Sentenza 24 agosto 2007
Massime • 1
L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in tema di quantificazione del danno biologico, aveva ritenuto priva della necessaria specificità e, quindi, inidonea a consentire una nuova valutazione di merito, la "generica protesta" dell'appellante secondo cui "i criteri applicati nella quantificazione del danno non considerano i canoni applicativi seguiti dalla dominante giurisprudenza, anche della Corte").
Commentario • 1
- 1. Donazione di cosa altrui, divieto, sussistenza, usucapione, ammissibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/2007, n. 17960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17960 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NN EA, nella qualità di erede del defunto marito RO AS, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO LUCIO APULEIO 11, presso lo Studio dell'avvocato DELLA ROCCA CESARE, difesa dall'avvocato NARDINI PAOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
YN GE NÈ, UFF CENTRALE ITALIANO SCARL;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 21554/03 proposto da:
u.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO - in persona del legale rappresentante pro tempore e presidente del Consiglio di Amministrazione Dr. Pellino Raffaele -, YN GE NÈ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell'avvocato CAROLI ENRICO, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e contro
RO EA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 696/02 della Corte d'Appello di VENEZIA, quarta sezione civile, emessa il 23/01/02, depositata il 14/05/02, R.G. 751/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/07 dal Consigliere Dott. Luigi Alessandro SCARANO;
udito l'Avvocato Paola NARDINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 20/9/1988 il sig. RO AS conveniva avanti al Tribunale di Vicenza il sig. AY RG RE e l'Ufficio Centrale Italiano Scarl, per ivi sentirli condannare al risarcimento dei danni materiali e fisici subiti in conseguenza del sinistro avvenuto il 18/8/1986 sull'autostrada A4 Serenissima in località Grisignano di Zocco (Vicenza) per fatto e colpa del AY, che alla guida della propria autovettura con roulotte al traino si spostava improvvisamente e senza segnalare sulla corsia ove egli era intento ad effettuare manovra di sorpasso, e, urtandolo, lo faceva rovinosamente cadere.
Dichiarata la contumacia dei convenuti per difetto di procura, ed accordata una provvisionale L. n. 990 del 1969, ex art. 24 di L. 120.000.000, l'adito giudice, dichiarata la concorrente responsabilità del RO e del AY nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2, condannava i convenuti al solidale pagamento di L. 712.901.000, detratto l'ammontare della provvisionale, e così per il complessivo residuo importo di L. 455.701.000, a titolo di risarcimento del solo danno patrimoniale, con esclusione di quello non patrimoniale.
Interposto gravame, in via principale, dal RO, che si doleva del mancato riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della controparte nella causazione del sinistro, nonché della mancata attribuzione degli interessi compensativi sulle somme liquidate, e, ancora dei criteri utilizzati ai fini della liquidazione del quantum;
ed in via incidentale dal AY e dall'U.C.I., che domandavano la corresponsione degli interessi sull'ammontare versato a titolo di provvisionale, altresì dolendosi che non fosse stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità della controparte per aver tamponato il AY, con sentenza del 14/5/2002 la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'appello principale, e, in accoglimento di quello incidentale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza riduceva ad Euro 243.447,75 quanto spettante in linea capitale al RO, che condannava a restituire la somma di Euro 117.704,22, oltre ad interessi legali dal 30/10/1997 all'effettivo pagamento. Compensava altresì per un terzo le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito, ponendo i residui due terzi (oltre a spese di C.T.U. per l'intero) a carico del AY e dell'U.C.I..
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito propone ora ricorso per cassazione la sig.ra RI RO, quale erede del marito AS RO, deceduto durante il giudizio, sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso il AY e l'Ufficio Centrale Italiano Scarl, che propongono altresì ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va anzitutto posto in rilievo che la sig.ra RI RO propone l'odierno ricorso principale in qualità di erede del marito RO AS, che deduce essere deceduto durante il giudizio di gravame di merito.
Di un tanto nulla risulta peraltro indicato nell'impugnata sentenza, emessa nei confronti di quest'ultimo.
