Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Somministrazione dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente rel.
Dott. Lucia Cannella Consigliere
Dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° R.G. 371/2022, posta in decisione all'udienza collegiale del 10.7.2024, promossa d a
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Gulisano e Stefano Zoia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di difensori sito in Milano, via Durini 25.
APPELLANTE
c o n t r o già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Nozza ed elettivamente pagina 1 di 22
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e c o n t r o
(C.F. Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, Via
Visconti di Modrone 8/1.
APPELLATO
…
Alla quale è stata riunita la causa civile n.° 394/2022 R.G. promossa da
(C.F. Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Milano, Via
Visconti di Modrone 8/1.
APPELLANTE
c o n t r o già (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Nozza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Martinengo (BG) alla Via A. Pinetti n. 15.
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 2 di 22 e c o n t r o
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cristina Gulisano e Stefano Zoia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di difensori sito in Milano, via Durini 25.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo,
Terza Sezione Civile, pubblicata in data 25.1.2022 con il n.°
296/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza pronunciata dal Tribunale di
Bergamo, oggetto della presente impugnazione e quindi dichiarare che nulla è dovuto dalla a od Controparte_4 CP_1
al , non essendo contrattualmente Controparte_3
(rispetto al condominio), né per altro titolo responsabile, dei consumi registrati e contabilizzati al condominio.
- Solo nella non creduta ipotesi di ritenuta responsabilità della ditta
dichiarare tenuto altresì il condominio centro Parte_1
servizi l'Onda, in persona dell'amministratore pro tempore ex lege responsabile, in via concorsuale con l'odierna impugnante, essendo lo stesso condominio gravato da oneri di responsabilità dei propri impianti.
pagina 3 di 22 - Con il favore delle spese del primo grado di giudizio e del presente grado d'appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Per l'Onda: Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta, previe le declaratorie del caso, così giudicare:
A. In via preliminare: dichiarare inammissibile e/o infondato e/o improcedibile l'appello incidentale tardivo proposto da CP_1
per i motivi esposti in atti;
B. Nel merito: respingersi, per i tutti i motivi esposti in atti, tutte le domande delle controparti formulate con l'impugnazione della sentenza n. 150/2022 del Tribunale di Bergamo, III Sezione civile - G.I. Dott. Tommaso
Del Giudice- emessa in data 25 gennaio 2022 e pubblicata in pari data, resa nella causa civile di I° grado R.G. 7630/2019 promossa da e da in via incidentale e Parte_1 CP_1
per l'effetto, rigettare le impugnazioni proposte;
riformare parzialmente la Sentenza n. 150/2022 del Tribunale di
Bergamo, III Sezione Civile – G.U. Dott. Tommaso Del Giudice, emessa in data 25 gennaio 2022 e pubblicata in pari data, resa nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 7630/2019 promossa dal
nei confronti di e Controparte_3 Controparte_1
di e, per l'effetto: – accertare e Parte_1
dichiarare che nulla è dovuto dal Controparte_3
alla alla luce di tutti i motivi esposti in atti;
–
[...] CP_1
pagina 4 di 22 in via subordinata e gradata, per la sola denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, ridurre le pretese creditorie della per tutti i motivi esposti in atti (in CP_1
particolare con riferimento all'operatività del contratto c.d.
“salvasorprese” ed in ordine alle somme indebitamente addebitate al per la depurazione dell'acqua dispersa pari ad € CP_3
101.345,66), nella minor somma che risulterà di Giustizia, anche secondo equità ed in ogni caso, condannare l'appellato
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in Verbania – Intra (VB) alla Via Alpi Giulie 20, a corrispondere direttamente ad quanto risulterà a Controparte_1
quest'ultima dovuto dal , Controparte_3
accertandone e dichiarandone la diretta ed unica responsabilità ed accertando e dichiarando l'estensione della pretesa creditoria di direttamente ed esclusivamente in capo alla Controparte_1 [...]
Parte_1
– sempre nel merito, in via ulteriormente subordinata e gradata, per la sola denegata e non creduta ipotesi di rigetto di tutte le domande proposte dall'appellante, dichiarare la Parte_1
tenuta altresì a manlevare e tenere indenne il Controparte_3
anche con riguardo alla condanna al pagamento in
[...]
favore di delle spese processuali della fase monitoria Controparte_1
e del giudizio di primo grado, nonché delle spese processuali e delle spese del CTU di cui al procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.
R.G. 1715/2018;
C. In via istruttoria:
pagina 5 di 22 - disporre, laddove ritenuto, una consulenza tecnica integrativa che accerti se l'anomalo consumo di acqua verificatosi nel periodo ottobre 2016 - luglio 2017 in relazione all'utenza n. 28062689 intestata al – ed il vizio che l'ha causato – sia Controparte_3
da qualificarsi come occulto, nonché il corretto funzionamento e
l'integrità dei contatori nonché la loro eventuale sostituzione.
D. In ogni caso:
- con condanna delle controparti in solido tra di loro alla rifusione integrale delle spese di lite e delle competenze professionali relative sia al I° che al II° grado di giudizio, nonché alle spese processuali e alle spese del CTU di cui al procedimento ex artt. 696 e 696 bis
c.p.c. R.G. 1715/2018.”
Per Controparte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta:
In via preliminare:
- Dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o infondato l'appello proposto dalla e dal Parte_2
per tutti i motivi Controparte_3
esposti nelle comparse di costituzione e risposta del 22 luglio 2022 il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riscritto;
- per tutte le ragioni esposte nelle medesime comparse di costituzione e risposta dichiarare inammissibile o, comunque, manifestamente infondata e quindi rigettarsi la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di I°; - per
l'effetto, pronunciarsi ordinanza non impugnabile condannando gli appellanti e il Parte_2
pagina 6 di 22 anche in solido tra Controparte_3
loro, al pagamento di una pena pecuniaria in favore di CP_1
nella misura massima prevista dalla legge ex. Art. 283, II°
[...]
comma c.p.c.;
- sul punto specifico, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza di I°, imporre agli appellanti e Parte_2
un'adeguata Controparte_3
cauzione ex art. 283, I° comma c.p.c.
In via ulteriormente preliminare:
- Dichiararsi inammissibile e quindi rigettare quale “nuova eccezione” ex art. 345, comma II° c.p.c. la domanda attorea di riduzione delle pretese creditorie di in ordine alle CP_1
somme addebitate al per la depurazione dell'acqua CP_3
dispersa pari ad €101.345,66 o nella minor somma che risulteràdi
Giustizia, anche secondo equità;
NEL MERITO:
- per tutti i motivi già esposti nelle proprie comparse di costituzione
e risposta, respingersi tutte le domande proposte dagli odierni appellanti nonché le istanze istruttorie dagli stessi formulate con
l'impugnazione della sentenza n. 150/2022 del Tribunale di
Bergamo, resa nella causa civile di I° grado R.G. 7630/2019;
- per l'effetto confermarsi la sentenza di I° grado sopra citata.
In via incidentale:
- accertarsi la responsabilità, parziale o integrale, del manutentore
pagina 7 di 22 e per l'effetto condannare la Parte_1
stessa in persona del suo Parte_1
legale rappresentate pro-tempore, in via solidale col
[...]
al pagamento di tutte le somme Controparte_3
dovute ad (già in forza della CP_1 Controparte_2
sentenza impugnata, compresa l'integrale rifusione delle spese di lite
e delle competenze professionali di tutte le fasi di giudizio, nessuna esclusa (ATP, monitorio, I° grado e Appello).
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge (e ritenuta d'acconto se dovuta), da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario con applicazione dell'aumento ex art. 4 d.m. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In seguito al procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. di cui al n.°
1715/2018 R.G., a cura dell'Ing. con decreto Parte_3
ingiuntivo n.° 2630/2019 il Controparte_3
veniva ingiunto al pagamento in favore di Controparte_2
dell'importo di € 486.735,00, oltre interessi moratori e spese, a titolo di fatture non pagate per la somministrazione dell'acqua.
