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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/12/2024, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2794 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GERMANA' FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MINELLI CINZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena (MO), in data 13/09/2009
e dalla loro unione è nato il figlio il 14/01/2015. Persona_1
2. Con ricorso del 03/06/2024, ha chiesto: di pronunciare la Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel mutuo rispetto;
di assegnare la casa familiare sita nel Comune di Guiglia (MO), Località
Gainazzo, Via Pozza, n. 950, unitamente ai beni mobili che l'arredano, alla ricorrente che continuerà ad abitarci unitamente al figlio minore;
di Per_1 disporre l'affido esclusivo di alla madre;
di disporre, previa verifica delle Per_1
capacità genitoriali del resistente ed, in ogni caso, all'esito del percorso presso il
Servizio Sociale incaricato, un calendario di visite padre/figlio in modalità protetta per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente;
di disporre che il padre versi alla ricorrente, per il mantenimento del figlio minore , la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Modena.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito chiedendo una Controparte_1
differente regolamentazione, in particolare: disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e residenza presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre e, in caso di mancato accoglimento, disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza presso il padre e tempi di Per_1
permanenza paritetici presso ciascun genitore;
disporre, in caso di affido condiviso con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore, che il ersi alla CP_1
ricorrente l'importo di euro 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Modena;
disporre che il minore abbia un cellulare suo personale attraverso il quale chiamare ed essere chiamato in qualsiasi momento dai genitori;
disporre che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare.
4. All'udienza del 13/11/2024, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo in ordine al collocamento di e al calendario di Per_1 frequentazione, nonché sull'importo dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre. Nel prendere atto di quanto precede, il Giudice ha fissato per la pagina 2 di 8 precisazione di conclusioni congiunte l'udienza del 27/11/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.
5. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note, dando atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla variazione medesima, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c.
2. La casa coniugale, sita nel Comune di Guiglia (MO), Località Gainazzo, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane nella disponibilità di Parte_1 quest'ultima, alla quale viene assegnata unitamente ai mobili che la arredano e corredano. Il sig. provvederà a ritirare i beni personali che sono Controparte_1 rimasti all'interno dell'abitazione previo accordo con la sig. entro la data Pt_1
fissata dal Giudice relatore, Dott.ssa Zavaglia del 27 novembre 2024, o successivamente se concordato tra le parti.
3. Il figlio minore , viene affidato ad entrambi i genitori i quali Per_1
continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale sul medesimo uniformandosi ai criteri adottati in costanza di matrimonio e ad assumere di comune accordo ogni decisione relativa all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Il figlio continuerà ad abitare con la madre, la quale assumerà autonomamente le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione e presso la quale manterrà la residenza anche ai fini anagrafici. I genitori si impegnano a collaborare tra loro nel preminente interesse del figlio.
4. Ciascun genitore provvederà affinché il minore mantenga relazioni significative con i nonni e con i familiari di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori si impegnano altresì ad astenersi, in presenza del minore, dall'esprimere considerazioni negative sulla figura dell'uno o dell'altro genitore.
pagina 3 di 8 5. Stante l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, il padre avrà diritto/dovere di avere e tenere con sé il figlio oltre ad ogni altra volta concordata con la madre, secondo il seguente calendario di visita:
A week-end alternati, dal sabato dall'uscita di scuola o dalle ore 10:00, qualora il bambino non avesse scuola passandolo a prendere a casa della madre, fino al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola o a casa della madre alle ore
10:00, qualora non avesse lezione.
La settimana in cui trascorrerà il fine settimana con la mamma, il sig. Per_1
terrà con sé il figlio dal mercoledì dall'uscita di scuola o dalle ore 10:00, CP_1
qualora non avesse lezione, prelevandolo dalla casa materna fino al sabato mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre alle ore 10.00, qualora non avesse lezione. Il sig. se necessario, si recherà presso l'abitazione CP_1
della IG previo accordo, per il ritiro del materiale scolastico Pt_1
necessario per i giorni in cui il bambino è presso di sé.
la settimana in cui trascorrerà il fine settimana con il papà, il sig. Per_1 terrà con sé il figlio durante la settimana dal lunedì dall'uscita da scuola CP_1
o dalle ore 10:00, qualora non avesse lezione, prelevandolo a casa della madre fino al mercoledì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola o a casa della madre alle ore 10:00 se non ha scuola.
