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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/12/2025, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 10146/2019 R.G. promossa da:
, nata a Lima in [...], il [...], e residente in Parte_1
in Caserta alla Via San Carlo n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca CORRIERE e Giuseppe TESCIONE, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via Roma n. 8, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale Controparte_1 in Caserta, alla via Tescione n. 17/19, in persona del legale rappresentante p.t.,
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
43, domiciliata presso la sede dell'ente,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 26/11/2019, l'odierna ricorrente ha esposto: di avere prestato continuativamente dal 02.02.15 al 23.10.17 lavoro subordinato a favore della resistente, esercente servizi diurni e notturni di assistenza nel campo CP_3 sanitario alle persone anziane e disabili (cfr. modello C2 storico), con mansioni di OSA, operatore socio-assistenziale e inquadramento come operaio liv. B1 CCNL Coop Sociali (cfr. contratto di assunzione e buste paga); di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal 02.02.2015 sino ad agosto 2016 per 15 ore settimanali;
da settembre a ottobre 2016 veniva posta in cassa integrazione;
da novembre 2016 a marzo 2017 il datore le impediva di rendere la prestazione lavorativa, sostenendo che non avesse più lavoro;
da aprile 2017 e sino al termine del rapporto per 15 ore settimanali;
di aver prestato durante tale ultimo periodo la propria attività presso l'abitazione della sig.ra sita in Caserta alla Via E. Ruggiero n. 92 scala H, per 5 giorni la Controparte_4 settimana dalle 15.30 alle 18.30. Di essere sempre stata sottoposta alla direzione ed al controllo della sig. CP_5
, in qualità di coordinatrice del servizio assistenza domiciliare anziani, e di
[...]
, in qualità di presidente della cooperativa, a cui era tenuta a Persona_1 giustificare eventuali assenze e ritardi e/o a chiedere eventuali permessi;
a fondamento delle proprie prospettazioni. Di aver percepito le retribuzioni come indicate nelle buste paga prodotte. Ha lamentato che tali importi sono inferiori ai minimi retributivi fissati nel CCNL;
che dal novembre 2016, malgrado avesse reiteratamente offerto la propria prestazione lavorativa, il datore di lavoro aveva sospeso unilateralmente il rapporto, senza che vi fosse stato alcun fatto imprevedibile e non imputabile;
che dall'aprile 2017, benché fosse stata rimessa in condizione di lavorare, il datore continuava a non pagarle la retribuzione;
che non ha mai percepito alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, non ha goduto di ferie e non ha percepito l'indennità sostitutiva;
che, alla cessazione del rapporto, non ha percepito né l'indennità di mancato preavviso, né le indennità di fine lavoro e il T.F.R. Sulla scorta di tali premesse, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto subordinato secondo le modalità descritte in ricorso, la condanna della resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 47.165,79 di cui € 2.349,09 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione come per legge, come specificato nei conteggi allegati al ricorso. Il tutto con il favore delle spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Pur ritualmente instaurato il contraddittorio (cfr. notifica via PEC del 30.1.2020, busta di avvenuta consegna depositata il 13.1.2021), la cooperativa è rimasta intimata;
pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
Accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, è stato escusso un teste ed è stata acquisita prova documentale. Autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la causa ha avuto un iter travagliato, caratterizzato dagli svariati rinvii d'ufficio per l'emergenza pandemica, per le tre astensioni obbligatorie per maternità della scrivente, nonché per l'assenza dei testi citati.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
La ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore – di cui l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per le modalità ed il periodo in ricorso indicati è presupposto, per vero incontestato tra le parti - delle differenze retributive maturate rispetto alla paga base, le mensilità rimaste insolute, la 13° e 14° mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie non godute (inserite nei conteggi), il TFR, oltre che il mancato preavviso per il licenziamento subito, invero nemmeno espressamente impugnato.
Al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul riparto dell'onere probatorio, così come delineato anche dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Va premesso, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800), com'è nel caso di specie. In caso di contumacia della parte convenuta, come nel caso di specie, infatti, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande. Dalla contumacia, tuttavia, è possibile ricavare validi “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c., che possono essere opportunamente valutati unitamente alle altre emergenze probatorie.
Aggiungasi che la parte resistente ha presentato giustifica (certificazione medica) per la mancata comparizione all'udienza fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale (istanza rinvio a firma propria) per il tramite di un legale non munito di procura ad hoc, ma di semplice delega. Tuttavia, questo Giudice non ha reputato di disporre il chiesto rinvio, atteso che la Difesa della ricorrente all'ultima udienza del 19.11.2025 ha chiesto la decisione della causa, di fatto rinunciando alla prova orale (cfr. verbale).
