Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/11/2025, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02217/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2217 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico IA Antonio Giardinieri, Vincenzo Amadore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- del Provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive (D.A.SPO.) emesso dal Questore di Messina, nei confronti della parte ricorrente, in data 25.09.2025 e notificato a quest’ultimo, in data 26.09.2025;
- di ogni altro atto o provvedimento prodromico o conseguente, si anteponga all’interesse del ricorrente, noto o non noto, atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la proposta di (D.A.SPO.) n. -OMISSIS- del 9 maggio 2025 della Legione Carabinieri “Sicilia” – -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. RA IA AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). L’odierno deducente, in qualità di tesserato per l'A.S.D. "Città di Galati", squadra militante nel Campionato di Promozione della LND SICILIA, per la stagione sportiva 2025/2026 ha stipulato con la detta società un contratto di collaborazione sportiva, ricoprendo il ruolo di capitano.
Il Questore di Messina, su proposta del 9 maggio 2025 della Legione Carabinieri “Sicilia” - -OMISSIS-, ha applicato nei suoi confronti la misura del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, per la durata di un anno, in esito ad episodi di violenza verificatisi durante una partita disputata il 9 febbraio 2025.
Invero, disattese le argomentazioni difensive da questi presentate, in data 26.09.2025, gli veniva notificato il provvedimento in epigrafe indicato, addebitandogli nello specifico, in sintesi, di essersi reso "autore di una violenta aggressione fisica perpetrata nei confronti del compagno di squadra indossante la maglia n. 20 con il quale, dopo un'accesa discussione, dopo averlo strattonato, lo colpiva con una forte manata al collo, subendo la reazione dal menzionato compagno e rovinando sul terreno".
Con ricorso notificato alle parti resistenti in data 27.10.2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente ha impugnato il prefato provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge n. 401/1989; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; illogicità manifesta.
Assume parte ricorrente che il provvedimento impugnato: i) si fonderebbe su un presupposto errato e del tutto inesistente, ossia l’avvenuto deferimento del ricorrente alla competente autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 588 c.p., circostanza non vera e riguardante, piuttosto, altri soggetti coinvolti nella rissa; ii) non sarebbe sorretto da una adeguata attività istruttoria, posto che la Questura avrebbe basato la propria valutazione esclusivamente sulla proposta dei Carabinieri e non avrebbe tenuto conto della mancata menzione del ricorrente sia nel referto di gara redatto dalla terna arbitrale né la relazione del Commissario di campo; iii) si baserebbe su una errata valutazione della condotta addebitata (ossia, l’inseguimento del compagno di squadra e l’aggressione al collo con una manata, in prossimità del cancello), in quanto perpetrata ai danni di un congiunto (cugino di secondo grado) al fine di redarguirlo per la condotta da quest’ultimo tenuta in campo e, di conseguenza, priva dei caratteri della gravità e pericolosità sociale, tenuto conto del profilo personale e professionale del ricorrente; del resto, mentre la rissa si sarebbe svolta sul campo e in prossimità degli spogliatoi, la condotta ascritta al ricorrente si sarebbe verificata altrove, ossia in prossimità del cancello esterno; iv) sarebbe privo di motivazione in ordine alla proporzionalità della misura rispetto alla concreta offensività del fatto.
II. Violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento; violazione del diritto di difesa.
Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per un grave vizio di natura procedimentale, atteso che l’Amministrazione avrebbe disatteso la richiesta da questi avanzata negli scritti difensivi di essere sentito personalmente, al fine di chiarire al meglio gli eventi accaduti nonché la propria posizione.
Tale richiesta, sarebbe stata finalizzata a un pieno esercizio del diritto di difesa e a fornire all'Amministrazione tutti gli elementi utili per una corretta decisione, costituendo l’espressione di una garanzia fondamentale del giusto procedimento amministrativo, ai sensi della Legge n. 241/1990.
III. Eccesso di potere per sviamento e violazione dell'art. 6 l. 401/1989 sotto il profilo dell'inapplicabilità della misura ad atleti retribuiti.
Evidenzia il ricorrente come la misura impugnata gli impedisca di adempiere agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’Associazione Sportiva e di percepire la retribuzione per l’attività lavorativa svolta (sebbene non primaria).
L’amministrazione, nel rilevare l’esiguità della somma, avrebbe errato nel ritenere irrilevanti le esigenze lavorative del ricorrente, di fatto applicando una sanzione economica atipica e in una violazione del diritto al lavoro costituzionalmente garantito, arrogandosi il potere di giudicare l'adeguatezza della retribuzione aliunde percepita.
