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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/05/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Nina Pinna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 727 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
, nato a [...] , residente in [...]ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in OR via E. Magnani 11 presso lo studio dell'avv. to Gian Luca Langiu
, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto di CodiceFiscale_2
citazione attore contro
P. IV , con sede legale in OR, nella via Trieste n. 59, in Controparte_1 P.IV_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore nato a [...] il [...], ivi CP_2
residente nella via Carmelo Floris n. 5, C.F.: difesa e rappresentata, anche C.F._3
disgiuntamente, dagli avvocati Maria Grazia Ledda (C.F.: e Mario CodiceFiscale_4
Silvestro Pittalis (C.F.: ,) entrambi del Foro di OR, per elezione CodiceFiscale_5
domiciliata in OR presso il loro studio nella Piazza Crispi n. 4, in virtù di procura speciale apposta a calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
E contro
sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45 (C.F. P. Controparte_3 P.IV_2
IV ), in persona del legale rappresentante Procuratore speciale Dr. P.IV_3 Controparte_4
1 (procura speciale del 25.06.2021 in autentica Notaio Dott. di Bologna ai nn. Persona_1
95247 / 11284 di rep./racc.), per procura del medesimo in calce al presente atto, congiunta ex art. 83 c.p.c., rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Paola Falchi (c.f. ), C.F._6
domiciliataria in OR, Via Luigi Oggiano n. 15
Terza chiamata in causa
All'udienza del 12 dicembre 2024 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attore: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: - accertare e dichiarare che, in data 18.02.2022, l'autovettura Audi A 5 tg. GD 718
CP_ PP, è stata rifornita presso il distributore , sito in OR alla via Trieste n. 59- accertare e dichiarare la responsabilità in capo al venditore/gestore in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., per aver rifornito l'autovettura Audi A 5 tg. GD 718 PP con benzina in luogo del gasolio;
- accertare e dichiarare il nesso di causalità tra l'errata erogazione del carburante e il danno emergente patito dall'autovettura Audi A 5 tg. GD 718 PP e, per l'effetto, condannare il gestore in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
7.161,05 oltre interessi dalla data dell'effettivo soddisfo;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge e spese generali”
Nell'interesse del convenuto: “Tribunale Voglia: - in via preliminare: autorizzare la chiamata in causa della società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con sede legale in Via Stalingrado n. 45, 40128 - Bologna (BO), e provvedere al differimento della prima udienza di comparizione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 163 bis c.p.c.; - in via principale: a) rigettare ogni avversa domanda nei confronti della società
[...]
P. IV con sede legale in OR, nella via Trieste n. 59, in persona del CP_1 P.IV_1
suo legale rappresentante pro tempore;
b) nella denegata ipotesi di accoglimento CP_2
della domanda, accertare e dichiarare, in ragione di quanto esposto in narrativa, la società
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_3
legale in Via Stalingrado n. 45, 40128 - Bologna (BO), tenuta a manlevare la società CP_1
P. IV con sede legale in OR, nella via Trieste n. 59, in persona del suo
[...] P.IV_1
legale rappresentante pro tempore , da ogni avversa domanda e comunque tenuta CP_2
2
al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'attore; c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Nell'interesse della terza chiamata: “conclude allo stato, affinché l'adito Tribunale di OR, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinte, voglia: 1) accertare e dichiarare la domanda giudiziale di in persona del suo legale rapp.te , Controparte_1 CP_2
inammissibile e/o comunque nel merito la stessa rigettare perchè infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto, assolvere la terza chiamata in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
p.t., dalla domanda della e da ogni avversa pretesa;
