TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 02/12/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2423 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Talamo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
Avv. in qualità di Curatore speciale di nato a CP_2 Parte_2
Roma il 02.06.2015 e di nata a [...] il [...] Controparte_3 rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 07.03.2025, le parti si riportavano alle proprie conclusioni e parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.07.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Roma il 12.09.2014 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune Controparte_1 all'anno 2014 atto n. 35, parte 2, Serie C;
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (02.06.2015) e Pt_2 CP_3
(28.06.2018);
- che la residenza coniugale veniva fissata in AD (RM) alla Via Palo
Laziale n. 68, pal. C, int. 7, in un immobile condotto in locazione dalla ricorrente per euro 670,00 mensili;
- che il marito a causa di una malattia psichiatrica assumeva psicofarmaci e, da circa tre anni, abusava di sostanze alcoliche che lo portavano ad avere un atteggiamento violento nei confronti della moglie e dei figli;
- che da circa un mese il marito aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito presso la madre;
- che, durante il matrimonio, il provvedeva economicamente alle CP_1 esigenze della famiglia, mentre la moglie si occupava della casa e dei figli;
- di percepire euro 900,00 mensili per il reddito di cittadinanza.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, disciplinare il diritto di visita paterno, nonché disporre un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili (euro
400,00 per ciascun figlio) e per la moglie di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 03.12.2021 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva: - di avere iscritto autonomo ricorso per la separazione personale dei coniugi presso il Tribunale di Civitavecchia, cui veniva assegnato il numero di ruolo
3117/2021 R.G.A.C.;
- che le parti avevano contratto matrimonio civile in Fagaras (Romania) in data
12.09.2014, il quale veniva trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
AD (RM);
- di svolgere la professione di fisioterapista, di percepire un reddito mensile netto di euro 1.100,00 e di versare un canone mensile di euro 1.000,00 per la locazione dell'immobile in cui svolgeva la suddetta attività;
- che, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, la moglie svolgeva diversi lavori che le garantivano una congrua entrata mensile;
- che la crisi coniugale era iniziata subito dopo la nascita del primo figlio, quando la ricorrente aveva iniziato ad attuare comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti del coniuge e dei figli;
- di avere lasciato la casa coniugale nel mese di giugno 2021 a seguito di gravi litigi e denunce ai Carabinieri presentate dalla;
Pt_1
- che dopo l'allontanamento del marito, la ricorrente aveva iniziato una convivenza con il sig. Controparte_4
- che la moglie gli impediva di vedere i bambini e di trascorrere del tempo con loro, lasciandoli spesso in casa da soli e, per tale motivo, il resistente aveva sporto una querela ed aveva fatto una segnalazione al Servizio Sociale del Comune di
AD.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi con addebito alla moglie e chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli al padre con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale al padre, disciplina del diritto di visita materno a seguito di CTU psicologica sulla ricorrente e porsi a carico della madre la corresponsione di un assegno di mantenimento da determinarsi in via equitativa dal Giudice oltre al versamento del
50% delle spese straordinarie afferenti la prole o, in via subordinata, nel caso in cui venisse disposto il collocamento prevalente dei figli presso la madre, disporsi l'affidamento condiviso degli stessi e disciplinarsi il diritto di visita paterno come nel ricorso con mantenimento dei figli in via diretta oltre 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14.12.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, dopo avere riunito il presente giudizio con la causa n. 3117/2021 R.G.A.C., con ordinanza emessa in data 17.12.2021, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori delle parti al Servizio
Sociale del Comune di AD con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale disciplinando il diritto di visita paterno, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. al rispetto dei provvedimenti del Tribunale, disponeva CTU piscologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Per_1
, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale
[...] del Comune di AD e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 24.01.2022 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza fissata per il 17.02.2022.
In data 18.01.2022 e in data 09.02.2022 i Servizi Sociali del Comune di
AD depositavano una nota con cui rappresentavano di non avere potuto svolgere il primo colloquio con la ricorrente in quanto la stessa si era recata presso l'Ufficio del Servizio Sociale sprovvista di green pass e, pertanto, era stata concordata una visita domiciliare per il 02.03.2022.
Con decreto del 16.02.2022 il Giudice, ad integrazione del decreto emesso in data 24.01.2022, invitava il CTU dott.ssa a prestare giuramento telematico Per_1 entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
All'udienza cartolare del 17.02.2022, lette le memorie e le note depositate dalle parti, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 15.09.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori e per l'esame della CTU.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 22.07.2022 veniva depositata la consulenza di ufficio da parte della dott.ssa . Persona_1
In data 01.08.2022 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui rappresentavano che i minori erano stati sottoposti ad una valutazione da parte del e richiedevano accertarsi l'uso di sostanze Pt_3 alcoliche e stupefacenti nei confronti del CP_1 Con decreto del 05.08.2022 il Giudice differiva l'udienza prevista per il
15.09.2022 alla data del 13.01.2023 e, con successivo decreto del 19.12.2022, ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
In data 30.12.2022 la depositava una nota di aggiornamento in Parte_4 cui relazionava in merito in merito al percorso di sostegno genitoriale intrapreso dalle parti e tuttora in corso.
All'udienza del 13.01.2023 il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, nominava Curatore Speciale dei minori l'Avv. disponeva CP_2 la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di AD, disponeva la presa in carico del da parte del SER.D presso la CP_1 Parte_4
4, riservava la decisione in merito alla conferma dei presenti provvedimenti ed alla
[...] nomina del Tutore all'esito del deposito della relazione dei Servizi sociali e rinviava la causa all'udienza del 26.04.2023 per esame della relazione dei Servizi Sociali del comune di AD e in merito all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minori.
In data 31.01.2023 le parti depositavano una istanza congiunta di autorizzazione all'espatrio dei figli minori al fine di recarsi in Francia nel periodo dal
06.04.2023 all'11.04.2023 e, in data 27.03.2023, tale istanza veniva accolta dal Giudice il quale disponeva la revoca del divieto di espatrio disposto con provvedimento del
17.12.2021 in relazione al viaggio indicato.
In data 15.02.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale dei minori.
In data 17.04.2023 il depositava una nota Pt_5 Controparte_5 Pt_4 in cui comunicava che i test di screening urinari eseguiti (in numero di 17) sul erano risultati tutti negativi per le comuni sostanze d'abuso e che non CP_1 erano emersi elementi clinici da segnalare nei suoi confronti.
In data 20.04.2023 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui davano atto dell'esito negativo del percorso di sostegno alla genitorialità e che dalla valutazione sullo stato psico-fisico dei minori effettuate presso il TSMREE di AD non erano emerse criticità e dopo i colloqui neuropsichiatrici non era stato ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti.
In data 22.04.2023 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 2423-1/2021, con il quale la ricorrente richiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale assegnando alla un assegno di Pt_1 mantenimento a carico del padre per i figli minori non inferiore ad euro 750,00, invitare il a corrispondere puntualmente gli assegni di mantenimento e CP_1
a versare le mensilità non corrisposte, invitare il a prestare il consenso CP_1 affinché la figlia possa frequentare la scuola a tempo pieno e ad effettuare il CP_3 cambio di residenza ed a corrispondere la su quota per la tassa sui rifiuti per gli anni
2021 e 2022.
All'udienza del 26.04.2023 comparivano le parti personalmente, i loro difensori ed il Curatore Speciale Avv. e il Giudice disponeva, a parziale CP_2 modifica ed integrazione dell'ordinanza presidenziale, che i Servizi Sociali affidatari possano prendere le decisioni di maggiore interesse in merito alla residenza dei figli, alla salute ed alla istruzione e eventuali attività ricreative e ludiche dei minori e, ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, disponeva che durante il periodo estivo dalla fine della scuola, il padre potrà tenere i figli con sé nelle giornate disposte dal
Presidente f.f. dalle ore 9,00 (e non dall'uscita di scuola) e che le parti possano accordarsi tra loro e con i Servizi sociali affidatari perché i figli trascorrano con il padre un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il
15 giugno 2023 e rinviava all'udienza del 13.10.2023 per l'esame della relazione dei
Servizi Sociali affidatari.
Si costituiva in data 25.06.2023 nel sub procedimento 2423-1/2021 R.G.A.C. il che richiedeva rigettare la domanda di controparte avanzata di CP_1 aumento del contributo al mantenimento per i figli stante l'assenza dei presupposti processuali e di merito richiesti per una modifica delle condizioni già disposte dal
Tribunale e, in via riconvenzionale, richiedeva una riduzione del contributo al mantenimento disposto per i figli in misura pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) ovvero in altra somma che codesto Tribunale riterrà equa e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di riduzione del contributo economico per i figli, confermare le disposizioni economiche già emesse in fase presidenziale.