L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in rappresentanza delle Amministrazioni intimate, si è costituita nel presente giudizio con atto pro forma depositato in data 30.10.2025 e ha depositato memoria il 15.11.2025.
Ivi, si è rappresentato che il provvedimento avversato ha ben rappresentato la presenza attiva del ricorrente negli episodi contestati, essendosi questi distinto per la documentate violenze, che, sebbene perpetrate nei confronti di un compagno di squadra, erano ben inserite in un contesto spazio-temporale rissoso, al termine di un incontro di calcio che ha visto soccombere sportivamente la formazione alla quale questi apparteneva.
La legittimità del provvedimento sarebbe sostenuta dal presuppoto atto di P.G., laddove è stato chiarito che i verbalizzanti “intraprendevano nuovo colloquio con la terna arbitrale [omissis]: i tre confermavano la versione fornita di primo acchito, precisando che nel frangente più concitato moltissimi giocatori ed anche dirigenti si spintonavano e picchiavano reciprocamente attorno a loro [omissis].”
Pertanto, poco rileverebbe il fatto, sostenuto in ricorso, secondo il quale la terna arbitrale e il Commissario di Campo non avrebbero rilevato condotte commesse dal ricorrente, ben evidenziate invece dai militari in servizio di Ordine Pubblico e non contestate.
Conferma la Difesa erariale, però, che «risulta vero, invece, quanto asserito per conto dell’odierno ricorrente, in ordine al fatto che lo stesso “non rientra nel novero dei calciatori e dirigenti deferiti per il reato di rissa”», risultando la corrispondente affermazione contenuta nel provvedimento impugnato un mero refuso.
Tuttavia, in considerazione della natura di provvedimento di mera prevenzione, per il DASPO non è necessario che sia incardinato un processo penale.
Conferma, infine, la bontà del riferimento di natura economica, stante l’esiguità della somma pattuita pari a “euro 1.500 lordi annui”, con “pagamento in unica soluzione tramite assegno a fine contratto”, asseritamente non determinante per le proprie esigenze di vita.
All’Udienza camerale del 19.11.2025, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2). Il Collegio ritiene di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 60 cod. proc. amm. e avendone dato avviso alle parti.
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato sostenendo, in sintesi, che il comportamento censurato non sia riconducibile all’ipotesi prospettata dalla disciplina vigente volta regolare l’irrogazione dell’interdittiva avversata.
Come di recente ribadito da questa Sezione (cfr. TAR Catania, I, 29.10.2025, n. 3085), <<la misura inibitoria del D.A.SPO. può essere irrogata dal questore, ai sensi dell’art. 6 della L. 401/89, nei confronti di:
«a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, agli articoli 6-bis, commi 1 e 2, e 6-ter della presente legge, per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, o per alcuno dei delitti contro l'ordine pubblico o dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro secondo, titoli V e VI, capo I, del codice penale o per il delitto di cui all'articolo 588 dello stesso codice, ovvero per alcuno dei delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) e h), del codice di procedura penale, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche se la condotta non è stata posta in essere in occasione o a causa di manifestazioni sportive»>>.
Il caso in esame concerne l’ipotesi prevista alla lettera b) dell’art. 6 per episodi di violenza svolti, essendo stato smentito, per stessa ammissione della Difesa Erariale, che il ricorrente sia stato denunciato per il reato di rissa.
Tanto premesso, continua la richiamata decisione n. 3085/25, <<la Sezione ha avuto modo di precisare (cfr. TAR Catania, I, 27.2.2024, n. 719; 21.12.2023, 3880; 19.1.2023, n. 156; 23.9.2021, n. 2901; II, 30.3.2020, n. 767) che per come congegnato dal legislatore, il D.A.SPO. si atteggia a misura di prevenzione (v. Cons. Stato, III, 866/2019), che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge.
«Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso, od a causa, dell’evento sportivo.
«Trattandosi di misura discrezionale (“il Questore può….”, dice la legge), con finalità preventiva, essa dovrà essere adottata per la necessità di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica se ed in quanto la condotta tenuta sia stata in concreto idonea a porre in pericolo i citati valori. È, quindi, necessario che tali rischi siano adeguatamente evidenziati nel provvedimento.
