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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11905/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), (C.F. ) C.F._1 Controparte_3 C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI –
Oggetto: locazione operativa
CONCLUSIONI: Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in atti, la società Controparte_1 (C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IVA_2 [...] fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della ragione sociale, come si Controparte_4 evince a pag. 8 della visura storica sub doc. 2 ricorso introduttivo) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 46.145,64 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, in solido con la società, i soci illimitatamente responsabili
(C.F.: ) e (C.F.: ) per le Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2 obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della società
[...]
– cfr. pag. 8 visura storica sub doc. 2 ricorso Controparte_5 introduttivo) al pagamento della complessiva minor somma di Euro 9.176,05 come meglio quantificata e
pagina 1 di 8 dettagliata in atti, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
2. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica degli atti ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 27 marzo 2024 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Milano esponendo: che la stipulava con la società resistente contratto di locazione di beni Parte_1
mobili n. 136-6211 (doc. 3); che la acquistava i beni oggetto del suddetto contratto presso la TE & TE Società Pt_1
Cooperativa, indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta, corrispondendo l'importo complessivo di € 40.571,00, oltre IVA (doc. 4), ed il bene veniva regolarmente consegnato in data
16.06.2015 dal fornitore al conduttore (cfr. verbale di consegna doc. 5); che il contratto sottoscritto prevedeva a carico del conduttore l'obbligo di pagamento di n. 60 canoni di
Euro 836,57 ciascuno, oltre IVA, da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata (canone trimestrale Euro 2.509,71 oltre IVA, per n. 20 trimestri), per un totale complessivo di Euro
50.194,20 oltre IVA (doc. 1); che il conduttore provvedeva al pagamento dei primi n. 8 canoni di locazione trimestrali, per un totale di Euro 20.077,68 oltre IVA, ma non provvedeva al pagamento delle fatture n. 388481, 707900, 937323
e 891514 emesse da per complessivi Euro 10.987,75, IVA inclusa (doc. 6); Pt_1
che, a seguito dell'inadempimento, la , in data 29.3.2018 (doc. 7), tramite Parte_1 lettera raccomandata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali di contratto), comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto richiedendo, altresì, il pagamento delle fatture emesse per i canoni rimasti insoluti e la restituzione dei beni oggetto del contratto entro il termine di otto giorni (artt. 13 e 14 condizioni generali di contratto); pagina 2 di 8 che, in data 26.04.2018, in seguito alla risoluzione contrattuale, il conduttore sottoscriveva un piano di rientro che prevedeva il versamento del totale dovuto in seguito alla risoluzione in 48 rate mensili da
Euro 709,67 l'una a decorrere dal 30.04.2018 (doc. 8); che, tuttavia, la resistente provvedeva a versare solo n. 12 rate da Euro 709,67 ciascuna e, dunque, in data 3.10.2019 (doc. 9) veniva inoltrata lettera di messa in mora con intimazione di pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto, oltre al reso del materiale;
che, vista l'inerzia della resistente, riservandosi di agire in separato giudizio per il recupero Pt_1
delle ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione contrattuale (somme per cui agisce ora con il presente ricorso), chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 3884/2020 (RG
53048/2019) per le seguenti somme: Euro 2.471,71 (residuo delle fatture insolute per complessivi
Euro 10.987,75, IVA inclusa, sub doc. 6, al netto degli acconti corrisposti per complessivi Euro
8.516,04 in virtù del piano di rientro del 26.04.2018 sub doc. 8), Euro 800,00, oltre accessori di legge
(Euro 956,80 con spese generali al 15% e C.P.A. 4% incluse) per compensi professionali ed Euro
145,50 per esborsi. che detto decreto diveniva definitivamente esecutivo per mancata opposizione (doc. 10), ma la resistente proponeva un nuovo piano di rientro (doc. 11), accettato da che prevedeva la Pt_1
corresponsione del dovuto residuo, oltre spese del monitorio, in n. 36 rate mensili da Euro 735,97 l'una a decorrere da dicembre 2019 (complessivi Euro 26.494,92); che anche questo piano di rientro non veniva adempiuto dalla resistente, che provvedeva a versare la minor somma di euro 19.135,22, così imputata: saldo fatture insolute residue di cui al Decreto
Ingiuntivo (Euro 2.471,71); spese di lite liquidate nel Decreto Ingiuntivo per Euro 800,00 oltre accessori di legge per compensi;
Euro 145,50 per spese esenti, nonché per il residuo di Euro
15.561,21, a titolo di indennizzo;
che in data 27.07.2023 corrispondeva l'imposta di registro del decreto ingiuntivo, pari ad Pt_1
euro 627,75 (doc. 12); che in data 2.8.2023 veniva inoltrata intimazione di pagamento dell'imposta di registro e delle rate insolute del piano di rientro, pena l'avvio di azioni giudiziarie (doc. 13); che anche la procedura di negoziazione assistita veniva avviata senza esito e comunque la resistente non riconsegnava il materiale.
Ciò premesso la così concludeva: Parte_1
Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso:
pagina 3 di 8
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la società
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, già fino al 6.12.2019 Controparte_4
(data della trasformazione della ragione sociale, come si evince a pag. 8 della visura storica sub doc. 2) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 46.145,64 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.2. condannare la società (C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_4
fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della ragione sociale, come si
[...]
evince a pag. 8 della visura storica sub doc. 2) alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con
l'Ufficio Logistica di inviando una email a Pt_1 Email_1
ED ALTRESÌ,
1.3. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, in solido con la società, i soci illimitatamente responsabili (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F.: ) per le obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data
[...] C.F._2
della trasformazione della società in Controparte_4
– cfr. pag. 8 visura storica sub doc. 2) al pagamento della Controparte_1
complessiva minor somma di Euro 9.176,05 come meglio quantificata e dettagliata in narrativa, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.4. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, in solido con la società, i soci illimitatamente responsabili (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F.: ) alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 C.F._2 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando una email a Pt_1 Email_1
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della
pagina 4 di 8 maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c.
1bis, DM 55/2014.
Con ordinanza del 23.7.2024 veniva dichiarata contumacia nei confronti di Controparte_4
(rectius srl) e in data 3.12.2024 la contumacia di e e veniva Controparte_3 Controparte_2
rinviata la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza in data 12.2.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si osserva che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass.
2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione
pagina 5 di 8 civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori sono costituiti:
-dal contratto di locazione di beni mobili n. 136-6211 (doc. 3);
- dal verbale di consegna dei beni oggetto del contratto (doc. 5);
- dalle fatture n. 388481, 707900, 937323 e 891514 emesse da (cfr. doc. 6), rimaste in parte Pt_1
impagate anche in conseguenza dei piani di rientro.
Si rileva che nel presente giudizio i resistenti sono rimasti contumaci e, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del resistente contumace.
La parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, oltre ad aver depositato il contratto di locazione di beni mobili (doc. 3) e le fatture rimaste insolute (doc. 6) ha allegato di aver acquistato i beni oggetto del primo contratto presso TE & TE Società Cooperativa indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta, corrispondendo l'importo complessivo di € 40.571,00, oltre IVA, e che il bene veniva regolarmente consegnato dal fornitore al conduttore (cfr. verbale di consegna doc. 5).
Dunque, la risoluzione risulta legittimamente intimata dalla ricorrente, la quale ha integralmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, a fronte degli incontestati inadempimenti degli odierni resistenti.
Quanto alle pretese economiche della parte ricorrente, si osserva che è dovuto, da parte di
[...]
l'indennizzo per la mancata restituzione del materiale, prevedendo l'art.14, comma 2 Controparte_1 delle condizioni generali che: “in caso di ritardo nella restituzione … il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base Parte_1
dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale”. Si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell'importo, di euro 45.517,89, pari al valore del canone mensile moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (29.03.2018) e quella di redazione del ricorso (27.03.2024), ovvero pari a 1/30 del canone mensile di euro 836,57, oltre iva
(euro 27,89, oltre iva) moltiplicato per 2190 giorni, per un importo complessivo di euro 61.079,10, detratta la somma di Euro 15.561,21 versata a titolo di acconti corrisposti in esecuzione del piano di pagina 6 di 8 rientro sub doc. 11.
Per lo stesso motivo risulta dovuta la somma di euro 1.646,92 (già compresa nell'importo di euro
45517,89), richiesta nei confronti di e quali soci Controparte_2 Controparte_3
illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della società Controparte_5
, quale residuo di indennizzo (Euro 17.208,13 detratta la somma di Euro 15.561,21 versata a titolo
[...]
di acconti corrisposti in esecuzione del piano di rientro sub doc. 11), ex art. 14 Condizioni Generali ed ex art. 1591 c.c., pari al valore di 1/30 del canone mensile moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (sempre 29.3.2018) e quella di trasformazione della società in Controparte_4 Controparte_4 Controparte_1
(6.12.2019 – cfr. pag. 8 del doc. 2). Pertanto, questi vanno condannati in solido con la società al
[...]
pagamento del suddetto importo. Per quanto riguarda il rimborso della somma di euro 627,75 per l'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate sul Decreto Ingiuntivo n. 3884/2020 del
Tribunale di Milano, si rileva che trattasi di spesa conseguente ad altro titolo esecutivo ed azionabile col medesimo.
