.
35/2015”; 3) in data 15.01.2018 il sulla base del suddetto verbale, Controparte_2
ha comunicato l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione a Pt_2
(atto prot. n. 3071) per violazione dell'art. 21 comma 1 lettera d) L.R.T.
[...]
35/2015, dando termini per il deposito di controdeduzioni (v. doc. 7); 4) Pt_2
ha provveduto tempestivamente al pagamento della sanzione pecuniaria (v.
[...]
doc. 8); 5) il con Ordinanza prot. n. 11753 del 14.02.2018, ha Controparte_2
disposto “l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui al piano autorizzato con Det. Dir. n. 52 del 24.04.2015”, ordinando “di sospendere immediatamente qualsiasi attività e lavorazione all'interno della cava” ed invitando alla presentazione di controdeduzioni, pena la decadenza dall'autorizzazione (v. doc. 9); 6) in data 18.02.2018
pagina 3 di 19 ha presentato al un progetto di variante ex art. 23 Pt_2 Parte_2 Controparte_2
L.R.T. 35/2015 – prot. n. 12612/450 del 19.02.2018 (v. doc. 10); 7) il CP_2 [...]
con provvedimento prot. n. 12998 del 20.02.2018, vista la domanda di CP_2
“variante compensativa a volumetria zero come richiesto dall'art. 21 comma 1 lett. d) della L.R.
Toscana n. 35/2015” presentata da ha disposto l'archiviazione del Parte_2
procedimento per la sospensione/decadenza dall'autorizzazione all'escavazione (v. doc.
11); 8) il ha dato corso al procedimento per l'approvazione della Controparte_2
domanda di variante convocando l'apposita Conferenza di Servizi e chiedendo integrazioni documentali (v. doc.ti 12.b e 12.c) e ha provveduto Parte_2
tempestivamente alle integrazioni richieste (v. doc. 12.d); 9) a seguito di parere dell'Avvocatura Regionale del luglio 2018 (v. doc. 14), il con Controparte_2
provvedimento prot. n. 59192 del 27.07.2018, ha disposto “l'annullamento in autotutela dell'archiviazione del procedimento di sospensione e decadenza prot. 12998 del 20.02.2018” (doc.
16); 10) contestualmente, con provvedimento prot. n. 59193 del 27.07.2018, il
[...]
ha disposto “ai sensi dell'art. 21 della L.R. 35/2015 l'immediata sospensione CP_2
dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui al piano autorizzato con Det. Dir. n. 52 del
24.04.2015”, ordinando “di sospendere immediatamente qualsiasi attività e lavorazione all'interno della cava” ed invitando alla presentazione di controdeduzioni, pena la decadenza dall'autorizzazione (v. doc. 17); 11) in data 28.07.2018 ha presentato le Parte_2
proprie controdeduzioni (v. doc. 18) ed il preso atto della Controparte_2
mancanza della necessaria comunicazione di avvio di procedimento per l'emissione del suddetto annullamento in autotutela del 27.07.2018, con provvedimento prot. n. 29619 del 30.07.2018 ha disposto l'annullamento in autotutela dello stesso, dando atto della conseguente decadenza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva (v. doc.19); 12) nella stessa data del 30.07.2018 il ha notificato la CP_2
comunicazione di avvio del procedimento per l'annullamento in autotutela del provvedimento di archiviazione prot. n. 12998 del 20.02.2018 (v. doc. 20) e in data pagina 4 di 19 18.08.2018 ha presentato le proprie controdeduzioni (v. doc. 21); 13) in Parte_2
data 29.10.2018, con atto prot. n. 82927, il ha disposto Controparte_2
“l'annullamento in autotutela dell'archiviazione del provvedimento al ns prot. 12998 del 20.02.201 con il quale si disponeva l'archiviazione del procedimento di sospensione e decadenza prot. 3071 del
15.01.2018, e contestualmente l'archiviazione del procedimento ex art. 21 della L.R. 35/2015 per sopraggiunta modifica legislativa, in quanto è stata emanata la L.R. n. 54 del 02 ottobre 2018” (v. doc. 22); 14) nella stessa data del 29.10.2018, con atto prot. n. 82929, il Comune ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. relativa al rilascio dell'autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cava n. 64 «La Madonna» ex art. 23 L.R. n. 35/2015 e s.m.i. depositata con prot. gen. 12612 del 19.02.2018” (v. doc. 23); 15) in data 29.10.2018 il di Carrara, con atto prot. n. 82928, ha comunicato a l'avvio CP_2 Parte_2
del procedimento ex art. 58-bis L.R.T. 35/2015, preannunciato la sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi del comma 2 della norma e ordinato “di sospendere qualsiasi lavorazione nell'area oggetto delle difformità” (v. doc. 24); 16) Pt_2
ha presentato tempestivamente le proprie controdeduzioni ai tre suddetti
[...]
