Articolo 1873 del Codice civile
Articolo 1872Articolo 1874
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19 aprile 1942
Art. 1873.

(Determinazione della durata).

La rendita vitalizia puo' costituirsi per la durata della vita del beneficiario o di altra persona.

Essa puo' costituirsi anche per la durata della vita di piu' persone.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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