TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3342 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
n. R.G. 14354/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 14354 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
da
C.F./P.I. ) già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Paolo Bonalume del foro di Milano;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Gianluca Viola del foro di Brescia;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratti di cessione dei crediti, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
1 Per l'attrice: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_2
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_2
• I. € 105.610,69 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub
docc. 3A e 3B;
• II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 12 dicembre 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 18.433,47;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale
che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 3.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 136.916,11 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle
presenti conclusioni sub I;
2 VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi
di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 39.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo
pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A;
VIII. € 3.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna
delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo
pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note
Debito.
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_2
condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della
sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
3 • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi
sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da
quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse
sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di
pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il
diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_2
condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per la convenuta: “Ribadita e richiamata l'eccezione di nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione
per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, cpc, nonché ogni altra contestazione ed eccezione formulata,
4 riportandosi altresì ai documenti prodotti e alle depositate memorie difensive e a quanto esposto nei
verbali di causa, per parte convenuta si precisano le conclusioni come segue:
Preliminarmente: dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva in capo a Parte_2
ora;
[...] Parte_1
Nel merito: dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti di da CP_2
parte di , ora , e conseguentemente respingersi le domande Parte_2 Parte_1
tutte svolte nel presente giudizio dalla predetta , ora , per Parte_2 Parte_1
essere infondate in fatto e diritto;
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova
dedotti nella propria memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, cpc con i testi ivi indicati;
Spese e competenze professionali del presente giudizio rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2020, ora Parte_2 [...]
) proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta Pt_1
al pagamento di crediti dei quali Controparte_1
l'attrice era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente, in particolare:
- € 105.610,69 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto dalla parete attrice quale documenti 3 e 3B;
- interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture attinenti alla sorte capitale, sino al saldo (alla data del 12.12.2020 ammontanti ad € 18.433,47);
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che alla data di notifica dell'atto introduttivo risultavano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella
5 misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/1, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 3.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 91 fatture costituenti la sorte capitale;
- € 136.916,11 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti
Part diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, fatturati da mediante le “Note Debito
Interessi” (doc. 4, riepilogate negli elenchi sub docc. 5A e 5B) e da mediante le “Note CP_3
Debito Interessi” (doc. 4B, riepilogate nell'elenco doc. 5C);
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- € 39.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 999 fatture il cui tardivo pagamento generava gli interessi di mora oggetto delle Note Debito (doc. 5);
- € 3.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che generavano le Note Debito.
L'attrice deduceva, in particolare, che:
- i crediti per sorte capitale, ammontanti ad € 105.610,69, erano portati dalle fatture (riepilogate negli elenchi docc. 3A e 3B), emesse nei confronti dell'Azienda convenuta, dalle seguenti società fornitrici:
6 BA spa, EN srl, AC spa, KM IA srl, BB srl, MY IA srl, NA
NA srl, EK spa, IZ IA srl, TE IA spa;
- le fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3 venivano emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell' e cedute dalle predette società all'attrice, CP_1
mediante i contratti di cessione dei crediti (in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla convenuta - doc. 6), nonché in forza degli atti di cessione;
- le fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3B venivano emesse dalle società indicate nel suddetto elenco a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente e dalle predette società all'attrice, mediante i contratti di cessione dei crediti (in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, doc. 6 B), nonché in forza degli atti di cessione, e venivano
Part Part Part successivamente cedute da alla società che le ricedeva a mediante ulteriori CP_3
contratti di cessione;
- i contratti di cessione avevano ad oggetto oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dal pagamento del dovuto;
l'importo dovuto ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 (€3.640,00); i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta (€ 136.916,11), gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito e gli importi ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento generava interessi di mora oggetto delle note di debito (€ 39.960) e alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non veniva rispettato (€ 3.560);
- in qualità di cessionaria dei predetti crediti, l'attrice era legittimata a chiedere la condanna della convenuta, debitrice, al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 105.610,69.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale la condanna della convenuta al pagamento di:
1. € 105.610,69 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B;
7 2. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
4. € 3.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
5. € 136.916,11 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
6. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito
che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
7. € 39.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento generava interessi di mora oggetto delle Note Debito;
8. € 3.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che generavano le Note Debito.
In subordine, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta;
in ulteriore subordine, la condanna al pagamento di un importo a titolo di indennizzo
8 per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata l'11.2.2021, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
respingendo ogni domanda e contestando la debenza di alcuna somma in favore
[...]
dell'attrice.
In via preliminare, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla società
attrice, nonché la nullità e/o inammissibilità della modalità di produzione documentale per genericità,
indeterminatezza e assenza di prova di specifica elencazione di ogni singolo documento anche nell'ambito della narrativa dell'atto di citazione, in violazione del diritto di difensa, che veniva comunque contestata non avendo alcuna rilevanza giuridica e/o probatoria. Respingeva la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata dalla attrice in quanto infondata e priva dei presupposti giuridici.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della attrice;
nel merito, chiedeva accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della convenuta,
con il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice ed il favore delle spese di lite.
All'udienza del 3.11.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente la causa veniva istruita mediate CTU contabile.
All'udienza del 27.6.2024 il GI, acquisita la relazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni che veniva tenuta in modalità cartolare.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza dell'11.3.2025, il GI tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche conclusionali.
Nella comparsa conclusionale l'attrice precisava di proseguire il giudizio per l'importo di € 19.420,46
per sorte capitale - ridotto rispetto a quello originariamente indicato nell'atto introduttivo e pari ad €
105.610,69 - oltre agli interessi di mora, anatocistici, ad € 3.640,00 ex art. 6, comma 2 D. Lgs n.
9 231/02; € 136.916,11 a titolo di ulteriori interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale, oltre interessi anatocistici, € 39.960,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002
ed ulteriori € 3.560,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture PF9002193 del 30.12.2019
dell'importo di € 1.120 e PF9002194 del 30.12.2019 dell'importo di € 2.440,00.
Nella comparsa conclusionale la convenuta ribadiva l'eccezione di nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, cpc per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e/o mancanza di adeguata allegazione dei fatti.
MOTIVI
Questioni preliminari
Carenza di legittimazione attiva
In via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice Parte_1
(nuova denominazione di , sollevata dalla convenuta
[...] Parte_2 [...]
, sul presupposto della inopponibilità alla stessa delle cessioni del Controparte_1
credito in favore della convenuta, non prodotte in giudizio.
Secondo la tesi di parte attrice, essa sarebbe legittimata ad agire, sussistendo nel caso in esame le condizioni per l'applicabilità della L. n. 52/91, con la conseguenza che ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, sarebbe sufficiente la sola notifica a quest'ultimo. A tal proposito, l'attrice ha dedotto di aver provveduto alla notifica delle cessioni,
rilevando che le stesse nemmeno erano state oggetto di specifico rifiuto da parte della convenuta.
L'eccezione è risultata infondata e deve essere rigettata.
In linea generale va premesso che il creditore cessionario del debito ceduto, una volta accertata l'esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione non è tenuto a dimostrare anche la causa della cessione, essendo tenuto esclusivamente a dare prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi.
All'esito della CTU espletata dal tecnico nominato, dott. , il perito ha verificato la Persona_1
10 produzione documentale con specifico riguardo agli atti di cessione attinenti alla pretesa attorea, con la conseguenza che è risultata provata l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Nullità della citazione ex art. 164 cpc
La convenuta insiste nell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto,
reiterata in comparsa conclusionale.
Il rilievo è infondato.
Il Tribunale osserva che la citazione, per quanto generica, non è affetta da nullità.
Invero, dall'esame dell'atto introduttivo, censurato dalla convenuta, risultano indicati i requisiti minimi (identità del creditore cedente, ammontare dei singoli crediti ceduti) identificativi sia degli elementi oggettivi che di quelli soggettivi della domanda.
La convenuta, sin dalla ricezione della notifica dell'atto, è stata messa nelle condizioni di predisporre le proprie difese in modo compiuto come, in concreto, dedotto ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta e, successivamente, negli ulteriori scritti difensivi.
A tal proposito, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “La declaratoria di nullità
della citazione - nullità che si produce, ex art.164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato
del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso,
nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con
la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a
pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di
porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima
ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza
11 che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del
relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè,
da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per
cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. n. 17023/2003).
Nel caso in esame, la domanda principale svolta dalla attrice risulta ritualmente proposta sin dall'origine, con specificazione nell'atto e nei documenti ad esso allegati degli elementi costitutivi, e la genericità rilevata non può dirsi tale da rendere l'oggetto totalmente incerto e/o tale da incidere sulle potenzialità difensive della parte convenuta, anche tenuto conto della natura dell'oggetto e della relazione di esso con la convenuta.
L'eccezione va quindi rigettata.
Merito
Anzitutto va dato atto che l'attrice ha parzialmente modificato nel corso del giudizio Parte_1
il petitum della domanda sotto il profilo del quantum.
Nell'atto introduttivo ha chiesto il pagamento della somma di € 105.610,69 per sorte capitale;
in sede di prima memoria istruttoria ha ridotto il quantum della domanda per sorte capitale ad € 36.688,53;
in sede di comparsa conclusionale ha ulteriormente ridotto la somma richiesta in pagamento a titolo di sorte capitale in € 19.420,46.
Nondimeno, in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note scritte del 21.2.2025, ha precisato:
“Rassegna, infine, le conclusioni come da proprio atto introduttivo del giudizio”.
Non consta depositata memoria di replica.
Va premesso che la domanda originariamente formulata dalla parte può essere oggetto di modifica,
nei limiti assertivi e preclusivi;
tale modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle
12 difese avversarie.
Ciò posto, nel caso in esame va rilevato che le modifiche introdotte dalla attrice hanno inciso essenzialmente sul quantum della domanda senza precludere la posizione difensiva della convenuta.
Domanda principale
La domanda di pagamento dei crediti svolta in via principale dall'attrice va respinta.
Il Tribunale osserva anzitutto che la domanda svolta si basa sui contratti oggetto di cessione dei crediti che non risultano prodotti dalla attrice che ne aveva l'onere.
Giova premettere che l' deve essere considerata ente pubblico a mente della Controparte_1
normativi pubblicistica che regola i rapporti coi privati e perciò è qualificabile come soggetto appartenente alla Pubblica amministrazione in senso lato, pur avendo ha acquistato una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale (art. 3, comma 1 bis
D. Lgs n. 502/1992 “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali
si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”).
Di tal che l' può dirsi avere natura di ente pubblico economico con esclusione della Controparte_1
rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del D.R. n. 2440/1923 non applicabile agli enti pubblici economici.
Nondimeno, i contratti dell' non sono esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto Controparte_1
alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto, essendo comunque organismi di diritto pubblico (ai sensi dell'art. 3, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici è
l'organismo di diritto pubblico: “qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo è contenuto nell'allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità
giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
13 membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico”).
Tanto premesso, per quanto ente pubblico economico l' , nell'approvvigionamento Controparte_1
dei beni e servizi, finalizzati al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali, opera come “organismo di diritto pubblico” e come “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del codice dei contratti pubblici ed è soggetta alla relativa disciplina.
A tal proposito, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte al quale questo
Giudice aderisce: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' Parte_3
ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d. lgs n. 229
[...]
del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle
finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto
pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006
("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del
contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività
negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista
dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del
procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità,
ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. n. 24640/2016).
Nel caso in esame, valgono le medesime considerazioni sopra riportate, con il che deve affermarsi in capo alla la convenuta la qualità di ente pubblico;
ne consegue che, pur potendo ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali alle quali è preposta, deve comunque sottostare alle disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, dettate dalla disciplina degli appalti pubblici.
In specie, i contratti alla base dei crediti ceduti non risultano stipulati nella forma scritta richiesta (a partire dall'art. 11 comma 13 D. Lgs. 163/2006) a pena di nullità.
14 Invero, all'esito della ctu espletata il perito ha accertato la mancata produzione documentale degli stessi, il tecnico ha infatti precisato che: “Per nessuno dei crediti azionati in conto capitale è stato
prodotto agli atti il relativo contratto sottoscritto dalla convenuta con il fornitore” (pag. 29 e 83
perizia).
Pertanto, tenuto conto che il complesso normativo sopra richiamato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblico, la relativa violazione derivante dal non aver concluso il contratto nelle forme previste ad substantiam dalla legge, comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c.
Ne consegue che i contratti ceduti sono da dichiararsi nulli per vizio di forma, difettando la forma scritta stabilita ad substantiam.
Ne consegue il rigetto della domanda di pagamento svolta in via principale.
Domanda in via subordinata
L'attrice ha chiesto, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 20141 c.c.
La domanda va parzialmente accolta.
All'esito della espletata ctu contabile, nominato dott. , è risultata la sussistenza di Persona_1
forniture e servizi eseguiti in favore della attrice limitatamente a quanto è risultato documentato, senza che ne siano risultati provati i relativi pagamenti.
In particolare, il ctu, ha anzitutto precisato le posizioni delle parti: “ è divenuta Parte_2
cessionaria di crediti vantati nei confronti di a seguito della stipula di n. 91 cessioni di credito. CP_2
Secondo la prospettiva di parte attrice, avrebbe: CP_2
a) omesso il pagamento in linea capitale di fatture non pagate dell'importo di € 36.688,53 oltre ad
interessi moratori, ulteriori interessi anatocistici ed € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.
n. 231/02 (punto 2 prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.);
15 b) pagato in ritardo fatture, motivo per cui la stessa ha emesso n. 50 Note di Debito per interessi di
mora complessivamente pari ad € 136.916,11, oltre ad ulteriori interessi anatocistici ed € 43.520,00
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 (punto 2 prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.).
ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in quanto totalmente infondate CP_2
sulla base della documentazione prodotta da controparte e per l'insussistenza dei presupposti di
legge.
Il quesito peritale richiede al CTU di indicare la documentazione prodotta riferibile ai crediti
azionati in conto capitale (lettera a del quesito peritale) e per interessi (lettera b del quesito peritale)
e per quest'ultimi eventualmente di quantificare interessi di mora dovuti dalla convenuta”.
Il perito ha poi proceduto all'esame delle singole voci oggetto della domanda attorea.
Con riguardo alle “A. FATTURE PER LE QUALI PARTE ATTRICE HA RICHIESTO IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE” il tecnico ha precisato che: “Secondo la prospettiva di
parte attrice risulterebbe debitore per n. 97 fatture non pagate per un importo complessivo CP_2
pari ad € 36.688,53. Appare opportuno precisare che l'importo asseritamente dovuto risulta pari ad
€ 32.008,53 in quanto una nota di credito è stata considerata da parte attrice quale ulteriore
credito/fattura con effetto di duplicazione dell'importo. Sulla base dell'analisi svolta è possibile
riassumere quanto segue:
1) per nessuna delle fatture richieste in conto capitale risulta prodotto il contratto sottoscritto tra
e il fornitore;
CP_2
2) per n. 42 fatture (11.123,4145) risulta depositata la copia fattura e invio con accettazione SDI;
3) per tutte le n. 97 fatture risultano prodotti tutti gli atti di cessione a BBF;
4) per le fatture che secondo parte attrice non risultano pagate da (con un importo residuo CP_2
diverso da zero) nella tabella n. 9, che si riporta per maggiore chiarezza espositiva, sono riepilogati
i documenti prodotti da parte convenuta in merito ai pagamenti”.
16 Segue la tabella n. 9 di “Riepilogo documentazione prodotta per crediti azionati in conto capitale”.
Il ctu ha poi proseguito nell'elaborato peritale concludendo che: “In estrema sintesi dalla verifica
della documentazione disponibile con riferimento alle n. 97 fatture per le quali parte attrice chiede
somme a titolo di capitale per € 36.688,53, in realtà importo pari ad € 32.008,53, è emerso che per
tutte è stata accertata la mancata produzione richiesta alla lettera a) punto 1 del quesito peritale
comprovante la produzione “dei contratti sottoscritti dalla convenuta”. Le fatture per le quali
(ancorché non risulti prodotto il contratto originario di fornitura) è stato verificato che risulta
prodotta la documentazione richiesta nel quesito peritale alla lettera a) sia al punto 2 (ossia copia
fattura e invio con accettazione SDI) sia al punto 3 (ossia atti di cessione) risultano pari ad €
11.123,41 di cui:
- € 275,59 risulta il pagamento mediante emissione di mandato e/ o in compensazione;
- € 10.847,82 (corrispondenti alle righe evidenziate di colore azzurro nella precedente tabella) non
risulta documentazione attestante il pagamento per le seguenti motivazioni fornite da : CP_2
Part
• € 786,30 fattura non registrata secondo per la quale ha provato l'invio al portale CP_2
SDI (riga n. 9);
• € 7.650,00 in contenzioso secondo ASST (righe n. 10 e da 13 a 16);
• € 1.382,85 fattura non ricevuta secondo (riga n. 25) per la quale CP_2
• € 4,00 fattura stornata da nota di credito di soggetto terzo non documentata da (riga n. CP_2
81);
Part
• € 82,52 fattura rifiutata secondo , per la quale ha documentato l'invio con stato CP_2
documento “respinta” (riga n. 80);
Part
• € 942,15 fatture non ricevute secondo , per le quali ha documentato l'invio con CP_2
stato documento “respinta” (riga n. 11, 12 e 24).
Si precisa che qualora non si dovessero considerare le fatture per le quali BBF ha documentato
l'invio delle stesse al portale SDI con stato documento “respinta” l'importo delle fatture per le quali
17 risulta comprovata la documentazione richiesta al punto 2 e 3 (lettera a) del quesito) ma per le quali
non risulta il pagamento ammonta ad € 9.823,1”.
Le risultanze della ctu espletata, le cui conclusioni vanno richiamate e fatte proprie da questo giudice,
attesa la competenza tecnica specifica, la coerenza fra premesse e conclusioni e l'assenza di vizi logico giuridici, hanno accertato il mancato pagamento di una minima parte delle somme.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda svolta in via subordinata dalla attrice di ingiustificato arricchimento della convenuta con riguardo ai soli crediti ritenuti documentati dal ctu.
La domanda svolta dalla attrice in via subordinata va pertanto parzialmente accolta ciò inquanto sussiste l'arricchimento della convenuta per l'importo di € 9.823,10, corrispondente ai prodotti per i quali non è risultato il pagamento da parte della convenuta.
A tal proposito, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte con riguardo ai criteri per l'applicazione della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento: “La proponibilità dell'azione
generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.,
postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di
colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della
carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (Cass. n.
2350/2017).
Ed ancora: “L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può essere proposta anche
congiuntamente - e subordinatamente - ad altra azione, ma può essere accolta solo ove l'altra azione
sia rigettata per carenza "ab origine" del titolo posto a suo fondamento” (Cass. n. 9584/1998).
Nel caso in esame, sussistono gli elementi alla base dell'azione di ingiustificato arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c.
Anzitutto il depauperamento della attrice, essendo stato accertato che la convenuta ha ottenuto un vantaggio, concretizzatosi nell'avere ricevuto svariate prestazioni (di fornitura e di servizi) ad opera di svariati soggetti terzi (i soggetti cedenti dei crediti in favore dell'odierna attrice) nei limiti
18 individuati dal ctu.
Peraltro, non vi è contestazione circa la fornitura dei beni di cui alle fatture risultate non pagate dalla stessa, pur in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace.
Sussiste altresì il nesso causale tra l'indebito arricchimento della convenuta e la corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta dai terzi fornitori (e per essi dall'attrice cessionaria dei relativi crediti), consistente nella richiesta dell'indennizzo riparatore della perdita subita in funzione equilibratrice fra i patrimoni delle parti.
Sussiste infine la residualità, atteso che la domanda contrattuale è stata respinta ab origine per accertamento della carenza del titolo contrattuale posto a suo fondamento, a seguito della dichiarazione di nullità del contratto.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata dalla attrice va accolta limitatamente al quantum accertato dal ctu.
La convenuta va pertanto condannata a corrispondere all'attrice l'importo di € 9.823,10 oltre interessi come nel punto di motivazione successivo.
Interessi
L'attrice ha svolto domanda di pagamento delle seguenti voci di interessi sulla sorte capitale: di mora maturati e maturandi;
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dal pagamento del dovuto. L'attrice ha chiesto inoltre il pagamento dell'importo ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 derivante dal ritardato pagamento delle fatture.
La domanda non può trovare accoglimento tenuto conto del difetto di prova del fatto generatore del credito principale così come di quello accessorio richiesto.
Invero non vi è prova del fatto genetico dell'obbligazione sorta del pagamento di interessi ovvero l'indicazione del credito principale, che estinto o meno, avrebbe generato la decorrenza.
Non possono quindi essere riconosciuti in favore della attrice le distinte voci di interessi richieste, né
ulteriori somme derivanti dal pagamento in ritardo di fatture, in quanto la domanda contrattuale è
19 stata respinta.
Sull'importo riconosciuto decorrono unicamente gli interessi legali dalla data della costituzione in mora di cui al doc. 20.
Domanda di pagamento degli interessi per crediti diversi
L'attrice ha chiesto inoltre il riconoscimento di “crediti a titolo di ulteriori interessi di mora maturati
per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta” per l'importo di € 136.916,11 (punto 6 della citazione).
La domanda va rigettata.
All'esito dell'espletata ctu il perito con riguardo alle “B. FATTURE RELATIVE AI CREDITI
AZIONATI PER INTERESSI DALL'ATTRICE” ha precisato che: “Secondo la prospettiva di parte
attrice, avrebbe pagato in ritardo fatture emesse dai fornitori a fronte delle quali ha emesso n. CP_2
50 note di debito per interessi di mora pari ad € 136.916,11, di cui non viene prodotto il dettaglio di
calcolo complessivo (allegati nn. 4 e 5 fascicolo parte attrice). Per quanto riguarda le fatture
Part fornitori che hanno originato gli interessi moratori richiesti, ha prodotto un elenco di totale n.
670 fatture (denominato “elenco FT sotto ND”) (allegato 4A parte attrice) nel quale non è mai
indicato l'interesse di mora asseritamente dovuto e richiesto nelle note di debito.
Le verifiche richieste relative ai punti n. 1, 2, 3 del quesito peritale riguardano la documentazione
prodotta inerente le n. 670 fatture dei fornitori, mentre la verifica richiesta al punto 4 riguarda la
documentazione prodotta inerente le n. 50 note di debito”.
Con specifico riguardo alla voce “FATTURE FORNITORI (punto 1, 2 e 3)” il perito ha evidenziato che: “Il risultato dell'analisi svolta per ogni punto richiesto dal quesito peritale per quanto riguarda
le n. 670 fatture fornitori è contenuto nell'allegato 4 della relazione, in particolare è emerso che:
• per quanto riguarda il punto 1 (contratti originari, fatture dei fornitori e documentazione
comprovante la data di emissione e ricezione dal portale SDI), risulta depositata la documentazione
richiesta per n. 56 fatture riepilogate nella tabella n. 11 (vedasi allegato n. 2) di cui solo per n. 13
20 fatture risulta prodotto il contratto stipulato tra il fornitore e;
CP_2
• per quanto riguarda il punto 2 (atti di cessione dei crediti), risulta depositata la
documentazione richiesta per n. 599 fatture (vedasi allegato n. 3);
• per quanto riguarda il punto 3 (annualità del credito), risulta possibile indicare l'annualità
del credito e il periodo per cui sono eventualmente dovuti gli interessi per n. 17 fatture di cui per n.
8 la data di presunto pagamento risulta precedente rispetto alla scadenza.
In estrema sintesi, le fatture che soddisfano i requisiti richiesti ai punti 1, 2 e 3 sono n. 9 di cui solo
per n. 4 fatture si dispone agli atti del contratto stipulato tra il fornitore e . CP_2
Con riguardo alla voce: “NOTE DI DEBITO (punto 4)” il perito ha precisato che: “Dalla verifica
della documentazione disponibile con riferimento alle n. 50 note di debito che hanno generato gli
interessi moratori per l'importo complessivo di € 136.916,11 è emerso che per tutte è stata accertata
la mancata produzione richiesta al punto b. 4 del quesito peritale comprovante “la ricezione delle
fatture oggetto di interessi moratori e/o anatocistici da parte della sul relativo CP_2
portale SDI”.
Con riguardo alla voce: “QUANTIFICAZIONE INTERESSI (punto 5)” il perito ha precisato che: “Il
quesito richiede al CTU di quantificare gli interessi di mora: “alla luce dei documenti sopra
indicati”. L'analisi svolta sopra riportata ha permesso di verificare che delle n. 50 note di debito
(per interessi di mora pari ad € 136.916,11) non è stato prodotto l'invio allo SDI e solo per n. 17
note di debito (per interessi di mora pari a € 27.127,05) risulta depositato il dettaglio indicante le
fatture ritenute pagate tardivamente secondo parte attrice e il relativo calcolo. Inoltre, per quanto
riguarda le fatture fornitori che avrebbero generato interessi, solo per n. 9, per interessi calcolati da
parte attrice per € 293,00, soddisfano i requisiti per il calcolo degli interessi. Al fine di fornire la più
completa informazione possibile, si sono formulate le seguenti ipotesi di calcolo:
- IPOTESI 1: non si procede alla quantificazione degli interessi di mora non disponendo della
documentazione comprovante la ricezione di parte convenuta delle n. 50 note di debito per interessi
21 di mora (ossia la condizione prevista dal pinto b.4 del quesito assegnato);
- IPOTESI 2: si procede alla quantificazione degli interessi di mora disponendo della
documentazione richiesta ai punti b.1, b.2 e b.3 del quesito per n. 9 fatture fornitori che hanno
generato interessi e che risultano indicate nel dettaglio del calcolo degli interessi addebitati da parte
attrice a parte convenuta (€ 293,00) con la relativa nota di debito, ancorché per le note di debito non
risulta depositata l'invio allo SDI: € 277,54”.
Infine, con riguardo alla voce: “INTERESSI ANATOCISTICI” il perito ha precisato che: “Parte
attrice chiede interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione senza
altra specifica indicazione sulle modalità di calcolo degli stessi. Tuttavia, volendo calcolare gli
interessi anatocistici sugli interessi di mora dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di
nomina del CTU lo scrivente al tasso legale, il risultato ammonterebbe ad € 4,00 con capitalizzazione
trimestrale ed € 3,97 con capitalizzazione semestrale/annuale stante l'esigua base imponibile”.
All'esito della perizia espleta non possono essere riconosciuti in favore di parte attrice altri importi tenuto conto che il tecnico ha accertato la mancata produzione comprovante la ricezione delle fatture oggetto di interessi moratori e/o anatocistici da parte della sul relativo portale SDI, CP_2
con la conseguenza che alcuna somma va riconosciuta in favore della attrice in mancanza di tale documentazione.
La domanda attorea con riguardo agli interessi moratori che sarebbero stati generati dalle note di debito emesse dalla attrice deve pertanto essere respinta.
Di conseguenza vanno rigettate le richieste di pagamento degli interessi ulteriori maturati su tale importo.
In definitiva, sulla scorta delle predette argomentazioni va accolta la domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata dalla attrice e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.823,10, oltre interessi dalla data della costituzione in mora di cui al doc. 20 al saldo.
22 Spese
In ordine alla liquidazione delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
Il Tribunale condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che vengono liquidate sulla base del decisum, parametri forensi, valori medi per tutte le fasi.
Le spese di CTU, tenuto conto dell'esito della lite, possono rimanere a carico di entrambe le parti in solido per l'intero verso il CTU come liquidate in sede istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa,
così giudica:
accertata la nullità per difetto di forma dei contratti di appalto/fornitura costituenti il titolo dei crediti ceduti ed azionati dall'attrice, rigetta la domanda svolta in via principale da parte dell'attrice
[...]
nei confronti della convenuta;
Pt_1 Controparte_1
in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata da parte dell'attrice condanna la convenuta al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.823,10, oltre interessi moratori Parte_1
dalla data della costituzione in mora di cui al doc. 20 al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 1.686,27 per anticipazioni ed in € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido per l'intero verso il CTU, le spese di
CTU, come liquidate in sede istruttoria.
Così deciso in Brescia, il 28 luglio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Carla D'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 14354 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
da
C.F./P.I. ) già in persona Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Paolo Bonalume del foro di Milano;
ATTRICE
contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. e dom. Gianluca Viola del foro di Brescia;
CONVENUTA
Causa avente ad oggetto contratti di cessione dei crediti, trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.
1 Per l'attrice: “IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei Parte_2
seguenti crediti e, per l'effetto, condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di
[...]
Parte_2
• I. € 105.610,69 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub
docc. 3A e 3B;
• II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
− con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture
costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 12 dicembre 2020 gli interessi moratori ammontano ad € 18.433,47;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale
che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 3.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 136.916,11 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla
predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del
tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle
presenti conclusioni sub I;
2 VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi
di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 39.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo
pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito riepilogate sub doc. 5A;
VIII. € 3.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna
delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo
pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note
Debito.
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto
di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_2
condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_2
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
• “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
• con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della
sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
3 • nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02
come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
• con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi
sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da
quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come
novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle
Note Debito;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: per l'eventualità in cui la parte convenuta dovesse
sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di
pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il
diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_2
condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma Parte_2
che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella
misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Per la convenuta: “Ribadita e richiamata l'eccezione di nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione
per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, cpc, nonché ogni altra contestazione ed eccezione formulata,
4 riportandosi altresì ai documenti prodotti e alle depositate memorie difensive e a quanto esposto nei
verbali di causa, per parte convenuta si precisano le conclusioni come segue:
Preliminarmente: dichiararsi la mancanza di legittimazione attiva in capo a Parte_2
ora;
[...] Parte_1
Nel merito: dichiararsi l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti di da CP_2
parte di , ora , e conseguentemente respingersi le domande Parte_2 Parte_1
tutte svolte nel presente giudizio dalla predetta , ora , per Parte_2 Parte_1
essere infondate in fatto e diritto;
In via istruttoria: senza inversione dell'onere probatorio, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova
dedotti nella propria memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, cpc con i testi ivi indicati;
Spese e competenze professionali del presente giudizio rifuse”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.12.2020, ora Parte_2 [...]
) proponeva il presente giudizio al fine di ottenere la condanna della convenuta Pt_1
al pagamento di crediti dei quali Controparte_1
l'attrice era divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, stipulati mediante scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'ente, in particolare:
- € 105.610,69 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto dalla parete attrice quale documenti 3 e 3B;
- interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture attinenti alla sorte capitale, sino al saldo (alla data del 12.12.2020 ammontanti ad € 18.433,47);
- gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che alla data di notifica dell'atto introduttivo risultavano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella
5 misura degli interessi legali di mora, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/1, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 3.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 91 fatture costituenti la sorte capitale;
- € 136.916,11 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento di crediti
Part diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, fatturati da mediante le “Note Debito
Interessi” (doc. 4, riepilogate negli elenchi sub docc. 5A e 5B) e da mediante le “Note CP_3
Debito Interessi” (doc. 4B, riepilogate nell'elenco doc. 5C);
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito che alla data di notifica dell'atto di citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- € 39.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n. 999 fatture il cui tardivo pagamento generava gli interessi di mora oggetto delle Note Debito (doc. 5);
- € 3.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che generavano le Note Debito.
L'attrice deduceva, in particolare, che:
- i crediti per sorte capitale, ammontanti ad € 105.610,69, erano portati dalle fatture (riepilogate negli elenchi docc. 3A e 3B), emesse nei confronti dell'Azienda convenuta, dalle seguenti società fornitrici:
6 BA spa, EN srl, AC spa, KM IA srl, BB srl, MY IA srl, NA
NA srl, EK spa, IZ IA srl, TE IA spa;
- le fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3 venivano emesse a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell' e cedute dalle predette società all'attrice, CP_1
mediante i contratti di cessione dei crediti (in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla convenuta - doc. 6), nonché in forza degli atti di cessione;
- le fatture riepilogate nell'elenco sub doc. 3B venivano emesse dalle società indicate nel suddetto elenco a titolo di corrispettivo di prestazioni di servizi e di forniture erogate in favore dell'Ente e dalle predette società all'attrice, mediante i contratti di cessione dei crediti (in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati all'Ente, doc. 6 B), nonché in forza degli atti di cessione, e venivano
Part Part Part successivamente cedute da alla società che le ricedeva a mediante ulteriori CP_3
contratti di cessione;
- i contratti di cessione avevano ad oggetto oltre alla sorte capitale dei crediti, anche i relativi interessi di mora maturati e maturandi;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dal pagamento del dovuto;
l'importo dovuto ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 (€3.640,00); i crediti a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento dei crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta (€ 136.916,11), gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle note di debito e gli importi ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale il cui tardivo pagamento generava interessi di mora oggetto delle note di debito (€ 39.960) e alle ulteriori fatture il cui termine di pagamento non veniva rispettato (€ 3.560);
- in qualità di cessionaria dei predetti crediti, l'attrice era legittimata a chiedere la condanna della convenuta, debitrice, al pagamento in proprio favore della predetta sorte capitale di € 105.610,69.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva al Tribunale la condanna della convenuta al pagamento di:
1. € 105.610,69 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate negli elenchi prodotti sub docc. 3A e 3B;
7 2. interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
3. interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
4. € 3.640,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
5. € 136.916,11 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale – maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
6. interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito
che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.;
7. € 39.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento generava interessi di mora oggetto delle Note Debito;
8. € 3.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che generavano le Note Debito.
In subordine, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della diversa somma ritenuta dovuta;
in ulteriore subordine, la condanna al pagamento di un importo a titolo di indennizzo
8 per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.; con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata l'11.2.2021, si costituiva in giudizio l' Controparte_1
respingendo ogni domanda e contestando la debenza di alcuna somma in favore
[...]
dell'attrice.
In via preliminare, la convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva in capo alla società
attrice, nonché la nullità e/o inammissibilità della modalità di produzione documentale per genericità,
indeterminatezza e assenza di prova di specifica elencazione di ogni singolo documento anche nell'ambito della narrativa dell'atto di citazione, in violazione del diritto di difensa, che veniva comunque contestata non avendo alcuna rilevanza giuridica e/o probatoria. Respingeva la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. svolta in via subordinata dalla attrice in quanto infondata e priva dei presupposti giuridici.
Tutto ciò premesso, la convenuta chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della attrice;
nel merito, chiedeva accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia credito nei confronti della convenuta,
con il rigetto di tutte le domande svolte dall'attrice ed il favore delle spese di lite.
All'udienza del 3.11.2021 il Giudice concedeva alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Successivamente la causa veniva istruita mediate CTU contabile.
All'udienza del 27.6.2024 il GI, acquisita la relazione peritale e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni che veniva tenuta in modalità cartolare.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza dell'11.3.2025, il GI tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse e repliche conclusionali.
Nella comparsa conclusionale l'attrice precisava di proseguire il giudizio per l'importo di € 19.420,46
per sorte capitale - ridotto rispetto a quello originariamente indicato nell'atto introduttivo e pari ad €
105.610,69 - oltre agli interessi di mora, anatocistici, ad € 3.640,00 ex art. 6, comma 2 D. Lgs n.
9 231/02; € 136.916,11 a titolo di ulteriori interessi di mora per tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale, oltre interessi anatocistici, € 39.960,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002
ed ulteriori € 3.560,00 ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/2002 sulle fatture PF9002193 del 30.12.2019
dell'importo di € 1.120 e PF9002194 del 30.12.2019 dell'importo di € 2.440,00.
Nella comparsa conclusionale la convenuta ribadiva l'eccezione di nullità ex art. 164 cpc dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, cpc per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e/o mancanza di adeguata allegazione dei fatti.
MOTIVI
Questioni preliminari
Carenza di legittimazione attiva
In via preliminare va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della attrice Parte_1
(nuova denominazione di , sollevata dalla convenuta
[...] Parte_2 [...]
, sul presupposto della inopponibilità alla stessa delle cessioni del Controparte_1
credito in favore della convenuta, non prodotte in giudizio.
Secondo la tesi di parte attrice, essa sarebbe legittimata ad agire, sussistendo nel caso in esame le condizioni per l'applicabilità della L. n. 52/91, con la conseguenza che ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto, sarebbe sufficiente la sola notifica a quest'ultimo. A tal proposito, l'attrice ha dedotto di aver provveduto alla notifica delle cessioni,
rilevando che le stesse nemmeno erano state oggetto di specifico rifiuto da parte della convenuta.
L'eccezione è risultata infondata e deve essere rigettata.
In linea generale va premesso che il creditore cessionario del debito ceduto, una volta accertata l'esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione non è tenuto a dimostrare anche la causa della cessione, essendo tenuto esclusivamente a dare prova del negozio di cessione quale atto produttivo di effetti traslativi.
All'esito della CTU espletata dal tecnico nominato, dott. , il perito ha verificato la Persona_1
10 produzione documentale con specifico riguardo agli atti di cessione attinenti alla pretesa attorea, con la conseguenza che è risultata provata l'intervenuta cessione dei crediti per cui è causa.
L'eccezione va pertanto rigettata.
Nullità della citazione ex art. 164 cpc
La convenuta insiste nell'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto,
reiterata in comparsa conclusionale.
Il rilievo è infondato.
Il Tribunale osserva che la citazione, per quanto generica, non è affetta da nullità.