Questa Corte ha invero già avuto modo di affermare che, in caso di decesso della parte costituita nel precedente giudizio di merito, colui il quale propone ricorso in sede di legittimità assumendo di esserne l'erede deve a pena d'inammissibilità provare la propria legittimazione processuale, attraverso le produzioni documentali consentite dalla norma di cui all'art. 372 c.p.c., con riferimento tanto al fatto storico del decesso della parte originaria, quanto alla vantata qualità di erede (oneri ottemperabili, ad esempio, mediante produzione del certificato di morte del de cuius e della conseguente denuncia di successione, ovvero di atti notori), trattandosi di fatti costitutivi del diritto di impugnazione, come tali da provarsi da parte del soggetto che intende esercitarlo (v. Cass., 14/10/1997, n. 10022). La mancanza di tale prova è circostanza rilevabile d'ufficio, al di là della contestazione della controparte, in quanto attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, come tale, alla regolare instaurazione del contraddittorio.
Ai fini del convincimento probatorio il giudice può peraltro utilizzare come argomento di prova ex art. 116 c.p.c. il comportamento tenuto dalle parti, ed in particolare valorizzare la circostanza che la dedotta successione e la vantata qualità di erede vengano dalla controparte ammesse o non contestate, anche in ragione dell'impostazione di una linea difensiva incompatibile con la mancanza della detta qualità (v. Cass., 13/6/2006, n. 13685). Orbene, pur non risultando nel caso dalla RI RO prodotta ex art. 372 c.p.c. documentazione alcuna volta a provare la propria legitimatio ad causata, ritiene questa Corte di potere comunque, in ossequio al richiamato principio, adeguatamente valorizzare il contegno processuale nella specie mantenuto dagli odierni controricorrenti e ricorrenti in via incidentale, che nulla hanno al riguardo obiettato, considerando anzi come senz'altro verificata la successione de qua, riconoscendole la qualità di erede del marito AS, come si desume non solo dall'avere essi impostato una linea difensiva incompatibile con la mancanza nella medesima di tale qualità, ma dall'avere alla medesima appunto nella detta qualità indirizzato gli atti di causa.
Con il 1 motivo la ricorrente principale RO denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Si duole che la corte di merito abbia, "con argomentazioni fantasiose ed insufficienti", nel caso applicato la presunzione di cui all'art.2054 c.c., comma 2, omettendo "in toto di valutare le numerose considerazioni tecniche emerse dall'istruttoria di primo grado, e segnatamente dalla perizia cinematica ricostruttiva del sinistro", nonché basando "la propria decisione sulla ricostruzione dell'incidente" effettuata alla stregua di "mere ipotesi ne' emerse nel corso del giudizio, ne' addotte dalla controparte a sostegno della propria linea difensiva sul punto, ne' fondate su elementi di prova acquisiti nel giudizio o altrove".
Lamenta che la corte di merito non ha "minimamente valutato le risultanze istruttorie poste a fondamento del secondo motivo dell'appello principale"; "ha omesso ogni considerazione circa il punto d'urto, individuato dal CTU a distanza non superiore a mt. 1,50 dal margine sinistro della corsia di sorpasso;
ha omesso di considerare qual era la posizione della roulotte al momento dell'urto, dal CTU indicata nella corsia di sorpasso, con la ruota destra praticamente sulla tratteggiata linea di demarcazione della corsia di scorrimento normale"; "ha omesso di considerare che il motociclista stava procedendo alla velocità di 95 km/h, tale accertata dal CTU, nella corsia di sorpasso in senso rettilineo e che l'urto avvenne tra la moto e lo spigolo posteriore sinistro della roulotte ..."; "ha omesso di fornire motivazione alcuna che possa individuare il motivo, diverso dalla repentina manovra della vettura con roulotte di spostamento nella corsia di sorpasso, che abbia determinato un impatto a m. 1,5 dal margine sinistro della corsia di sorpasso (cioè sostanzialmente al centro della medesima) tra una moto che procedeva in senso rettilineo a 95 km/h e lo spigolo posteriore sinistro di una roulotte che procedeva con la ruota destra sulla linea tratteggiata tra le due corsie autostradali". Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.2054 c.c., comma 2. Si duole che, in contrasto con le emergenze probatorie, abbia erroneamente ritenuto nel caso applicabile la presunzione posta dalla norma in questione in luogo dell'esclusiva responsabilità di controparte.
