Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/2007, n. 17960
CASS
Sentenza 24 agosto 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, in tema di quantificazione del danno biologico, aveva ritenuto priva della necessaria specificità e, quindi, inidonea a consentire una nuova valutazione di merito, la "generica protesta" dell'appellante secondo cui "i criteri applicati nella quantificazione del danno non considerano i canoni applicativi seguiti dalla dominante giurisprudenza, anche della Corte").

Commentario1

  • 1Donazione di cosa altrui, divieto, sussistenza, usucapione, ammissibilitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2009
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/08/2007, n. 17960
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17960
Data del deposito : 24 agosto 2007

Testo completo