provvedimenti del 29.10.2018 (v. doc.ti 25, 26 e 27); 16) il con Controparte_2
Determinazione n. 1054 dell'8.11.2018 del Dirigente del Settore Servizi
Ambientali/Marmo, Unità Organizzativa Tutela Ambientale e Igienico-Sanitaria del avente ad oggetto “Determinazione ai sensi del comma 6 dell'art. 58 bis Controparte_2
della L.R. 35/2015 come modificata dalla L.R. 54/2018” (v. doc. 31), ha così disposto:
““[…] determina di ribadire che per tutte le autorizzazioni in essere per la conformità delle lavorazioni si fa riferimento unicamente al progetto di coltivazione approvato e autorizzato e non alla mappa allegata che corrisponde all'area in disponibilità; […]”; 17) con successiva
Determinazione n. 1160 del 23.11.2018 (v. doc. 32) del Dirigente del Settore Servizi
Ambientali/Marmo, Unità Organizzativa Tutela Ambientale e Igienico-Sanitaria, notificata in data 26.11.2018, avente ad oggetto “Diniego autorizzazione variante al piano di
pagina 5 di 19 coltivazione cava n. 64 «La Madonna» rif. prot. 12612 del 19.02.2018, bacino n. 2 di Torano, ditta « ”, il Comune ha poi disposto: “di respingere l'istanza di Parte_2
autorizzazione (ex L.R. 35/2015 e s.m.i.) all'esecuzione dei lavori previsti dalla variante al piano di coltivazione della cava n. 64 «La Madonna» consegnata con prot. 12612 del 19.02.2018, e successive integrazioni prot. 24580 del 05.04.2018, dalla ditta « per le motivazioni Parte_2
riportate in premessa che qui si ritengono integralmente richiamate e trascritte”; 18) ancora, il con Ordinanza del Dirigente del Settore Servizi Controparte_2
Ambientali/Marmo, prot. n. 91005, del 27.11.2018, notificata via pec in pari data, avente ad oggetto “Ordinanza ex art. 58 bis L.R. 35/2015 e s.m.i. per difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato – cava n. 64 «La
Madonna»” (doc. 33), ha così provveduto: “[…] ordina Ai sensi del comma 2 dell'art. 58 bis
L.R. 35/2015, la sospensione, dalla data di notifica della presente ordinanza, dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui al piano autorizzato con Determinazione Dirigenziale n° 52 del
24.04.2015 con scadenza al 31.01.2020; ordina inoltre per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, al Legale Rappresentante della in Pt_2 Parte_2
qualità di esercente della cava n. 64 «La Madonna», entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento del presente atto, di presentare:
1. una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 dell'art. 58 bis della L.R. 35/2015; 2. un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi;
[…];
19) successivamente ai citati accadimenti e provvedimenti, ha azionato Parte_2
ricorso avanti al Tar Toscana al fine di sentire dichiarare l'illegittimità degli atti emanati dal 20) la situazione contestata a (in oggi posta a base CP_2 Pt_2 Parte_2
dell'impugnata ingiunzione n. 486/2022) è stata oggetto di esame da parte dello stesso prima dell'avvento della novella (legge regionale n. 54/2018) che ha portato CP_2
all'introduzione dell'art. 58 bis nella legge regionale toscana n. 35/2015 e il a CP_2
tal proposito, a seguito del detto esame ha già emanato/riscosso la sanzione al tempo prevista dall'art. 52 comma 5 l.r. 35/2015. La stessa fattispecie di sanzione è tutt'oggi pagina 6 di 19 vigente;
21) appare pertanto illegittima l'applicazione di una sanzione per presunto illecito avvenuto ben prima dell'entrata in vigore della legge che prevede l'impianto sanzionatorio di cui oggi trattasi;
impianto con il quale si richiama sempre l'art. 52 della legge regionale 35/2015, ma al comma 4 (enormemente più gravoso); 22) difetta pertanto la sussistenza di legittimazione in capo al ai fini dell'emanazione di CP_2
qualsivoglia nuova/aggiuntiva diversa sanzione inerente la fattispecie di cui trattasi (ne bis in idem); 23) l'ingiunzione si scontra con la necessità di stabilità e certezza degli atti della pubblica amministrazione;
24) con una formula di mero stile non vengono considerate dal nell'ordinanza ingiunzione impugnata le controdeduzioni CP_2