Lamenta che "L'istruttoria svolta e, segnatamente, la relazione peritale d'ufficio hanno accertato che l'urto è avvenuto al centro della corsia di sorpasso, precisamente a m, 1,5 dal margine sinistro, che la moto procedeva a velocità di 95 km/h e che la vettura con roulotte al traino si trovava, quantomeno con la ruota destra del traino, sopra la linea di mezzeria tra la corsia di marcia normale e quella di sorpasso", deducendo che "Nel grafico ricostruttivo fornito dal CT attoreo si evidenzia visivamente come, in applicazione delle risultanze tecniche cui perviene il CTU, l'improvvisa turbativa del traffico cui deve necessariamente ascriversi l'incidente non possa che coincidere con il repentino spostamento della autovettura con roulotte dalla corsia normale a quella di sorpasso ...". Con il 4 motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.2056 c.c.. Si duole che nella commisurazione del danno sia stata omessa la personalizzazione del danno mediante un aumento della determinazione del valore medio tale da consentire l'adeguamento dell'incidenza della menomazione alla vita specifica del danneggiato e all'entità delle sofferenze patite.
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Il ricorso per cassazione deve invero contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 366 c.p.c.. In particolare, il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto - a pena di inammissibilità - dall'art. 366 c.p.c., n. 3, postula che il ricorso per cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, con esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di attingere ad altri elementi o atti (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 22/5/1999, n. 4998; Cass., 21/5/1999, n. 4916; Cass., 25/3/1999, n. 2826), ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 28/6/2006, n. 2 803), non potendo al riguardo invero nemmeno distinguersi fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (v. Cass., 3/2/2004, n. 1959). Va ulteriormente sottolineato che, come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con - fra l'altro - l'esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in guai modo (se per contrasto con la norma indicata, o con l'interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) e sotto quale profilo, abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronunzia di merito, in termini cioè insufficienti ed inidonei a consentire di bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492). Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione costituisce infatti diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali, e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo - ancorché la legge non lo preveda - allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Principi che, applicati ad un atto di esercizio dell'impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione, e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione nel quale la trattazione si esaurisce nella udienza di discussione e non è prevista alcuna attività di allegazione ulteriore (essendo le memorie, di cui all'art. 378 c.p.c., finalizzate solo all'argomentazione sui motivi fatti valere e sulle difese della parte resistente), depongono per l'affermazione del principio per il quale il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l'atto di appello), deve essere necessariamente specifico, ed articolarsi nell'enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo.
L'onere di specificazione deve essere allora in tal caso assolto tenendo conto delle regole processuali che presiedono alla rilevazione dell'errore ed alla sua deducibilità come motivo di impugnazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica (v. Cass., 4/3/2005, n. 4741). Sotto altro profilo va richiamato il costante orientamento di questa Corte secondo cui quando nel ricorso per Cassazione, pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge (anche) con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, e la formulazione risulta come nel caso operata con rinvio ad altri atti del processo, ivi compresa la stessa sentenza impugnata, in modo non chiaro ed intellegibile delle questioni in base alla lettura del solo ricorso, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932;
Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n, 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777). Non sono infatti sufficienti affermazioni apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass., 21/8/1997, n. 7851). Deve infine ribadirsi che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 si configura solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (cfr., in particolare, Cass., 25/2/2004, n. 3803). Tale vizio non consiste invero nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso, come nella specie, dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006, n. 5443; Cass., 20/10/2005, n. 20322), solamente a quest'ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (v. Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già, come evidentemente suppone l'odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v., da ultimo v. Cass., 7/3/2006, n. 4842; Cass., 20/10/2005, n. 20322; v. Cass., 27/4/2005, n. 8718;
Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 21/3/2001, n. 4025; Cass., 8/8/2000, n. 10417; Cass., 8/8/2000, n. 10414; Cass., Sez. Un., 11/6/1998, n. 5802; Cass., 22/12/1997, n. 12960). Orbene, i suindicati principi risultano nel caso invero non osservati dall'odierna ricorrente principale.
