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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1386 r.g.a.c. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo, come da Parte_1 procura in atti,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in PI (TA) il 07/05/2004 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il
[...] Per_1 CP_2
04/05/2001 ed il 06/12/2010, e che decreto emesso in data 04/07/2018 il Tribunale di TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, come già disposto dagli accordi di separazione consensuale, che nessun assegno divorzile dovesse essere previsto, essendo le parti economicamente indipendenti;
quanto alle disposizioni riguardanti la prole, evidenziava che il figlio era ormai divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedendo Per_1 quanto al figlio minore la conferma del provvedimento del Tribunale per i CP_2 minorenni di Taranto del 30/03/2023 in virtù del quale era stato affidato ai nonni paterni.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 23/09/2025 il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti;
all'udienza di discussione e decisione del 12/11/2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in ricorso e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto del 04/07/2018 con il quale il
Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, occorre innanzitutto rilevare che nulla va disposto in ordine al figlio , divenuto nelle more maggiorenne ed CP_2 economicamente indipendente.
Quanto al figlio minore , in assenza di richieste istruttorie, e nella contumacia CP_2 del convenuto, ritiene il collegio che vadano confermati i provvedimenti adottati in data 30/03/2023 dal Tribunale per i minorenni di Taranto in ordine al suo affidamento
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ai nonni paterni, sigg.ri e , atteso che tale regime appare Controparte_3 Parte_2 ormai consolidato nel tempo e rispondente all'interesse, anche attuale, del minore;
per le medesime ragioni, in assenza di rilevi alcuna, va altresì accolta la domanda attrice relativa all'esercizio libero del diritto di visita nei confronti del figlio minore ormai quindicenne.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PI (TA) il 07/05/2004 da nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], trascritto negli atti dello CP_1 stato civile del Comune di PI (TA) al n. 6, p. II^, s. A, anno 2004;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. CONFERMA il provvedimento del 30/03/2023 del Tribunale per i minorenni di
Taranto in ordine all'affidamento del figlio ai nonni paterni, sigg.ri CP_2
e ; Controparte_3 Parte_2
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente est.
IN LA
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. IN CASAVOLA - Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI - Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1386 r.g.a.c. dell'anno 2025,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Percolla Vincenzo, come da Parte_1 procura in atti,
RICORRENTE
E
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24/03/2025, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in PI (TA) il 07/05/2004 con CP_1
, che dalla loro unione erano nati i figli e , rispettivamente il
[...] Per_1 CP_2
04/05/2001 ed il 06/12/2010, e che decreto emesso in data 04/07/2018 il Tribunale di TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
Taranto aveva omologato la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, prevedendo, come già disposto dagli accordi di separazione consensuale, che nessun assegno divorzile dovesse essere previsto, essendo le parti economicamente indipendenti;
quanto alle disposizioni riguardanti la prole, evidenziava che il figlio era ormai divenuto maggiorenne ed economicamente indipendente, chiedendo Per_1 quanto al figlio minore la conferma del provvedimento del Tribunale per i CP_2 minorenni di Taranto del 30/03/2023 in virtù del quale era stato affidato ai nonni paterni.
Ritualmente notificato il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
All'udienza del 23/09/2025 il Giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti;
all'udienza di discussione e decisione del 12/11/2025, il procuratore di parte ricorrente insisteva nelle conclusioni rassegnate in ricorso e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia il decreto del 04/07/2018 con il quale il
Tribunale di Taranto aveva omologato la separazione dei coniugi.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 l. n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n. 74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Per quanto concerne gli aspetti accessori della pronunzia, occorre innanzitutto rilevare che nulla va disposto in ordine al figlio , divenuto nelle more maggiorenne ed CP_2 economicamente indipendente.
Quanto al figlio minore , in assenza di richieste istruttorie, e nella contumacia CP_2 del convenuto, ritiene il collegio che vadano confermati i provvedimenti adottati in data 30/03/2023 dal Tribunale per i minorenni di Taranto in ordine al suo affidamento
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
ai nonni paterni, sigg.ri e , atteso che tale regime appare Controparte_3 Parte_2 ormai consolidato nel tempo e rispondente all'interesse, anche attuale, del minore;
per le medesime ragioni, in assenza di rilevi alcuna, va altresì accolta la domanda attrice relativa all'esercizio libero del diritto di visita nei confronti del figlio minore ormai quindicenne.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
PI (TA) il 07/05/2004 da nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] l'[...], trascritto negli atti dello CP_1 stato civile del Comune di PI (TA) al n. 6, p. II^, s. A, anno 2004;
2. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PI (TA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. CONFERMA il provvedimento del 30/03/2023 del Tribunale per i minorenni di
Taranto in ordine all'affidamento del figlio ai nonni paterni, sigg.ri CP_2
e ; Controparte_3 Parte_2
4. COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Presidente est.
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