fornite (sempre tempestivamente) dalla società e le si considera non idonee ad escludere le responsabilità senza fornire motivazione alcuna di detta non idoneità. La carenza di motivazione rende “fragile” e illegittimo l'atto compiuto dal in quanto in CP_2
chiaro contrasto con l'art. 3 della legge 241/90; 25) il verbale di contestazione
28.11.2018 (prot. 91432 – doc 3) risulta eccessivamente Controparte_2
indeterminato; nessuna cartografia risulta allegata al verbale del 28.11.2018 e ciò lo rende nullo;
le uniche violazioni sono quelle di cui alla procedura instaurata con nota del 15.01.2018 e conclusasi con il pagamento della sanzione di euro 10.000 e la revoca della sospensione dei lavori (v. doc.ti da 7 a 11); 25) l'introduzione dell'art. 58-bis nella
L.R.T. 35/2015 ad opera della L.R.T. 54/2018, presenta plurimi profili di incostituzionalità, per violazione degli artt. 3, 97, 117 Cost.. Sulla scorta di quanto sopra, parte opponente così concluso: “salvo le definitive, per tutti i motivi di cui sopra, compreso, in primis, il dare atto dell'avvenuto formarsi del già previsto iter sanzionatorio sullo stesso fatto e/o della conseguente carenza di legittimazione attiva del all'agere; salvo l'eventuale CP_2
accoglimento preliminare delle richieste inerenti le sollevate questioni di costituzionalità; la dichiarazione di nullità e/o di inefficacia o l'annullamento con vittoria di compenso professionale per assistenza legale
e spese, oltre accessori di legge. Precauzionalmente, visto che l'Ordinanza Impugnata sostituisce precedente di pari oggetto, emessa il 27.05.2022 con il n. 467/2022, si chiede che la decisione del
pagina 7 di 19 Tribunale travolga anche l'Ordinanza/Ingiunzione sostituita altrimenti se ne rischierebbe, in caso di non auspicabile distorta interpretazione, la non temuta reviviscenza”.
2. Si è costituito in giudizio il deducendo che: 1) la ditta ricorrente Controparte_2
esercita attività estrattiva di marmi presso la cava n. 64 denominata Parte_2
“La Madonna” nel Comune di Carrara, all'epoca dei fatti giusta autorizzazione all'escavazione rilasciata (ai sensi della LRT 78/98 e s.m.i.) con determinazione dirigenziale n. 52 del 24/04/2015, scadenza 31/01/2020 (v. doc. 2); 2) in data 27 dicembre 2017 la Regione Toscana ha trasmesso il rapporto istruttorio relativo al controllo svolto in collaborazione con il Gruppo Carabinieri Forestale di Massa sulla cava (v. doc. 3); 3) con nota in data 11/01/2018 (prot. n. 2638), il Responsabile del ha contestato, quindi, l'attività “per difformità all'autorizzazione rilasciata” Parte_3
sulla base del rapporto anzidetto (allegato alla nota), intimato l'immediata sospensione di quanto non previsto dall'autorizzazione, concesso la possibilità di pagare la sanzione come prevista dall'art. 52, comma 5, della LRT 35/2015 in misura ridotta per euro
10.000,00, dato la possibilità di presentare controdeduzioni ed infine comunicato che le violazioni contestate avrebbero potuto configurarsi come difformità di cui alla lettera d) dell'art. 21, comma 1, LR 35/2015 (v. doc. 4); 4) di conseguenza il ha avviato CP_2
il procedimento di sospensione e decadenza dell'autorizzazione alla coltivazione della cava, come previsto dall'art. 21 della LR 35/2015, per la violazione di cui al comma 1, lettera d) – ove, ancora una volta, è stata allegata la relazione istruttoria regionale - e ordinato l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva (v. docc. n. 5
e 6); 5) in data 19/02/2018 la ditta ha controdedotto presentando una variante compensativa dalla quale si evincono difformità ulteriori rispetto a quelle indicate nella relazione istruttoria regionale (v. doc. 7); 6) a ciò ha fatto seguito, dapprima l'archiviazione del procedimento di sospensione e decadenza (v. doc. 8, prot. n. 12998)
e, poi, richiamato il parere dell'Avvocatura Regionale in tema di varianti sostanziali/varianti in sanatoria (v. doc. 9), l'annullamento in autotutela pagina 8 di 19 dell'archiviazione del procedimento di sospensione e decadenza (v. doc. 10, prot. n.
