Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
La parte convenuta, non costituita, nel rapporto processuale originario con l'attore, non è decaduta dalla facoltà di dedurre mezzi istruttori riguardanti la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da un convenuto costituito, prima della notificazione della domanda riconvenzionale contro di essa rivolta e della valida instaurazione del rapporto processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/12/2010, n. 24856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24856 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. D'AMICO Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT NI ED *[...]*, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARSEGLIA CARLO con studio in 71100 FOGGIA, VIA DEGLI AVIATORI 94 giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TORO ASSICURAZIONI S.P.A. quale incorporante la LLOYD ITALICO ASSICURAZIONI S.P.A. *13432270158* in persona dell'Amministratore Delegato e Legale rappresentante Dott. \SANDRO @SALVATI\, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FERDINANDO MARIA POGGIOLI 1, presso lo studio dell'avvocato ROGANI RAFFAELE, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
IN AN RI *[...]*, FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A. *00818570012*, \DRO AZ *[...]*;
- intimati -
avverso la sentenza n. 406/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 9/12/2004, depositata il 07/03/2006, R.G.N. 2327/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato RAFFAELE ROGANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
\\AN TA @Cardinale\ conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Bovino la YD LI di Assicurazioni s.p.a., la La Fondiaria SAI Assicurazioni s.p.a., \G @DON e NO TO CO per sentire dichiarare la responsabilità del conducente di un autoveicolo nella causazione di un sinistro stradale e per l'effetto condannare in solido la YD LI di Assicurazioni s.p.a. e \G @DON al pagamento della somma di L.
1.684.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre accessori. In subordine, in caso di accertato concorso di colpa di \C TO CO nella causazione del sinistro, l'attrice chiedeva di condannare anche quest' ultimo, in solido con La Fondiaria SAI Assicurazioni s.p.a. e gli altri convenuti al risarcimento dei danni, oltre accessori.
Esponeva la AR\: che il *16.7.2000* si era verificato un incidente stradale tra l'autovettura di proprietà, e condotta dal coniuga \TO CO NO, ed altra autovettura di proprietà di \G @DON, condotta dal coniuge di quest'ultima \P BR;
che \C TO CO, a causa del piano stradale allagato per il forte temporale in corso, perdeva il controllo della propria vettura e invadeva la corsia opposta, ivi arrestandosi di traverso, quando veniva urtato nella fiancata laterale sinistra e scaraventato contro il guardrail dall'altra autovettura che sopraggiungeva nella stessa direzione di marcia a forte velocità.
Si costituiva il NO\ che proponeva domanda riconvenzionale affinché fosse dichiarata la responsabilità esclusiva del conducente della Opel Corsa.
Veniva dichiarata la contumacia della \DON, della compagnia La Fondiaria s.p.a. nonché della YD LI.
Quest'ultima si costituiva soltanto in data 13.2.2001, dopo la prima udienza.
Il Giudice di Pace, con ordinanza del 16.3.2001, dichiarava, nei confronti della stessa YD, la decadenza da richieste istruttorie e produzioni documentali.
All'udienza del 19.5.2001 la YD LI sollevava l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale esperita dal NO\ per mancata notifica nei suoi confronti.
Il 14.6.2001 il Giudice di Pace disponeva la notifica della comparsa contenente detta riconvenzionale, sia alla \DON che alla YD LI rimettendo quest'ultima nei termini per la richiesta di mezzi istruttori.
Con sentenza n. 34/02 del 21.9.2002 il Giudice di Pace dichiarava estinta la domanda proposta dall'attrice per intervenuto risarcimento del danno richiesto;
dichiarava la corresponsabilità della convenuta \G @DON nella misura del 60 per cento e del convenuto \TO CO NO nella misura del 40 per cento. Quindi in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava \G @DON e la YD LI Assicurazioni, in solido, al pagamento a favore di \TO CO NO, del risarcimento danni.