Dovuta è la “penale per inadempimento contrattuale”, determinata nel ricorso in euro 7.529,13 (pari alla somma di tre canoni periodici), richiesta sempre nei confronti di e Controparte_2
quali soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte fino al Controparte_3
6.12.2019 (data della trasformazione della società di Controparte_4 [...]
, ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto. Controparte_5
Secondo tale articolo contrattuale “Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14, per l'eventuale eccessivo deterioramento del
Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere il maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”. Tale importo appare dovuto in base alle disposizioni contrattuali sottoscritte ed accettate dalle parti. Il calcolo risulta altresì effettuato in base a quanto disposto dal su richiamato articolo 13 comma 2 delle disposizioni generali del contratto.
L'importo dovuto andrà maggiorato degli interessi legali.
Infine, non c'è da provvedere sulla richiesta di restituzione dei materiali di cui al contratto, proposta nel ricorso e non riportata nelle ultime conclusioni, in quanto la ricorrente ha dichiarato all'udienza del 12.2.2025 che i beni oggetto della locazione erano stati riconsegnati.
pagina 7 di 8 Le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 45.517,89, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo,
a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale tra la data di risoluzione dei contratti e quella di redazione del ricorso (27.03.2024), in solido con e Controparte_2
, quali soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte fino Controparte_3 al 6.12.2019, fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.646,92;
2) condanna e , quali soci illimitatamente Controparte_2 Controparte_3
responsabili per le obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della società
, a Controparte_4 Controparte_5
corrispondere a la somma di euro 7.529,13, a titolo di penale per Parte_1
inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1 spese processuali che liquida in € 600,60. per spese esenti ed € 5810 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, euro 536 per la negoziazione assistita, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11905/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAJOCCHI Parte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliata in PIAZZA FONTANA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. MAJOCCHI MATTEO
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), (C.F. ) C.F._1 Controparte_3 C.F._2
RESISTENTI - CONTUMACI –
Oggetto: locazione operativa
CONCLUSIONI: Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso:
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in atti, la società Controparte_1 (C.F./P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IVA_2 [...] fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della ragione sociale, come si Controparte_4 evince a pag. 8 della visura storica sub doc. 2 ricorso introduttivo) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 46.145,64 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.2. condannare, per tutto quanto esposto in atti, in solido con la società, i soci illimitatamente responsabili
(C.F.: ) e (C.F.: ) per le Controparte_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2 obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della società
[...]
– cfr. pag. 8 visura storica sub doc. 2 ricorso Controparte_5 introduttivo) al pagamento della complessiva minor somma di Euro 9.176,05 come meglio quantificata e
pagina 1 di 8 dettagliata in atti, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
2. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della maggiorazione per la redazione telematica degli atti ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 27 marzo 2024 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Milano esponendo: che la stipulava con la società resistente contratto di locazione di beni Parte_1
mobili n. 136-6211 (doc. 3); che la acquistava i beni oggetto del suddetto contratto presso la TE & TE Società Pt_1
Cooperativa, indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta, corrispondendo l'importo complessivo di € 40.571,00, oltre IVA (doc. 4), ed il bene veniva regolarmente consegnato in data
16.06.2015 dal fornitore al conduttore (cfr. verbale di consegna doc. 5); che il contratto sottoscritto prevedeva a carico del conduttore l'obbligo di pagamento di n. 60 canoni di
Euro 836,57 ciascuno, oltre IVA, da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata (canone trimestrale Euro 2.509,71 oltre IVA, per n. 20 trimestri), per un totale complessivo di Euro
50.194,20 oltre IVA (doc. 1); che il conduttore provvedeva al pagamento dei primi n. 8 canoni di locazione trimestrali, per un totale di Euro 20.077,68 oltre IVA, ma non provvedeva al pagamento delle fatture n. 388481, 707900, 937323
