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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 9515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9515 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Quarta Sezione Civile
Il giudice RN AR ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41144 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Solfizi Parte_1
PARTE ATTRICE
e
e per essa, quale mandataria la , in persona del Controparte_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini
PARTE CONVENUTA nonché
(quale cessionaria di e per essa, quale Controparte_3 Controparte_1 mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini
PARTE INTERVENUTA
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 cod.proc.civ. – fase di merito.
FATTO - Con atto di citazione notificato alla e per essa quale Controparte_1 mandataria il Sig. ha introdotto il giudizio di merito a Parte_2 Parte_3 seguito dell'emissione dell'ordinanza del 20.11.2023 con la quale il giudice dell'esecuzione così statuiva: “rigetta l'istanza di sospensione della procedura formulata dalla parte opponente;
fissa termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'introduzione del giudizio di merito;
condanna l'opponente al rimborso, in favore della parte opposta costituita, delle spese di lite della presente fase, che si liquidano in Euro 3.900,00 per compensi, oltre accessori come per legge”. Il sig. preliminarmente, lamentava l'illegittimità dell'ordinanza emessa dal Pt_3 giudice dell'esecuzione sul presupposto che la procedura RGE 1748/2018 era stata sospesa (ed incardinato il relativo giudizio di merito) in quanto basata su di un titolo esecutivo (Sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 18115/2016) illegittimo e inesistente. Infatti, rappresentava che il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura esecutiva, in quanto iniziata pur essendo già pubblicata la sentenza di appello che, nonostante confermativa della sentenza di primo grado, costituiva titolo esecutivo e la sostituiva. Nelle more, precisava, che veniva iscritta a ruolo la procedura esecutiva RGE
33/2023 in cui veniva pignorato lo stesso bene della procedura suddetta e il quale titolo era rappresentato dalla sentenza della Corte di appello. Così le due procedure venivano riunite e il giudice dell'esecuzione disponeva la revoca della sospensione in quanto la procedura RGE 33/2023 era fondata su un valido titolo esecutivo.
A fondamento della propria opposizione il Sig. deduceva: Pt_3
- l'illegittimità del provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione e ne chiedeva la revoca o la modifica, ribadendo che nell'opposizione all'esecuzione, la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del giudizio di merito permette la conservazione della procedura esecutiva nello stato in cui si trova al momento della sospensione, fornendo così tutela al debitore esecutato.
Sosteneva che l'aver “revocato” il provvedimento di sospensione avesse duplicato in maniera illegittima i titoli di credito e le garanzie del creditore;
- la carenza di legittimazione attiva per mancata prova circa la titolarità del credito della quale cessionaria del credito della Controparte_1 CP_5
- il difetto di procura alle liti in quanto le parti processuali sarebbero due (la e la . Controparte_1 CP_2
Tanto premesso così concludeva in atto di citazione: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: nel merito, accertare e dichiarare illegittimo il provvedimento del 28.11.2013 per i motivi di cui alle premesse
e, per l'effetto, revocarlo e/o modificarlo;
nel merito, accertare e dichiarare inesistente
e/o non provato il diritto di credito vantato dalla per i motivi meglio Controparte_1 esposti nel corpo dell'atto, da intendersi integralmente riportati e trascritti e per
l'effetto dichiarare la controparte non legittimata all'azione intrapresa;
sempre nel
Pag. 2 di 7 merito, accertare e dichiarare il difetto di procura alle liti, per i motivi come esposti nel corpo dell'atto, e per l'effetto dichiarare il difetto di legittimazione processuale di controparte;
con ogni più ampio provvedimento, diretto e/o consequenziale;
in ogni caso, con condanna al pagamento di spese e competenze legali in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la e per essa, Controparte_1 quale mandataria, la la quale si opponeva a quanto dedotto da CP_2 controparte, ritenendo corretto il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione.
Evidenziava che le due procedure riunite, dal punto di vista sostanziale, rimangono distinte e indipendenti;
inoltre, sosteneva che, qualora la riunione fosse avvenuta prima della sospensione, la procedura esecutiva non sarebbe stata sospesa per presenza di un titolo esecutivo valido. Sosteneva, poi, di aver provato la cessione del credito con tutta la documentazione depositata in atti ed inoltre precisava che, la ha Controparte_1 conferito procura speciale alla e che tra le due intercorre un rapporto di CP_2 mandato con rappresentanza, pertanto, precisava che la non era Controparte_1 costituita in proprio, ma era legittimamente rappresentata in giudizio dalla CP_2
e difesa dallo stesso procuratore in virtù di procura valida ed efficace.
Tanto premesso così concludeva in comparsa di costituzione e risposta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione, rigettare tutte le domande avversarie siccome inammissibili, illegittime ed infondate per i motivi di cui in narrativa. E ciò con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese del presente giudizio”.