In violazione dei richiamati caratteri di specificità, inammissibilmente essa si limita infatti a genericamente ed apoditticamente denunziare il ricorso da parte della corte di merito ad "argomentazioni fantasiose ed insufficienti", a "mere ipotesi" e congetture prive di riscontro assertivo e probatorio, ad omessa ed erronea valutazione di atti e risultanze probatorie, in particolare della CTU e di quanto sostenuto dal proprio CTP.
Sotto ulteriore profilo, pur denunziando nella specie violazione e falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente, lungi dall'indicare i ravvisati profili di erronea interpretazione di norme da parte della corte di merito, e dal fornire la prospettazione della diversa lettura delle medesime ritenuta viceversa "corretta" (cfr. Cass., 8/5/2006, n. 10500), si limita invero a sostanzialmente dolersi dello sfavorevole esito della lite contrario alle sue aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme dal proprio.
A tale stregua, le formulate denunzie sostanzialmente esulano, pertanto, dalla previsione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3 (cfr. Cass., 25/2/2004, n. 3803). Precisato che il vizio di motivazione su un punto decisivo, denunziabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, postula invero che il giudice di merito abbia formulato un apprezzamento, nel senso che, dopo aver percepito un fatto di causa negli esatti termini materiali in cui è stato prospettato dalla parte, abbia omesso di valutarlo, in modo che l'omissione venga a risolversi in un implicito apprezzamento negativo sulla rilevanza del fatto stesso, ovvero lo abbia valutato in modo insufficiente o illogico, laddove l'omessa valutazione dipenda viceversa da una falsa percezione della realtà, nel senso che il giudice ritiene per una svista, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, inesistente un fatto o un documento la cui esistenza risulti incontestabilmente accertata dagli stessi atti di causa, è configurabile un errore di fatto deducibile esclusivamente con l'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (v. Cass., n. 18498 del 2006, Cass., 27/5/2005, n. 15672. Conformemente v. Cass., 18/1/2006, n. 830; Cass., 2/3/2006, n. 4660), va al riguardo osservato come dalla motivazione dell'impugnata decisione emerga che la Corte di merito ha nel caso espressamente qualificato in termini di "arbitrarietà" l'asserzione secondo cui "la agevole avvistabilità dal veicolo antagonista da parte del motociclista adducesse necessariamente alla conseguenza che la causa della collisione dovesse essere individuata senz'altro nel compimento, da parte dal conducente dell'altro veicolo, di una repentina deviazione verso il centro della carreggiata", invero già in sede di gravame di merito postulata.
La Corte di appello ha al riguardo congruamente sottolineato che "l'avvistabilità del veicolo antagonista non poteva certamente valere ad escludere una serie di ipotesi alternative a quella dello spostamento repentino del veicolo antagonista, riferibili alla condotta del motociclista, quali la distrazione alla guida, l'errore nella valutazione della distanza che separava i veicoli e del divario tra le velocità tenute dagli stessi, un improvviso malore, ipotesi tutte riconducenti alla prospettazione dell'urto con le modalità del tamponamento".
Orbene, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., n. 4, nonché in termini di contrapposizione in sede di legittimità invero non consentita, in realtà si risolvono, per guanto è dato comprendere, nella mera doglianza circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932). Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell'art. 360 c.p.c., come si è sopra osservato la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. n. 12984 del 2006; Cass., 14/3/2006, n. 5443). Con il 3 motivo la ricorrente in via principale denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c.. Lamenta che la corte di merito ha erroneamente dichiarato inammissibile il motivo d'appello con il quale in tale grado veniva censurata l'erronea quantificazione del danno operata dal giudice di prime cure, deducendo risultare ivi invece espressa "una chiara manifestazione volitiva diretta ad ottenere la riforma della sentenza anche sotto l'aspetto della quantificazione del danno", dolendosi che ai fini della liquidazione dei danni non fossero stati dal giudice di prime cure utilizzati i parametri tabellari "applicati dalla stessa Corte d'appello veneziana...".
Il motivo è infondato.