Tali istanze venivano rigettate dal Giudice il quale ammoniva ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. le parti al rispetto dei provvedimenti presidenziali ed a collaborare nell'interesse dei figli nonché il sig. in merito alla corresponsione CP_1 dell'obbligo di mantenimento per i figli ed al rilascio delle autorizzazioni necessarie in materia di residenza.
In 04.08.2023 parte ricorrente depositava una istanza con cui richiedeva l'autorizzazione all'espatrio dei figli minori al fine di recarsi in Romania presso l'abitazione del nonno materno nel periodo dal 01.09.2023 all'08.09.2023 e, in data
18.08.2023, il difensore della ricorrente depositava un'e-mail con cui i Servizi Sociali affidatari ed il Curatore Speciale Avv. prestavano il consenso all'espatrio dei CP_2 minori.
In data 03.10.2023 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui rappresentavano che era ancora persistente una difficoltà di comunicazione all'interno della coppia genitoriale con conseguente esposizione dei minori alle dinamiche conflittuali e confusive nonché delle difficoltà delle parti di preservare la figura dell'altro genitore agli occhi dei minori e, pertanto, suggerivano la nomina di un coordinatore genitoriale.
All'udienza del 03.10.2023, rilevato che il difensore della ricorrente richiedeva una modifica dei giorni di visita mentre il difensore del resistente si opponeva a tale richiesta e che il Curatore Speciale concordava con i Servizi Sociali per la nomina di un coordinatore genitoriale e riteneva opportuna la nomina di un Tutore essendo le parti già state ammonite al rispetto dei provvedimenti del Tribunale, il Giudice sospendeva le parti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nominava Tutore dei minori il Sindaco pro tempore del Comune di AD, con facoltà di delega e rinviava per esame della relazione del Tutore e dei Servizi Sociali del Comune di AD e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.04.2024.
In data 05.03.2024 il Tutore delegato dott.ssa , d'intesa Persona_2 con il Curatore Speciale Avv. depositava un'istanza di revoca del divieto di CP_2 espatrio dei minori e, con decreto del 28.03.2024, il Giudice revocava il provvedimento di divieto di espatrio dei minori.
Con decreto del 08.04.2024 il Giudice rinviava l'udienza fissata per il
19.04.2024 all'udienza del 07.06.2024 per motivi di congedo ordinario.
In data 07.06.2024 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione con cui rappresentavano che persisteva una elevata conflittualità tra le parti e ritenevano opportuna l'attivazione dell'educativa domiciliare.
All'udienza del 07.06.2024 il Giudice, rilevato che il Curatore Speciale deduceva di non essere d'accordo sul servizio di educativa domiciliare in quanto la conflittualità riguardava soltanto i genitori e richiedeva di ammonire le parti in quanto le stesse non trovavano punti di incontro su alcun aspetto, che il Tutore delegato non rilevava un pregiudizio per i minori e riteneva che potesse essere sospesa la possibilità di intraprendere il servizio di educativa domiciliare e che i difensori delle parti richiedevano un rinvio per acquisire relazioni aggiornate sul nucleo familiare e sui minori e di differire a prossima udienza per la discussione, il Giudice ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno genitoriale con ausilio anche da parte degli assistenti sociali e rinviava per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di una relazione aggiornata da parte del Tutore e dei Servizi Sociali all'udienza del 07.03.2025.
In data 18.02.2025 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui rappresentavano che il non si era presentato agli CP_1 appuntamenti fissati e non ne aveva richiesti di nuovi, che la era stata presa Pt_1 in carico dalla Cooperativa Sociale Solidarietà per effettuare il sostegno alla genitorialità che aveva portato ad un cambiamento positivo nella relazione con i figli e che aveva iniziato un percorso di psicoterapia al centro La Nuova Crisalide, Pt_2
Part convenzionato con la
Con decreto del 28.02.2025 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 07.03.2025.
All'udienza del 07.03.2025, lette le note depositate telematicamente con cui le parti ed il Curatore Speciale precisavano le conclusioni, che la causa risultava matura per la decisione per cui non potevano essere accolte le richieste dei difensori di disporre ulteriori accertamenti in fase istruttoria e rilevato che il difensore di parte ricorrente richiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali, con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione La ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione al in CP_1 quanto il medesimo ha avuto condotte violente ed aggressive in costanza di matrimonio ed ha fatto abuso di sostanze alcoliche con utilizzo contestuale di psicofarmaci.
Il resistente, a sua volta, ha richiesto l'addebito della separazione alla Pt_1 deducendo che la medesima è stata aggressiva in costanza di matrimonio e che ha violato i doveri coniugali oltre a non essere adeguata per tenere con sé i figli minori con cui ha avuto anche condotte violente ed ha anche allegato una relazione investigativa, in allegato alle memorie istruttorie.
In merito deve rilevarsi che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nel caso di specie è emerso dalla CTU depositata dalla dott.ssa che Per_1
“I tratti di personalità narcisistici del signor sembrano essersi incastrati in modo CP_1 distruttivo con i tratti dipendenti della NO . La rottura della relazione, difatti, avviene Pt_1 nel momento in cui la coppia coniugale inizia a condurre, per motivi lavorativi, vite separate. In quello stesso periodo, il signor inizia a condurre una vita sregolata, comincia a fare CP_1 uso di alcol e inizia a nutrire forti sentimenti di gelosia e di possesso nei confronti della NO.
Questo aspetto conduce la coppia ad un alto livello di conflittualità sfociato, il più delle volte, in reazioni emotive aggressive e violente”.
D'altro canto, non risulta documentato l'esito dei procedimenti penali iscritti a seguito delle denunce presentate dalle parti che sono state allegate dalle parti.
Dunque, non può ritenersi che una parte sia stata maggiormente responsabile rispetto all'altra nel determinare la fine del rapporto coniugale ma che le problematiche personologiche evidenziate nell'elaborato peritale e le rispettive condotte litigiose ed aggressive delle parti siano state la causa della disgregazione del vincolo coniugale.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Le domande di addebito presentate dalle parti, pertanto, devono essere rigettate.
Assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, va confermata l'assegnazione alla in quanto genitore collocatario dei figli Pt_1 minori. La medesima casa rappresenta l'habitat domestico per i figli che vi sono cresciuti prima che le parti si separassero.
Provvedimenti con riguardo ai figli
La ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, tuttavia, nella memoria di replica depositata ha modificato la domanda richiedendo l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, mentre il resistente ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo al padre ed in subordine condiviso con collocamento presso il padre. Il Curatore Speciale ha concluso richiedendo l'affidamento condiviso ai genitori e la revoca della nomina del Tutore.
Con le note di udienza depositate il 7 marzo 2025 il difensore del resistente ha richiesto il deposito di ulteriore relazione di aggiornamento da parte degli assistenti sociali perché il proprio assistito non avrebbe avuto comunicazioni da prte degli operatori avendo modificato il numero di telefono ma tale richiesta è stata rigettata con il decreto emesso il 7.4.2025 in quanto la causa è stata ritenuta matura per la decisione trattandosi di giudizio risalente e per il quale non si è ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti in fase istruttoria.
Il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione. In merito alle richieste di affidamento e collocamento dei figli deve rilevarsi che nella CTU depositata in data 22.07.2022 la dott.ssa ha Persona_1 concluso nel senso che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “Lo stato psicologico e la personalità delle parti nonché la conflittualità fra i coniugi sembrano avere ricadute di rilevanza clinica sul processo di formazione dei minori. La problematica principale, difatti, è da rintracciarsi sul piano orizzontale ossia legata alla conflittualità della coppia coniugale. Nello specifico, le strutture di personalità delle parti hanno inciso in modo significativo sulla formazione della coppia non dando la possibilità alle singole parti di sviluppare una propria identità di coppia e dare avvio ad un processo di differenziazione all'interno della stessa. I tratti di personalità narcisistici del signor sembrano essersi incastrati in modo distruttivo con i tratti dipendenti della CP_1 NO . La rottura della relazione, difatti, avviene nel momento in cui la coppia coniugale Pt_1 inizia a condurre, per motivi lavorativi, vite separate. In quello stesso periodo, il signor CP_1 inizia a condurre una vita sregolata, comincia a fare uso di alcol e inizia a nutrire forti sentimenti di gelosia e di possesso nei confronti della NO. Questo aspetto conduce la coppia ad un alto livello di conflittualità sfociato, il più delle volte, in reazioni emotive aggressive e violente. Le parti, dunque, risultano essere ferme ad una fase di idealizzazione della coppia caratterizzato da un piano compensatorio disfunzionale di onnipotenza ed impotenza, che non da la possibilità alla coppia di aprirsi al Terzo, ossia alla realtà esterna e dunque anche ai minori. Nessuna delle parti ha interiorizzato la figura dei minori e lo stesso dicasi per i minori stessi. (…) Entrambi i minori, dunque, vivono la coppia genitoriale come fonte di angoscia e risultano essere alla ricerca costante di rassicurazioni e conferme da parte di entrambi che però non sono in grado di rispondere in modo congruo alle richieste dei minori. Questo aspetto emerge, non solo dalla valutazione psicodiagnostica
“il minore va alla ricerca di conferme e approvazione da parte degli altri spinto da sentimenti di insicurezza e di timore rispetto le proprie capacità e competenza esplicitando un bisogno di sostegno
(Tav. I: risposta in forma interrogativa;
Tav. II: M.P. Indebolimento della Coscienza dell'Atto
Interpretativo).”, ma anche dalle osservazioni di gioco che sono state condotte in sede di consulenza.
