Ordinanza cautelare 26 maggio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01641/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02058/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ditta individuale -OMISSIS- in persona degli Amministratori giudiziari pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Cesario Console n. 3;
Ministero della Difesa - Legione Carabinieri Campania Compagnia Carabinieri Napoli Poggioreale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, via A. Diaz n.11;
nei confronti
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del Comune di Quarto - Settore V Edilizia privata - SUAP - Pianificazione urbanistica prot. n. -OMISSIS-;
b) per quanto occorra, della nota del Nucleo Operativo Compagnia Carabinieri di Napoli -Poggioreale prot. n. -OMISSIS-
c) per quanto occorra, della nota del Dirigente della UOD 2 Regione Campania prot. -OMISSIS-;
d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti:
e) della nota del Comune di Quarto - Settore V Edilizia privata - SUAP - Pianificazione urbanistica prot. n. -OMISSIS-;
f) per quanto occorra, della nota prot. n. -OMISSIS-;
g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi della parte ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2026 la dott.ssa RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, viene impugnato il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, con il quale il Comune di Quarto - Settore V Edilizia privata - SUAP - Pianificazione urbanistica ha disposto, nei confronti della ditta -OMISSIS- “ la revoca del titolo abilitativo rilasciato con prot. n. -OMISSIS-e il divieto di prosecuzione dell’attività funebre svolta con SCIA prot. n. -OMISSIS- e SCIA prot. n. -OMISSIS- ”.
Il provvedimento si fonda sulla seguente motivazione:
- con “ la nota prot. -OMISSIS-, acquisita al protocollo informatico al n. -OMISSIS- trasmessa dalla Legione Carabinieri Campania - Compagnia di Napoli - Poggioreale, … si accertava che i sigg. -OMISSIS-…, titolare d’impresa funebre inattiva denominata "Trasporti Funebri -OMISSIS-" con sede in Napoli …, già sottoposta a interdizione con provvedimento antimafia n. -OMISSIS- emesso dal Prefetto di Napoli il-OMISSIS-- e -OMISSIS- -OMISSIS-… effettuavano personalmente i servizi funerari per la ditta -OMISSIS- senza la prescritta autorizzazione, utilizzando un veicolo funebre targato -OMISSIS-di proprietà della ditta denominata "-OMISSIS-", in violazione all’art. 1, comma 3, Allegato A della Legge Regionale n. 12/2001, modificata dalla Legge Regionale n. 7/2013 ”;
- “ nei titoli abilitativi prot. nn.-OMISSIS-, emessi da questo Comune in favore della ditta denominata -OMISSIS- … con sede in Quarto … i sigg. -OMISSIS-e -OMISSIS- -OMISSIS-non sono inseriti in alcun titolo abilitativo come operatori della predetta impresa ”;
- “ l’art. 1, comma 3 dell’Allegato A della Legge Regionale n. 12/2001, modificata dalla Legge Regionale n. 7/2013 prevede che "è vietato l’esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente" ”;
- “ l’art. 52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria dispone che "è vietato alle imprese funebri di utilizzare personale non dipendente" ”;
- “ l’impresa "non riunisce più quei requisiti minimi di affidabilità per lo svolgimento delle attività funebri, tali da poter evitare delle possibili situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza" come da nota -OMISSIS-, trasmessa dalla Legione Carabinieri Campania - Compagnia di Napoli - Poggioreale ”;
- “ esaminati gli atti pervenuti dalla Legione Carabinieri Campania - Compagnia di Napoli - Poggioreale, risulta provata la fondatezza dell’accertamento ”.
Avverso tale provvedimento, agisce la ditta individuale -OMISSIS- esercente l’attività di servizi funebri con sede in Quarto, in persona degli Amministratori giudiziari insediatisi “ a seguito dell’adozione della misura cautelare reale adottata dal Tribunale di Napoli ”, i quali, “ proprio in virtù dello speciale regime cui la società è sottoposta, … rilasciano specifica autorizzazione, da consegnare al Comune, con indicazione del soggetto interessato al disbrigo pratiche ”, rispetto a ogni servizio funebre.
La parte ricorrente muove le seguenti censure:
1) omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, anche considerato che la ditta -OMISSIS- in quanto sottoposta ad Amministrazione giudiziaria con provvedimento del Tribunale di Napoli, “ segue un percorso gestionale differente rispetto ad una ditta privatamente amministrata, con controlli gestionali stringenti, rispetto ai singoli processi produttivi ”;
2) violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, della legge regionale n. 12 del 2001, dell’articolo 52 del Regolamento comunale di polizia mortuaria; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, travisamento dei fatti e sviamento;
3) difetto di motivazione, atteso che “ il contenuto motivazionale del provvedimento impugnato è una mera trasposizione della relazione del -OMISSIS-sulla scorta della quale l’Ufficio addiviene all’adozione della determinazione maggiormente dannosa per la ditta ricorrente … in assenza di qualsiasi autonoma valutazione ” e l’Amministrazione ha, inoltre, omesso di considerare la peculiare situazione connessa con l’Amministrazione giudiziaria;
4) illegittimità derivata del conseguente provvedimento regionale di cancellazione della ditta -OMISSIS- dal registro degli esercenti l’attività funebre.
Con successivi motivi aggiunti, la parte ricorrente impugna altresì la nota prot. n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Quarto - Settore V Edilizia privata - SUAP - Pianificazione urbanistica ha rigettato l’istanza di annullamento in autotutela della predetta ordinanza di revoca del titolo abilitativo, di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- rilevando che “ il potere di autotutela resta un potere di merito, che si esercita previa valutazione delle ragioni di pubblico interesse, valutazione riservata alla p.a. e insindacabile da parte del giudice ”.
A tal riguardo, la ricorrente si duole del fatto che, “ pur costituendo una mera facoltà l’esercizio del potere di autotutela, nella fattispecie l’Ufficio si è comunque determinato per l’attivazione del procedimento, acquisendo una specifica nota istruttoria (seppur priva di qualsiasi contenuto di carattere istruttorio-motivazionale) dei Carabinieri ”, salvo poi “ senza compiere alcuna valutazione degli elementi addotti dal richiedente, anche attraverso specifici documenti, [concludere] per il rigetto dell’istanza, ma in assenza di qualsiasi motivazione ”.
Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La determinazione comunale si fonda unicamente sulle circostanze riportate nella nota della Legione Carabinieri Campania prot. n.-OMISSIS-emessa sulla base del generico riferimento a “ informazioni assunte ”, in relazione a due servizi funebri, da parenti dei defunti, secondo cui:
- “ -OMISSIS- -OMISSIS-per conto della ditta funebre -OMISSIS- -OMISSIS- effettuava personalmente tutte le operazioni funerarie (trasporto salma ed altro) ” e “ il funerale fu svolto con l’autovettura funebre targa -OMISSIS-intestata alla ditta denominata "-OMISSIS-" … ove l’amministratore unico di quest’ultima impresa … risulta deceduto ”;
- “ i -OMISSIS- per conto della ditta -OMISSIS- -OMISSIS- negoziavano gli affari inerenti l’espletamento dell’attività funebre ”; “ in data -OMISSIS-con verbale di cremazione n. -OMISSIS- la ditta -OMISSIS-s.r.l. attesta che l’urna delle ceneri del defunto … sono state consegnate da -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- “ il provvedimento d’interdizione n. -OMISSIS-emesso in data -OMISSIS-dal Prefetto di Napoli Ufficio territoriale del Governo a carico della ditta -OMISSIS- -OMISSIS- pone le proprie basi sul [medesimo] gruppo criminale evidenziato nel provvedimento antimafia n. -OMISSIS- emesso dallo stesso prefetto in data-OMISSIS-sul conto di -OMISSIS-e -OMISSIS- ”.
Nella nota dei Carabinieri si chiedeva, pertanto, al Comune “ di valutare sin da subito di voler disporre prima possibile la revoca del titolo abilitativo concesso alla ditta funebre di -OMISSIS- -OMISSIS- ”, considerato che:
- “ tra il titolo abilitativo, … prot. -OMISSIS-emesso … in data -OMISSIS-in favore dell’impresa funebre individuale di -OMISSIS- -OMISSIS- … la figura di -OMISSIS-e -OMISSIS-(privi di titolo abilitativo) non sono inseriti, non escludendo la concreta possibilità che -OMISSIS-e -OMISSIS-continuino a svolgere questa attività funebre per conto della citata impresa di -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- “ l’autovettura funebre targata -OMISSIS-non è inserita in nessun titolo abilitativo in dominio alla ditta -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- “ non apparendo contraddittorio ritenere che la stessa sia priva dei requisiti minimi di affidabilità tali da poter evitare eventuali situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica ”.
Inoltre, nel provvedimento, non viene tenuto in considerazione il fatto che la ditta ricorrente si trova a operare in regime di Amministrazione giudiziaria.
A fronte di ciò, la parte ricorrente ha prodotto in giudizio, in relazione ai due servizi funebri contestati:
- l’autorizzazione dell’Amministrazione giudiziaria allo svolgimento del servizio da parte di -OMISSIS- -OMISSIS-, “ dipendente della ditta -OMISSIS- -OMISSIS- ”;
- il “ verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere ”, redatto dallo stesso -OMISSIS- -OMISSIS-, nella qualità di Direttore tecnico dell’Impresa funebre -OMISSIS- titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività funebre n. -OMISSIS-, con indicazione della targa-OMISSIS-del veicolo utilizzato e del personale dell’Impresa “ assunto con contratto di lavoro subordinato ”;
- l’autorizzazione per il trasporto di cadavere, rilasciata al medesimo -OMISSIS- -OMISSIS-, con indicazione della targa del veicolo utilizzato;
- l’atto di delega al trasporto in favore della ditta -OMISSIS- -OMISSIS-;
- il permesso di seppellimento;
- copia del pagamento effettuato in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-;
- copia della “ Comunicazione Obbligatoria Intermittenti ”, effettuata dal datore di lavoro -OMISSIS- -OMISSIS-.
Quanto, in particolare, al verbale di cremazione n. -OMISSIS-, redatto dalla -OMISSIS--OMISSIS-s.r.l., vi si legge che “ la salma è stata trasportata presso l’impianto di cremazione dalla Ditta -OMISSIS- -OMISSIS- ” e che “ l’urna delle ceneri è stata consegnata a -OMISSIS- -OMISSIS- … rappresentante della Ditta -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
Tuttavia, la parte ricorrente rileva che “ tale attività, ritiro delle ceneri, è estranea al servizio effettuato dalle imprese funebri, che invece termina con la consegna della salma o al cimitero o al forno crematorio ” e che “ nel caso di specie la salma del defunto veniva consegnata dalla ditta -OMISSIS- alla società -OMISSIS-per la cremazione ”.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene fondate le censure della parte ricorrente:
- sia quanto alla dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, che le hanno impedito di sottoporre all’esame dell’Amministrazione comunale il proprio stato di Amministrazione giudiziaria e la documentazione sopra indicata;
- sia quanto alla carenza d’istruttoria da parte del Comune di Quarto.
Le circostanze sopra rappresentate avrebbero richiesto, a parere del Collegio, lo svolgimento di un ulteriore segmento di attività istruttoria da parte del Comune – direttamente ovvero presso la stessa Legione Carabinieri – in contraddittorio procedimentale con la parte interessata, al fine di appurare l’effettività e la concretezza del pericolo paventato.
In conclusione, il ricorso dev’essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio fa venir meno l’interesse all’esame dei motivi aggiunti, che devono pertanto essere dichiarati improcedibil i.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso introduttivo nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
b) dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna il Comune di Quarto al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato. Spese compensate nei confronti del Ministero della Difesa e della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio o qualunque altro soggetto comunque menzionato.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CH MA GU, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
RI LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LL | CH MA GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.