59192); 7) con nota prot. n. 82929 del 29/10/2018 è stato dato avvio del procedimento per il sanzionamento di difformità volumetriche e comunicazione di sospensione di qualsiasi lavorazione nell'area oggetto della difformità (v. doc. 17); 8) con ordinanza n.
989/prot. 91005 del 27/11/2018 ex art. 58-bis LR 35/2015 è intervenuta la sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui al piano autorizzato con determinazione n. 52/2015. Detta ordinanza ha previsto l'obbligo di presentare, entro
90 giorni, una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 dell'art. 58 bis ed un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area
(v. doc. 18); 9) è poi intervenuto verbale di contestazione (prot. 91432/2018) dell'attività ai sensi dell'art. 52, comma 4, in applicazione dell'art. 58 bis della LR
35/2015 (v. doc. 19); 10) in data 07/12/2018 (prot. 94635/2018) la società ha presentato al Comune di Carrara sia la perizia giurata sia tutta la documentazione inerente il progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale (di cui si allega stralcio della relazione tecnica - doc. 20), confermando ancora una volta, quindi, di aver realizzato una volumetria (superiore ai mille 1000 metri cubi) in difformità dal progetto di coltivazione autorizzato, come previsto dal comma 1 dell'art. 58 bis;
11) il 12.12.2018
(prot. 95015/2018) la ricorrente ha fatto pervenire controdeduzioni e in data
29/01/2019 è stata emanata la determinazione dirigenziale n. 99 con cui, a seguito di
Conferenza dei Servizi, è stato approvato il progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale ex art. 58 bis come da progetto presentato, secondo determinate prescrizioni (v. doc. 21); 12) in data 20/02/2019 è stata emessa l'ordinanza
109/2019 (prot. 12797/19) di revoca della precedente ordinanza n. 989/2018, attesa la dichiarata ed accertata realizzazione degli interventi previsti nel progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale (v. doc. 22) e, quindi, in data 01.06.2022, ordinanza d'ingiunzione n. 486 per l'importo di euro 40.000,00 (v. doc. 1); 13)
l'ordinanza 989/2018, il provvedimento 82927/2018 di annullamento in autotutela del pagina 9 di 19 provvedimento 12998/2018 di archiviazione del procedimento di sospensione e decadenza prot. 3071 e contestuale archiviazione del procedimento, la determinazione n. 1054/2018 e la n. 1160/2018 di diniego all'autorizzazione variante al piano di coltivazione sono stati impugnati da controparte dinanzi al TAR, con contestuale richiesta di sospensiva;
14) il TAR ha emesso la sentenza non definitiva n. 602/2019 (v. doc. 23), mediante cui ha rigettato la questione di costituzionalità proposta dalla ricorrente, precisando tra l'altro che: “hanno errato le Amministrazioni comunali nel ritenere, in passato, che l'attività di escavazione fuori dei perimetri autorizzati, eccedente il limite di tolleranza di
1.000 cubi di cui all'art. 23, comma 1 lett. a) della LR n. 35/2015, costituisse mera violazione alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione poiché questa vale entro il perimetro autorizzato, il superamento dei cui limiti comporta quindi la fattispecie di esercizio di attività estrattiva in assenza di titolo, come correttamente ritenuto nel provvedimento gravato” (pag. 19); 15) prima dell'udienza di merito, fissata per il 3 marzo 2021, parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
16) la domanda di parte ricorrente si appalesa tardiva e, comunque, inammissibile per assenza dei presupposti previsti per legge, improcedibile e/o infondata in fatto e in diritto;
17)
l'ordinanza ingiunzione n. 486/2022 (prot. 42486/2022) è stata notificata a mezzo pec in data 06 giugno 2022, come risulta da report di avvenuta consegna (v. doc.1) ed anche confermato da controparte (cfr. ricorso, pag. 1); tuttavia il ricorso in opposizione è stato depositato in Cancelleria ai fini dell'iscrizione a ruolo soltanto in data 7 luglio
2022, ossia oltre il termine perentorio di 30 giorni per l'ammissibilità dell'opposizione; contrariamente all'art. 6, comma 6, d.lgs. 150\2011; 18) l'autorizzazione ad oggetto “il sito estrattivo, gli interventi di risistemazione ambientale, durante e al termine della coltivazione,
l'indicazione delle garanzie finanziarie per il suo ripristino” deve contenere “la localizzazione del sito estrattivo e le prescrizioni per l'esercizio dell'attività” (cfr. art. 18, commi 1 e 2 LR 35/2015).