e 891514 emesse da per complessivi Euro 10.987,75, IVA inclusa (doc. 6); Pt_1
che, a seguito dell'inadempimento, la , in data 29.3.2018 (doc. 7), tramite Parte_1 lettera raccomandata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avvalendosi della clausola risolutiva espressa (art. 12 delle condizioni generali di contratto), comunicava l'intervenuta risoluzione del contratto richiedendo, altresì, il pagamento delle fatture emesse per i canoni rimasti insoluti e la restituzione dei beni oggetto del contratto entro il termine di otto giorni (artt. 13 e 14 condizioni generali di contratto); pagina 2 di 8 che, in data 26.04.2018, in seguito alla risoluzione contrattuale, il conduttore sottoscriveva un piano di rientro che prevedeva il versamento del totale dovuto in seguito alla risoluzione in 48 rate mensili da
Euro 709,67 l'una a decorrere dal 30.04.2018 (doc. 8); che, tuttavia, la resistente provvedeva a versare solo n. 12 rate da Euro 709,67 ciascuna e, dunque, in data 3.10.2019 (doc. 9) veniva inoltrata lettera di messa in mora con intimazione di pagamento delle somme dovute a seguito della risoluzione del contratto, oltre al reso del materiale;
che, vista l'inerzia della resistente, riservandosi di agire in separato giudizio per il recupero Pt_1
delle ulteriori somme dovute a seguito della risoluzione contrattuale (somme per cui agisce ora con il presente ricorso), chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 3884/2020 (RG
53048/2019) per le seguenti somme: Euro 2.471,71 (residuo delle fatture insolute per complessivi
Euro 10.987,75, IVA inclusa, sub doc. 6, al netto degli acconti corrisposti per complessivi Euro
8.516,04 in virtù del piano di rientro del 26.04.2018 sub doc. 8), Euro 800,00, oltre accessori di legge
(Euro 956,80 con spese generali al 15% e C.P.A. 4% incluse) per compensi professionali ed Euro
145,50 per esborsi. che detto decreto diveniva definitivamente esecutivo per mancata opposizione (doc. 10), ma la resistente proponeva un nuovo piano di rientro (doc. 11), accettato da che prevedeva la Pt_1
corresponsione del dovuto residuo, oltre spese del monitorio, in n. 36 rate mensili da Euro 735,97 l'una a decorrere da dicembre 2019 (complessivi Euro 26.494,92); che anche questo piano di rientro non veniva adempiuto dalla resistente, che provvedeva a versare la minor somma di euro 19.135,22, così imputata: saldo fatture insolute residue di cui al Decreto
Ingiuntivo (Euro 2.471,71); spese di lite liquidate nel Decreto Ingiuntivo per Euro 800,00 oltre accessori di legge per compensi;
Euro 145,50 per spese esenti, nonché per il residuo di Euro
15.561,21, a titolo di indennizzo;
che in data 27.07.2023 corrispondeva l'imposta di registro del decreto ingiuntivo, pari ad Pt_1
euro 627,75 (doc. 12); che in data 2.8.2023 veniva inoltrata intimazione di pagamento dell'imposta di registro e delle rate insolute del piano di rientro, pena l'avvio di azioni giudiziarie (doc. 13); che anche la procedura di negoziazione assistita veniva avviata senza esito e comunque la resistente non riconsegnava il materiale.
Ciò premesso la così concludeva: Parte_1
Piaccia all'ILL.MO TRIBUNALE ADITO, contrariis reiectis, previa ogni e qualsivoglia declaratoria di legge e del caso:
pagina 3 di 8
1. NEL MERITO 1.1. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, la società
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, già fino al 6.12.2019 Controparte_4
(data della trasformazione della ragione sociale, come si evince a pag. 8 della visura storica sub doc. 2) al pagamento dell'importo complessivo di Euro 46.145,64 come meglio quantificato e dettagliato in atti, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno;
1.2. condannare la società (C.F./P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, già Controparte_4
fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della ragione sociale, come si
[...]
evince a pag. 8 della visura storica sub doc. 2) alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con
l'Ufficio Logistica di inviando una email a Pt_1 Email_1
ED ALTRESÌ,
1.3. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, in solido con la società, i soci illimitatamente responsabili (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
(C.F.: ) per le obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data
[...] C.F._2
della trasformazione della società in Controparte_4
– cfr. pag. 8 visura storica sub doc. 2) al pagamento della Controparte_1
complessiva minor somma di Euro 9.176,05 come meglio quantificata e dettagliata in narrativa, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., ed oltre rivalutazione ove dovuta, o comunque della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con ogni conseguente provvedimento ritenuto opportuno.