Si osserva nello specifico, una conduzione di gioco caotica e disorganizzata in cui nessuno dei genitori è stato in grado di guidare e condurre i minori verso un gioco condiviso. Durante la sezione di gioco con la madre, entrambi i minori in modo alternato richiamavano la sua attenzione, la stessa dunque si destreggia tra un figlio e l'altra senza però essere disponibile emotivamente per nessuno dei due. La NO sul piano pratico-concreto risulta essere responsiva ed una possibile risorsa per i minori. Nonostante la stessa presenti una rigidità di pensiero, è disposta a mettersi in discussione cercando di capire le cose e modificare i propri comportamenti. Lo stesso non è possibile dire del signore che, dati anche gli aspetti di grandiosità e di non accettazione del punto di vista altrui, sembra non avere a disposizione alcuna funzione riflessiva. Nello specifico, il signore non è in grado di riconoscere la figura materna, svalutandola e facendo ricadere tutte le colpa sulla stessa.
Nonostante si palesi una squalifica reciproca, la squalifica fatta dalla NO si basa su attribuzioni di significato a fatti reali e concreti, ossia la NO risulta in grado di attribuire significati alla realtà esterna al di là della loro veridicità, la squalifica da parte del signore, invece, si attiva su bisogni narcisistici attinenti alla propria struttura di personalità. Il nucleo familiare risulta essere caotico e disorganizzato e si evidenzia un'inversione di ruoli. Questi aspetti si osservano fin dal primo incontro di operazioni peritali in cui, i signori portano con sé i minori. Gli stessi restano in una stanza a giocare ma, di tanto in tanto, fanno irruzione nella stanza in cui la scrivente è intenta a svolgere il colloquio. Ciò che si osserva è una disorganizzazione nella gestione dei minori, entrambi i genitori difatti, non sono in grado di dare un confine chiaro e netto alle dinamiche entrate in gioco in quello specifico momento. Oltremodo, si osserva la madre salutare il minore con un bacio sulle labbra. Questo gesto non risulta essere appropriato poiché attiva Pt_2 delle zone erogene del minore che non sono ancora sperimentate e non adatte all'età evolutiva, per cui risulta difficile per il minore stesso, comprenderne il significato. Dunque, i minori risentono di questa caoticità e confusività e la esplicitano attraverso comportamenti di chiusura e ripiegamento su di sé”;
- in particolare, come si evince dalla relazione psicodiagnostica redatta dalla dott.ssa con riferimento ai minori si evidenziano: in Leon possibili istanze Per_3 depressive connotate da un elevato senso di angoscia, legato anche alla sessualità e di vissuti negativi con atteggiamenti di chiusura e ripiegamento su di sé (R+%N:60%
Tav. IV: Choc al Nero;
Tav. VI: Choc Sessuale) […] L'area emotiva-affettiva risulta essere coartata e l'energia psichica ed emotiva scarsa, per cui il mondo istintuale risulta essere deficitario inficiando sull'acquisizione di una buona capacità di regolazione emotiva 8I. Imp. 0,33; I.Aut.
0/0; Tav. II: Rifiuto9. Si può evidenziare la presenza di meccanismi di difesa di inibizione o rimozione delle emozioni che attivano l'allontanamento e la chiusura da vissuti sia interni (M:0;
T.V.I.: 0/0; t.v.i.:0/0; I.A.: 46%). Si evidenziano, dunque, problematiche affettive di tipo narcisistico, sentimenti di solitudine e di vuoto interiore, legate ad una condizione di immaturità e di dipendenza affettiva dovuta, per lo più, ad una carenza autentica del rapporto con la figura di riferimento significativa (TAV. IX, X: Choc al Colore;
Tav. VII: Choc al Vuoto). Mentre la minore “Mostra, per tutto il tempo della valutazione, un atteggiamento resistente e CP_3 rifiutante manifestato tramite silenzi frequenti, verbalizzazioni del tipo “non lo so” e comportamenti di ripiegamento su di sé. Dunque, non è stato possibile raccogliere informazioni anamnestiche e né tanto meno è stato possibile somministrare il test di , Le favole della Per_4
Per_ e il Test della Doppia Luna. Questo aspetto rifiutante può essere interpretato come indice di livelli significativi di angoscia e di conflitti emotivi percepiti e vissuti con profondo disagio dalla minore.”;
- in merito al quesito relativo alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore si legge nella CTU: “Le condotte della madre ovvero del padre, guidate dall'alto livello di conflittualità sul piano orizzontale, sembra pregiudicare in modo significativo lo sviluppo psichico dei minori, nonché ostacolare il rapporto con l'altro genitore. Si osserva come sia la madre che il padre non siano in grado di preservare la figura dell'altro genitore agli occhi dei minori. A riprova di questo aspetto, risulta il litigio nato in [...] consulenza, durante l'incontro di osservazione del nucleo familiare. Lo stesso nasce per un gioco di potere tra i due genitori: da un lato il padre voleva dare le merendine ai minori, mentre la madre, che si era portata tutto l'occorrente, invita i minori a non accettare “il formaggino”, mettendo in atto forme di triangolazione nei confronti dei minori, soprattutto di che viene chiamato a rispondere ad Pt_2 una domanda posta dalla madre per poter essere in qualche modo discolpata di ciò per cui veniva accusata dal signore. Manca, dunque, una funzione protettiva nei confronti dei minori che, invece di essere salvaguardati dalla conflittualità degli adulti, vengono utilizzati dagli stessi genitori per colpirsi vicendevolmente. Lo stesso padre, durante il corso della consulenza, ha svalutato e screditato la NO per rimandare una figura materna completamente inadeguata con l'intento di far prevalere una figura paterna migliorativa.”.
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per i minori la CTU ha risposto: “Per quanto riguarda le migliori condizioni di affido, si suggerisce che il Servizio Sociale resti incaricato della suddetta funzione. Oltremodo, si suggerisce la nomina di un Curatore Speciale c di un Tutore Privato. In riferimento alla frequentazione dei figli minori con riguardo a entrambi i genitori, tenendo conto del principio della bigenitorialità, si suggerisce di lasciare invariato il regime di frequentazione attualmente vigente con particolare riguardo all'attivazione di un percorso di supporto e di sostengo alla genitorialità, come già indicato sia nel decreto del Tribunale Ordinario di Civitavecchia sia nella relazione del Servizio Sociale.
All'esito della CTU il giudice delegato ha dapprima confermato l'affidamento ai Servizi sociali del comune di AD rafforzandone i poteri e in seguito ha sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale attesa la mancata collaborazione nella riduzione dei livelli conflittuali pregiudizievoli per i figli, nonostante l'ammonimento disposto in corso di causa ai sensi dell'art. 473 bis. 39
c.p.c.
Ve rilevato che dalle relazioni di aggiornamento depositate dagli assistenti sociali del comune di AD è risultato che la ha intrapreso un percorso Pt_6 di sostegno con la Cooperativa Sociale Solidarietà e che la ricorrente ha modificato le modalità relazionali con i figli, mediante il sostegno psicologico pur permanendo alcune difficoltà nel rapporto con i minori. Il resistente non ha invece preso contatti con gli assistenti sociali e non ha intrapreso il percorso di sostegno genitoriale, peraltro non corrispondendo il mantenimento per i figli in maniera regolare. E' risultato, inoltre, che le parti non hanno migliorato durante il lungo periodo di monitoraggio le modalità comunicative né diminuito la conflittualità. Nella relazione depositata in data 10.06.2024 emerge testualmente: “Da un confronto con il
Tutore Delegato dei minori Dott.ssa si è appreso che i conflitti tra i sig.ri Persona_2 sono ancora persistenti e l'intensità del conflitto è ancora molto alto e non mediabile. Pertanto, la persistente difficoltà di comunicazione all'interno della coppia genitoriale e la conseguente esposizione dei minori alle dinamiche famigliari conflittuali e confusive, nonché le difficoltà degli adulti coinvolti di preservare la figura dell'altro genitore agli occhi dei minori, continua ad innescare nei minori un'insicurezza emotiva che potrebbe incidere negativamente sul loro benessere psico- fisico.”