Il promuoveva opposizione, CP_3 Controparte_3
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la condanna in manleva di della quale Parte_2
chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa.
Si costituiva in giudizio già Controparte_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
pagina 8 di 22 Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio
[...]
che parimenti, chiedeva il rigetto delle Parte_1
avverse domande.
La causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U., a cura sempre dell'Ing. . Parte_3
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo per aver il CP_3
effettuato il pagamento parziale dell'importo di € 9.804,00, in data
16.9.2019.
Per la restante fattura non pagata, condannava l'opponente al pagamento in favore di dell'importo residuo di € Controparte_1
476.931,00, oltre interessi con manleva a carico di
[...]
Parte_1
Ciò, in quanto riteneva che non sussisteva alcun dubbio circa il corretto funzionamento del contatore e che, sia nella relazione di
A.T.P. che nella C.T.U. disposta nel giudizio di merito, era emerso che l'unica possibile causa dei consumi anomali, era stata la rottura di una o di ambedue le valvole limitatrici, in completa apertura, eventualmente anche a seguito della rottura dei galleggianti, elementi siti dopo il contatore.
Osservava che, a tal proposito, risultavano irrilevanti le deduzioni allegate dall'opponente ed in particolare:
- la circostanza per cui l'acqua dispersa dopo il contatore non era stata effettivamente utilizzata dal Condominio menzionato, essendovi stata ugualmente l'erogazione;
- la deduzione per cui non si poteva escludere la sostituzione del contatore dopo la dispersione, in quanto tesi indimostrata;
pagina 9 di 22 - la circostanza per cui nel periodo contestato (ottobre 2016-luglio
2017), vi era stato un generale aumento dei consumi dell'acqua in tutto il Comune di Capriate San Gervasio, perché trattasi di una doglianza generica.
- l'allegazione per cui era esente da responsabilità nei confronti di perché aveva preposto la terza chiamata alla Controparte_1
manutenzione dell'impianto, essendo l'utente, comunque, gravato dall'onere di fornire la prova di aver adottato ogni possibile cautela, che non poteva consistere nel sol fatto di aver affidato ad un altro soggetto il compito di effettuare i controlli dell'impianto idrico.
Riteneva, poi, infondate le doglianze di mala fede dell'opposta, per non aver quest'ultima avvertito prontamente il predetto CP_3
dell'incremento di consumi e, parimenti, rilevava l'inoperatività del c.d. “contratto salvasorprese” in quanto nel caso di specie, non si trattava di perdite d'acqua occulte.
Statuiva che la doveva essere condannata Parte_1
a manlevare e tenere indenne il Controparte_3
per quanto lo stesso doveva corrispondere in ragione della sentenza.
Ciò, in quanto riteneva che, essendo provato che tra opponente e terza chiamata sussisteva un contratto che obbligava quest'ultima anche alla manutenzione e al controllo dell'impianto idrico del condominio, incluso l'ambiente in cui erano siti valvole e galleggianti, la società manutentrice non aveva provato, né di aver correttamente adempiuto, né l'impossibilità sopravvenuta nell'esecuzione della prestazione per causa ad essa non imputabile.
Il Tribunale condannava il al Controparte_3
pagina 10 di 22 pagamento in favore di delle spese processuali del Controparte_1
procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. di cui al n.° 1715/2018, della fase monitoria e del procedimento di opposizione.
Condannava al pagamento in favore del Parte_1
delle spese processuali del Controparte_3
procedimento di opposizione.
Poneva le spese di C.T.U., espletata nel giudizio di opposizione, definitivamente, a carico di mentre Parte_1
poneva le spese della C.T.U. del procedimento ex artt. 696 e 696 bis
c.p.c. di cui al n.°1715/2018, definitivamente a carico del
. Controparte_3
La sentenza veniva gravata, sia da Parte_1
(procedimento R.G. n.° 371/2022) che da Controparte_3
(procedimento R.G. n.° 394/2022).
[...]
In entrambi i procedimenti si costituiva che Controparte_1
proponeva a sua volta, appello incidentale.
