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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 319/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 26.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via San C.F._1
Giuseppe Lavoratore n. 37 presso lo studio dell'avv. Francesco Mottola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Parete (CE) alla via San Giuseppe Lavoratore n. 37 presso lo studio dell'avv. Francesco Mottola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2 tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Parete (CE) il 22.04.2010
e che dalla loro unione nascevano tre figli, (il 10.09.2010), Per_1 Per_2
(l'11.06.2013) e (il 24.05.2020); Per_3 udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che in data 27.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
è stata trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; considerato che il ricorso congiunto prevede le condizioni che di seguito si riportano:
““a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) i figli minori , e sono affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Trentola DU (CE) alla via
Degli Olmi, n° 76, Scala B, con facoltà piena per entrambi di sentirli e di vederli.
Si prevede comunque una calendarizzazione del diritto di visita, previo preavviso e secondo la disponibilità propria e dei ragazzi, almeno un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21 e, a settimane alterne, un week end dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i ragazzi trascorreranno metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore, ovvero, ad anni alterni, staranno il 24, 25 e 26 dicembre con l'uno e il 31 dicembre, 1° e 2 gennaio con l'altro genitore. I minori trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o pag. 2/4 l'altro genitore ad anni alterni;
c) i genitori si impegneranno con serietà affinché i figli vivano continuativamente in un contesto di serenità e di stabilità;
d) i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
e) il ricorrente sig. dichiara che verserà, come in effetti verserà, Parte_2
l'importo di € 600,00 (euro seicento virgola zero zero) a titolo di mantenimento dei figli minori, dunque € 200,00 per ciascuno dei figli. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto al coniuge entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
f) le spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Circa le suddette spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo d'intesa emesso dal Tribunale di Napoli;
g) gli assegni familiari eventualmente percepiti dai ricorrenti saranno equamente ripartiti tra i coniugi nella misura del 50%;
h) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per eventuali rapporti pregressi”. rilevato che tali condizioni risultano conformi all'interesse dei minori e non appaiono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a Parte_1
VI (NA) il 06.03.1981, e , nato a [...] il [...], Parte_2
pag. 3/4 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PARETE (CE) (atto n. 1, Parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 319/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 319 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 26.06.2025, avente ad oggetto “separazione consensuale”
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via San C.F._1
Giuseppe Lavoratore n. 37 presso lo studio dell'avv. Francesco Mottola, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Parete (CE) alla via San Giuseppe Lavoratore n. 37 presso lo studio dell'avv. Francesco Mottola, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Letto il ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 29.01.2025 dai coniugi e;
Parte_1 Parte_2 tenuto conto, in fatto, che le parti contraevano matrimonio in Parete (CE) il 22.04.2010
e che dalla loro unione nascevano tre figli, (il 10.09.2010), Per_1 Per_2
(l'11.06.2013) e (il 24.05.2020); Per_3 udito il relatore e ritenuta la propria competenza;
lette le dichiarazioni rese dai coniugi nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. di rinuncia alla comparizione all'udienza, con conferma della volontà di non riconciliarsi e richiamo, dunque, alle condizioni di separazione riportate in ricorso;
rilevato che in data 27.06.2025, il Giudice relatore riservava la causa in decisione al
Collegio;
considerato che
è stata trasmessa comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c. come da annotazione di cancelleria;
ritenuto, in diritto, che le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c.; considerato che il ricorso congiunto prevede le condizioni che di seguito si riportano:
““a) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
b) i figli minori , e sono affidati congiuntamente a entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori, con residenza privilegiata presso la madre, in Trentola DU (CE) alla via
Degli Olmi, n° 76, Scala B, con facoltà piena per entrambi di sentirli e di vederli.
Si prevede comunque una calendarizzazione del diritto di visita, previo preavviso e secondo la disponibilità propria e dei ragazzi, almeno un pomeriggio a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21 e, a settimane alterne, un week end dalle ore 10,00 del sabato fino alle ore 21,00 della domenica. Per quanto concerne le vacanze natalizie, i ragazzi trascorreranno metà delle stesse con l'uno e metà con l'altro genitore, ovvero, ad anni alterni, staranno il 24, 25 e 26 dicembre con l'uno e il 31 dicembre, 1° e 2 gennaio con l'altro genitore. I minori trascorreranno le vacanze pasquali con l'uno o pag. 2/4 l'altro genitore ad anni alterni;
c) i genitori si impegneranno con serietà affinché i figli vivano continuativamente in un contesto di serenità e di stabilità;
d) i coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
e) il ricorrente sig. dichiara che verserà, come in effetti verserà, Parte_2
l'importo di € 600,00 (euro seicento virgola zero zero) a titolo di mantenimento dei figli minori, dunque € 200,00 per ciascuno dei figli. L'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto al coniuge entro il giorno 5 (cinque) di ogni Parte_1 mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat del costo nazionale della vita;
f) le spese straordinarie per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del
50% ciascuno. Circa le suddette spese straordinarie, ci si riporta al Protocollo d'intesa emesso dal Tribunale di Napoli;
g) gli assegni familiari eventualmente percepiti dai ricorrenti saranno equamente ripartiti tra i coniugi nella misura del 50%;
h) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per eventuali rapporti pregressi”. rilevato che tali condizioni risultano conformi all'interesse dei minori e non appaiono contrarie alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
ritenuto che
, tenuto conto della congiunta richiesta delle parti e avuto riguardo alla natura della controversia, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a Parte_1
VI (NA) il 06.03.1981, e , nato a [...] il [...], Parte_2
pag. 3/4 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PARETE (CE) (atto n. 1, Parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 14.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.Eugenio Troisi Dott.ssa Nadia Zampogna
pag. 4/4