La legge prevede, comunque, la possibilità di varianti al progetto di escavazione e, in particolare, la necessità di rilascio di nuova autorizzazione nelle casistiche di cui all'art. 23, comma 1, tra cui è inserita la modifica volumetrica di scavo “pari o superiori a 1.000
pagina 10 di 19 metri cubi”; 19) non corrisponde al vero che l'esecuzione di attività di scavo non previste dal piano di coltivazione, ma ricadenti nel complesso costituisce “variante non sostanziale” o che costituisce variante sostanziale soltanto la coltivazione di cava al di fuori delle aree individuate come 'complesso estrattivo' dall'autorizzazione comunale”;
20) a mente dell'art. 21 L.R., il deve adottare il provvedimento di sospensione CP_2
dell'autorizzazione – tra gli altri casi – in presenza di “interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1”, ossia per
“difformità (…) pari o superiori a 1.000 metri cubi” (nella nuova formulazione il limite è ulteriormente rimodulato anche in termini percentuali) e la decadenza ove “il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro il medesimo termine”; 21) le conseguenti sanzioni – per quel che ci riguarda – sono disciplinate dall'art. 52 della stessa legge: (i) il cui 4°comma impone la cessazione immediata dell'attività di escavazione, con obbligo di risistemazione ambientale dell'area, in caso di esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni;
e (ii) il cui 5° comma commina il pagamento di una sanzione pecuniaria (nella misura tra € 5.000,00 e € 50.000,00) qualora l'attività venga esercitata in violazione delle prescrizioni e dei contenuti del provvedimento autorizzatorio;
22) visti i casi di difformità cui avrebbe dovuto conseguire la sanzione della decadenza, la Regione Toscana ha promulgato la LR 54/2018 che ha portato all'introduzione dell'articolo 58 bis, norma transitoria assolutamente migliorativa della condizione del gestore della cava in ipotesi di attività estrattiva difforme “in misura superiore a 1.000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva”. In tal caso, fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della LR 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019 (poi slittato al 31 dicembre 2019) il ha l'obbligo di ordinare “la CP_2
cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia
pagina 11 di 19 giurata” che attesti, a mente del successivo comma 4, che si tratti di “difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54” (i.e. 25 ottobre 2018), oltre alla
“presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4”; 23) il legislatore impone in maniera espressa l'applicazione della norma a tutte le “difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore” della medesima legge (cfr. art. 58 bis comma 4 LR 35/2015);
24) nella specie, l'operato del è corretto, rilevandosi che: i) in seguito al CP_2
Protocollo d'Intesa n. 1299/2016 fra Regione, e il Parte_4 Parte_5
Comando regionale del Corpo Forestale dello Stato, con l'adesione della Direzione
Marittima della Toscana, ed in attuazione della disposizione contenuta all'art. 51 LR
35/2015, il Settore Pianificazione e controllo in materia di cave – previa individuazione del sito estrattivo anche sulla base del tavolo locale costituito ai sensi dell'art. 6 del
Protocollo – ha effettuato la verifica dell'attività estrattiva presso la cava;
ii) il che ha dato luogo al rapporto istruttorio a controparte più volte trasmesso (prot. 2638/2018, prot. 3071 del 15 gennaio 2018 e prot. 91432 del 28/11/2018) che evidenzia “delle difformità nelle lavorazioni rispetto al piano di coltivazione approvato in quanto le aree oggetto di escavazione risulterebbero esterne al perimetro autorizzato alle opere di scavo”, stimandoli sommariamente in una cifra pari a circa 5.000 metri cubi, ovvero difformità ben oltre il limite di 1.000 metri cubi previsto per le varianti non sostanziali, ex art. 23, comma 1 lettera a) della L.R. 35/2015 (Doc. 3); iii) tuttavia, solo con il deposito della variante compensativa e dei relativi elaborati tecnici allegati dal ricorrente, il ha potuto CP_2
comprendere la portata dell'accaduto e l'entità delle difformità perpetrate da controparte;
iv) pertanto, il vista la consistenza delle difformità – ben lungi CP_2
dalla quantità risultante nella relazione istruttoria – dando anche corso al parere dell'Avvocatura regionale in ordine alla definizione del perimetro autorizzato, dapprima ha dovuto annullare l'archiviazione del procedimento e negare la variante presentata e,
pagina 12 di 19 poi, succeduta la novella legislativa che ha introdotto l'art. 58-bis della LR 35/2015 (art. 1 LR del 02/10/2018 n. 54), non ha potuto far altro che emettere l'ordinanza 989/2018 ed il verbale di contestazione (v. doc. nn. 18 e 19); v) risultano, in effetti, effettuati degli sbassi non autorizzati (da 227.8 a 224.5, da 238.1 a 231.7, da 237.5 a 224.5 ed altri) nel cantiere a cielo aperto che hanno comportato una difformità volumetrica di circa