Invero, dall'esame dell'atto introduttivo, censurato dalla convenuta, risultano indicati i requisiti minimi (identità del creditore cedente, ammontare dei singoli crediti ceduti) identificativi sia degli elementi oggettivi che di quelli soggettivi della domanda.
La convenuta, sin dalla ricezione della notifica dell'atto, è stata messa nelle condizioni di predisporre le proprie difese in modo compiuto come, in concreto, dedotto ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta e, successivamente, negli ulteriori scritti difensivi.
A tal proposito, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte: “La declaratoria di nullità
della citazione - nullità che si produce, ex art.164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato
del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso,
nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni
contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
"assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con
la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a
pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di
porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima
ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza
11 che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del
relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè,
da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per
cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. n. 17023/2003).
Nel caso in esame, la domanda principale svolta dalla attrice risulta ritualmente proposta sin dall'origine, con specificazione nell'atto e nei documenti ad esso allegati degli elementi costitutivi, e la genericità rilevata non può dirsi tale da rendere l'oggetto totalmente incerto e/o tale da incidere sulle potenzialità difensive della parte convenuta, anche tenuto conto della natura dell'oggetto e della relazione di esso con la convenuta.
L'eccezione va quindi rigettata.
Merito
Anzitutto va dato atto che l'attrice ha parzialmente modificato nel corso del giudizio Parte_1
il petitum della domanda sotto il profilo del quantum.
Nell'atto introduttivo ha chiesto il pagamento della somma di € 105.610,69 per sorte capitale;
in sede di prima memoria istruttoria ha ridotto il quantum della domanda per sorte capitale ad € 36.688,53;
in sede di comparsa conclusionale ha ulteriormente ridotto la somma richiesta in pagamento a titolo di sorte capitale in € 19.420,46.
Nondimeno, in sede di precisazione delle conclusioni, nelle note scritte del 21.2.2025, ha precisato:
“Rassegna, infine, le conclusioni come da proprio atto introduttivo del giudizio”.
Non consta depositata memoria di replica.
Va premesso che la domanda originariamente formulata dalla parte può essere oggetto di modifica,
nei limiti assertivi e preclusivi;
tale modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi
(petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle
12 difese avversarie.
Ciò posto, nel caso in esame va rilevato che le modifiche introdotte dalla attrice hanno inciso essenzialmente sul quantum della domanda senza precludere la posizione difensiva della convenuta.
Domanda principale
La domanda di pagamento dei crediti svolta in via principale dall'attrice va respinta.
Il Tribunale osserva anzitutto che la domanda svolta si basa sui contratti oggetto di cessione dei crediti che non risultano prodotti dalla attrice che ne aveva l'onere.
Giova premettere che l' deve essere considerata ente pubblico a mente della Controparte_1
normativi pubblicistica che regola i rapporti coi privati e perciò è qualificabile come soggetto appartenente alla Pubblica amministrazione in senso lato, pur avendo ha acquistato una propria soggettività giuridica con un'autonomia che ha assunto carattere imprenditoriale (art. 3, comma 1 bis
D. Lgs n. 502/1992 “in funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali
si costituiscono in Aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale”).
Di tal che l' può dirsi avere natura di ente pubblico economico con esclusione della Controparte_1
rigida disciplina di cui agli artt. 16 e 17 del D.R. n. 2440/1923 non applicabile agli enti pubblici economici.
Nondimeno, i contratti dell' non sono esenti dal rispetto di ogni formalità, sia quanto Controparte_1
alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto, essendo comunque organismi di diritto pubblico (ai sensi dell'art. 3, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici è
l'organismo di diritto pubblico: “qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non
tassativo è contenuto nell'allegato IV: 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
2) dotato di personalità
giuridica; 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici
territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di
questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da
13 membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico”).
Tanto premesso, per quanto ente pubblico economico l' , nell'approvvigionamento Controparte_1
dei beni e servizi, finalizzati al perseguimento dei suoi obiettivi istituzionali, opera come “organismo di diritto pubblico” e come “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del codice dei contratti pubblici ed è soggetta alla relativa disciplina.
A tal proposito, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte al quale questo
Giudice aderisce: “La natura di ente pubblico economico acquisita dall' Parte_3
ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 (introdotto dal d. lgs n. 229
[...]
del 1999) comporta che essa può ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle
finalità istituzionali cui è preposta, senza tuttavia escludere che, quale “organismo di diritto
pubblico” e di “amministrazione aggiudicatrice”, secondo la previsione del d.lgs. n. 163 del 2006
("ratione temporis" applicabile), essa sia soggetta alle relative disposizioni in tema di scelta del
contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività
negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista
dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del
procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità,
ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. n. 24640/2016).
Nel caso in esame, valgono le medesime considerazioni sopra riportate, con il che deve affermarsi in capo alla la convenuta la qualità di ente pubblico;
ne consegue che, pur potendo ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali alle quali è preposta, deve comunque sottostare alle disposizioni in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, dettate dalla disciplina degli appalti pubblici.
In specie, i contratti alla base dei crediti ceduti non risultano stipulati nella forma scritta richiesta (a partire dall'art. 11 comma 13 D. Lgs. 163/2006) a pena di nullità.
14 Invero, all'esito della ctu espletata il perito ha accertato la mancata produzione documentale degli stessi, il tecnico ha infatti precisato che: “Per nessuno dei crediti azionati in conto capitale è stato
prodotto agli atti il relativo contratto sottoscritto dalla convenuta con il fornitore” (pag. 29 e 83
perizia).
Pertanto, tenuto conto che il complesso normativo sopra richiamato costituisce un corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblico, la relativa violazione derivante dal non aver concluso il contratto nelle forme previste ad substantiam dalla legge, comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, ex art. 1418, comma 1, c.c.
Ne consegue che i contratti ceduti sono da dichiararsi nulli per vizio di forma, difettando la forma scritta stabilita ad substantiam.
Ne consegue il rigetto della domanda di pagamento svolta in via principale.
Domanda in via subordinata
L'attrice ha chiesto, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 20141 c.c.
La domanda va parzialmente accolta.
All'esito della espletata ctu contabile, nominato dott. , è risultata la sussistenza di Persona_1
forniture e servizi eseguiti in favore della attrice limitatamente a quanto è risultato documentato, senza che ne siano risultati provati i relativi pagamenti.
In particolare, il ctu, ha anzitutto precisato le posizioni delle parti: “ è divenuta Parte_2
cessionaria di crediti vantati nei confronti di a seguito della stipula di n. 91 cessioni di credito. CP_2
Secondo la prospettiva di parte attrice, avrebbe: CP_2
a) omesso il pagamento in linea capitale di fatture non pagate dell'importo di € 36.688,53 oltre ad
interessi moratori, ulteriori interessi anatocistici ed € 240,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs.
n. 231/02 (punto 2 prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.);
15 b) pagato in ritardo fatture, motivo per cui la stessa ha emesso n. 50 Note di Debito per interessi di
mora complessivamente pari ad € 136.916,11, oltre ad ulteriori interessi anatocistici ed € 43.520,00
ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 (punto 2 prima memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c.).
ha contestato l'esistenza e l'ammontare del credito azionato in quanto totalmente infondate CP_2
sulla base della documentazione prodotta da controparte e per l'insussistenza dei presupposti di
legge.
Il quesito peritale richiede al CTU di indicare la documentazione prodotta riferibile ai crediti
azionati in conto capitale (lettera a del quesito peritale) e per interessi (lettera b del quesito peritale)
e per quest'ultimi eventualmente di quantificare interessi di mora dovuti dalla convenuta”.