Avverso tale sentenza proponeva appello la YD LI di Assicurazioni s.p.a. chiedendo di rigettare la domanda proposta da \TO CO NO perché infondata.
Si costituiva \TO CO NO ed eccepiva l'inammissibilità dell'appello perché non contenente ne' l'esposizione dei fatti, ne' i motivi specifici di impugnazione. Nel merito chiedeva il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto;
proponeva appello incidentale chiedendo di dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità di \G @DON nella causazione del sinistro.
Il Tribunale di Foggia, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l'appello principale e dichiarava l'esclusiva responsabilità di \TO CO NO condannandolo al rimborso, in favore della YD LI di Assicurazioni s.p.a., di quanto percepito in virtù della suddetta sentenza del Giudice di Pace;
condannava \TO CO NO al pagamento delle spese processuali in favore della YD Adriatico Assicurazioni. Proponeva ricorso per cassazione \TO CO NO con cinque motivi. Resisteva con controricorso la Toro Assicurazioni s.p.a.
Le altre parti intimate non svolgevano attività difensiva. Presentavano memoria ex art. 378 c.p.c. sia NO TO CO, sia Toro Assicurazioni s.p.a. quale incorporante la YD LI Assicurazioni s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 163 e 324 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonché art. 112 c.p.c. in relazione all'art.360 c.p.c., n. 4 con conseguente nullità della sentenza ed insufficiente o contraddittoria ovvero apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art.360 c.p.c., n.
5. Sostiene parte ricorrente che nell'atto di appello mancano sia l'esposizione dei fatti, prescritta dall'art. 342 c.p.c., necessaria per comprendere le circostanze e le modalità del sinistro ed effettuare una valutazione delle rispettive responsabilità; sia l'indicazione dei motivi specifici di impugnazione, necessari per comprendere quali siano le censure mosse alla decisione del primo giudice. L'inosservanza del principio di specificità determina la inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio. La mancata esposizione dei fatti essenziali, nonché la mancata specificazione dei motivi a confutazione delle: valutazioni effettuate dal primo giudice non potevano consentire al Tribunale di pronunciarsi nel merito. Esse in particolare hanno condotto l'impugnata sentenza, secondo il ricorrente, ad una erronea ricostruzione della fattispecie concreta e della dinamica dell'incidente.
Il motivo è infondato.
Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342 c.p.c., comma 1, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure (Cass., 11.10.2006, n. 21745; Cass., 24.8.2007, n. 17960). Nell'impugnata sentenza il Giudice ha adeguatamente motivato in ordine alla presenza di specifici motivi di gravame e mostra di aver correttamente apprezzato le circostanze di fatto relative all'incidente.
Con il secondo motivo del ricorso il NO\ denuncia Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 con conseguente nullità della sentenza nonché degli artt. 75, 77, 81, 83, 84 115 e 324 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 ed omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Sostiene parte ricorrente che la sentenza è affetta da vizio di motivazione in relazione alla omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimatio ad processum e che non può ritenersi ammissibile l'appello proposto da chi difetta di legittimazione processuale. Infatti, sostiene parte ricorrente, come si evince dalla procura alle liti stesa in calce alla copia dell'atto di citazione notificato alla YD LI s.p.a., questa era stata rilasciata da tale LO RE, qualificatosi come "il funzionario procuratore" e non dal legale rappresentante. Nè risultava indicata, oltre che prodotta, la procura in virtù della quale sarebbe stato conferito al suddetto RE GR il potere di rappresentanza processuale. Sostiene altresì parte ricorrente che il difetto di legittimazione è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. Il motivo è infondato.
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha infatti l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l'onere di riscontrare l'esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all'effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa. (Cass., Sez. Un.1.10.2007, n. 20596). Nel caso in esame la YD LI si è avvalsa di una procura rilasciata in primo grado e valevole anche per l'appello. La contestazione non è stata fatta in primo grado e neanche in appello, ma è stata sollevata per la prima volta in cassazione. Con il terzo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 157, 159, 161, 292, 320, 324 e 346 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; nonché nullità della sentenza per essere state utilizzate prove illegittimamente acquisite nonostante la decadenza, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, nonché erronea, insufficiente od apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art.360 c.p.c., n.
