Articolo 2 della Legge 23 marzo 1990, n. 61
Articolo 1Articolo 3
Versione
12 aprile 1990
Art. 2. 1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presentera' al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.
Entrata in vigore il 12 aprile 1990