Con ordinanza del 14.9.2022 questa Corte disponeva la riunione dei procedimenti, mentre all'udienza del 10.7.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che a nulla rilevava che l'acqua dispersa dopo il contatore, era stata o meno utilizzata dal essendo l'utente tenuto alla Controparte_3
manutenzione del suo impianto idrico privato.
pagina 11 di 22 Osserva che i consumi riportati in fattura erano del tutto eccezionali, che la rete antincendio non era mai stata attivata nel periodo contestato e che pur essendovi tenuta, non aveva Controparte_1
provato il corretto funzionamento del contatore.
Con il secondo motivo si duole che il giudice di primo grado, ritenendo provato che il contratto di assistenza stipulato tra il menzionato e includeva CP_3 Parte_1
anche il controllo e la manutenzione dell'impianto idrico, ha rilevato la responsabilità esclusiva a carico della società manutentrice con la conseguente condanna in manleva nei confronti del
[...]
. Controparte_3
Fa rilevare che lo stesso C.T.U. aveva osservato che nel contratto di assistenza, non era menzionata la manutenzione della riserva idrica.
Pertanto, sostiene che l'unico soggetto responsabile è lo stesso in oggetto, su cui grava l'onere di controllo e di CP_3
manutenzione.
Assume che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nessun rilevo ha la dichiarazione resa da un dipendente della nella relazione di intervento Parte_1
dell'8.2.2018, in cui ha affermato che sin dal 2013, la società si occupava anche della manutenzione della vasca idrica avendo, peraltro, lo stesso C.T.U. osservato che in nessuno dei verbali di rapporto rilasciati durante il periodo di consumo anomalo (ottobre
2016-luglio 2017) compare qualche indicazione circa la verifica/controllo della vasca VVFF e dei suoi impianti di riempimento.
pagina 12 di 22 A sostegno di quanto allegato, osserva che lo stesso C.T.U., avendo rilevato durante il sopralluogo che le valvole di adduzione dell'acqua e i relativi galleggianti, erano stati sostituiti recentemente, aveva dedotto che il era venuto a Controparte_3
conoscenza del malfunzionamento delle valvole e le avesse fatte sistemare, ciò in quanto agli atti era allegata solo una fattura del 31 gennaio 2017 della che si riferisce ad un intervento Controparte_5
sulle valvole di riempimento vasca nell'esercizio 2016/2017, ordinato direttamente dal . Controparte_3
Rileva, che in ogni caso, comunque eventuali consumi in eccesso non sarebbero stati rilevabili, ciò in quanto diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, attraverso il tubo piezometrico il controllo della quantità di acqua in eccesso avrebbe potuto essere solo sperimentale, essendo, peraltro, tale strumento realizzato con il solo scopo di mostrare visivamente la disponibilità della riserva idrica ai fini antincendio, e non già per monitorarne i consumi.
Appello principale del . Controparte_3
Con il primo motivo l'appellante si duole che il Tribunale ha ritenuto non ravvisabile la mala fede nella condotta assunta da
Controparte_1
Ribadisce che la stessa società, pur rilevando gli anomali consumi relativi alla rete idrica utilizzata dal Condominio, anziché, avvertire prontamente, attendeva nove mesi per emettere la relativa fattura.
Pertanto, ritiene che ha assunto una condotta omissiva Controparte_1
rilevabile ex art. 1227 c.c., contribuendo a determinare l'eccessivo consumo di acqua.
pagina 13 di 22 Sostiene inoltre, l'operatività del c.d. “contratto salvasorprese”, in quanto assume che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, le relative perdite di acqua devono qualificarsi come anomale ed occulte poiché la società manutentrice non le ha mai rilevate e comunicate al . CP_3
Con il secondo motivo articola plurime censure alla sentenza.
In primis, si duole che il Tribunale non ha considerato che il non ha effettivamente usufruito Controparte_3
della prestazione di cui chiede il pagamento, ciò in quanto rileva che- poiché è pacifico che l'acqua dispersa era esclusivamente a servizio dell'impianto idrico antincendio del Controparte_3
lo stesso, non è mai entrato in funzione.