3) accertare e dichiarare la Controparte_1 domanda dell'attore infondata in fatto ed in diritto e la stessa e (comunque) quella Parte_1 di manleva della rigettare;
assolvendo per l'effetto la Controparte_1 Controparte_3
in persona del suo legale rapp.te p.t., da ogni avversa pretesa;
- in ogni caso: 4) con vittoria
[...] di spese e competenze processuali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha evocato in giudizio il convenuto Parte_1
indicato in epigrafe per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito dell'evento allo stesso occorso in data 18 febbraio 2022. L'attore affermava che intorno alle ore 19.57 circa riforniva la propria autovettura Audi A% tg.GD718PP presso il Distributore Esso Spa, in OR, via Trieste 59. L'operazione veniva eseguita materialmente da con il pieno del CP_2
serbatoio pari ad euro 87,00. Il giorno stesso il mentre rientrava a casa percepiva il Pt_1 malfunzionamento dell'autovettura con l'accensione della spia del motore che entrava in protezione permettendo la velocità massima di 80 Km orari. Il non utilizzava la propria Pt_1
autovettura per tutto il fine settimana e il lunedì successivo il meccanico di fiducia trasportava con carro attrezzi l'auto presso la propria officina e veniva riscontrata la presenza di benzina nel serbatoio nonostante si trattasse di un motore diesel. Il denunciava il fatto a Pt_1 CP_2 il quale a seguito dei controlli riconosceva l'errore ammettendo la propria responsabilità, rassicurando che avrebbe fatto intervenire la propria compagnia assicurativa. Il chiedeva il Pt_1
pagamento dei danni pari ad euro 7.161,05. Gli accertamenti della Compagnia si concludevano a maggio riconoscendo al la somma di euro 2.250,00 al netto del massimale e della Pt_1
franchigia.
Si costituiva in giudizio la la quale non contesta l'an riconoscendo che il CP_5 CP_2
ha attivato subito la sua assicurazione che ha aperto il sinistro, contesta invece il quantum
3 quantificato da parte attrice, sulla quale grava l'onere della prova in termini di quantum, dovendo negarsi qualsiasi valore probatorio alla fattura ex adverso prodotta. In riscontro alla richiesta di risarcimento del danno formulata dal per l'importo di €. 7.161,05, come evidenziato anche Pt_1 in citazione, la compagnia non provvedeva all'integrale risarcimento del danno, Controparte_3
così come quantificato dal ma offriva a titolo di ristoro la minor somma di €. 2.250,00. Pt_1
Evidenzia che la polizza assicurativa stipulata dal sig. per la si compone CP_2 Controparte_1
di più tipi di coperture, tra cui: a) la garanzia base per responsabilità civile RCT, avente massimale pari ad euro 1.000.000,00; b) le “Garanzie Supplementari (a pagamento)”, selezionate dal contraente, tra cui, fra le varie, le coperture “Danni a Cose portate dai clienti”, “Autoveicoli e motoveicoli di terzi”; c) la copertura specifica per “Stazioni di servizio”. Per ciascuna di esse, singolarmente, il sig. paga il rispettivo premio annuo, per un totale complessivo pari ad €. CP_2
1.058,43 Quanto appena evidenziato consente di affermare che la valutazione operata dalla
Compagnia, per cui la somma sarebbe indennizzabile fino ad un massimale di euro 2.500,00, non si attaglia al caso in esame posto che la clausola da essa invocata non è da intendersi come esclusiva, ma supplementare ed integrativa della garanzia per responsabilità civile, che resta comunque operante per tutti i “danni involontariamente cagionati a terzi (...) per danneggiamenti a
Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio la terza chiamata CP_6
che contesta in toto la domanda attorea ed eccepisce che ha ottemperato in termini di Polizza: infatti ha corrisposto all'assicurata il predetto importo di € 2.250,00 con assegno di CP_1
traenza n. 00250760116 emesso in data 11.08.2022 Banca ordinante BPER, assegno regolarmente incassato dall'assicurata il 25 agosto 2022.
Ritiene pertanto che la domanda di contro è appunto inammissibile e CP_1 CP_3
infondata. Contesta integralmente l'an, e nega sussistenza dell'ancora vantato diritto nei confronti di poiché estraneo a Polizza, inesistente quindi oltre i suoi limiti. Nulla è dovuto ovvero CP_3
nulla è più dovuto da per titolo e oggetto dedotti in giudizio, avendo la stessa –per CP_6
quanto esposto e documentato- assolto ogni proprio (eventuale) obbligo di cui al contratto ex adverso allegato Polizza “Commercio e Servizi” n. 1/39516/87/177610223.