68.000 metri cubi, in parte dentro ma in parte anche fuori dal perimetro autorizzato. La tavola redatta dal tecnico comunale e prodotta come doc. 23 ne dà una chiara dimostrazione;
vi) la perizia giurata del 7-8 dicembre 2018 e il Progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area trasmessa da controparte non fa altro che confermare la sussistenza di difformità in misura più ampia rispetto alla contestazione dell'11 gennaio 2018, ma anche a quelle ancora più estese denunciate con la variante in compensazione (v. doc. 20); 24) poco conta il fatto che controparte avesse già pagato la somma pari a euro 10.000, in quanto detta sanzione è stata emessa ex art. 52, comma 5 LR 35/2015 per violazione delle prescrizioni e contenuti dell'autorizzazione di cui all'art. 21, e non per la diversa fattispecie successivamente contestata e oggetto della presente controversia, di “esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione” a cui consegue, ai sensi dell'art. 52, comma 4, “la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro 150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni”; 25) l'odierna ricorrente, che contesta l'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 58-bis LR
35/2015, ne ha prontamente sfruttato gli effetti presentando la perizia giurata e, dunque, avvalendosi della possibilità di sanare gli abusi commessi senza decadere, proprio grazie all'art. 58 bis LR 35/2015. A fronte di quanto rappresentato, il CP_2
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in via pregiudiziale di rito dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo, in
pagina 13 di 19 via pregiudiziale ritenere manifestamente infondate, inammissibili e comunque irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata da parte ricorrente, e altresì rigettare la domanda avversaria in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o tardiva e/o infondata in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri di legge”.
3. La causa è stata istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ammessa.
4. Nel corso dell'udienza del 6.11.2025 è intervenuta la discussione della lite.
MOTIVI DI DIRITTO
1. Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione per essere il giudizio stato introdotto in data
5.7.2022 (e, dunque, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione n.
486/2022 avvenuta a mezzo pec il 6 giugno 2022) deve anzitutto evidenziarsi, in tema di riparto dell'onere della prova, come in più occasioni la Cassazione abbia affermato che “nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. civ.
1921\2019; in senso conforme Cassazione civile, sez. II, 25/06/2025, n. 17041).
2. Tanto premesso, per quanto di interesse, vale rilevare che in data 11.01.2018 il ha formato il verbale di contestazione prot. n. 2638 (doc. 6 a Controparte_2
ricorrente) mediante cui, sulla base del rapporto della Regione Toscana prot. 92819 del
27.12.2017 (doc. 6 b ricorrente) sono state contestate le seguenti difformità:
“1. esecuzione di lavorazioni sulla parte più alta della faglia che delimita il cantiere più basso da nord
a est (vedi foto 1,2, e 12 del rapporto allegato);
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2. esecuzione di lavorazioni a quota circa 238 m.s.l.m. in area esterna a quella individuata nelle tavole progettuali (v. foto 2 e 12);
3. esecuzione di tagli nell'area a sud/est del piazzale a quota 238 m.s.l.m. (vedi foto 6);
4. realizzazione di sopraelevazione con bastionatura dell'area deposito blocchi (vedi foto 7);
5. esecuzione di lavorazioni nell'area a est al disotto del traliccio dell'elettrodotto (vedi foto 5)”.
Il verbale rimanda poi espressamente al predetto rapporto, ove più diffusamente, si legge che: “Confrontando i lavori in atto con le tavole delle fasi di cantiere fornite dal si CP_2
riscontrano delle difformità nelle lavorazioni rispetto al piano di coltivazione approvato in quanto le aree oggetto di escavazione risulterebbero esterne al perimetro autorizzato alle opere di scavo pur ricadendo all'interno della proprietà: A. Sono evidenti tagli recenti sulla parte più alta della faglia che delimita il cantiere più basso da nord a est (Vedi foto 1, 2 e 12). Dall'analisi delle foto satellitari i tagli sono stati eseguito tra il 30/10/2016 ed il 08/07/2017. B. Sono in corso tagli sottostanti ai precedenti a presumibile quota 238 in area esterna a quella individuata nelle tavole progettuali (Vedi foto 2 e 12); C. Il deposito detritico posto a sud-est del piazzale più basso è pressoché interamente rimosso ampliando quest'ultimo ben oltre quanto riportato nei grafici progettuali (Vedi foto 3). A dimostrazione di ciò la viabilità interna al sito che corre parallelamente al canale demaniale è molto ridotta rispetto a quanto progettato ed a differenza delle sezioni riporta a tratti un fondo in marmo. D.
