Decreto decisorio 10 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 10/10/2022, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/10/2022
N. 00198/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2021, proposto da
AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taviano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Cimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento avente prot. n. 15343 del 09.12.2020 (doc.1) a firma del Responsabile del Settore Ing. Luigi Giannì, notificato a mani in data 11.12.2020 al ricorrente Sig. AN AN presso il domicilio dello stesso, nonché trasmesso all’Avv. Giovanni Montagna a mezzo pec, con il quale è stato negato il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto la “Realizzazione di una casa di campagna, di alcuni muri in pietra a secco e di alcune opere di pertinenza dell’abitazione” in zona E2 Verde Agricolo, in località Macchie, su fondo censito al CT al Fg. 19, p.lla 530;
-di ogni altro atto del procedimento comunque presupposto, connesso o conseguente in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; e per la conseguente condanna del Comune di Taviano, ex artt. 30 primo comma e 34 primo comma lettera c) del c.p.a., a rilasciare il permesso di costruire per cui è stata presentata istanza dal sig. AN AN il 12.11.2019, contrassegnata con prot. 0013885-A in pari data e con prot. gen. 0013923 del 13.11.2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 81 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 35, co. 2, lett. b, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 9 febbraio 2021;
Considerato che nel termine annuale previsto dall’art. 81 cod. proc. amm. non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che il ricorso è pertanto da ritenersi perento;
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Lecce il giorno 29 settembre 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO