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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 144/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA ET AL, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 844/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210058656340000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.02.23, RGR 844/2023, il Prof. Ricorrente_1, dottore commercialista, rappresentato e difeso da sé medesimo, impugnava la cartella di pagamento n. 296 2021 00586563 40 000, notificata il 15.07.2022, afferente a controllo automatizzato Modello Unico 2018/redditi anno 2017 ex art. 36 bis DPR 600/73, Ruolo n. 2021/250046, per il complessivo importo di € 11.635,33, oltre interessi e sanzioni, sostenendone le illegittimità.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notificazione, per inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidita' della sua sottoscrizione, per omessa notificazione della richiamata comunicazione di irregolarita' (c.d. avviso bonario), nonché per difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con ordinanza di Questa Corte del 18.09.2025, rilevato che parte ricorrente deduceva vizi riferibili all'attività dell'Ente impositore, visto l'art. 14 D.Lgs. n. 546792, la stessa veniva onerata di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, entro 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
Parte ricorrente non provvedeva.
All'udienza del 11.12.2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Non dando seguito all'ordinanza di Questa Corte del 18.09.2025 che la onerava di chiamare in giudizio l'Ente impositore, parte ricorrente ha dimostrato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo.
Pertanto, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, che il Collegio condivide (cfr. Cass. civ., sez. V,
16.2.2022, n. 5098) deve dichiararsi (non la cessazione della materia del contendere, ma) l'improcedibilità
(quale species dell'inammissibilità) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Palermo, addì 11.12.2025.
Il Presidente Il OR
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA ET AL, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 844/2023 depositato il 13/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210058656340000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.02.23, RGR 844/2023, il Prof. Ricorrente_1, dottore commercialista, rappresentato e difeso da sé medesimo, impugnava la cartella di pagamento n. 296 2021 00586563 40 000, notificata il 15.07.2022, afferente a controllo automatizzato Modello Unico 2018/redditi anno 2017 ex art. 36 bis DPR 600/73, Ruolo n. 2021/250046, per il complessivo importo di € 11.635,33, oltre interessi e sanzioni, sostenendone le illegittimità.
A sostegno del gravame il ricorrente deduceva la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica della notificazione, per inesistenza giuridica del ruolo per difetto e/o invalidita' della sua sottoscrizione, per omessa notificazione della richiamata comunicazione di irregolarita' (c.d. avviso bonario), nonché per difetto di motivazione.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Con ordinanza di Questa Corte del 18.09.2025, rilevato che parte ricorrente deduceva vizi riferibili all'attività dell'Ente impositore, visto l'art. 14 D.Lgs. n. 546792, la stessa veniva onerata di chiamare in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Palermo, entro 30 giorni dalla comunicazione della ordinanza.
Parte ricorrente non provvedeva.
All'udienza del 11.12.2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Non dando seguito all'ordinanza di Questa Corte del 18.09.2025 che la onerava di chiamare in giudizio l'Ente impositore, parte ricorrente ha dimostrato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio medesimo.
Pertanto, alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte, che il Collegio condivide (cfr. Cass. civ., sez. V,
16.2.2022, n. 5098) deve dichiararsi (non la cessazione della materia del contendere, ma) l'improcedibilità
(quale species dell'inammissibilità) per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese processuali.
Così deciso in Palermo, addì 11.12.2025.
Il Presidente Il OR