5. Il ricorrente ritiene nulla la sentenza impugnata in quanto il giudice di merito avrebbe utilizzato prove acquisite illegittimamente per avvenuta decadenza. A suo avviso in particolare il Giudice di Pace non poteva tener conto ne' delle dichiarazioni dei vigili urbani, ne' del rapporto acquisito dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, inficiando altrimenti di nullità la sentenza emessa.
Il motivo è infondato.
Secondo l'impugnata sentenza la domanda riconvenzionale proposta da \TO CO NO nel giudizio di primo grado non era stata notificata alla YD LI e a \G @DON; la loro presenza in giudizio era conseguenza dell'atto di citazione di AR AN TA\, tanto che il Giudice di Pace, con ordinanza del 14.6.2001 assegnò al legale del NO\ il termine per notificare la suddetta domanda ai convenuti in riconvenzionale. Ne consegue che prima di tale termine non poteva essersi formata nessuna preclusione processuale in ordine alla richiesta di prove da parte della YD LI per dimostrare l'infondatezza della domanda riconvenzionale (altrimenti sarebbe stato violato il principio del contraddittorio). Pertanto il Giudice di Pace legittimamente autorizzò l'acquisizione del rapporto dei VV.UU. di Cerignola e la prova testimoniale per mezzo degli stessi verbalizzanti. L'intervento dell'ufficiale giudiziario nel procedimento di notificazione serve a dare certezza pubblica alla notificazione stessa e alla sua data, perché dalla notificazione scaturisce una serie di effetti, di natura processuale (litispendenza, termine per la costituzione del convenuto ed altro) di natura sostanziale (i cosiddetti effetti sostanziali della domanda relativi all'interruzione - sospensione della prescrizione, alle ipotesi di trascrizione della domanda etc, sicché la certezza pubblica occorrente alla notificazione viene a riguardare non soltanto le parti, ma anche i terzi che possono essere coinvolti nel giudizio, ovvero indirettamente pregiudicati dalla sentenza. La statuizione del Giudice di Pace che ha ravvisato nella specie l'inesistenza della notificazione della domanda riconvenzionale non era suscettibile di sanatoria, tenuto conto della inesistenza del rapporto processuale. Una volta instaurato tale rapporto, da quel momento la convenuta assicurazione poteva articolare i mezzi di prova e quindi non era affatto decaduta dalla relativa richiesta (Cass., 10.5.2005, n. 9772). Con il quarto motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 346, 112 e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4 nonché carente, erronea od apparente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Sostiene il ricorrente che il Giudice d'appello, a fronte della richiesta dell'appellante di riduzione del suo grado di colpa non poteva affermare la sua responsabilità esclusiva.
Il motivo è infondato.
Con l'atto d'appello la YD LI contestava in toto la responsabilità dell'assicurata e intendeva fare attribuire al NO\ la colpa esclusiva o la minor colpa.
Deve dunque escludersi la non corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.
Con il quinto ed ultimo motivo si denuncia Violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2043 e 2054 c.c. nonché artt. 148 e 149 C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; nonché omessa, insufficiente, contraddittoria o apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Sostiene parte ricorrente che il Tribunale ha stravolto i fatti con una motivazione che non tiene conto degli elementi raccolti in atti, ma fondata su supposizioni e contraddizioni, in violazione dei principi in materia. Il ragionamento seguito dal giudice, prosegue parte ricorrente, è palesemente contraddittorio e nega la stessa logica, oltre che i principi in tema di causalità.
Il motivo è infondato in quanto propone una diversa ricostruzione della fattispecie concreta attraverso un riesame delle risultanze di causa. Riesame non consentito in sede di legittimità. Inoltre la censura è generica e in parte non autosufficiente.
In conclusione, per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente condannata alle spese del processo che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.200,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2010