In data 13.1.2025 interveniva in giudizio con comparsa di costituzione ex art. 111 c.p.c. la e per essa, quale mandataria la Controparte_3 Controparte_4 chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita, sul presupposto di aver stipulato, in data 11.12.2024, con efficacia economica in pari data, con la un contratto di cessione di crediti pro soluto ai sensi degli artt. Controparte_1
1 e 4 della L. 130/1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e dell'art. 58, 2° comma, del
D.Lgs. 385/1993 (il "Testo Unico Bancario"), con il quale ha acquistato dalla
[...]
(la “Cedente”), tutti i crediti per capitale, interessi di qualunque tipo e natura, CP_1 spese ed ogni altro accessorio, comunque dovuti per legge o in base al rapporto da cui origina il credito.
Pag. 3 di 7 All'udienza del 28.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, cod.proc.civ.
DIRITTO – Le domande di parte attrice appaiono infondate e, pertanto, non possono essere accolte.
Preliminarmente, il Sig. rappresenta che il giudice dell'esecuzione ha errato nel Pt_3
“revocare” la sospensione della procedura esecutiva RGE 1748/2018 riunita alla RGE
33/2023. Orbene, occorre chiarire che l'art. 561 c.p.c. ha proprio lo scopo di evitare che due procedure esecutive, gravanti sullo stesso bene, proseguano separatamente. La riunione, infatti, consente di gestire il processo esecutivo in maniera più agevole, consentendo anche di unificare le vendite. Nel caso di specie, le due procedure sono gravanti sullo stesso bene, pertanto, la riunione risulta obbligatoria. Se è vero che l'art. 561 c.p.c. disciplina la riunione delle procedure esecutive gravanti sullo stesso bene, è anche vero che l'art. 493 c.p.c. stabilisce che “ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo”, nel senso che le vicende relative a ciascuno dei pignoramenti confluiti in unico processo non possono pregiudicare gli altri pignoramenti. Le due procedure rimangono distinte con la conseguenza che, nel caso di cui ci si occupa, la procedura RGE 33/2023, in quanto incardinata su un valido titolo esecutivo, non può subire le conseguenze della sospensione della procedura esecutiva RGE 1748/2018 attinente alla validità del titolo azionato.
In particolare, il “provvedimento impugnato dispone la prosecuzione non già della procedura “sospesa” R.G.E. n. 1748/2018, quanto piuttosto della procedura riunita
R.G.E. n. 33/2023 che non patisce alcuna sospensione essendo valida ed efficace”.
Invero, come condivisibilmente rilevato dalla odierna parte convenuta “Vero è, infatti, che la procedura esecutiva n. RGE 33/2023, riunita alla procedura esecutiva n. RGE
1748/2018, può essere legittimamente proseguita. Segnatamente: nelle due suddette procedure esecutive sono stati sottoposti a pignoramento i medesimi beni immobili di proprietà della medesima parte debitrice esecutata;
ai sensi dell'art. 561 c.p.c., doveva quindi necessariamente essere disposta la riunione delle stesse;
la prosecuzione della procedura riunita n. RGE 33/2023 si giustifica in ragione del valido ed efficace titolo esecutivo ivi azionato;
la sospensione intervenuta nella procedura esecutiva n. RGE
1748/2018 non attiene a vizi del bene immobile pignorato ma all'efficacia del titolo ivi
Pag. 4 di 7 azionato, non potendo dunque estendere i suoi effetti anche al successivo pignoramento, avviato in forza di altro titolo esecutivo valido ed efficace”.
Quanto, invece, al difetto di titolarità del credito e di legittimazione attiva del soggetto cessionario ( e, per essa, quale mandataria, la del Controparte_1 CP_2 creditore procedente ( , se è pur vero che “l'avviso della cessione di Controparte_6 crediti in blocco pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. non attiene al perfezionamento del negozio di cessione, avendo soltanto la funzione di rendere noto
l'intervenuto trasferimento del credito, al fine di impedire che, dal momento della pubblicazione dell'avviso, il debitore ceduto adempia la propria prestazione in favore del cedente – ciò non toglie che detto avviso possa risultare di per sé sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, anche in mancanza della produzione in giudizio del relativo atto di cessione, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze, i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (cfr. Cass.