1.4. condannare, per tutto quanto esposto in narrativa, in solido con la società, i soci illimitatamente responsabili (C.F.: ) e Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
(C.F.: ) alla restituzione del Materiale (come meglio dettagliato al punto 3 C.F._2 del presente Ricorso), a proprie cure e spese prendendo appuntamento con l'Ufficio Logistica di inviando una email a Pt_1 Email_1
2. IN VIA ISTRUTTORIA
2.1. Con ogni riserva.
3. IN OGNI CASO
3.1. Con vittoria delle spese di lite e compensi professionali, anche per la procedura di negoziazione assistita esperita, tenuto altresì conto della
pagina 4 di 8 maggiorazione per la redazione telematica del presente atto ex art. 4, c.
1bis, DM 55/2014.
Con ordinanza del 23.7.2024 veniva dichiarata contumacia nei confronti di Controparte_4
(rectius srl) e in data 3.12.2024 la contumacia di e e veniva Controparte_3 Controparte_2
rinviata la causa per la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
Quindi, istruita la causa con produzioni documentali, la stessa veniva posta in decisione, dopo la discussione svolta dalla parte costituita ai sensi dell'art. 281-sexies cpc all'udienza in data 12.2.2025.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
In via preliminare, si osserva che è assolutamente consolidato quell'orientamento della S.C. che statuisce che la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio (Cass.
2003, n. 10948); non è, pertanto, sufficiente la mancata contestazione dei fatti dedotti, posto che l'art. 115, comma 1 c.p.c. precisa che la relevatio ab onere probandi, che consegue alla non contestazione dei fatti affermati dalla controparte, opera solo con riguardo alla parte costituita. Al riguardo, si applica il principio per cui “l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum” per il principio della non contestazione, non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, non potendo la sua mancata costituzione in giudizio essere equiparata, quanto ad effetto probatorio, ad una confessione o ammissione di essi, con conseguente assoluzione dell'attore dall'onere di dimostrarli e del giudice dal potere-dovere di verificare tale assolvimento e comunque dall'accertamento dell'inesistenza di essi se risultante dal materiale probatorio acquisito” (Cass. n.14623 del 23.6.2009).
La contumacia non determina, quindi, la decisione della controversia, dovendo, comunque, il giudice di merito valutare se il fatto dedotto dall'attore sia inquadrabile nell'astratto parametro normativo.
Ciò premesso si rileva che il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione
pagina 5 di 8 civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
Nel caso di specie, i riscontri probatori sono costituiti:
-dal contratto di locazione di beni mobili n. 136-6211 (doc. 3);
- dal verbale di consegna dei beni oggetto del contratto (doc. 5);
- dalle fatture n. 388481, 707900, 937323 e 891514 emesse da (cfr. doc. 6), rimaste in parte Pt_1
impagate anche in conseguenza dei piani di rientro.
Si rileva che nel presente giudizio i resistenti sono rimasti contumaci e, ai sensi dell'art. 215 cpc, la contumacia della parte contro la quale una scrittura è prodotta è di per sé sufficiente a dar luogo al riconoscimento tacito dell'atto; la disposizione in esame stabilisce la regola per cui il mancato assolvimento dell'onere del disconoscimento comporta il riconoscimento tacito della scrittura privata, che farà quindi piena prova della provenienza del documento da chi l'ha sottoscritto.
La scrittura privata prodotta in giudizio si considera riconosciuta a seguito di omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui viene fatta valere ed è questo appunto il caso del resistente contumace.
La parte ricorrente, a sostegno della propria domanda, oltre ad aver depositato il contratto di locazione di beni mobili (doc. 3) e le fatture rimaste insolute (doc. 6) ha allegato di aver acquistato i beni oggetto del primo contratto presso TE & TE Società Cooperativa indicata dallo stesso conduttore in sede di proposta, corrispondendo l'importo complessivo di € 40.571,00, oltre IVA, e che il bene veniva regolarmente consegnato dal fornitore al conduttore (cfr. verbale di consegna doc. 5).
Dunque, la risoluzione risulta legittimamente intimata dalla ricorrente, la quale ha integralmente adempiuto alle obbligazioni contrattuali sulla stessa gravanti, a fronte degli incontestati inadempimenti degli odierni resistenti.