Il perito ha poi proceduto all'esame delle singole voci oggetto della domanda attorea.
Con riguardo alle “A. FATTURE PER LE QUALI PARTE ATTRICE HA RICHIESTO IL
PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE” il tecnico ha precisato che: “Secondo la prospettiva di
parte attrice risulterebbe debitore per n. 97 fatture non pagate per un importo complessivo CP_2
pari ad € 36.688,53. Appare opportuno precisare che l'importo asseritamente dovuto risulta pari ad
€ 32.008,53 in quanto una nota di credito è stata considerata da parte attrice quale ulteriore
credito/fattura con effetto di duplicazione dell'importo. Sulla base dell'analisi svolta è possibile
riassumere quanto segue:
1) per nessuna delle fatture richieste in conto capitale risulta prodotto il contratto sottoscritto tra
e il fornitore;
CP_2
2) per n. 42 fatture (11.123,4145) risulta depositata la copia fattura e invio con accettazione SDI;
3) per tutte le n. 97 fatture risultano prodotti tutti gli atti di cessione a BBF;
4) per le fatture che secondo parte attrice non risultano pagate da (con un importo residuo CP_2
diverso da zero) nella tabella n. 9, che si riporta per maggiore chiarezza espositiva, sono riepilogati
i documenti prodotti da parte convenuta in merito ai pagamenti”.
16 Segue la tabella n. 9 di “Riepilogo documentazione prodotta per crediti azionati in conto capitale”.
Il ctu ha poi proseguito nell'elaborato peritale concludendo che: “In estrema sintesi dalla verifica
della documentazione disponibile con riferimento alle n. 97 fatture per le quali parte attrice chiede
somme a titolo di capitale per € 36.688,53, in realtà importo pari ad € 32.008,53, è emerso che per
tutte è stata accertata la mancata produzione richiesta alla lettera a) punto 1 del quesito peritale
comprovante la produzione “dei contratti sottoscritti dalla convenuta”. Le fatture per le quali
(ancorché non risulti prodotto il contratto originario di fornitura) è stato verificato che risulta
prodotta la documentazione richiesta nel quesito peritale alla lettera a) sia al punto 2 (ossia copia
fattura e invio con accettazione SDI) sia al punto 3 (ossia atti di cessione) risultano pari ad €
11.123,41 di cui:
- € 275,59 risulta il pagamento mediante emissione di mandato e/ o in compensazione;
- € 10.847,82 (corrispondenti alle righe evidenziate di colore azzurro nella precedente tabella) non
risulta documentazione attestante il pagamento per le seguenti motivazioni fornite da : CP_2
Part
• € 786,30 fattura non registrata secondo per la quale ha provato l'invio al portale CP_2
SDI (riga n. 9);
• € 7.650,00 in contenzioso secondo ASST (righe n. 10 e da 13 a 16);
• € 1.382,85 fattura non ricevuta secondo (riga n. 25) per la quale CP_2
• € 4,00 fattura stornata da nota di credito di soggetto terzo non documentata da (riga n. CP_2
81);
Part
• € 82,52 fattura rifiutata secondo , per la quale ha documentato l'invio con stato CP_2
documento “respinta” (riga n. 80);
Part
• € 942,15 fatture non ricevute secondo , per le quali ha documentato l'invio con CP_2
stato documento “respinta” (riga n. 11, 12 e 24).
Si precisa che qualora non si dovessero considerare le fatture per le quali BBF ha documentato
l'invio delle stesse al portale SDI con stato documento “respinta” l'importo delle fatture per le quali
17 risulta comprovata la documentazione richiesta al punto 2 e 3 (lettera a) del quesito) ma per le quali
non risulta il pagamento ammonta ad € 9.823,1”.
Le risultanze della ctu espletata, le cui conclusioni vanno richiamate e fatte proprie da questo giudice,
attesa la competenza tecnica specifica, la coerenza fra premesse e conclusioni e l'assenza di vizi logico giuridici, hanno accertato il mancato pagamento di una minima parte delle somme.
Il Tribunale accoglie parzialmente la domanda svolta in via subordinata dalla attrice di ingiustificato arricchimento della convenuta con riguardo ai soli crediti ritenuti documentati dal ctu.
La domanda svolta dalla attrice in via subordinata va pertanto parzialmente accolta ciò inquanto sussiste l'arricchimento della convenuta per l'importo di € 9.823,10, corrispondente ai prodotti per i quali non è risultato il pagamento da parte della convenuta.
A tal proposito, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte con riguardo ai criteri per l'applicazione della fattispecie dell'ingiustificato arricchimento: “La proponibilità dell'azione
generale di indebito arricchimento, in relazione al requisito di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c.,
postula semplicemente che non sia prevista nell'ordinamento giuridico altra azione tipica a tutela di
colui che lamenti il depauperamento, ovvero che la domanda sia stata respinta sotto il profilo della
carenza “ab origine” dell'azione proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento” (Cass. n.
2350/2017).
Ed ancora: “L'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ. può essere proposta anche
congiuntamente - e subordinatamente - ad altra azione, ma può essere accolta solo ove l'altra azione
sia rigettata per carenza "ab origine" del titolo posto a suo fondamento” (Cass. n. 9584/1998).
Nel caso in esame, sussistono gli elementi alla base dell'azione di ingiustificato arricchimento disciplinata dall'art. 2041 c.c.
Anzitutto il depauperamento della attrice, essendo stato accertato che la convenuta ha ottenuto un vantaggio, concretizzatosi nell'avere ricevuto svariate prestazioni (di fornitura e di servizi) ad opera di svariati soggetti terzi (i soggetti cedenti dei crediti in favore dell'odierna attrice) nei limiti
18 individuati dal ctu.
Peraltro, non vi è contestazione circa la fornitura dei beni di cui alle fatture risultate non pagate dalla stessa, pur in assenza di un titolo giuridico valido ed efficace.
Sussiste altresì il nesso causale tra l'indebito arricchimento della convenuta e la corrispondente diminuzione patrimoniale sofferta dai terzi fornitori (e per essi dall'attrice cessionaria dei relativi crediti), consistente nella richiesta dell'indennizzo riparatore della perdita subita in funzione equilibratrice fra i patrimoni delle parti.
Sussiste infine la residualità, atteso che la domanda contrattuale è stata respinta ab origine per accertamento della carenza del titolo contrattuale posto a suo fondamento, a seguito della dichiarazione di nullità del contratto.
In definitiva, la domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata dalla attrice va accolta limitatamente al quantum accertato dal ctu.
La convenuta va pertanto condannata a corrispondere all'attrice l'importo di € 9.823,10 oltre interessi come nel punto di motivazione successivo.
Interessi
L'attrice ha svolto domanda di pagamento delle seguenti voci di interessi sulla sorte capitale: di mora maturati e maturandi;
anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale dal pagamento del dovuto. L'attrice ha chiesto inoltre il pagamento dell'importo ex art. 6 D. Lgs. n.
231/02 derivante dal ritardato pagamento delle fatture.
La domanda non può trovare accoglimento tenuto conto del difetto di prova del fatto generatore del credito principale così come di quello accessorio richiesto.
Invero non vi è prova del fatto genetico dell'obbligazione sorta del pagamento di interessi ovvero l'indicazione del credito principale, che estinto o meno, avrebbe generato la decorrenza.
Non possono quindi essere riconosciuti in favore della attrice le distinte voci di interessi richieste, né
ulteriori somme derivanti dal pagamento in ritardo di fatture, in quanto la domanda contrattuale è
19 stata respinta.
Sull'importo riconosciuto decorrono unicamente gli interessi legali dalla data della costituzione in mora di cui al doc. 20.