Il Collegio ritiene pertanto che non possa essere accolta la richiesta del
Curatore Speciale di disporre l'affidamento condiviso dei figli ai genitori in quanto gli esiti della CTU hanno concluso per l'incapacità genitoriale di entrambe le parti ed una conflittualità pregiudizievole per i figli e, nonostante i percorsi cui le parti sono state invitate in corso di causa – per i quali deve darsi atto che la si è Pt_1 maggiormente impegnata – non hanno consentito di porre le basi per revocare i provvedimenti tutori e reintegrare le parti nella piena responsabilità genitoriale.
Deve essere confermata la nomina del Tutore provvisorio individuato nel
Sindaco di AD con mandato agli assistenti sociali di proseguire la presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare e di minori per evitare che i figli possano patire un pregiudizio per i ritardi o le paralisi decisionali in materia di salute, istruzione e residenza.
Né al contempo non può essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, in quanto la medesima, nonostante abbia migliorato le modalità di relazione e cura dei minori tuttora necessita di sostegno e di prosecuzione dei percorsi che sono stati intrapresi anche con il sostegno degli assistenti sociali.
In merito alla frequentazione del padre con i figli possono essere accolte le richieste della difesa del di disporre due pomeriggi infrasettimanali ed CP_1
i week end alternati con alternanza durante le festività in quanto non sono emerse criticità nelle visite del padre con i minori che sono legati al genitore e lo frequentano con regolarità.
Statuizioni di natura economica
Il difensore del resistente ha richiesto dichiararsi l'indipendenza economica delle parti mentre il difensore della ricorrente non ha avanzato richiesta di assegno di mantenimento a suo favore.
Dunque, le parti devono essere dichiarate economicamente autonome.
In merito alle statuizioni a favore dei figli la ricorrente ha richiesto con la comparsa conclusionale un assegno di mantenimento per i figli di euro 800,0 (euro
400,00 per ciascun figlio) mentre il difensore del resistente ha insistito per un assegno di mantenimento a carico della madre come ritenuto equo da parte del
Tribunale – avendo richiesto in via principale il collocamento dei figli presso di sé
– o in subordine il mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di permanenza con i genitori.
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire euro 740,00 per reddito di cittadinanza e 140,00 per assegno unico familiare e di avere capacità lavorativa come aiuto cuoca ed abita nella casa familiare con i figli;
- il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di fisioterapista e di guadagnare 1.100,00 euro mensili ed abita in una casa in locazione.
Dalla documentazione depositata in corso di causa – invero lacunosa e non aggiornata – ed in particolare nel procedimento incidentale sub 1 per la modifica dei provvedimenti presidenziali è risultato che entrambe le parti non hanno adeguatamente documentato le loro istanze di modifica – la ricorrente di aumento del mantenimento per i digli di euro 750,00 ed il resistente di riduzione ad euro
300,00 mensili - in quanto la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione, salvo un estratto conto trimestrale da cui risulta la riduzione del reddito di cittadinanza ad euro 426,00 per il solo mese di marzo 2023 ed un prospetto relativo al pagamento della Tari nulla deducendo in merito alle attività lavorative svolte
(avendo capacità lavorativa come cuoca) mentre il resistente ha allegato un prospetto di debiti con l'Agenzia delle Entrate che risalgono al 2008 fino al 2022 e quindi in larga parte antecedenti rispetto all'udienza presidenziale ed il contratto di locazione del negozio, anch'esso precedente rispetto all'udienza presidenziale.
Deve ritenersi che il comportamento omissivo delle parti è valutabile ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c., dovendo il Collegio ritenere che entrambe abbiano voluto occultare ulteriori entrate o comunque dissimulare la propria situazione reddituale.
Non avendo consentito, in corso di causa, le parti di ricostruire in maniera completa la situazione reddituale, il collegio non può che confermare le precedenti disposizioni emesse in sede di udienza presidenziale.
Alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore della per i figli di euro CP_1 Pt_1
450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), considerato tenuto conto delle esigenze dei figli che sono aumentate in corso di causa in ragione della loro età in quanto i provvedimenti presidenziali risalgono all'anno 2021.
Devono essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Con riferimento al divieto di espatrio disposto dal Presidente f.f. all'udienza presidenziale, deve essere confermata la revoca già disposta in corso di causa in data
28 marzo 2024, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per i figli nel recarsi dalla famiglia materna in Romania, facendo i figli attività agonistica anche in ambito internazionale ed avendo già gli stessi effettuato dei viaggi all'estero previa autorizzazione in corso di causa.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in quote eguali come già disposto con decreto in corso di causa ponendo a carico dell'erario la quota della liquidazione per la (mentre il Pt_1 CP_1 risulta avere presentato istanza di gratuito patrocinio esclusivamente in data
12/07/2024) in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite a favore del Curatore Speciale devono essere definitivamente a carico dell'erario, con separato decreto, essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio.
La natura della causa, le ragioni della decisione e la parziale soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Targu Secuiesc (Romania) il 28.03.1985 e nato a [...] il Controparte_1
11.04.1968, aventi contratto matrimonio in Roma il 12.09.2014, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2014 atto n. 35, parte 2, Serie C;
2) conferma la sospensione di e Parte_1 Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Pt_2 CP_3
3) conferma la nomina di Tutore provvisorio dei minori il Sindaco pro tempore del Comune di AD, con facoltà di delega, disponendo che il medesimo, in caso di contrasto tra i genitori, possa prendere le decisioni di maggiore interesse in merito alla residenza dei figli, alla salute ed alla istruzione e eventuali attività ricreative e ludiche dei minori;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo tra le parti i figli minori: a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (in periodo non scolastico, dalle ore 16,00) alle ore 21.00 della domenica successiva, nonché tutti i martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico, dalle ore 16,00) alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni i figli trascorreranno inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno,
i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) dispone l'assegnazione della casa familiare sita a AD, Via Palo
Laziale n. 68, a , in quanto genitore collocatario dei figli Parte_1 minori;
6) dichiara le parti economicamente indipendenti;
7) pone a carico di quale contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli minori, un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 ciascuno) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2021, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
8) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
9) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali del Comune di AD che proseguiranno nel sostegno al nucleo familiare e dei minori, vigileranno sui percorsi disposti dal Tribunale e comunicheranno tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
10) conferma la revoca del divieto di espatrio per i figli minori già disposta con decreto emesso in data 28 marzo 2024;
11) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
12) dispone la trasmissione della sentenza al Giudice tutelare per gli adempimenti di competenza;
13) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto,
a carico delle parti in quote eguali disponendo a carico dell'erario la quota della in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Pt_1
14) pone le spese di lite a favore del Curatore Speciale Avv. CP_2 da liquidarsi con separato decreto, a carico dell'erario, essendo stata disposta l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori;
15) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2423 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Talamo, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuela Greco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
- resistente-
NONCHE'
Avv. in qualità di Curatore speciale di nato a CP_2 Parte_2
Roma il 02.06.2015 e di nata a [...] il [...] Controparte_3 rappresentata e difesa in proprio;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi. Conclusioni
All'udienza del 07.03.2025, le parti si riportavano alle proprie conclusioni e parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 27.07.2021, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di avere contratto matrimonio con rito civile in Roma il 12.09.2014 con registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune Controparte_1 all'anno 2014 atto n. 35, parte 2, Serie C;
- che dall'unione coniugale erano nati i figli (02.06.2015) e Pt_2 CP_3
(28.06.2018);
- che la residenza coniugale veniva fissata in AD (RM) alla Via Palo
Laziale n. 68, pal. C, int. 7, in un immobile condotto in locazione dalla ricorrente per euro 670,00 mensili;
- che il marito a causa di una malattia psichiatrica assumeva psicofarmaci e, da circa tre anni, abusava di sostanze alcoliche che lo portavano ad avere un atteggiamento violento nei confronti della moglie e dei figli;
- che da circa un mese il marito aveva lasciato la casa coniugale e si era trasferito presso la madre;
- che, durante il matrimonio, il provvedeva economicamente alle CP_1 esigenze della famiglia, mentre la moglie si occupava della casa e dei figli;
- di percepire euro 900,00 mensili per il reddito di cittadinanza.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi disponendo l'affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, disciplinare il diritto di visita paterno, nonché disporre un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 800,00 mensili (euro
400,00 per ciascun figlio) e per la moglie di euro 200,00 mensili.
Si costituiva in giudizio in data 03.12.2021 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva: - di avere iscritto autonomo ricorso per la separazione personale dei coniugi presso il Tribunale di Civitavecchia, cui veniva assegnato il numero di ruolo
3117/2021 R.G.A.C.;
- che le parti avevano contratto matrimonio civile in Fagaras (Romania) in data
12.09.2014, il quale veniva trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
AD (RM);
- di svolgere la professione di fisioterapista, di percepire un reddito mensile netto di euro 1.100,00 e di versare un canone mensile di euro 1.000,00 per la locazione dell'immobile in cui svolgeva la suddetta attività;
- che, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, la moglie svolgeva diversi lavori che le garantivano una congrua entrata mensile;
- che la crisi coniugale era iniziata subito dopo la nascita del primo figlio, quando la ricorrente aveva iniziato ad attuare comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti del coniuge e dei figli;
- di avere lasciato la casa coniugale nel mese di giugno 2021 a seguito di gravi litigi e denunce ai Carabinieri presentate dalla;
Pt_1
- che dopo l'allontanamento del marito, la ricorrente aveva iniziato una convivenza con il sig. Controparte_4
- che la moglie gli impediva di vedere i bambini e di trascorrere del tempo con loro, lasciandoli spesso in casa da soli e, per tale motivo, il resistente aveva sporto una querela ed aveva fatto una segnalazione al Servizio Sociale del Comune di
AD.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi con addebito alla moglie e chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo dei figli al padre con collocamento presso lo stesso nella casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale al padre, disciplina del diritto di visita materno a seguito di CTU psicologica sulla ricorrente e porsi a carico della madre la corresponsione di un assegno di mantenimento da determinarsi in via equitativa dal Giudice oltre al versamento del
50% delle spese straordinarie afferenti la prole o, in via subordinata, nel caso in cui venisse disposto il collocamento prevalente dei figli presso la madre, disporsi l'affidamento condiviso degli stessi e disciplinarsi il diritto di visita paterno come nel ricorso con mantenimento dei figli in via diretta oltre 50% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 14.12.2021 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, dopo avere riunito il presente giudizio con la causa n. 3117/2021 R.G.A.C., con ordinanza emessa in data 17.12.2021, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori delle parti al Servizio
Sociale del Comune di AD con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale disciplinando il diritto di visita paterno, poneva a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di euro 450,00 mensili (euro 225,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. al rispetto dei provvedimenti del Tribunale, disponeva CTU piscologica al fine di valutare la capacità genitoriale delle parti nominando la dott.ssa Per_1
, disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale
[...] del Comune di AD e rinviava per il prosieguo della causa avanti al Giudice istruttore.
Le parti provvedevano al deposito di memoria integrativa e di costituzione della fase di merito ed insistevano nelle proprie difese.
Con decreto del 24.01.2022 il Giudice disponeva la trattazione cartolare dell'udienza fissata per il 17.02.2022.
In data 18.01.2022 e in data 09.02.2022 i Servizi Sociali del Comune di
AD depositavano una nota con cui rappresentavano di non avere potuto svolgere il primo colloquio con la ricorrente in quanto la stessa si era recata presso l'Ufficio del Servizio Sociale sprovvista di green pass e, pertanto, era stata concordata una visita domiciliare per il 02.03.2022.
Con decreto del 16.02.2022 il Giudice, ad integrazione del decreto emesso in data 24.01.2022, invitava il CTU dott.ssa a prestare giuramento telematico Per_1 entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
All'udienza cartolare del 17.02.2022, lette le memorie e le note depositate dalle parti, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 15.09.2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori e per l'esame della CTU.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
VI c.p.c. ed articolavano istanze istruttorie.
In data 22.07.2022 veniva depositata la consulenza di ufficio da parte della dott.ssa . Persona_1
In data 01.08.2022 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui rappresentavano che i minori erano stati sottoposti ad una valutazione da parte del e richiedevano accertarsi l'uso di sostanze Pt_3 alcoliche e stupefacenti nei confronti del CP_1 Con decreto del 05.08.2022 il Giudice differiva l'udienza prevista per il
15.09.2022 alla data del 13.01.2023 e, con successivo decreto del 19.12.2022, ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
In data 30.12.2022 la depositava una nota di aggiornamento in Parte_4 cui relazionava in merito in merito al percorso di sostegno genitoriale intrapreso dalle parti e tuttora in corso.
All'udienza del 13.01.2023 il Giudice, a parziale modifica dei provvedimenti presidenziali, nominava Curatore Speciale dei minori l'Avv. disponeva CP_2 la prosecuzione del monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di AD, disponeva la presa in carico del da parte del SER.D presso la CP_1 Parte_4
4, riservava la decisione in merito alla conferma dei presenti provvedimenti ed alla
[...] nomina del Tutore all'esito del deposito della relazione dei Servizi sociali e rinviava la causa all'udienza del 26.04.2023 per esame della relazione dei Servizi Sociali del comune di AD e in merito all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti nell'interesse dei minori.
In data 31.01.2023 le parti depositavano una istanza congiunta di autorizzazione all'espatrio dei figli minori al fine di recarsi in Francia nel periodo dal
06.04.2023 all'11.04.2023 e, in data 27.03.2023, tale istanza veniva accolta dal Giudice il quale disponeva la revoca del divieto di espatrio disposto con provvedimento del
17.12.2021 in relazione al viaggio indicato.
In data 15.02.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. nella qualità di CP_2
Curatore Speciale dei minori.
In data 17.04.2023 il depositava una nota Pt_5 Controparte_5 Pt_4 in cui comunicava che i test di screening urinari eseguiti (in numero di 17) sul erano risultati tutti negativi per le comuni sostanze d'abuso e che non CP_1 erano emersi elementi clinici da segnalare nei suoi confronti.
In data 20.04.2023 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui davano atto dell'esito negativo del percorso di sostegno alla genitorialità e che dalla valutazione sullo stato psico-fisico dei minori effettuate presso il TSMREE di AD non erano emerse criticità e dopo i colloqui neuropsichiatrici non era stato ritenuto necessario effettuare ulteriori accertamenti.
In data 22.04.2023 veniva instaurato da parte ricorrente un procedimento cautelare in corso di causa RGNR 2423-1/2021, con il quale la ricorrente richiedeva la modifica dell'ordinanza presidenziale assegnando alla un assegno di Pt_1 mantenimento a carico del padre per i figli minori non inferiore ad euro 750,00, invitare il a corrispondere puntualmente gli assegni di mantenimento e CP_1
a versare le mensilità non corrisposte, invitare il a prestare il consenso CP_1 affinché la figlia possa frequentare la scuola a tempo pieno e ad effettuare il CP_3 cambio di residenza ed a corrispondere la su quota per la tassa sui rifiuti per gli anni
2021 e 2022.
All'udienza del 26.04.2023 comparivano le parti personalmente, i loro difensori ed il Curatore Speciale Avv. e il Giudice disponeva, a parziale CP_2 modifica ed integrazione dell'ordinanza presidenziale, che i Servizi Sociali affidatari possano prendere le decisioni di maggiore interesse in merito alla residenza dei figli, alla salute ed alla istruzione e eventuali attività ricreative e ludiche dei minori e, ad integrazione dell'ordinanza presidenziale, disponeva che durante il periodo estivo dalla fine della scuola, il padre potrà tenere i figli con sé nelle giornate disposte dal
Presidente f.f. dalle ore 9,00 (e non dall'uscita di scuola) e che le parti possano accordarsi tra loro e con i Servizi sociali affidatari perché i figli trascorrano con il padre un periodo di almeno 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il
15 giugno 2023 e rinviava all'udienza del 13.10.2023 per l'esame della relazione dei
Servizi Sociali affidatari.
Si costituiva in data 25.06.2023 nel sub procedimento 2423-1/2021 R.G.A.C. il che richiedeva rigettare la domanda di controparte avanzata di CP_1 aumento del contributo al mantenimento per i figli stante l'assenza dei presupposti processuali e di merito richiesti per una modifica delle condizioni già disposte dal
Tribunale e, in via riconvenzionale, richiedeva una riduzione del contributo al mantenimento disposto per i figli in misura pari ad € 300,00 (€ 150,00 per ciascun figlio) ovvero in altra somma che codesto Tribunale riterrà equa e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di riduzione del contributo economico per i figli, confermare le disposizioni economiche già emesse in fase presidenziale.
Tali istanze venivano rigettate dal Giudice il quale ammoniva ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. le parti al rispetto dei provvedimenti presidenziali ed a collaborare nell'interesse dei figli nonché il sig. in merito alla corresponsione CP_1 dell'obbligo di mantenimento per i figli ed al rilascio delle autorizzazioni necessarie in materia di residenza.
In 04.08.2023 parte ricorrente depositava una istanza con cui richiedeva l'autorizzazione all'espatrio dei figli minori al fine di recarsi in Romania presso l'abitazione del nonno materno nel periodo dal 01.09.2023 all'08.09.2023 e, in data
18.08.2023, il difensore della ricorrente depositava un'e-mail con cui i Servizi Sociali affidatari ed il Curatore Speciale Avv. prestavano il consenso all'espatrio dei CP_2 minori.
In data 03.10.2023 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui rappresentavano che era ancora persistente una difficoltà di comunicazione all'interno della coppia genitoriale con conseguente esposizione dei minori alle dinamiche conflittuali e confusive nonché delle difficoltà delle parti di preservare la figura dell'altro genitore agli occhi dei minori e, pertanto, suggerivano la nomina di un coordinatore genitoriale.