Quanto alle pretese economiche della parte ricorrente, si osserva che è dovuto, da parte di
[...]
l'indennizzo per la mancata restituzione del materiale, prevedendo l'art.14, comma 2 Controparte_1 delle condizioni generali che: “in caso di ritardo nella restituzione … il Conduttore dovrà continuare a corrispondere a a titolo di indennizzo, gli importi che verranno calcolati sulla base Parte_1
dei periodi di fatturazione concordati e previsti dalle Condizioni Particolari di Contratto, sino all'effettiva restituzione del Materiale”. Si ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento la richiesta di pagamento dell'importo, di euro 45.517,89, pari al valore del canone mensile moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (29.03.2018) e quella di redazione del ricorso (27.03.2024), ovvero pari a 1/30 del canone mensile di euro 836,57, oltre iva
(euro 27,89, oltre iva) moltiplicato per 2190 giorni, per un importo complessivo di euro 61.079,10, detratta la somma di Euro 15.561,21 versata a titolo di acconti corrisposti in esecuzione del piano di pagina 6 di 8 rientro sub doc. 11.
Per lo stesso motivo risulta dovuta la somma di euro 1.646,92 (già compresa nell'importo di euro
45517,89), richiesta nei confronti di e quali soci Controparte_2 Controparte_3
illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della società Controparte_5
, quale residuo di indennizzo (Euro 17.208,13 detratta la somma di Euro 15.561,21 versata a titolo
[...]
di acconti corrisposti in esecuzione del piano di rientro sub doc. 11), ex art. 14 Condizioni Generali ed ex art. 1591 c.c., pari al valore di 1/30 del canone mensile moltiplicato per il numero di mensilità intercorrenti tra la data di risoluzione del contratto (sempre 29.3.2018) e quella di trasformazione della società in Controparte_4 Controparte_4 Controparte_1
(6.12.2019 – cfr. pag. 8 del doc. 2). Pertanto, questi vanno condannati in solido con la società al
[...]
pagamento del suddetto importo. Per quanto riguarda il rimborso della somma di euro 627,75 per l'imposta di registro liquidata dall'Agenzia delle Entrate sul Decreto Ingiuntivo n. 3884/2020 del
Tribunale di Milano, si rileva che trattasi di spesa conseguente ad altro titolo esecutivo ed azionabile col medesimo.
Dovuta è la “penale per inadempimento contrattuale”, determinata nel ricorso in euro 7.529,13 (pari alla somma di tre canoni periodici), richiesta sempre nei confronti di e Controparte_2
quali soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte fino al Controparte_3
6.12.2019 (data della trasformazione della società di Controparte_4 [...]
, ex art. 13 comma 2 delle Condizioni Generali di Contratto. Controparte_5
Secondo tale articolo contrattuale “Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14, per l'eventuale eccessivo deterioramento del
Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere il maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell'importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita e la somma di tre canoni periodici”. Tale importo appare dovuto in base alle disposizioni contrattuali sottoscritte ed accettate dalle parti. Il calcolo risulta altresì effettuato in base a quanto disposto dal su richiamato articolo 13 comma 2 delle disposizioni generali del contratto.
L'importo dovuto andrà maggiorato degli interessi legali.
Infine, non c'è da provvedere sulla richiesta di restituzione dei materiali di cui al contratto, proposta nel ricorso e non riportata nelle ultime conclusioni, in quanto la ricorrente ha dichiarato all'udienza del 12.2.2025 che i beni oggetto della locazione erano stati riconsegnati.
pagina 7 di 8 Le spese di lite sono poste a carico delle parti resistenti, stante la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta in concreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna a corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
di euro 45.517,89, oltre interessi legali ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo,
a titolo di indennizzo per la mancata restituzione del materiale tra la data di risoluzione dei contratti e quella di redazione del ricorso (27.03.2024), in solido con e Controparte_2
, quali soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni assunte fino Controparte_3 al 6.12.2019, fino alla concorrenza dell'importo di euro 1.646,92;
2) condanna e , quali soci illimitatamente Controparte_2 Controparte_3
responsabili per le obbligazioni assunte fino al 6.12.2019 (data della trasformazione della società
, a Controparte_4 Controparte_5
corrispondere a la somma di euro 7.529,13, a titolo di penale per Parte_1
inadempimento contrattuale, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di delle
[...] Parte_1 spese processuali che liquida in € 600,60. per spese esenti ed € 5810 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, euro 536 per la negoziazione assistita, CPA ed IVA come per legge.
Milano, 19 marzo 2025
Il Giudice
Caterina Canu
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