Va anzitutto premesso che, non condividendo il contrario avviso al riguardo recentemente espresso da altra sezione di questa Corte (v. Cass., 22 febbraio 2005, n. 3538. Nello stesso senso v. peraltro già Cass., 14 luglio 1992, n. 8503. V. anche Cass., 15 aprile 1994, n. 3549), il collegio ritiene di conformarsi al prevalente orientamento maturato in giurisprudenza di legittimità secondo cui allorquando viene come nella specie censurato il difetto di specificità dei motivi d'impugnazione, risultando dedotto un error in procedendo è consentito al giudice di legittimità l'esame diretto degli atti, spettando alla Corte di Cassazione interpretare autonomamente l'atto di appello per accertare se al giudice di secondo grado sia stato devoluto l'esame del punto controverso (così Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16. Conformemente v. Cass., 5 aprile 2005, n. 7055;
Cass., 27 gennaio 2004, n. 1456; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218;
Cass., 24 luglio 2003, n. 11497; Cass., 27 febbraio 2001, n. 2908. E in tal senso v. già Cass., 30 maggio 1983, n. 3712). È ben vero che il giudizio di appello è una revisio prioris instantiae (v. la citata Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16, e successive conformi: Cass., 24 marzo 2000, n. 3539; Cass., 9 agosto 2000, n. 9867; Cass., 19 dicembre 2000, n. 15950; Cass., 23 marzo 2001, n. 4190; Cass., 7 maggio 2002, n. 6542; Cass., 28 maggio 2003, n. 8501; Cass., 8 agosto 2002, n. 11935; Cass., 12 agosto 2003, n. 12218; Cass., 28 novembre 2003, n. 18229), e non già un iudicium novum (secondo il più liberale orientamento che si ricollega alla definizione dell'appello come mezzo di impugnazione rivolto ad ottenere non il controllo della decisione di primo grado ma una nuova pronuncia sul diritto fatto valere con la domanda originaria, e considera l'enunciazione della censura come finalizzata alla delimitazione dell'ambito del riesame richiesto al giudice di appello, con conseguente attenuazione dell'onere della specificazione dei motivi, specialmente quando la sentenza di primo grado sia impugnata totalmente: v. Cass., 16 maggio 1997, n. 4368; Cass., 21 gennaio 1987, n. 554; Cass., 21 gennaio 1987, n. 553). E che la cognizione del giudice rimane circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso l'enunciazione di specifici motivi (v. Cass., 28 novembre 2003, n. 18229), sicché l'inammissibilità del gravame da tale violazione derivante non è sanabile nemmeno per effetto dell'attività difensiva spiegata nel corso del giudizio (v. Cass., Sez. un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 30 luglio 2001, n. 10401; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218). Condivisibile è altresì l'assunto secondo cui la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, dirette ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono;
ragion per cui, alla parte volitiva dell'appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (v. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218; Cass., 28 novembre 2003, n. 18229; Cass., 22 dicembre 2004, n. 23742; Cass., 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass., 11 maggio 2004, n. 8926; Cass., 2 febbraio 2005, n. 2041). Nè può d'altro canto ritenersi sufficiente che l'atto d'appello consenta di individuare genericamente le statuizioni concretamente impugnate, non potendo condividersi l'interpretazione, invero recentemente sostenuta da altra sezione di questa Corte (v. Cass., 3 gennaio 2005, n. 21), secondo cui il requisito della "sommaria esposizione dei fatti" richiesto dall'art. 342 c.p.c. può intendersi soddisfatto anche "dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello".
È tuttavia indubbio che, non potendo essere stabilito in termini generali ed assoluti (v. Cass., 23 ottobre 2003, n. 15936; Cass., 6 aprile 2004, n. 6761; Cass., 12 agosto 1997, n. 7524), il grado di specificità dei motivi va valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata (v. Cass., 29 ottobre 2004, n. 20987; Cass., 23 ottobre 2003, n. 15936; Cass., 15 aprile 1998, n. 3805; Cass., 1 settembre 1997, n. 8297; Casa., 23 luglio 1997, n. 6893; Cass., 21 febbraio 1997, n. 1599; Cass., 30 maggio 1995, n. 6066; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991), e deve considerarsi integrato quando alle argomentazioni ivi contemplate vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinarne il relativo fondamento logico-giuridico, come nell'ipotesi in cui, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, l'appellante svolga i motivi di impugnazione in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della decisione impugnata, in tal caso l'esame dei singoli passaggi argomentativi risultando in effetti inutile (v. Cass., 10 maggio 2005, n. 9793;
Cass., 6 aprile 2004, n. 6761; Cass. 23 ottobre 2003, n. 15936). In particolare, la specificità dei motivi di appello di cui all'art.342 c.p.c. deve essere valutata in base all'imprescindibile raffronto tra le ragioni della doglianza, esposte nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto dell'impugnazione.
È pertanto inammissibile l'appello con cui la parte non prenda in esame la motivazione della sentenza impugnata e non ne fornisca adeguata critica (v. Cass., 28 novembre 2003, n. 12218; Cass., 21 aprile 1994, n. 3809; Cass., Sez. Un., 6 giugno 1987, n. 4991). Nè soddisfa il requisito di specificità l'atto d'appello che si basi sul mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio (v. Cass., 13 settembre 2004, n. 18353), non essendo ammissibile nemmeno il mero rinvio all'esposizione delle argomentazioni ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale (v. Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2000, n. 16; Cass., 30 luglio 2001, n. 10401; Cass., 20 agosto 2003, n. 12218). Può al riguardo risultare peraltro sufficiente anche la specifica riproposizione delle stesse difese già disattese dal giudice di prime cure (v. Cass., 7 giugno 2005, n. 11781). In conclusione, l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. (e nel rito del lavoro dall'art. 434 c.p.c.) non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi un'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, per risultare idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto della medesima (v. Cass., 1 aprile 2004, n. 6403), potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (v. Cass., 22 dicembre 2004, n. 23742). Nel caso in esame, l'odierna ricorrente ed allora appellante RO ebbe ad addurre a sostegno del proposto atto d'appello, come dalla stessa Corte di merito posto in rilievo, la "generica protesta" secondo cui "i criteri applicati nella quantificazione del danno non considerano i canoni applicativi seguiti dalla dominante giurisprudenza, anche della Corte".
A parte il rilievo che tale doglianza viene inammissibilmente formulata in termini di generica allegazione, non essendo state le invocate tabelle riportate nel ricorso ne' indicato l'atto con il quale esse siano state prodotte nel giudizio di merito, non risultando altresì nemmeno adombrate le ragioni della diversità del risultato in base a tali parametri (v. Cass., 1/6/2006, n. 13130;
Cass., 23/172006, n. 1215; Cass., 26/10/2004, n. 20742), va al riguardo sottolineato che siffatta formulazione è stata dalla corte di merito correttamente, alla stregua dei suindicati principi accolti in giurisprudenza di legittimità, considerata priva della necessaria specificità in quanto aliena da adeguata critica e pertanto sostanzialmente immotivata, conseguentemente inidonea a consentire una nuova valutazione di merito sulla base di argomenti idonei a disvelare la lamentata erroneità della soluzione adottata dal giudice di prime cure.
Con unico motivo i ricorrenti in via incidentale denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 342, 92 e 112 c.p.c.. Si dolgono che, nel riformare la pronunzia di compensazione delle spese emessa dal giudice di prime cure, la Corte di merito abbia erroneamente posto a loro carico, per i due terzi, le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio, quest'ultimo in particolare da essi invero "vinto".
Il motivo è infondato.
Risponde a principio consolidato in giurisprudenza di legittimità che la decisione sulle spese dell'intero giudizio spetta al giudice dell'impugnazione, il quale nella relativa liquidazione deve tener conto del complessivo esito della lite (da ultimo v. Cass., 17/1/2007, n. 974; Cass., 16/5/2006, n. 11491), con globale valutazione del suo svolgimento (da ultimo v. Cass., 23/9/2004, n. 19126). Di tale principio la corte di merito ha nel caso fatto invero corretta e puntuale applicazione, ponendo in rilievo come, pur avendo proceduto - in parziale riforma della decisione di primo grado - ad una rideterminazione secondo un inferiore ammontare del quantum dal giudice di prime cure liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore della controparte, gli allora appellati ed odierni ricorrenti incidentali siano risultati, all'esito del complessivo esito del giudizio di merito, "nella sostanza comunque soccombenti". L'infondatezza del motivo comporta il rigetto del ricorso incidentale.
La reciproca soccombenza e le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2007