All'udienza del 03.10.2023, rilevato che il difensore della ricorrente richiedeva una modifica dei giorni di visita mentre il difensore del resistente si opponeva a tale richiesta e che il Curatore Speciale concordava con i Servizi Sociali per la nomina di un coordinatore genitoriale e riteneva opportuna la nomina di un Tutore essendo le parti già state ammonite al rispetto dei provvedimenti del Tribunale, il Giudice sospendeva le parti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nominava Tutore dei minori il Sindaco pro tempore del Comune di AD, con facoltà di delega e rinviava per esame della relazione del Tutore e dei Servizi Sociali del Comune di AD e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.04.2024.
In data 05.03.2024 il Tutore delegato dott.ssa , d'intesa Persona_2 con il Curatore Speciale Avv. depositava un'istanza di revoca del divieto di CP_2 espatrio dei minori e, con decreto del 28.03.2024, il Giudice revocava il provvedimento di divieto di espatrio dei minori.
Con decreto del 08.04.2024 il Giudice rinviava l'udienza fissata per il
19.04.2024 all'udienza del 07.06.2024 per motivi di congedo ordinario.
In data 07.06.2024 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione con cui rappresentavano che persisteva una elevata conflittualità tra le parti e ritenevano opportuna l'attivazione dell'educativa domiciliare.
All'udienza del 07.06.2024 il Giudice, rilevato che il Curatore Speciale deduceva di non essere d'accordo sul servizio di educativa domiciliare in quanto la conflittualità riguardava soltanto i genitori e richiedeva di ammonire le parti in quanto le stesse non trovavano punti di incontro su alcun aspetto, che il Tutore delegato non rilevava un pregiudizio per i minori e riteneva che potesse essere sospesa la possibilità di intraprendere il servizio di educativa domiciliare e che i difensori delle parti richiedevano un rinvio per acquisire relazioni aggiornate sul nucleo familiare e sui minori e di differire a prossima udienza per la discussione, il Giudice ammoniva le parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., invitava le parti a intraprendere un percorso di sostegno genitoriale con ausilio anche da parte degli assistenti sociali e rinviava per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di una relazione aggiornata da parte del Tutore e dei Servizi Sociali all'udienza del 07.03.2025.
In data 18.02.2025 i Servizi Sociali del Comune di AD depositavano una relazione in cui rappresentavano che il non si era presentato agli CP_1 appuntamenti fissati e non ne aveva richiesti di nuovi, che la era stata presa Pt_1 in carico dalla Cooperativa Sociale Solidarietà per effettuare il sostegno alla genitorialità che aveva portato ad un cambiamento positivo nella relazione con i figli e che aveva iniziato un percorso di psicoterapia al centro La Nuova Crisalide, Pt_2
Part convenzionato con la
Con decreto del 28.02.2025 il Giudice disponeva la trattazione in modalità cartolare dell'udienza prevista per il 07.03.2025.
All'udienza del 07.03.2025, lette le note depositate telematicamente con cui le parti ed il Curatore Speciale precisavano le conclusioni, che la causa risultava matura per la decisione per cui non potevano essere accolte le richieste dei difensori di disporre ulteriori accertamenti in fase istruttoria e rilevato che il difensore di parte ricorrente richiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla comunicazione del presente decreto.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali, con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sulla domanda di addebito della separazione La ricorrente ha richiesto l'addebito della separazione al in CP_1 quanto il medesimo ha avuto condotte violente ed aggressive in costanza di matrimonio ed ha fatto abuso di sostanze alcoliche con utilizzo contestuale di psicofarmaci.
Il resistente, a sua volta, ha richiesto l'addebito della separazione alla Pt_1 deducendo che la medesima è stata aggressiva in costanza di matrimonio e che ha violato i doveri coniugali oltre a non essere adeguata per tenere con sé i figli minori con cui ha avuto anche condotte violente ed ha anche allegato una relazione investigativa, in allegato alle memorie istruttorie.
In merito deve rilevarsi che, alla luce dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (ex plurimis Cass. n. 25843/2013 e n. 14840/2006).
Occorre dimostrare, in altri termini, che la condotta del coniuge si sia manifestata e concretizzata in specifici fatti, o episodi, che devono essere allegati e provati dalla parte che ne ha interesse, la quale deve anche dimostrare che siffatti comportamenti siano stati l'esclusiva causa della crisi coniugale e non il mero effetto di essa.
Nel caso di specie è emerso dalla CTU depositata dalla dott.ssa che Per_1
“I tratti di personalità narcisistici del signor sembrano essersi incastrati in modo CP_1 distruttivo con i tratti dipendenti della NO . La rottura della relazione, difatti, avviene Pt_1 nel momento in cui la coppia coniugale inizia a condurre, per motivi lavorativi, vite separate. In quello stesso periodo, il signor inizia a condurre una vita sregolata, comincia a fare CP_1 uso di alcol e inizia a nutrire forti sentimenti di gelosia e di possesso nei confronti della NO.
Questo aspetto conduce la coppia ad un alto livello di conflittualità sfociato, il più delle volte, in reazioni emotive aggressive e violente”.
D'altro canto, non risulta documentato l'esito dei procedimenti penali iscritti a seguito delle denunce presentate dalle parti che sono state allegate dalle parti.
Dunque, non può ritenersi che una parte sia stata maggiormente responsabile rispetto all'altra nel determinare la fine del rapporto coniugale ma che le problematiche personologiche evidenziate nell'elaborato peritale e le rispettive condotte litigiose ed aggressive delle parti siano state la causa della disgregazione del vincolo coniugale.
Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante la vita matrimoniale dei coniugi è progressivamente venuta meno l'affectio coniugalis tra le parti, sì da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra le stesse culminato nel presente giudizio di separazione personale.
Le domande di addebito presentate dalle parti, pertanto, devono essere rigettate.
Assegnazione della casa coniugale
In merito all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, dalla quale il resistente si è già allontanato, dopo la cessazione della convivenza matrimoniale, va confermata l'assegnazione alla in quanto genitore collocatario dei figli Pt_1 minori. La medesima casa rappresenta l'habitat domestico per i figli che vi sono cresciuti prima che le parti si separassero.
Provvedimenti con riguardo ai figli
La ricorrente ha richiesto l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, tuttavia, nella memoria di replica depositata ha modificato la domanda richiedendo l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente, mentre il resistente ha richiesto disporsi l'affidamento esclusivo al padre ed in subordine condiviso con collocamento presso il padre. Il Curatore Speciale ha concluso richiedendo l'affidamento condiviso ai genitori e la revoca della nomina del Tutore.
Con le note di udienza depositate il 7 marzo 2025 il difensore del resistente ha richiesto il deposito di ulteriore relazione di aggiornamento da parte degli assistenti sociali perché il proprio assistito non avrebbe avuto comunicazioni da prte degli operatori avendo modificato il numero di telefono ma tale richiesta è stata rigettata con il decreto emesso il 7.4.2025 in quanto la causa è stata ritenuta matura per la decisione trattandosi di giudizio risalente e per il quale non si è ritenuto necessario disporre ulteriori accertamenti in fase istruttoria.
Il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione. In merito alle richieste di affidamento e collocamento dei figli deve rilevarsi che nella CTU depositata in data 22.07.2022 la dott.ssa ha Persona_1 concluso nel senso che:
- in merito alle competenze genitoriali delle parti: “Lo stato psicologico e la personalità delle parti nonché la conflittualità fra i coniugi sembrano avere ricadute di rilevanza clinica sul processo di formazione dei minori. La problematica principale, difatti, è da rintracciarsi sul piano orizzontale ossia legata alla conflittualità della coppia coniugale. Nello specifico, le strutture di personalità delle parti hanno inciso in modo significativo sulla formazione della coppia non dando la possibilità alle singole parti di sviluppare una propria identità di coppia e dare avvio ad un processo di differenziazione all'interno della stessa. I tratti di personalità narcisistici del signor sembrano essersi incastrati in modo distruttivo con i tratti dipendenti della CP_1 NO . La rottura della relazione, difatti, avviene nel momento in cui la coppia coniugale Pt_1 inizia a condurre, per motivi lavorativi, vite separate. In quello stesso periodo, il signor CP_1 inizia a condurre una vita sregolata, comincia a fare uso di alcol e inizia a nutrire forti sentimenti di gelosia e di possesso nei confronti della NO. Questo aspetto conduce la coppia ad un alto livello di conflittualità sfociato, il più delle volte, in reazioni emotive aggressive e violente. Le parti, dunque, risultano essere ferme ad una fase di idealizzazione della coppia caratterizzato da un piano compensatorio disfunzionale di onnipotenza ed impotenza, che non da la possibilità alla coppia di aprirsi al Terzo, ossia alla realtà esterna e dunque anche ai minori. Nessuna delle parti ha interiorizzato la figura dei minori e lo stesso dicasi per i minori stessi. (…) Entrambi i minori, dunque, vivono la coppia genitoriale come fonte di angoscia e risultano essere alla ricerca costante di rassicurazioni e conferme da parte di entrambi che però non sono in grado di rispondere in modo congruo alle richieste dei minori. Questo aspetto emerge, non solo dalla valutazione psicodiagnostica
“il minore va alla ricerca di conferme e approvazione da parte degli altri spinto da sentimenti di insicurezza e di timore rispetto le proprie capacità e competenza esplicitando un bisogno di sostegno
(Tav. I: risposta in forma interrogativa;
Tav. II: M.P. Indebolimento della Coscienza dell'Atto
Interpretativo).”, ma anche dalle osservazioni di gioco che sono state condotte in sede di consulenza.
