Decreto cautelare 17 settembre 2021
Ordinanza cautelare 14 ottobre 2021
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 30/05/2025, n. 10475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10475 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08927/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8927 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cesarina Barghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego n. -OMISSIS-dell’Ambasciata Italiana Bogotà - Ufficio Visti notificato in data -OMISSIS- che ha disposto il rigetto della domanda di visto di studio di lunga durata presentata in data -OMISSIS- dal sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. -OMISSIS- è insorto avverso il provvedimento (meglio indicato in epigrafe) con cui gli è stato negato il visto di studio di lunga durata.
Ha articolato le seguenti censure:
-“ Violazione del D.Lgs. n.286/1998 art.39 nella parte in cui precisa che l’ordinamento ha il compito di garantire allo straniero il soggiorno per motivi di istruzione. Travisamento della situazione economica del ricorrente in Italia” ; sostenendo che, contrariamente a quanto rilevato nel diniego impugnato, egli dispone di risorse economiche sufficienti per vivere in Italia nel tempo necessario al percorso di studi e che tali risorse sono messe a disposizione dagli zii, entrambi cittadini italiani;
-“ Violazione della L.241/90 art.10 bis ”, per omessa comunicazione del preavviso di diniego.
2. Si è costituito il Ministero eccependo l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura rilasciata all’estero, priva di legalizzazione, e, nel merito, insistendo per la sua infondatezza.
3. All’udienza camerale del 13.10.2021 è stata respinta la domanda cautelare.
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 16 maggio 2025, svolta con modalità telematiche, nel corso della quale il ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso nel merito.
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
6. L’andamento processuale della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO