2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'articolo 54, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'articolo 11.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 54, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si rinvia alle note all'art. 54.