Stando così i fatti, incontestata e pacifica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dedotto, sussistono altresì i conseguenti obblighi di legge in capo al datore di lavoro, che è tenuto a retribuire completamente e tempestivamente le prestazioni lavorative rese dai propri dipendenti. La coerente applicazione dei summenzionati principi e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di accogliere solo parzialmente la domanda.
Esaminiamo le emergenze probatorie in atti. All'udienza dell'8.10.2025 è stata escussa la teste, dott.ssa , che ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco la ricorrente vagamente, come ricordo nebbioso. Non ricordo quando l'ho conosciuta di preciso, non sono in grado di dire nemmeno in che anno. L'ho conosciuta credo nel 2017, perché fu fatto un progetto e veniva a casa della sig.ra CP_4 che è mia madre, che era allettata e poi venne a mancare a settembre. Si trattava di un progetto delle Politiche Sociali attivato dal Comune. Ma questa assistenza non fu particolarmente pregnante, si limitò a pochissime settimane, sia in quanto di lì a breve sarebbe deceduta, sia in quanto era già assistita in regime di ADI, nonché da una badante notte e giorno. Non sono in grado di riferire né in ordine ai giorni né agli orari a cui veniva a casa ad assistere mia madre. […]”. La versione resa, benché si appalesi alquanto incerta, dà conferma della ricostruzione fatta in ricorso e della perduranza del rapporto di lavoro sino all'ottobre 2017, fase
“finale” dell'impiego.
All'esito dell'istruttoria espletata – data per presupposta l'intercorrenza di un rapporto lavorativo tra le parti in causa di natura subordinata per il periodo dedotto, per come emerge dagli atti - non è dato affermarsi che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa senza godere di ferie: non è stata data prova specifica e puntuale di tale circostanza, per cui nulla è stato asseverato sul punto. Non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione a tale titolo deve provare “il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria” (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); prova nella specie non offerta. Da questo angolo di visuale, non ignora questo giudice l'orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “compete all'imprenditore, cui spetta di definire le modalità di fruizione delle ferie annuali dei dipendenti e che è in possesso dei dati di natura contabile da cui ricavare la ripartizione delle energie lavorative per coprire la fase produttiva annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto fruire al lavoratore le ferie a questo spettanti” (cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258). Tuttavia, ritiene il decidente di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), che valorizza il profilo di emolumento “di natura retributiva” dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie e a godere delle festività. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un “fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Del resto, il ricorrente avrebbe dovuto almeno compiutamente allegare quanti giorni aveva maturato. Nel caso di specie, sul punto non è stata raggiunta prova specifica. Medesime considerazioni valgono altresì per le vicende che hanno condotto alla cessazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla contestata mancata percezione dell'indennità di mancato preavviso, atteso che il teste escusso non ha rilasciato dichiarazioni sul punto, che agli atti c'è solo il C2 storico da cui emerge il licenziamento per nemmeno impugnato, ma non anche la lettera di licenziamento Parte_2 con la data in cui è stato comminato il recesso datoriale, né l'ultima busta paga da cui poter evincere se tale emolumento è stato contabilizzato.
Su di un così incerto e labile quadro probatorio, dunque, si può affermare solo ciò che emerge dalla documentazione in atti.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre precisare che il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento nel caso di domanda di adempimento, con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). La giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende conformarsi, ha chiarito che sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13, alla 14, al TFR, a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio), come già detto, le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione del trattamento di fine rapporto, delle differenze sulla paga base (cfr. tabelle CCNL), della tredicesima e della quattordicesima mensilità – ma per tale ultimo emolumento non c'è alcuna previsione contenuta nel CCNL COOPERATIVE SOCIALI - 1° gennaio 2017/31 dicembre 2019
- applicato e versato in atti per estratto (cfr. CCNL + tabelle), che alla voce: “Elementi retributivi ultramensili” (cfr. pag. 6) contempla la sola tredicesima per il mese di dicembre, il cui relativo corretto adempimento incombe a parte datoriale;
sarebbe spettato a parte datoriale, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche e di vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 15133/2001), fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore, cosa nelle fattispecie non accaduta, v'è più che parte resistente non si è costituita.