n. 5617/2020; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 31188/2017), è vero che l'odierna convenuta ha documentato in atti la propria titolarità del credito attraverso:
- l'allegazione della G.U. del 18.11.2021 - Parte Seconda n. 137 dalla quale si evince la corrispondenza del credito vantato da alle Controparte_1 caratteristiche dei crediti ceduti in blocco trattandosi di Controparte_6 credito “in sofferenza”; rientrano, infatti, nella cessione in blocco tutti i rientrano i crediti «derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il
30 aprile 2021»;
- il deposito dell'elenco dei crediti ceduti in blocco, estratto dalla pagina web indica in gazzetta, con precisa indicazione del NDG 46852701 (numero identificativo del debitore) attribuito al sig. ed alla Sig.ra Parte_4 Pt_5
dimostrando che tale posizione era ricompresa nella lista dei crediti
[...] ceduti;
- il deposito dell'atto di “Dichiarazione cessione del credito - NDG 46852701
, con cui ha dichiarato ed Parte_3 Parte_5 Controparte_6 attestato che «tra i crediti oggetto di cessione a favore di Controparte_1 rientra anche il credito vantato dalla Cedente nei confronti di Pt_1
Pag. 5 di 7 , derivante dal rapporto n. 101448240 Pt_1 Parte_5 identificato anche come rapporto a sofferenza n. 8001163497; dichiarazione, inoltre, ritenuta dalla Suprema Corte “ammissibile e rilevante ai fini della prova documentale della cessione” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 10200/2021);
- il deposito della visura camerale dell'opposta, con annotazione di avvenuta cessione nel Registro delle Imprese avente protocollo n. 128123/2021 del
19/11/2021.
Inoltre, quanto alla carenza di titolo la giurisprudenza ha chiarito che “il titolo può essere azionato coattivamente dal successore senza che sia indispensabile una nuova spedizione in forma esecutiva in suo favore, in quanto la copia esecutiva può essere rilasciata, indifferentemente, a favore della parte al cui beneficio è stato pronunciato il provvedimento oppure dei suoi successori, purché sia fatta indicazione in calce della persona alla quale è stata spedita (art. 475 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) e non siano spedite in forma esecutiva più copie del medesimo titolo in favore di ogni titolare attivo del credito”.
(Cass. civ., Sez. III, Sent., 15/02/2023, n. 4676).
Inoltre, quanto al difetto di procura, occorre precisare che la per Controparte_1 atto Notaio Dott. di Sacile del 25.11.2021, Rep. 32859 Racc. Persona_1
21990, ha conferito procura speciale a La è, infatti, CP_2 Controparte_1 rappresentata in giudizio dalla rimanendo unica parte processuale e non CP_2 due parti distinte. Invero, per prassi consolidata, gli Istituti di credito e le Società veicolo titolari di crediti cartolarizzati rilasciano procura ai fini del recupero dei crediti che, quali mandatari, gestiscono ogni aspetto della riscossione, esercitando ogni potere stragiudiziale e giudiziale. Orbene, in merito alle procure rilasciate dalla società veicolo va rammentata la differenza tra capacità d'agire (e connessa capacità processuale) e legittimazione ad processum. La capacità processuale è il riflesso della capacità di agire, ossia la capacità di compiere e ricevere atti processuali ai fini della tutela di situazione giuridiche soggettive, mentre la c.d. legitimatio ad processum consiste nel potere di compiere tali atti all'interno del processo. Ai sensi dell'art. 77 c.p.c., colui che ha capacità e legittimazione processuale può conferire ad un soggetto terzo il potere di rappresentarlo in giudizio, quindi, di compiere atti processuali in suo nome e per conto, con gli effetti del giudizio che si spiegheranno esclusivamente nei confronti del
Pag. 6 di 7 rappresentato. Dunque, nel caso in questione, qualora il soggetto rappresentato, la società veicolo, abbiano la capacità di agire e di essere parte in giudizio, la procura da essa rilasciata a terzi deve considerarsi perfettamente valida ai sensi dell'art. 77 cod.proc.civ. e soggiace a detta disciplina (per cui solo il preteso rappresentato potrebbe eventualmente eccepire il difetto di potere rappresentativo in capo al falsus procurator).
Ne consegue, che sono da considerarsi efficaci gli atti compiuti dalla mandataria la quale, a sua volta, ha conferito rituale procura alle liti (art. 83 CP_2 cod.proc.civ.) all'odierno difensore.
Invero, viene dato atto (circostanza non oggetto di specifica contestazione) della nuova denominazione assunta dalla (denominazione assunta con delibera CP_2 dell'assemblea straordinaria con atto a rogito Notaio di Roma del Persona_2
25/06/2019 di denominazione quest'ultima che era stata assunta da CP_7 come deliberato dall'Assemblea Controparte_8
Straordinaria in data 30 ottobre 2015, con verbale del Notaio di Milano Persona_3 rep. 12539 racc. 6528). In particolare, il mutamento della denominazione della mandataria non ha alcun rilievo in quanto il cambio di denominazione non modifica l'identità della persona giuridica. Ne consegue che non si verifica un mutamento nella titolarità dei rapporti giuridici con la conseguente validità della originaria procura alle liti idonea anche alla costituzione in giudizio.
La difficoltà interpretativa del quadro normativo di riferimento giustifica la compensazione dele spese di lite della presente fase di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta le domande di parte attrice;
✓ compensa le spese di lite.
Tribunale di Roma, 25 giugno 2025
Il Giudice
RN AR
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