Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
RQ
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 9839/2023, promosso da: nato in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. URBANO CP_1 nte domiciliato in Via Castiglione n. 4 a BOLOGNA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
; Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.1.2025.
All'esito della discussione all'udienza del 28.1.2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso tempestivamente presentato, il ricorrente, cittadino della Macedonia nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 presentata in data 1.3.2022, chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, di annullare quest'ultimo e di accertare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale o altro tipo di protezione.
La motivazione posta alla base del provvedimento impugnato si fonda sul richiamo al parere sfavorevole reso dalla CT in data 10.5.2023, la quale ha rilevato il mancato svolgimento da parte del richiedente di attività lavorativa regolare e l'assenza di prova circa i suoi legami familiari sul territorio.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, rilevando di essere giunto sul territorio da minorenne, che in Italia risiedono anche i suoi familiari e di aver intrapreso un serio e proficuo percorso di integrazione;
ha quindi insistito nelle conclusioni rassegnate.
Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
All'udienza del 1.2.2024 il giudice ha confermato il provvedimento di concessione della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha rinviato per la discussione dinanzi al collegio all'udienza del 28 gennaio 2025, la quale veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte. Scaduto il suddetto termine, il collegio ha posto la causa in decisione.
*** Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98.
Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis, configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese - desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
Venendo al caso di specie, il ricorrente ha provato l'inserimento lavorativo e l'esistenza di forti legami familiari sul territorio, a dimostrazione del suo effettivo radicamento in Italia, ove vive con la sua famiglia. Egli, giunto sul territorio il 5.8.2018 (ancora minorenne), ha presentato una prima richiesta di permesso di soggiorno per minore età; istanza dichiarata irricevibile per carenza dei presupposti normativi, in quanto mancava la dichiarazione di assenso all'espatrio da parte della madre;
ha dunque ripresentato la stessa richiesta in data 3.6.2021, che ha avuto il medesimo esito;
in data 2/9/2021 ha presentato istanza di permesso di soggiorno per coesione familiare con il di lui padre convivente, dichiarata irricevibile in quanto non risultava regolare sul territorio nazionale;
in data
1/3/2022 ha infine presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dal Questore di Bologna con il provvedimento impugnato, previo parere sfavorevole reso dalla competente CT in data 10.5.2023. Dalla documentazione in atti si rileva che nel novembre 2023 è stato assunto con contratto di apprendistato, che reca la scadenza del 30.4.2027. I redditi percepiti (nel 2023 pari a circa €
2.000,00 e, fino al giugno 2024, € 3.500,00), seppur modesti, attestano un miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che convive con il suo nucleo familiare, composto dai genitori e uno dei suoi fratelli. Anche il fratello maggiore risiede in Italia e convive a sua volta con la moglie ed i figli (cfr. documentazione in atti, permessi di soggiorno, dichiarazione sostitutiva di certificazione con famiglia). Si ricordi al riguardo che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e . Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza Per_1 Per_2 di un riconoscimento gi l are, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Elemento essenziale Per_3 della vita familiare è, invero, il diritto di sieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della Per_4 reciproca compagnia (Olss zia (n. 1), § 59). Può esistere, inoltre, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Per_5 Belgio, § 36; e c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. §§ Per_6 CP_4 CP_5 41-47). La C c che i rapporti tra i maggiorenni o genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o con i suoi fratelli ( . Francia, § 35) e si sia formato un distinto nucleo Per_7 familiare ( c. Belgio, c. Francia, § 33). Per_5 Persona_8
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento dirimente che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica».
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e considerata la contumacia di parte resistente, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli art. 281 decies e ss. c.p.c., RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
NULLA sulle spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 7 febbraio 2025. Si comunichi. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo
Il Presidente
Dott. Marco Gattuso