Si osserva nello specifico, una conduzione di gioco caotica e disorganizzata in cui nessuno dei genitori è stato in grado di guidare e condurre i minori verso un gioco condiviso. Durante la sezione di gioco con la madre, entrambi i minori in modo alternato richiamavano la sua attenzione, la stessa dunque si destreggia tra un figlio e l'altra senza però essere disponibile emotivamente per nessuno dei due. La NO sul piano pratico-concreto risulta essere responsiva ed una possibile risorsa per i minori. Nonostante la stessa presenti una rigidità di pensiero, è disposta a mettersi in discussione cercando di capire le cose e modificare i propri comportamenti. Lo stesso non è possibile dire del signore che, dati anche gli aspetti di grandiosità e di non accettazione del punto di vista altrui, sembra non avere a disposizione alcuna funzione riflessiva. Nello specifico, il signore non è in grado di riconoscere la figura materna, svalutandola e facendo ricadere tutte le colpa sulla stessa.
Nonostante si palesi una squalifica reciproca, la squalifica fatta dalla NO si basa su attribuzioni di significato a fatti reali e concreti, ossia la NO risulta in grado di attribuire significati alla realtà esterna al di là della loro veridicità, la squalifica da parte del signore, invece, si attiva su bisogni narcisistici attinenti alla propria struttura di personalità. Il nucleo familiare risulta essere caotico e disorganizzato e si evidenzia un'inversione di ruoli. Questi aspetti si osservano fin dal primo incontro di operazioni peritali in cui, i signori portano con sé i minori. Gli stessi restano in una stanza a giocare ma, di tanto in tanto, fanno irruzione nella stanza in cui la scrivente è intenta a svolgere il colloquio. Ciò che si osserva è una disorganizzazione nella gestione dei minori, entrambi i genitori difatti, non sono in grado di dare un confine chiaro e netto alle dinamiche entrate in gioco in quello specifico momento. Oltremodo, si osserva la madre salutare il minore con un bacio sulle labbra. Questo gesto non risulta essere appropriato poiché attiva Pt_2 delle zone erogene del minore che non sono ancora sperimentate e non adatte all'età evolutiva, per cui risulta difficile per il minore stesso, comprenderne il significato. Dunque, i minori risentono di questa caoticità e confusività e la esplicitano attraverso comportamenti di chiusura e ripiegamento su di sé”;
- in particolare, come si evince dalla relazione psicodiagnostica redatta dalla dott.ssa con riferimento ai minori si evidenziano: in Leon possibili istanze Per_3 depressive connotate da un elevato senso di angoscia, legato anche alla sessualità e di vissuti negativi con atteggiamenti di chiusura e ripiegamento su di sé (R+%N:60%
Tav. IV: Choc al Nero;
Tav. VI: Choc Sessuale) […] L'area emotiva-affettiva risulta essere coartata e l'energia psichica ed emotiva scarsa, per cui il mondo istintuale risulta essere deficitario inficiando sull'acquisizione di una buona capacità di regolazione emotiva 8I. Imp. 0,33; I.Aut.
0/0; Tav. II: Rifiuto9. Si può evidenziare la presenza di meccanismi di difesa di inibizione o rimozione delle emozioni che attivano l'allontanamento e la chiusura da vissuti sia interni (M:0;
T.V.I.: 0/0; t.v.i.:0/0; I.A.: 46%). Si evidenziano, dunque, problematiche affettive di tipo narcisistico, sentimenti di solitudine e di vuoto interiore, legate ad una condizione di immaturità e di dipendenza affettiva dovuta, per lo più, ad una carenza autentica del rapporto con la figura di riferimento significativa (TAV. IX, X: Choc al Colore;
Tav. VII: Choc al Vuoto). Mentre la minore “Mostra, per tutto il tempo della valutazione, un atteggiamento resistente e CP_3 rifiutante manifestato tramite silenzi frequenti, verbalizzazioni del tipo “non lo so” e comportamenti di ripiegamento su di sé. Dunque, non è stato possibile raccogliere informazioni anamnestiche e né tanto meno è stato possibile somministrare il test di , Le favole della Per_4
Per_ e il Test della Doppia Luna. Questo aspetto rifiutante può essere interpretato come indice di livelli significativi di angoscia e di conflitti emotivi percepiti e vissuti con profondo disagio dalla minore.”;
- in merito al quesito relativo alla sussistenza di condotte della madre ovvero del padre idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico dei minori ovvero ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore si legge nella CTU: “Le condotte della madre ovvero del padre, guidate dall'alto livello di conflittualità sul piano orizzontale, sembra pregiudicare in modo significativo lo sviluppo psichico dei minori, nonché ostacolare il rapporto con l'altro genitore. Si osserva come sia la madre che il padre non siano in grado di preservare la figura dell'altro genitore agli occhi dei minori. A riprova di questo aspetto, risulta il litigio nato in [...] consulenza, durante l'incontro di osservazione del nucleo familiare. Lo stesso nasce per un gioco di potere tra i due genitori: da un lato il padre voleva dare le merendine ai minori, mentre la madre, che si era portata tutto l'occorrente, invita i minori a non accettare “il formaggino”, mettendo in atto forme di triangolazione nei confronti dei minori, soprattutto di che viene chiamato a rispondere ad Pt_2 una domanda posta dalla madre per poter essere in qualche modo discolpata di ciò per cui veniva accusata dal signore. Manca, dunque, una funzione protettiva nei confronti dei minori che, invece di essere salvaguardati dalla conflittualità degli adulti, vengono utilizzati dagli stessi genitori per colpirsi vicendevolmente. Lo stesso padre, durante il corso della consulenza, ha svalutato e screditato la NO per rimandare una figura materna completamente inadeguata con l'intento di far prevalere una figura paterna migliorativa.”.
- in merito al quesito relativo alla formula di affidamento più idonea per i minori la CTU ha risposto: “Per quanto riguarda le migliori condizioni di affido, si suggerisce che il Servizio Sociale resti incaricato della suddetta funzione. Oltremodo, si suggerisce la nomina di un Curatore Speciale c di un Tutore Privato. In riferimento alla frequentazione dei figli minori con riguardo a entrambi i genitori, tenendo conto del principio della bigenitorialità, si suggerisce di lasciare invariato il regime di frequentazione attualmente vigente con particolare riguardo all'attivazione di un percorso di supporto e di sostengo alla genitorialità, come già indicato sia nel decreto del Tribunale Ordinario di Civitavecchia sia nella relazione del Servizio Sociale.
All'esito della CTU il giudice delegato ha dapprima confermato l'affidamento ai Servizi sociali del comune di AD rafforzandone i poteri e in seguito ha sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale attesa la mancata collaborazione nella riduzione dei livelli conflittuali pregiudizievoli per i figli, nonostante l'ammonimento disposto in corso di causa ai sensi dell'art. 473 bis. 39
c.p.c.
Ve rilevato che dalle relazioni di aggiornamento depositate dagli assistenti sociali del comune di AD è risultato che la ha intrapreso un percorso Pt_6 di sostegno con la Cooperativa Sociale Solidarietà e che la ricorrente ha modificato le modalità relazionali con i figli, mediante il sostegno psicologico pur permanendo alcune difficoltà nel rapporto con i minori. Il resistente non ha invece preso contatti con gli assistenti sociali e non ha intrapreso il percorso di sostegno genitoriale, peraltro non corrispondendo il mantenimento per i figli in maniera regolare. E' risultato, inoltre, che le parti non hanno migliorato durante il lungo periodo di monitoraggio le modalità comunicative né diminuito la conflittualità. Nella relazione depositata in data 10.06.2024 emerge testualmente: “Da un confronto con il
Tutore Delegato dei minori Dott.ssa si è appreso che i conflitti tra i sig.ri Persona_2 sono ancora persistenti e l'intensità del conflitto è ancora molto alto e non mediabile. Pertanto, la persistente difficoltà di comunicazione all'interno della coppia genitoriale e la conseguente esposizione dei minori alle dinamiche famigliari conflittuali e confusive, nonché le difficoltà degli adulti coinvolti di preservare la figura dell'altro genitore agli occhi dei minori, continua ad innescare nei minori un'insicurezza emotiva che potrebbe incidere negativamente sul loro benessere psico- fisico.”