Il giudice di seconde cure (cfr. C.G.A. 21.5.2021, n. 465) ha precisato che “compete al giudice amministrativo verificare, oltre al dato formale della denuncia all’autorità giudiziaria, la sussistenza di condotte che siano, anche in astratto, violente, prodromiche o collegate ad atti di violenza, secondo i criteri ancora una volta ribaditi dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2916 del 2019”.
In quest’ultimo senso, la detta decisione n. 2916/19 ha chiarito che il “divieto di accesso agli impianti sportivi può essere imposto non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; detto potere si connota infatti di un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 9/1/2015, n.19; Cons. Stato Sez. III 28 novembre 2012 n. 6005).
«Pertanto, essendo il D.A.SPO. una misura di prevenzione, non occorre la prova sulla lesione dell’ordine pubblico, essendo sufficiente una prognosi in ordine alla pericolosità della condotta, tenuto conto anche del profilo dell’agente, in quanto “comportamenti in sé innocui, risultano potenzialmente idonei, secondo i canoni della ragionevolezza, ad alimentare situazioni di allarme ovvero di pericolo, ad esempio incitando altri soggetti più farraginosi e violenti con esiti imprevedibili” (Cons. Stato, Sez. VI, 16/12/2010 n. 9074)».
Inoltre (cfr. CGA 7.5.2021, n. 404), «per giurisprudenza consolidata il provvedimento amministrativo . . . deve essere qualificato come tipicamente appartenente al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la “soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del "più probabile che non", non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari” (Cons. St., n. 317/2021).
«Per l’adozione della stessa è insieme sufficiente ed indispensabile un giudizio prognostico negativo in capo ai destinatari fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità».
In questo senso (Cons. Stato n. 317/2021, cit.), è stato sottolineato che è «sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità e, quanto alla identificazione dei responsabili, sono sufficienti i rilievi ed i riscontri effettuati dalla autorità di pubblica sicurezza, a prescindere da accertamenti più approfonditi, anche in altra sede (Consiglio di Stato sez. III, 15/12/2016 n.5304).
«Il provvedimento è connotato da ampia discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi; in ogni caso, è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale.
«In particolare, sul punto relativo alla riconducibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di D.A.SPO., come pure ha chiarito di recente la Corte europea dei diritti dell'uomo pronunciandosi sulle analoghe misure previste dalla legislazione croata, è stato precisato che l'applicabilità della misura prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell'ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di afflittività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15, Seražin c. Croazia).
«È stato, ad es., ritenuto legittimo il provvedimento del Questore che ha applicato la misura del D.A.SPO. quinquennale per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l'imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità (Consiglio di Stato sez. III, 26/11/2020, n.7420).
«Fermo l’accertamento del dato storico, le valutazioni delle stesse circostanze fattuali compiute dal giudice penale e dall’autorità amministrativa sono tra loro autonome e non condizionate, oltre che finalizzate alla tutela di beni e interessi pubblici diversi».
«Va ulteriormente precisato che è sempre necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento concreto, volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto potenzialmente pericoloso o espressamente previsto dalla legge come tale (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2022, n. 5047; Cons. Stato, sez. III, 29 novembre 2021, n. 7945; Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2021, n. 5731).
«È stato osservato, inoltre, che il divieto di accesso agli impianti sportivi, anche se applicato conseguentemente ad azioni compiute in gruppo, deve basarsi sull’individuazione della responsabilità personale dei soggetti attinti dal provvedimento poiché la funzione preventiva personale che svolge, al fine di perseguire il proprio scopo, deve essere indirizzata verso il soggetto che effettivamente abbia manifestato comportamenti rivelatori di una probabilità che possa in futuro compiere azioni pericolose per l’ordine o la sicurezza pubblica; tale funzione evidentemente non può essere svolta laddove gli autori delle condotte assunte a presupposto per l’applicazione della misura non siano identificati sulla base di elementi oggettivi (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 9 dicembre 2021, n. 1628)»>>.
Facendo uso delle indicate coordinate ermeneutiche, ribadito quanto premesso in punto di fatto, è possibile concludere che il potere questorile, pur riferito a episodi ascrivibili all’ipotesi in esame, non appare stato esercitato in maniera legittima nei confronti del ricorrente.
Invero, dall’esame complessivo degli atti, il comportamento da questi evidenziato, seppur, si ribadisce, in un contesto “conflittuale”, appare dallo stesso sganciato, sia sotto il profilo temporale (sembra essersi verificato nell’immediata successione alla rissa), sia sotto il profilo della immediata riprovevolezza.