Domanda di pagamento degli interessi per crediti diversi
L'attrice ha chiesto inoltre il riconoscimento di “crediti a titolo di ulteriori interessi di mora maturati
per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta” per l'importo di € 136.916,11 (punto 6 della citazione).
La domanda va rigettata.
All'esito dell'espletata ctu il perito con riguardo alle “B. FATTURE RELATIVE AI CREDITI
AZIONATI PER INTERESSI DALL'ATTRICE” ha precisato che: “Secondo la prospettiva di parte
attrice, avrebbe pagato in ritardo fatture emesse dai fornitori a fronte delle quali ha emesso n. CP_2
50 note di debito per interessi di mora pari ad € 136.916,11, di cui non viene prodotto il dettaglio di
calcolo complessivo (allegati nn. 4 e 5 fascicolo parte attrice). Per quanto riguarda le fatture
Part fornitori che hanno originato gli interessi moratori richiesti, ha prodotto un elenco di totale n.
670 fatture (denominato “elenco FT sotto ND”) (allegato 4A parte attrice) nel quale non è mai
indicato l'interesse di mora asseritamente dovuto e richiesto nelle note di debito.
Le verifiche richieste relative ai punti n. 1, 2, 3 del quesito peritale riguardano la documentazione
prodotta inerente le n. 670 fatture dei fornitori, mentre la verifica richiesta al punto 4 riguarda la
documentazione prodotta inerente le n. 50 note di debito”.
Con specifico riguardo alla voce “FATTURE FORNITORI (punto 1, 2 e 3)” il perito ha evidenziato che: “Il risultato dell'analisi svolta per ogni punto richiesto dal quesito peritale per quanto riguarda
le n. 670 fatture fornitori è contenuto nell'allegato 4 della relazione, in particolare è emerso che:
• per quanto riguarda il punto 1 (contratti originari, fatture dei fornitori e documentazione
comprovante la data di emissione e ricezione dal portale SDI), risulta depositata la documentazione
richiesta per n. 56 fatture riepilogate nella tabella n. 11 (vedasi allegato n. 2) di cui solo per n. 13
20 fatture risulta prodotto il contratto stipulato tra il fornitore e;
CP_2
• per quanto riguarda il punto 2 (atti di cessione dei crediti), risulta depositata la
documentazione richiesta per n. 599 fatture (vedasi allegato n. 3);
• per quanto riguarda il punto 3 (annualità del credito), risulta possibile indicare l'annualità
del credito e il periodo per cui sono eventualmente dovuti gli interessi per n. 17 fatture di cui per n.
8 la data di presunto pagamento risulta precedente rispetto alla scadenza.
In estrema sintesi, le fatture che soddisfano i requisiti richiesti ai punti 1, 2 e 3 sono n. 9 di cui solo
per n. 4 fatture si dispone agli atti del contratto stipulato tra il fornitore e . CP_2
Con riguardo alla voce: “NOTE DI DEBITO (punto 4)” il perito ha precisato che: “Dalla verifica
della documentazione disponibile con riferimento alle n. 50 note di debito che hanno generato gli
interessi moratori per l'importo complessivo di € 136.916,11 è emerso che per tutte è stata accertata
la mancata produzione richiesta al punto b. 4 del quesito peritale comprovante “la ricezione delle
fatture oggetto di interessi moratori e/o anatocistici da parte della sul relativo CP_2
portale SDI”.
Con riguardo alla voce: “QUANTIFICAZIONE INTERESSI (punto 5)” il perito ha precisato che: “Il
quesito richiede al CTU di quantificare gli interessi di mora: “alla luce dei documenti sopra
indicati”. L'analisi svolta sopra riportata ha permesso di verificare che delle n. 50 note di debito
(per interessi di mora pari ad € 136.916,11) non è stato prodotto l'invio allo SDI e solo per n. 17
note di debito (per interessi di mora pari a € 27.127,05) risulta depositato il dettaglio indicante le
fatture ritenute pagate tardivamente secondo parte attrice e il relativo calcolo. Inoltre, per quanto
riguarda le fatture fornitori che avrebbero generato interessi, solo per n. 9, per interessi calcolati da
parte attrice per € 293,00, soddisfano i requisiti per il calcolo degli interessi. Al fine di fornire la più
completa informazione possibile, si sono formulate le seguenti ipotesi di calcolo:
- IPOTESI 1: non si procede alla quantificazione degli interessi di mora non disponendo della
documentazione comprovante la ricezione di parte convenuta delle n. 50 note di debito per interessi
21 di mora (ossia la condizione prevista dal pinto b.4 del quesito assegnato);
- IPOTESI 2: si procede alla quantificazione degli interessi di mora disponendo della
documentazione richiesta ai punti b.1, b.2 e b.3 del quesito per n. 9 fatture fornitori che hanno
generato interessi e che risultano indicate nel dettaglio del calcolo degli interessi addebitati da parte
attrice a parte convenuta (€ 293,00) con la relativa nota di debito, ancorché per le note di debito non
risulta depositata l'invio allo SDI: € 277,54”.
Infine, con riguardo alla voce: “INTERESSI ANATOCISTICI” il perito ha precisato che: “Parte
attrice chiede interessi anatocistici con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione senza
altra specifica indicazione sulle modalità di calcolo degli stessi. Tuttavia, volendo calcolare gli
interessi anatocistici sugli interessi di mora dalla data di notifica dell'atto di citazione alla data di
nomina del CTU lo scrivente al tasso legale, il risultato ammonterebbe ad € 4,00 con capitalizzazione
trimestrale ed € 3,97 con capitalizzazione semestrale/annuale stante l'esigua base imponibile”.
All'esito della perizia espleta non possono essere riconosciuti in favore di parte attrice altri importi tenuto conto che il tecnico ha accertato la mancata produzione comprovante la ricezione delle fatture oggetto di interessi moratori e/o anatocistici da parte della sul relativo portale SDI, CP_2
con la conseguenza che alcuna somma va riconosciuta in favore della attrice in mancanza di tale documentazione.
La domanda attorea con riguardo agli interessi moratori che sarebbero stati generati dalle note di debito emesse dalla attrice deve pertanto essere respinta.
Di conseguenza vanno rigettate le richieste di pagamento degli interessi ulteriori maturati su tale importo.
In definitiva, sulla scorta delle predette argomentazioni va accolta la domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata dalla attrice e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.823,10, oltre interessi dalla data della costituzione in mora di cui al doc. 20 al saldo.
22 Spese
In ordine alla liquidazione delle spese di lite non vi sono ostacoli all'applicazione del principio di soccombenza.
Il Tribunale condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che vengono liquidate sulla base del decisum, parametri forensi, valori medi per tutte le fasi.
Le spese di CTU, tenuto conto dell'esito della lite, possono rimanere a carico di entrambe le parti in solido per l'intero verso il CTU come liquidate in sede istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa,
così giudica:
accertata la nullità per difetto di forma dei contratti di appalto/fornitura costituenti il titolo dei crediti ceduti ed azionati dall'attrice, rigetta la domanda svolta in via principale da parte dell'attrice
[...]
nei confronti della convenuta;
Pt_1 Controparte_1
in accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento svolta in via subordinata da parte dell'attrice condanna la convenuta al Parte_1 Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.823,10, oltre interessi moratori Parte_1
dalla data della costituzione in mora di cui al doc. 20 al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 1.686,27 per anticipazioni ed in € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), cpa ed iva;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido per l'intero verso il CTU, le spese di
CTU, come liquidate in sede istruttoria.
Così deciso in Brescia, il 28 luglio 2025.
Il Giudice
Carla D'Ambrosio
23