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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 14/07/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 636/2025 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 636/2025 promosso con ricorso depositato in data 02/04/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MAZZUCCO ERMINIO e dell'avv. MAZZUCCO VALENTINA ( ) C.F._3
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. MAZZUCCO
ERMINIO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e CP_1
, nati a Vittorio Veneto (TV) il 13.10.2010; CP_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2 13.10.2012 in Comune di Pieve d'Alpago (BL)
da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 2, parte II, serie B, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chies d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1. La casa sita in Chies d'Alpago (BL), via Salita Venal n. 22 (fg.
13, particella 181 sub 2 graffata con la particella 182), rimarrà
assegnata al sig. , il quale manterrà l'accollo totale Parte_2
delle rate residue del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio
del Veneto spa mediante atto notarile del 21.3.2018, registrato il
28.3.2018 al n. 1623 serie 1T;
2. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, CP_1 CP_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3. ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
4. l figli verranno collocati prevalentemente presso la madre;
5. il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando vorrà, sempre
3 previo avviso, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, studio e ordinato regime di vita dei minori, e potrà tenerli con sé:
- dal sabato pomeriggio alla domenica sera, durante il periodo scolastico e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante l'estate e le festività, il tutto salvo diverso accordo;
- relativamente al periodo natalizio e pasquale, i genitori si accorderanno appositamente garantendo l'alternanza per i giorni di Natale o Pasqua. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni anche non consecutivi con il padre,
da concordarsi tra i genitori, indicativamente entro il 31 maggio,
secondo i rispettivi periodi di ferie;
- i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui i figli rimarranno con il padre;
6. il padre verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, €.350 (€.175
per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei minori,
importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
7. le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative) che verranno sostenute nell'interesse dei figli, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% facendo espresso rinvio a quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Belluno del
21.10.2021;
8. ciascun genitore porterà in detrazione al 50% le spese detraibili sostenute in favore dei figli (mediche, scolastiche, sportive);
4 9. l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra a tal fine il sig. , qualora ve ne fosse la Pt_1 Pt_2
necessità, fornirà documentazione e sottoscriverà i moduli per il versamento dell'assegno unico a favore della madre.
10. nulla sarà dato dall'uno all'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
11. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità e passaporto per i figli nonché ad andare all'estero con i minori, nei limiti dei periodi di vacanza e per motivi turistici (con reciproco obbligo di comunicazione);
12. i sigg.ri si impegnano a rivedere in aumento Pt_1 Pt_2
le condizioni economiche di mantenimento dei figli a seguito della vendita della casa familiare in comproprietà sita a Chies d'Alpago,
Via Salita Venal e alla conseguente estinzione del mutuo contratto con Cassa di Risparmio del Veneto.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. CRON. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il tribunale di Belluno composto dai magistrati:
dott. Umberto GIACOMELLI presidente rel.
dott.ssa Chiara SANDINI giudice dott. Beniamino MARGIOTTA giudice riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione S E N T E N Z A effetti civili del matrimonio nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del
– ricorso congiunto matrimonio iscritto al n. 636/2025 promosso con ricorso depositato in data 02/04/2025
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MAZZUCCO ERMINIO e dell'avv. MAZZUCCO VALENTINA ( ) C.F._3
elettivamente domiciliati presso il difensore avv. MAZZUCCO
ERMINIO
RICORRENTI
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto cessazione effetti civili del
matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto;
poiché la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi in ordine alla prole rispondono all'interesse morale e materiale dei figli e CP_1
, nati a Vittorio Veneto (TV) il 13.10.2010; CP_2
vista la dichiarazione autografa dei ricorrenti, autenticata dal difensore e pervenuta telematicamente;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
p r o n u n c i a
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
2 13.10.2012 in Comune di Pieve d'Alpago (BL)
da
Parte_1
e
Parte_2
trascritto al n. 2, parte II, serie B, anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Chies d'Alpago (BL) alle seguenti condizioni:
1. La casa sita in Chies d'Alpago (BL), via Salita Venal n. 22 (fg.
13, particella 181 sub 2 graffata con la particella 182), rimarrà
assegnata al sig. , il quale manterrà l'accollo totale Parte_2
delle rate residue del mutuo stipulato con la Cassa di Risparmio
del Veneto spa mediante atto notarile del 21.3.2018, registrato il
28.3.2018 al n. 1623 serie 1T;
2. I figli e saranno affidati ad entrambi i genitori, CP_1 CP_2
che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso,
assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, al sistema educativo e alla loro salute, tenendo conto delle loro inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
3. ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
4. l figli verranno collocati prevalentemente presso la madre;
5. il padre avrà la facoltà di vedere i figli quando vorrà, sempre
3 previo avviso, compatibilmente con il rispetto delle esigenze di salute, studio e ordinato regime di vita dei minori, e potrà tenerli con sé:
- dal sabato pomeriggio alla domenica sera, durante il periodo scolastico e dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante l'estate e le festività, il tutto salvo diverso accordo;
- relativamente al periodo natalizio e pasquale, i genitori si accorderanno appositamente garantendo l'alternanza per i giorni di Natale o Pasqua. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno quindici giorni anche non consecutivi con il padre,
da concordarsi tra i genitori, indicativamente entro il 31 maggio,
secondo i rispettivi periodi di ferie;
- i genitori si danno sin d'ora reciproco consenso a concordare direttamente tra loro ulteriori e diversi periodi in cui i figli rimarranno con il padre;
6. il padre verserà, entro il giorno 10 di ogni mese, €.350 (€.175
per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei minori,
importo soggetto a rivalutazione ISTAT;
7. le spese straordinarie (medico-sanitarie, scolastiche, sportive e ricreative) che verranno sostenute nell'interesse dei figli, verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% facendo espresso rinvio a quanto disposto dal protocollo del Tribunale di Belluno del
21.10.2021;
8. ciascun genitore porterà in detrazione al 50% le spese detraibili sostenute in favore dei figli (mediche, scolastiche, sportive);
4 9. l'Assegno Unico Universale per i figli sarà percepito interamente dalla sig.ra a tal fine il sig. , qualora ve ne fosse la Pt_1 Pt_2
necessità, fornirà documentazione e sottoscriverà i moduli per il versamento dell'assegno unico a favore della madre.
10. nulla sarà dato dall'uno all'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
11. i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e rinnovo dei documenti d'identità e passaporto per i figli nonché ad andare all'estero con i minori, nei limiti dei periodi di vacanza e per motivi turistici (con reciproco obbligo di comunicazione);
12. i sigg.ri si impegnano a rivedere in aumento Pt_1 Pt_2
le condizioni economiche di mantenimento dei figli a seguito della vendita della casa familiare in comproprietà sita a Chies d'Alpago,
Via Salita Venal e alla conseguente estinzione del mutuo contratto con Cassa di Risparmio del Veneto.
Ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di stato civile dell'amministrazione competente perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Belluno, il 22/05/2025
Il presidente est.
Umberto Giacomelli
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