[...]
Allega, altresì, che lo stesso C.T.U. aveva osservato che nel periodo ottobre 2016-luglio 2017, vi erano state discordanze di consumo dell'acqua nell'intero paese (Capriate San Gervasio).
Assume che, in ogni caso, poiché l'acqua dispersa era a servizio dell'impianto antincendio, il Tribunale avrebbe dovuto decurtare dalla somma azionata in sede monitoria l'importo della tariffa di depurazione dell'acqua dispersa di € 101.345,66, come esposta in fattura.
Si duole, inoltre, che il giudice di primo grado non ha considerato che successivamente al luglio 2017 il contatore che ha registrato i consumi anomali può essere stato sostituito dalla società manutentrice con uno identico, perfettamente funzionante.
Osserva, infine, che l'eccessivo consumo di acqua non è ascrivile al perché è derivata soprattutto Controparte_3
pagina 14 di 22 dall'inadempimento della società e, Parte_1
quindi, da un fattore inevitabile ed esterno al controllo del fruitore e che la pur essendovi tenuta, non ha dimostrato il Controparte_1
corretto funzionamento del contatore.
Con il terzo motivo si duole che il giudice di primo grado ha accolto la domanda di condanna formulata nei suoi confronti da CP_1
[...]
Sostiene che, invece, il Tribunale avrebbe dovuto accertare la responsabilità esclusiva e diretta a carico di Parte_1
avendogli il l'Onda conferito
[...] Controparte_3
l'incarico di effettuare la manutenzione e il controllo delle vasche idriche e, quindi, posto in essere tutte le opportune cautele per evitare il danno.
Con il quarto motivo, alla luce dei motivi di appello articolati, il chiede la riforma della sentenza gravata in punto spese CP_3
legali con la conseguente condanna degli appellati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nell'ipotesi di rigetto dell'appello proposto, chiede che la sentenza appellata sia riformata nella parte in cui il giudice di primo grado l'ha condannato al pagamento in favore di delle spese Controparte_1
di lite della fase monitoria e del giudizio di opposizione, nonché delle spese di lite e delle spese di C.T.U. di cui al procedimento per
A.T.P..
Ciò, in quanto ritiene che, avendo il Tribunale condannato
[...]
a manlevare e tenere indenne il Parte_1 [...]
per quanto lo stesso doveva corrispondere in Controparte_3
pagina 15 di 22 ragione della sentenza, erano da ritenersi incluse anche le predette spese.
Appello incidentale di Controparte_1
Con un unico motivo chiede che venga accertata la Controparte_1
responsabilità parziale o integrale di e Parte_1
per l'effetto, la condanna della stessa, in via solidale con il all'integrale refusione delle Controparte_3
spese di lite di tutte le fasi del giudizio.
_._
La controversia in oggetto concerne il consumo anomalo di acqua della rete antincendio del Controparte_3
contabilizzato sul contatore matricola n.° 0803001145, per il quale la società erogatrice aveva emesso la fattura n.° Controparte_1
1303/2017 pari ad € 476.931,00, oltre interessi.
Metto conto evidenziare che, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore, è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (ex multis Cass. n.° 23699/2016).
pagina 16 di 22 Ad avviso della Corte è certo che il contatore funzionava correttamente;
ciò, in quanto dalla perizia effettuata in sede di A.T.P. emerge che il consulente ha fatto esaminare il contatore ad un laboratorio specializzato, che non ha riscontrato alcun tipo di malfunzionamento o difetto (allegato 6, rapporto di verifica metrologica).
Sul punto, il perito ha individuato quale unica possibile causa dei consumi anomali “la rottura di una o di ambedue le valvole limitatrici, in completa apertura a seguito della rottura dei galleggianti” e, cioè, elementi siti dopo il contatore.