Il Collegio ritiene pertanto che non possa essere accolta la richiesta del
Curatore Speciale di disporre l'affidamento condiviso dei figli ai genitori in quanto gli esiti della CTU hanno concluso per l'incapacità genitoriale di entrambe le parti ed una conflittualità pregiudizievole per i figli e, nonostante i percorsi cui le parti sono state invitate in corso di causa – per i quali deve darsi atto che la si è Pt_1 maggiormente impegnata – non hanno consentito di porre le basi per revocare i provvedimenti tutori e reintegrare le parti nella piena responsabilità genitoriale.
Deve essere confermata la nomina del Tutore provvisorio individuato nel
Sindaco di AD con mandato agli assistenti sociali di proseguire la presa in carico e monitoraggio del nucleo familiare e di minori per evitare che i figli possano patire un pregiudizio per i ritardi o le paralisi decisionali in materia di salute, istruzione e residenza.
Né al contempo non può essere disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, in quanto la medesima, nonostante abbia migliorato le modalità di relazione e cura dei minori tuttora necessita di sostegno e di prosecuzione dei percorsi che sono stati intrapresi anche con il sostegno degli assistenti sociali.
In merito alla frequentazione del padre con i figli possono essere accolte le richieste della difesa del di disporre due pomeriggi infrasettimanali ed CP_1
i week end alternati con alternanza durante le festività in quanto non sono emerse criticità nelle visite del padre con i minori che sono legati al genitore e lo frequentano con regolarità.
Statuizioni di natura economica
Il difensore del resistente ha richiesto dichiararsi l'indipendenza economica delle parti mentre il difensore della ricorrente non ha avanzato richiesta di assegno di mantenimento a suo favore.
Dunque, le parti devono essere dichiarate economicamente autonome.
In merito alle statuizioni a favore dei figli la ricorrente ha richiesto con la comparsa conclusionale un assegno di mantenimento per i figli di euro 800,0 (euro
400,00 per ciascun figlio) mentre il difensore del resistente ha insistito per un assegno di mantenimento a carico della madre come ritenuto equo da parte del
Tribunale – avendo richiesto in via principale il collocamento dei figli presso di sé
– o in subordine il mantenimento diretto dei figli nei rispettivi periodi di permanenza con i genitori.
All'esito dell'istruttoria, caratterizzata da prove documentali e ordini di esibizione è emerso che:
- la ricorrente ha dichiarato in sede di udienza presidenziale di percepire euro 740,00 per reddito di cittadinanza e 140,00 per assegno unico familiare e di avere capacità lavorativa come aiuto cuoca ed abita nella casa familiare con i figli;
- il resistente ha dichiarato di svolgere l'attività di fisioterapista e di guadagnare 1.100,00 euro mensili ed abita in una casa in locazione.
Dalla documentazione depositata in corso di causa – invero lacunosa e non aggiornata – ed in particolare nel procedimento incidentale sub 1 per la modifica dei provvedimenti presidenziali è risultato che entrambe le parti non hanno adeguatamente documentato le loro istanze di modifica – la ricorrente di aumento del mantenimento per i digli di euro 750,00 ed il resistente di riduzione ad euro
300,00 mensili - in quanto la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione, salvo un estratto conto trimestrale da cui risulta la riduzione del reddito di cittadinanza ad euro 426,00 per il solo mese di marzo 2023 ed un prospetto relativo al pagamento della Tari nulla deducendo in merito alle attività lavorative svolte
(avendo capacità lavorativa come cuoca) mentre il resistente ha allegato un prospetto di debiti con l'Agenzia delle Entrate che risalgono al 2008 fino al 2022 e quindi in larga parte antecedenti rispetto all'udienza presidenziale ed il contratto di locazione del negozio, anch'esso precedente rispetto all'udienza presidenziale.
Deve ritenersi che il comportamento omissivo delle parti è valutabile ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c., dovendo il Collegio ritenere che entrambe abbiano voluto occultare ulteriori entrate o comunque dissimulare la propria situazione reddituale.
Non avendo consentito, in corso di causa, le parti di ricostruire in maniera completa la situazione reddituale, il collegio non può che confermare le precedenti disposizioni emesse in sede di udienza presidenziale.
Alla luce delle predette circostanze, si ritiene equo disporre a carico del un assegno di mantenimento in favore della per i figli di euro CP_1 Pt_1
450,00 (euro 225,00 per ciascun figlio), considerato tenuto conto delle esigenze dei figli che sono aumentate in corso di causa in ragione della loro età in quanto i provvedimenti presidenziali risalgono all'anno 2021.
Devono essere poste a carico delle parti le spese straordinarie afferenti i figli, nella misura del 50% ciascuno, in ragione del miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente.
Con riferimento al divieto di espatrio disposto dal Presidente f.f. all'udienza presidenziale, deve essere confermata la revoca già disposta in corso di causa in data
28 marzo 2024, non essendo emerse ragioni di pregiudizio per i figli nel recarsi dalla famiglia materna in Romania, facendo i figli attività agonistica anche in ambito internazionale ed avendo già gli stessi effettuato dei viaggi all'estero previa autorizzazione in corso di causa.
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di entrambe le parti in quote eguali come già disposto con decreto in corso di causa ponendo a carico dell'erario la quota della liquidazione per la (mentre il Pt_1 CP_1 risulta avere presentato istanza di gratuito patrocinio esclusivamente in data
12/07/2024) in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Le spese di lite a favore del Curatore Speciale devono essere definitivamente a carico dell'erario, con separato decreto, essendo i minori ammessi al gratuito patrocinio.
La natura della causa, le ragioni della decisione e la parziale soccombenza reciproca giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata Parte_1
a Targu Secuiesc (Romania) il 28.03.1985 e nato a [...] il Controparte_1
11.04.1968, aventi contratto matrimonio in Roma il 12.09.2014, registrato agli atti dello Stato Civile del medesimo Comune all'anno 2014 atto n. 35, parte 2, Serie C;
2) conferma la sospensione di e Parte_1 Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Pt_2 CP_3
3) conferma la nomina di Tutore provvisorio dei minori il Sindaco pro tempore del Comune di AD, con facoltà di delega, disponendo che il medesimo, in caso di contrasto tra i genitori, possa prendere le decisioni di maggiore interesse in merito alla residenza dei figli, alla salute ed alla istruzione e eventuali attività ricreative e ludiche dei minori;
4) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo tra le parti i figli minori: a settimane alterne dal venerdì pomeriggio all'uscita di scuola (in periodo non scolastico, dalle ore 16,00) alle ore 21.00 della domenica successiva, nonché tutti i martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico, dalle ore 16,00) alle ore 21,00; ad anni alterni durante le vacanze Natalizie dal 23 al 30 dicembre un anno e dal 31 dicembre al 6 gennaio l'anno seguente e per le vacanze di Pasqua la domenica di Pasqua e l'anno seguente il lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio o, in mancanza di accordo, la prima e la terza settimana di agosto negli anni pari e la seconda e la quarta settimana di agosto negli anni dispari;
sempre ad anni alterni i figli trascorreranno inoltre in modo alternato o con la mamma oppure con il papà ogni altra singola festività, quali a mero titolo di esempio i ponti primaverili, il 2 giugno,
i compleanni e onomastici e le altre ricorrenze, invertendo l'anno successivo tale frequentazione per ogni singola festività;
5) dispone l'assegnazione della casa familiare sita a AD, Via Palo
Laziale n. 68, a , in quanto genitore collocatario dei figli Parte_1 minori;
6) dichiara le parti economicamente indipendenti;
7) pone a carico di quale contributo al mantenimento Controparte_1 dei figli minori, un assegno mensile pari ad euro 450,00 (euro 225,00 ciascuno) da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2021, assegno rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat;
8) dispone che ciascuno dei coniugi contribuisca alla metà delle spese mediche, d'istruzione e sportive relative ai figli secondo le disposizioni del
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia,
9) dispone la prosecuzione della presa in carico e del monitoraggio del nucleo familiare a cura dei Servizi sociali del Comune di AD che proseguiranno nel sostegno al nucleo familiare e dei minori, vigileranno sui percorsi disposti dal Tribunale e comunicheranno tempestivamente all'Autorità Giudiziaria eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
10) conferma la revoca del divieto di espatrio per i figli minori già disposta con decreto emesso in data 28 marzo 2024;
11) ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere alle annotazioni di legge;
12) dispone la trasmissione della sentenza al Giudice tutelare per gli adempimenti di competenza;
13) pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto,
a carico delle parti in quote eguali disponendo a carico dell'erario la quota della in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Pt_1
14) pone le spese di lite a favore del Curatore Speciale Avv. CP_2 da liquidarsi con separato decreto, a carico dell'erario, essendo stata disposta l'ammissione al gratuito patrocinio dei minori;
15) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso