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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9108/2024 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Putignano come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e Fabrizia Florio come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO dal 2001, deduceva di aver diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Ritenendo di possedere i requisiti anagrafici e contributivi a tal fine richiesti, chiedeva accertarsi il diritto a ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e condannarsi l' alla corresponsione della prestazione dovuta. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva di aver liquidato la pensione di vecchiaia chiesta in ricorso CP_1
e concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che l' ha riconosciuto la fondatezza CP_1 della pretesa attorea e liquidato la pensione di vecchiaia solo in corso di giudizio, in tal modo inducendo parte ricorrente ad agire per la soddisfazione delle proprie ragioni.
Per le ragioni che precedono, secondo la regola della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9108/2024 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Putignano come da Parte_1 procura speciale a margine del ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Ester Cascio e Fabrizia Florio come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno ordinario di invalidità cat. IO dal 2001, deduceva di aver diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Ritenendo di possedere i requisiti anagrafici e contributivi a tal fine richiesti, chiedeva accertarsi il diritto a ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e condannarsi l' alla corresponsione della prestazione dovuta. CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva di aver liquidato la pensione di vecchiaia chiesta in ricorso CP_1
e concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che l' ha riconosciuto la fondatezza CP_1 della pretesa attorea e liquidato la pensione di vecchiaia solo in corso di giudizio, in tal modo inducendo parte ricorrente ad agire per la soddisfazione delle proprie ragioni.
Per le ragioni che precedono, secondo la regola della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)