Ad avviso di questa Corte, in relazione all'onere posto a carico del si ritiene che lo stesso non può Controparte_3
dirsi adempiuto per il solo fatto di aver conferito alla società
[...]
l'incarico di controllare l'impianto idrico del Parte_1
condominio perché l'inadempimento da parte della società manutentrice, non integra un fattore esterno ed estraneo, al controllo da parte dello stesso utente.
Non assume rilevo la circostanza per cui l'acqua non è mai stata utilizzata dal non essendo mai Controparte_3
entrata in funzione la rete antincendio;
ciò in quanto, funzionando correttamente il contatore l'acqua, in ogni caso, è stata effettivamente erogata, e pertanto sussiste il diritto di Controparte_1
di ottenerne il pagamento.
Parimenti, destituita di fondamento è la deduzione del
[...]
relativa ad un'asserita sostituzione del Controparte_3
contatore in seguito ai consumi anomali in quanto non è stato pagina 17 di 22 allegato alcun elemento probatorio atto ad avvalorare tale tesi.
In merito, alla circostanza per cui nel periodo del forte consumo, vi era stato un generale aumento dei consumi nel Comune di Capriate
S. Gervasio, il Collegio ne ravvisa la sua genericità.
Neppure, è ravvisabile la malafede nella condotta assunta da CP_1
per non aver avvertito il
[...] Controparte_3
nell'immediato dell'aumento dei consumi.
Diversamente da quanto asserito dal Controparte_3
per il quale il somministrante avrebbe l'obbligo di emettere
[...]
fatture con periodicità inferiore al bimestre e di lettura dei consumi in numero non inferiore a due volte all'anno, le parti hanno pattuito che la fatturazione doveva avvenire annualmente, come statuito nel
Regolamento Idrico (doc. H di parte opposta), nella parte in cui prevede all'art. 40 che “Il contatore è solitamente letto una volta all'anno. La fatturazione, successiva a lettura periodica o a consumo stimato, ha cadenza almeno annuale”.
Nel caso di specie, la prima lettura del 2017 avveniva il giorno 20 luglio, e rilevando gli ingenti consumi, subito veniva emessa in data
1.8.2017 la fattura n.° 1303/17, pertanto, si ritiene rispettato il termine contrattualmente previsto.
Relativamente, al “contratto salvasorprese” stipulato tra le parti (doc.
4 opponente), di cui il chiede Controparte_3
l'attivazione nella parte in cui prevede che per il periodo interessato dalla perdita sia addebita all'utente la normale quota di consumo, determinata sulla base della media dei periodi precedenti, la Corte ritiene non operabile in quanto il consumo anomalo in oggetto non pagina 18 di 22 può essere qualificato quale perdita occulta.
Invero, il relativo contratto definisce perdita occulta “le perdite di acqua dovute a rottura di impianti idrici privati siano essi interrati, sepolti nel conglomerato cementizio o incassati e comunque non rilevabili all'esterno in modo diretto o evidente se non dopo aver liberato la tubazione con scavo o rottura della parte cementizia”, nel caso di specie invece i luoghi, come rilevato dallo stesso consulente, erano accessibili e visionabili.
Per quanto riguarda l'eccezione formulata dal Controparte_3
per la quale dalla fattura azionata, in via monitoria,
[...]
dovrebbe essere scorporata la voce relativa alla depurazione dell'acqua dispersa, la stessa è da dichiararsi inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto proposta, tardivamente, per la prima volta solo in appello.
In relazione poi, al rapporto tra ed il Parte_1
correttamente il primo giudice Controparte_3
ha ritenuto che la predetta società era tenuta a manlevare il menzionato non avendo adempiuto all'incarico affidato. CP_3
Ciò, in quanto si ritiene che, anche se non riportato nel contratto di assistenza con il allegato agli atti CP_3 CP_3 CP_3
(doc. 5 opponente) la menzionata società era, comunque, tenuta a verificare anche i livelli dell'acqua della vasca antincendio.
In proposito ei richiama la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di laddove, (pag. Parte_1
5-6) affermava che il “Il controllo del manutentore al serbatoio (…) consisteva nel controllo visivo del livello della vasca antincendio (
pagina 19 di 22 quella che alla pagina 5 dell'atp viene descritta come vasca di grandi dimensioni). Di per sé, il mantenimento del livello, depone per il corretto funzionamento dell'impianto (circostanza appurata da
negli anni in questione) e poi ad un più approfondito Parte_4
controllo di funzionamento con riciclo in vasca. Concretamente il tecnico manutentore chiude la distribuzione verso i piani, apre il tronchetto che scarica in vasca e, ai fini di verificare il corretto funzionamento della motopompa, la stessa preleva acqua dalla vasca che poi rigetta nella vasca stessa. Tale tipologia di controllo è
l'unica attuabile secondo la normativa dei vigili del fuoco e della direttiva uni che escludono, per ovvii motivi, di provare le adduzioni aprendo le colonnine poste sulla strada. Se anche tale verifica del riciclo in vasca sortisce esito positivo, procede all'arresto della pompa, si riapre la distribuzione ed in automatico tutto riparte normalmente. Se tutto ciò avviene regolarmente, come di fatto è stato, non vi è necessità di verifiche ulteriori, perché ciò equivale al regolare funzionamento dell'impianto.”
A tale proposito il C.T.U. ha osservato che “l'unico sistema certo per la verifica di eventuali anomalie era quello di controllare con cadenza, rimanendo all'esterno del locale pompe nel vano interrato, il livello dell'acqua della vasca attraverso il piezometro;
la differente quota del livello dell'acqua rispetto a quello di quiete avrebbe dovuto ingenerare dubbi su eventuali problematiche ai sistemi di riempimento”.
Tuttavia, come osservato dallo stesso perito, nelle relazioni di intervento della relative all'anno 2016 e Parte_1
pagina 20 di 22 2017 (allegato 8) e, cioè, al periodo in cui sono stati registrati forti consumi, non sono stati indicati tale tipologia di controlli.
Inoltre, la circostanza per cui i controlli non venivano effettuati da tempo è, altresì confermata nel verbale del sopralluogo del 29.5.2018 in cui il perito, ha osservato che i chiusini di ispezione delle vasche, erano cementati.
Ne consegue che pur gravando il relativo onere di controllo a carico della società manutentrice la stessa, non vi ha provveduto, risultando inadempiente.
Si evidenzia che la manleva, come rilevato dallo stesso
[...]
nell'ultimo motivo di appello articolato, Controparte_3
concerne anche le spese di lite, per cui la sentenza gravata dovrà essere riformata sul punto con condanna di Parte_1
a manlevare il anche per le spese processuali della
[...] CP_3
fase monitoria e del giudizio di primo grado, nonché, delle spese processuali e delle spese di C.T.U. di cui al procedimento ex artt. 696
e 696 bis c.p.c..
Il motivo di appello incidentale svolto da è Controparte_1
assorbito.
Stante la prevalente la soccombenza delle parti appellanti, si condanna in via solidale, il e Controparte_3 [...]
in solido tra loro, a rifondere in favore di Parte_1
le spese del grado che si liquidano in € 14.239,00 (di Controparte_1
cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva e € 7.298,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Nozza. Paolo,
pagina 21 di 22 dichiaratosi antistatario.
Ricorrono i presupposti per porre a carico Parte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da
[...]
da e da Parte_1 Controparte_3 CP_1
in parziale accoglimento dell'appello svolto da
[...] [...]
, così provvede: Controparte_3
- condanna a manlevare e tenere indenne Parte_1
il anche per le spese processuali Controparte_3
della fase monitoria e del giudizio di primo grado, nonché, delle spese processuali e delle spese di C.T.U. di cui al procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.;
- conferma nel resto;
- condanna e Controparte_3 [...]
in solido tra loro, alla refusione in favore del difensore Parte_1
antistatario di avv.to Nozza Paolo, delle spese di lite Controparte_1
del presente grado di giudizio, come liquidate in parte motiva,
- accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di
[...]
l'onere del pagamento di una somma pari al Parte_1
contributo versato.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Giuseppe Serao
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