I genitori si prestano reciprocamente la massima disponibilità a variazioni di giornate se determinate da impegni di lavoro, purché preventivamente concordate.
Durante le vacanze di Natale: trascorrerà sette giorni con il padre e Per_1
sette con la madre, alternando di anno in anno il giorno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1). Le parti statuiscono di comune accordo che il prossimo Natale lo trascorrerà con la mamma. Per_1
Durante le vacanze pasquali, il padre potrà tenere presso di sé il figlio per tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo. Le parti statuiscono di comune accordo che trascorrerà la Per_1
Pasqua 2025 con il papà.
Durante le vacanze estive potrà trascorrere con ciascun genitore 15 Per_1
giorni, anche non consecutivi. Detto periodo dovrà essere concordato dai genitori pagina 4 di 8 entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo la scelta spetterà alla madre per gli anni dispari e al padre per quelli pari.
Tutte le altre festività infrasettimanali previste dal calendario (es. 1 e 2 novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno…), verranno trascorse con ciascun genitore in maniera alternata. Quando tali festività ricadranno nel fine settimana, le medesime verranno godute dal genitore che per calendario ha il figlio con sé. Le parti concordano che il primo ponte dalla pubblicazione della sentenza,
lo trascorrerà col padre. Per_1
I coniugi si impegnano a comunicarsi l'esatto indirizzo ed il recapito telefonico della località di villeggiatura in cui trascorreranno le vacanze con il figlio. Le spese per i periodi di vacanza saranno a carico rispettivamente di ciascun genitore.
Le parti statuiscono altresì che sarà garantito il contatto telefonico del figlio con l'altro genitore tutti i giorni al pomeriggio alle ore 15,00 e la sera dopo cena dalle ore 20,00 alle ore 21,00.
6. Il sig. verserà alla IG , a partire dal mese di Controparte_1 Parte_1
dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento ordinario per il figlio minore
, la somma mensile di Euro 250,00, rivalutata annualmente secondo gli Per_1
indici Istat, entro e non oltre il 10 di ciascun mese, mediante bonifico sul c/c di cui sono già note al sig. le coordinate, oltre il 50% delle spese straordinarie CP_1
così come previste dal Protocollo del Tribunale di Modena del 25.09.2019, da intendersi - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno pagina 5 di 8 e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e- mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro
10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Qualora, in considerazione della crescita e delle esigenze di
, si rendesse necessario acquistare un capo di abbigliamento Per_1
“straordinario” e più costoso (es. piumino di buona qualità, giacca primaverile o autunnale), i genitori, dopo aver concordato la spesa da sostenere, affronteranno il relativo esborso nella misura di 50% ciascuno. Il tutto dovrà essere valutato e ponderato con buon senso, tenendo in considerazione i reali bisogni del minore;
a seguito di dissenso di uno dei genitori, anche immotivato, l'altro potrà decidere se accollarsi la spesa in via esclusiva.
7. L'assegno unico verrà percepito per intero dalla IG Pt_1
8. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o della carta d' identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
9. Il sig. autorizza la IG a delegare per il ritiro del figlio da CP_1 Pt_1
scuola la IG , il signor la IG Parte_2 Persona_2 Pt_3
pagina 6 di 8 limitatamente al mercoledì e il signor . La sig.ra utorizza Pt_4 Parte_5 Pt_1
il sig. a delegare per il ritiro del figlio da scuola la IG CP_1 Parte_6
limitatamente al mercoledì e la nonna AT sig.ra . In Persona_3 quest'ultimo caso resta inteso tra le parti che sarà la nonna AT a dover guidare l'autovettura nel tragitto scuola-casa.
10. Le parti si impegnano a prendere accordi con la banca per chiudere il c/c comune. Le spese di chiusura verranno divise tra le parti se l'importo non supera i
€ 50,00.
11. Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e concordemente rinunciano a eventuali termini per impugnare.
12. Le spese legali del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti”.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...]
EN (MO) il 13/10/1967) e nato a [...]_1
il 13/06/1973) che hanno contratto matrimonio in data 13/09/2009 a EN
(MO), come risulta dall'atto n. 237 parte I, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di EN;
2. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
pagina 7 di 8 limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/12/2024.
Si comunichi ai Servizi sociali.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Susanna Zavaglia
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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