Sono evidenti tagli recenti che delimitano il piazzale inferiore a sud-est dove ora è stata creata la vasca di raccolta delle AMD (Vedi foto 4); E. E' presente un taglio recente nell'alto morfologico a est sovrastato dal traliccio dell'elettrodotto. Il personale della ditta ha dichiarato che attendevano lo spostamento di quest'ultimo per rimuovere interamente la piccola cima (Vedi foto 5); F. Sono evidenti tagli recenti nell'area a sud-est del piazzale a presumibile quota 238 (Vedi foto 6); G. Come evidenziano le foto satellitari, la sistemazione/sopraelevazione della zona deposito blocchi evidenziata nella tav. V5 – agosto 2014 è stata effettuata con la realizzazione di una bastionatura in blocchi di marmo (Vedi foto 7) non evidenziata né negli elaborati grafici né tanto meno descritta nelle relazioni tecniche di progetto. Si evidenzia che, come indicato nella Tav. V12 “Carta dei Vincoli”, l'area in questione ricade all'interno del S.I.N. oggetto di bonifica. Le opere, come documentato dalle foto
pagina 15 di 19 satellitari che seguono, sono state eseguite tra il 30/10/2016 e il 08/07/2017”. Il rapporto, poi, così prosegue: “Una stima sommaria degli interventi di scavo ritenuti difformi rispetto al progetto fornito dal ammonta a circa 5.000 mc (cinquemila metri cubi) superiore al limite di 1000 mc CP_2
relativo alle varianti non sostanziali previsto dall'art. 23 comma 1 lettera a) della LR 35/2015”, stimandoli sommariamente in una cifra pari a circa 5.000 metri cubi”.
Ciò posto, nel provvedimento de quo viene infine stabilito che “ai sensi del comma 5, art.
52, della L.R.T. 35/15 e della L. 689/81, per le violazioni premesse è prevista una sanzione compresa tra € 5.000,00 ed € 50.000,00” e che quale “modalità di estinzione dell'illecito”, “entro
60 giorni dalla notifica della contestazione è ammesso il beneficio del pagamento in misura ridotta di €
10.000,00 (diecimila/00)”. Il riferimento è all'art. 52, comma 5, cit., ratione temporis vigente, secondo cui: “L'esercizio dell'attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dall'autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da euro
5.000,00 ad euro 50.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni”. A venire in rilievo
è, dunque, la fattispecie inerente l'esercizio di attività estrattiva in violazione delle prescrizioni e dei contenuti dell'autorizzazione rilasciata.
Il pagamento nella misura richiesta è poi effettivamente avvenuto da parte di
[...]
in data 13.2.2018 (v. doc. 8 ricorrente) e ciò ha estinto l'illecito. Parte_2
3. Tale premessa appare doverosa, posto che tra le censure mosse da Parte_2
avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 486/2022 – avente ad oggetto il pagamento
[...]
di € 40.000,00, a fronte del disposto dell'art. 52 comma 4, l.r. 35\2015 – vi è quella secondo cui questa muoverebbe dalle stesse condotte rispetto a cui è intervenuta l'estinzione del procedimento sanzionatorio, seppure oggetto di diversa qualificazione, sulla scorta della novella operata dalla legge regionale n. 54/2018 che ha portato all'introduzione dell'art. 58 bis nella legge regionale toscana n. 35/2015. In particolare, con tale disposizione è stato stabilito che: “Fino all'approvazione dei piani attuativi previsti dall'articolo 113 della l.r. 65/2014 e comunque non oltre la data del 5 giugno 2019 (termine poi differito al 31.12.2019), qualora il titolare di un'autorizzazione in corso di validità abbia
pagina 16 di 19 realizzato una difformità volumetrica superiore ai 1000 metri cubi rispetto al progetto di coltivazione autorizzato, ma comunque all'interno dell'area in disponibilità a destinazione estrattiva, il comune ordina la cessazione immediata dell'attività nell'area oggetto della difformità e la presentazione di una perizia giurata attestante la ricorrenza del presupposto di cui al comma 4 del presente articolo.