La Polizza in esame -lo sottolinea con valenza puramente ammissiva la stessa chiamante- prevede per i casi quale quello di specie, ossia errato rifornimento carburante, una copertura specifica, quella in Scheda polizza sub “Sezione Stazioni di Servizio + Autoriparatori – Garanzia Base
4 Stazioni di Servizio”. Tale specifica Garanzia ha sua regolamentazione nelle Condizioni di assicurazione (pur richiamate da ) sub Capitolo 11.1 “Stazioni di Servizio” (pag 91 di CP_1
119, si deposita estratto: doc 6). L'evento oggetto di causa ossia l'errato rifornimento è espressamente quanto in via esclusiva contemplato sub Art. 11.1.1. Garanzia Base- - “ a)
Responsabilità civile postuma per i servizi ai veicoli”, dove è stabilito che: “ a parziale deroga di quantoprevisto dall'art.
3.3 esclusioni lettere s e y della sezione responsabilità civile, la garanzia comprende i danni subiti dai veicoli sotto rifornimento di carburante( compreso il caso di errato rifornimento)o cambio olio che si verificano entro le 36 ore successive a queste operazioni e din conseguenza delle stesse. La stessa clausola, valorizzando la specificità della garanzia (senza alcuna possibilità di equivoco, in modo pretestuoso voluto invece raffigurare ex adverso), prosegue stabilendo che
2.500,00 euro per veicolo danneggiato e di 25.000,00 per annualità assicurativa. Tutti gli altri richiami operati da alle Condizioni di ass.ne (che pur deposita), nel tentativo di far CP_1 rientrare altrove e sotto altri e diversi disciplina e massimali il caso specifico dell'errato rifornimento, previsto e regolato in modo espresso ed esclusivo dalla suesposta Garanzia, sono all'evidenza erronei e non pertinenti. - I predetti ultronei richiami di Controparte si palesano frutto di forzosa distorta “lettura” in difformità dalla Polizza e in difformità –appare- da buona fede oggettiva Il che è pur evidenziato dagli incongrui rilievi anche a fine pag. 9 avverso atto di chiamata: si pretende trarre dall'opzionale acquisto di una o entrambe le garanzie speciali (quale quella “Stazioni di Servizio” e/o “Autoriparatori”) solo in abbinamento alle garanzie
Responsabilità civile e furto un'ineffabile natura atta in buona sostanza a escludere –secondo e quindi di fatto a annullare il limite del massimale per veicolo di € 2.500,00 e CP_1
relativa franchigia, invece stabiliti proprio per la speciale garanzia Stazioni di Servizio Garanzia
Base- -“ a) Responsabilità civile postuma per i servizi ai veicoli”, in cui rientra l'evento oggetto del giudizio. E' solo l'acquisto della specifica Garanzia in parola che consente la copertura –entro i limiti posti e su richiamati- dell'ipotesi di danno contemplata. Significa che se la speciale Garanzia de quo non viene acquistata la copertura per il caso in esame non esiste. Proprio all'opposto di ciò che sostiene la . Infatti detta speciale Garanzia –come esplicano chiaramente le CP_1
Condizioni di Ass.nE- opera << a parziale deroga >> delle lettere s e y della sezione responsabilità civile, altrimenti operanti in base all'art 3.3.
5 La causa, istruita con produzioni documentali, prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti di cui appresso.
Sull'an delle pretese risarcitorie:
Va premesso che la fattispecie all'esame va inquadrata nell'alveo dei vizi della cosa venduta ex artt.
1470 c.c. e ss. In tema del riparto dell'onere probatorio in relazione alla fattispecie specifica del c.d. danno da carburante sporco, si è pronunciata la Suprema Corte, che richiamando i principi enucleati dalle SS.UU. n. 13533/2001 ha affermato che "erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante" (cfr. Cass. n. 3373/2010). Tale principio deve contemperarsi con la disciplina dettata per i vizi della vendita, ove l'art. 1494 c.c. dispone che " 1. In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa", stabilendo, pertanto, una prova liberatoria in capo al venditore.
Sul punto, secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità, il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso, se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione (cfr. Cass. n. 15824/2014). La Suprema Corte citata è chiara nell'affermare che l'attore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga proprio dal rifornimento di carburante, giacché egli deve solo provare di aver acquistato il carburante presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni.
6 Premesso tutto ciò in diritto, è pacifico in atti, poichè non contestato ex adverso, che l'attore ha effettuato il rifornimento presso la stazione di servizio della convenuta, che la vettura si è arrestata dopo un paio di giorni e che l'avaria è stata ricondotta alla presenza di impurità nel gasolio.
La domanda sull'an non è contestata: non è contestato che l'autovettura Audi A 5 sia stata rifornita presso il rifornitore e che il signor abbia riconosciuto la CP_1 CP_2
propria responsabilità
Sul quantum delle pretese risaracitorie come richieste in citazione: la domanda sul quantum pari ad euro7.161,05 non può essere accolta perché non provata.
Intanto si sottolinea come la società convenuta contesti l'ammontare del danno così CP_1 come quantificato da parte attrice, sulla quale grava l'onere della prova in termini di quantum, dovendo negarsi qualsiasi valore probatorio alla fattura ex adverso prodotta e comunque chiede di essere manvlevata dalla compagnia assicuratrice terza chiamata rilevando che la la valutazione operata dalla Compagnia, per cui la somma sarebbe indennizzabile fino ad un massimale di euro
2.500,00, non si attaglia al caso in esame posto che la clausola da essa invocata non è da intendersi come esclusiva, ma supplementare ed integrativa della garanzia per responsabilità civile, che resta comunque operante per tutti i “danni involontariamente cagionati a terzi (...) per danneggiamenti a
Cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'Attività esercitata.
D'altro canto la compagnia assicuratrice che ha liquidato il danno nei limiti del massimale contesta il quantum e rileva che nulla è più dovuto da per titolo e oggetto dedotti in giudizio, CP_3
avendo la stessa –per quanto esposto e documentato- assolto ogni proprio (eventuale) obbligo di cui al contratto ex adverso allegato Polizza “Commercio e Servizi” n. 1/39516/87/177610223.
Sottolinea altresì la fattura, mero documento fiscale, non può costituire prova del danno rilevando altresì che la terza chiamata ha liquidato il danno nei limiti del massimale della specifica garanzia del caso, atteso che la stessa ha presentato alla denuncia del sinistro solo il CP_1 CP_3
21.03.22, e tale tardiva denuncia non ha neppur reso possibile all'assicuratore perizia sul veicolo ante riparazione nè quindi verifica e valutazione del danno.
A fondamento della propria domanda parte attrice pone una prova documentale data dalla fattura
1/5 del 28.2.202 di euro 7.161,05 rilasciata dal meccanico dalla quale risulta la CP_7 sostituzione di una serie di pezzi dell'auto.
Non vi è prova documentale alcuna che dimostri però l'effettivo acquisto dei pezzi che si ritengono
Cont sostituiti. Il signor entito all'udienza del 13.11.2023 conferma la fattura sopra richiamata e
7 riferisce che l'auto è stata portata presso la sua officina dal carro attrezzi, non chiamato da lui, perché la macchina non era marciante, servizio di carro attrezzi per il quale però non risulta prodotta in atti nessuna fattura.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata risulta l'impossibilità dell'attore di: “ non poter garantire al CTU l'accertamento visivo e la produzione dei pezzi dell'autovettura del Sig. Pt_1 danneggiati, e sostituiti in occasione dell'intervento presso l'officina “ in Orani, e di CP_7 cui alla fattura allegata all'atto di citazione, lo scrivente, per non aggravare inutilmente le spese della procedura, ha valutato di non dover aggiornare le operazioni peritali presso “i luoghi per i quali è causa”, poiché il prendere visione esternamente dell'automezzo di parte attrice, nelle condizioni attuali, non avrebbe consentito alcun chiarimento sulla effettiva asserita sostituzione dei pezzi avvenuta”. In pratica i pezzi sostituiti non erano nella disponibilità né dell'attore né del meccanico che li ha sostituiti.Rileva il ctu che il danno lamentato è ocompatibile con l'evento.
Il ctu non può affermare con certezza se sia stata eseguita o meno la sostituzione dei pezzi.”
La domanda attorea dunque si fonda esclusivamente sulla fattura prodotta in atti e riconosciuta dal meccanico sentito all'udienza del 13.11.2023 per essere stata da lui rilasciata. CP_7
Occorre sottolineare però come la fattura commerciale – avente un uso pressoché quotidiano nella prassi degli affari – rivesta, secondo le ricostruzioni seguite dai più in dottrina e giurisprudenza, la natura di «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris».
Esso, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione – come nel caso di specie – dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l'unanime giurisprudenza: «La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con
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quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti» (in tal senso, espressamente, Cass., 28 aprile 2004, n. 8126);” ancora, sul punto, la S.C.: le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio» (così, Cass. sent. n. 3090/1979; ex plurimis, idd., 24 luglio 2000, n. 9685, 25 novembre 1988, n. 6343; tra la giurisprudenza di merito, Trib. Isernia, 27 dicembre 2001, Trib. Cagliari, 16 dicembre 1992, Pret.
Palermo, 22).
Nel caso di specie la fattura, della quale peraltro non risulta l'annotazione nei libri obbligatori, di per sé non può essere considerata prova piena dell'avvenuta sostituzione dei pezzi, prima di tutto perché è contestata e in secondo luogo perché non è avvalorata da nessun documento attestante l'acquisto dei pezzi sostituiti.
Peraltro non va dimenticato che nessun perito ha potuto effettuare la valutazione del danno, né il perito dell'assicurazione (che ha liquidato sulla fiducia nei limiti del massimale) né il ctu che non ha potuto visionare i pezzi sostituiti che non erano nella disponibilità né del meccanico né dell'attore.
Appare anomalo che non vi sia in atti documentazione idonea attestante l'acquisto dei pezzi da sostituire visto che la spesa per i pezzi di ricambio, come riportato in fattura, è esosa essendo pari ad euro 6.361,05 euro per i pezzi e ad euro 800,00 per la manodopera. Non risulta provato in atti se, quando e chi abbia acquistato i pezzi da sostituire anche perchè non è stato possibile appurare la sostituzione degli stessi sul mezzo. Non è peraltro sufficientemente provato neanche che la macchina non fosse marciante. Tanto risulta solo dalla dichiarazione del testimone il CP_7 quale riferisce che l'auto è stata portata da un carro attrezzi non chiamato da lui. Appare insolito che all'attore però non sia stata rilasciata regolare fattura per il servizio di carro attrezzi.
9 Sulla base di quanto esposto, l'attore non ha dato prova, come suo specifico onere, che l'auto abbia riportato i danni nella misura indicata nella fattura 1/2022 rilasciata da pari ad euro CP_7
7.161,05, posta a fondamento della domanda e contestata.
Sulla base di quanto appena esposto si ritiene congrua la somma liquidata dall'assicurazione pari ad euro 2.250,00 e pertanto la società assicuratrice nulla deve all'attore per i titoli per cui è causa.
Sulle spese processuali:
Rilevato che solo a seguito della costituzione in giudizio della terza chiamata in causa si è potuto accertare i limiti di operatività della polizza per il danno lamentato, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali e le spese di ctu già liquidate con decreto del 6.09.2024
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiara che l'autovettura Audi A 5 tg GD718PP, rifornita presso il distributore sito in CP_1
OR via Trieste 59, per responsabilità della ha subito un danno congruo pari ad CP_1
euro 2.250,00, somma già liquidata dalla società assicuratrice terza chiamata in causa compensa tra le parti le spese processuali comprese le spese di ctu
OR,6.5.2025 IL GIUDICE
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