In quest’ultimo senso, appare utile ripercorrere l’annotazione di P.G. della Legione Carabinieri – -OMISSIS- che, dopo la descrizione della rissa in campo, così si è espressa: «in tale contesto noi operanti riuscivano soltanto a richiamare l’attenzione di un giocatore locale, il capitano della Città di Galati, tale -OMISSIS- -OMISSIS-, invitandolo a contattare un addetto che ci permettesse l’accesso; il -OMISSIS-, palesemente nervoso, ci rispondeva con una frase quale: “Questa è una cosa che riguarda noi che siamo in campo! Voi non dovete preoccuparvi! Che venite a fare!?”. Noi operanti, in risposta, ribadivamo al -OMISSIS- di farci aprire il cancello, sottolineandone l’urgenza, ed effettivamente, a seguito di tale ulteriore invito, il -OMISSIS- provvedeva a dialogare con alcuni dirigenti, verosimilmente al fine di richiedere l’apertura del cancello. Subito dopo però, si notava che lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS- iniziava a battibeccare con altro giocatore, successivamente identificato in-OMISSIS-, e tra essi iniziava un’accesa discussione, nel corso della quale il -OMISSIS- sembrava rimproverare “qualcosa” al -OMISSIS-, e quest’ultimo reagiva respingendo le accuse ed incamminandosi, palesemente nervoso, verso il cancello nei pressi del quale noi operanti ci trovavamo. A quel punto il -OMISSIS- inseguiva il-OMISSIS-strattonandolo e poi colpendolo con una forte manata all’altezza del collo. Il-OMISSIS-reagiva colpendo il -OMISSIS- con un forte calcio agli arti inferiori, provocando la caduta a terra di quest’ultimo. Il -OMISSIS- continuava ad urlare nei riguardi del-OMISSIS-una frase quale: “Ti rendi conto di quello che hai fatto! Per colpa tua ci andiamo in mezzo tutti!”. Il -OMISSIS-, anche stavolta, si mostrava insofferente rispetto alle parole del -OMISSIS-, dunque, essendo il cancello ancora chiuso, lanciava il suo borsone dall’altra parte della recinzione, dunque la scavalcava uscendo all’esterno dell’impianto. Il sottoscritto Car. -OMISSIS- procedeva all’identificazione del -OMISSIS-, facendosi fornire da quest’ultimo documento d’identità. Nel frattempo il -OMISSIS- gridava ancora verso il -OMISSIS-, e nel contempo, alcuni tifosi sopraggiunti in loco, si avvicinavano nelle prossimità del cancello, uno di loro, tale-OMISSIS--OMISSIS-, si mostrava infuriato e sbraitava, mostrandosi intenzionato a fare accesso all’interno dell’impianto».
Contestualizzando l’evento, posto che il -OMISSIS- è stato descritto quale aggressore di un calciatore della squadra avversaria, circostanza che ha originato il ricorso alle vie di fatto per le quali nessuna evidenza è agli atti del coinvolgimento del ricorrente, il comportamento di quest’ultimo appare finalizzato, evidentemente anche nella sua qualità di capitano della squadra, a censurare, sia pure in maniera altrettanto evidentemente eccessiva, il comportamento scorretto del proprio compagno di squadra.
In tal senso depone l’acclarato “rimprovero” a quest’ultimo da questi mosso relativo all’aggressione che ha determinato la “compromissione” di tutta la squadra.
E che in tal senso appare percepita la vicenda depone la circostanza che il ricorrente, seppur oggetto di verbalizzazione (dapprima per un rifiuto collaborativo con le Forze dell’Ordine, poi subito apparentemente rientrato), non è stato oggetto di denuncia, contrariamente agli altri calciatori coinvolti con certezza nella rissa, mentre il provvedimento, erroneamente, per come lealmente ammesso dalla Difesa erariale, riferisce che ciò sia avvenuto.
In somma sintesi, non pare che il ricorrente abbia assunto un atteggiamento riconducibile all’incitazione stessa alla violenza, presupposto per l’applicazione del DASPO, e che il suo gesto, invero eccessivo, pare abbia assunto l’opposto significato di rimprovero proprio nei confronti dell’autore di un comportamento violento e sicuramente riprovevole.
Tanto appare sufficiente per ritenere fondata la prima censura e, assorbiti gli ulteriori motivi, per accogliere, conseguentemente, il ricorso.
Tuttavia, il comportamento al limite del ricorrente appare argomento sufficiente per poter compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA IA AS, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RA IA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.