L'ordinanza dispone altresì la presentazione e realizzazione di un progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area che tenga conto degli impatti complessivi derivanti dalle lavorazioni difformi, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 52, comma 4”.
Disposizione, quest'ultima, in accordo alla quale: “L'esercizio dell'attività estrattiva in assenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la cessazione immediata dell'attività con l'obbligo di risistemazione ambientale dell'area, oltre alla sanzione amministrativa da euro 40.000,00 ad euro
150.000,00, fatto salvo l'accertamento degli ulteriori danni”.
4. Alla luce del complessivo dato istruttorio acquisito in corso di causa, è opinione del magistrato che la sanzione di cui all'art. 52, comma 5, l.r. 35\2015 comminata con il verbale prot. n. 2638, e quella di cui all'art. 52, comma 4, l.r. 35\2015 muovano dalle medesime contestazioni in fatto (seppure oggetto di una distinta qualificazione giuridica).
Depone in tal senso il dato motivazionale dell'ordinanza ingiunzione prot. 42486\2022, ove si legge rimanda sostanzialmente al verbale di contestazione emesso in data
28.11.2018, prot. 91432\2018. Sennonché, tale verbale, a sua volta consta della seguente motivazione: “considerato che a seguito di trasmissione da parte della regione
[...]
di cave – dell'esito dell'esito del controllo istruttorio svolto Parte_6
nella cava n. 64 “La Madonna” (prot. 92819 del 27.12.2017), si è rilevata unq difformità volumetrica già realizzata superiore ai 1000 mc rispetto al progetto di coltivazione autorizzato come da cartografia allegato”. Si tratta, dunque, proprio del rapporto alla base del verbale prot. n.
2638.
Sebbene il nel presente giudizio, sostenga che la perizia giurata del 7-8 CP_2
dicembre 2018 e il progetto di messa in sicurezza e risistemazione ambientale dell'area pagina 17 di 19 trasmessa da controparte in seguito all'iter procedimentale seguito al primo verbale di contestazione, confermino la sussistenza di difformità in misura più ampia rispetto alla contestazione dell'11 gennaio 2018, ma anche a quelle ancora più estese autodenunciate con la variante in compensazione, il nucleo fattuale in contestazione (per come oggetto del rapporto ispettivo prot. 92819 del 27.12.2017) appare il medesimo, non essendovi idoneo riscontro di ulteriori formali rilievi nel percorso motivazionale dell'ordinanza impugnata (scarsa rilevanza assumendo in tale ottica le testimonianze oggetto del presente giudizio, peraltro concordi – ad eccezione di quella del teste – Tes_1
nell'escludere, appunto nuove contestazioni).
5. In altri termini, giova ribadirlo, sebbene nel verbale prot. n. 2638, sia stata contestata la violazione del comma 5 dell'art. 52, in luogo del diverso comma 4, poi oggetto di contestazione con l'ordinanza ingiunzione prot. 42486\2022, in entrambi i casi è il rapporto ispettivo prot. 92819 del 27.12.2017 ad individuare il dato fattuale di riferimento.
Dal momento, dunque, che il pagamento in misura ridotta ex art. 16 l. 689\1981 ha estinto il procedimento sanzionatorio correlato ai fatti commessi, deve ritenersi illegittima la nuova sanzione amministrativa comminata in relazione agli stessi fatti seppure oggetto di diversa qualificazione, proprio perché appunto ciò comporterebbe la violazione dell'art. 16 cit.. D'altra parte, la legge regionale n. 54/2018, nell'introdurre l'art. 58 bis nella legge regionale toscana n. 35/2015, ha espressamente stabilito al comma 4 di tale disposizione che questa “si applica esclusivamente alle difformità eseguite sino alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 2 ottobre, 2018, n. 54”, e non anche però in relazione ai procedimenti sanzionatori già conclusi mediante pagamento di oblazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in applicazione dei parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura della causa, del valore della lite e dell'attività svolta si quantificano in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
i) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la sanzione amministrativa di € 40.000,00 comminata dal a con l'ordinanza ingiunzione Parte_7 Parte_2
n. 486/2022 notificata il 6 giugno 2022;
ii) condanna il a rifondere a le spese di lite che Controparte_2 Parte_2
si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge ed oltre spese vive.
Così deciso in Massa, in data 6.11.2025
Il Giudice
Dott. Ilario Ottobrino
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