Inoltre, l'attrice correttamente invoca l'applicazione del Contratto Collettivo di categoria, versato in atti con le declaratorie professionali (cfr. all.), e su di esso, al liv. B1
– operaio – ex III liv., computa le somme per le quali chiede la condanna. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU. 26.3.97, n. 2665) In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). Tradizionalmente, il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114; Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965). Nel caso di specie, pacifica è l'applicabilità dell'invocato contratto, come emerge dagli atti (cfr. all. e buste paga in atti). CP_6
Con riguardo al quantum debeatur, per la liquidazione degli importi dovuti può farsi utile riferimento ai conteggi contabili elaborati dalla Difesa della ricorrente, che esplicitano i criteri di calcolo, indicando singole voci e mensilità, ed appaiono correttamente sviluppati in relazione alle previsioni contrattuali, opportunamente epurati delle voci non riconosciute. Dunque, per l'anno 2015 la ricorrente vanta un credito di € 371,46 come differenze sulla paga base e una differenza sulla tredicesima mensilità non corrisposta integralmente per
€ 236,62, per un totale di € 608,08; per il 2016 spettano rispettivamente € 1.684,82 (da novembre in poi non le sono più stati pagati gli stipendi) ed € 469,05 per tredicesima non corrisposta, per un totale di € 2.153,57; per il 2017 spettano € 5.134,55 per le retribuzioni dirette non erogate, comprensive di ANF e scatti di anzianità, ed € 395,96 per la tredicesima mensilità, per un totale di € 5.530,91. La somma complessiva ammonta ad € 8.292,56. Quanto al TFR (ricalcolando la retribuzione utile per il 2017, espungendo le voci relative a ferie e festività non godute, ammontante ad € 5.530,52, con rateo di € 341,39) spettano complessivi € 1.260,06.
La ricorrente ha diritto al pagamento delle retribuzioni omesse anche per il periodo dal novembre 2016 al marzo 2017, durante il quale il datore di lavoro non l'ha messa in condizione di svolgere la prestazione per un'asserita mancanza di lavoro e la invitava a restare a casa fino a nuova comunicazione. Difatti, partendo dal presupposto che i motivi di sospensione dell'attività lavorativa sono stati tipizzati dal legislatore all'art. 2110 c.c. – quelli imputabili al lavoratore sono infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, quelli imputabili al datore di lavoro, la cassa integrazione guadagni - al di fuori di queste ipotesi, la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo dall'obbligazione retributiva soltanto quando sia imputabile ad un fatto imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla volontà dello stesso, in applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., (Cass. SS.UU. sent. n. 14381/2002, Cass. sent. n. 7300/2004, Cass. sent. n. 15372/2004), configurando in caso contrario una mora credendi, per cui il prestatore conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. ordin. n. 14419 del 24.05.2019), come si è verificato nella fattispecie in esame.
Le somme dovute sono da considerarsi – appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Come noto, inoltre, in ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino alla data dell'effettivo soddisfo (Corte Costituzionale, sentenza 2 novembre 2000 n. 459 – Pres. Red. Per_2
Cass. Sez. lav. 16.7.1998 n. 6933; Cass. Sez. lav. 17.3.1999 n. 2434 e infine, Per_3 definitivamente, Cass. Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2001 n. 38).
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia (nei limiti dell'accoglimento) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità
- delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore degli Avv. Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, previo accertamento dell'intercorenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotti in ricorso, condanna la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 8.292,56 a titolo di Parte_3 differenze retributive per le causali esposte in parte motiva e di € 1.260,06 per TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo;
2. condanna parte datoriale soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, a scioglimento della riserva assunta a scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza del 10.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al n. 10146/2019 R.G. promossa da:
, nata a Lima in [...], il [...], e residente in Parte_1
in Caserta alla Via San Carlo n. 12, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca CORRIERE e Giuseppe TESCIONE, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, alla via Roma n. 8, come da procura in atti, RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale Controparte_1 in Caserta, alla via Tescione n. 17/19, in persona del legale rappresentante p.t.,
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
43, domiciliata presso la sede dell'ente,
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note/verbali d'udienza.
IN FATTO
Con ricorso introduttivo, depositato il 26/11/2019, l'odierna ricorrente ha esposto: di avere prestato continuativamente dal 02.02.15 al 23.10.17 lavoro subordinato a favore della resistente, esercente servizi diurni e notturni di assistenza nel campo CP_3 sanitario alle persone anziane e disabili (cfr. modello C2 storico), con mansioni di OSA, operatore socio-assistenziale e inquadramento come operaio liv. B1 CCNL Coop Sociali (cfr. contratto di assunzione e buste paga); di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal 02.02.2015 sino ad agosto 2016 per 15 ore settimanali;
da settembre a ottobre 2016 veniva posta in cassa integrazione;
da novembre 2016 a marzo 2017 il datore le impediva di rendere la prestazione lavorativa, sostenendo che non avesse più lavoro;
da aprile 2017 e sino al termine del rapporto per 15 ore settimanali;
di aver prestato durante tale ultimo periodo la propria attività presso l'abitazione della sig.ra sita in Caserta alla Via E. Ruggiero n. 92 scala H, per 5 giorni la Controparte_4 settimana dalle 15.30 alle 18.30. Di essere sempre stata sottoposta alla direzione ed al controllo della sig. CP_5
, in qualità di coordinatrice del servizio assistenza domiciliare anziani, e di
[...]
, in qualità di presidente della cooperativa, a cui era tenuta a Persona_1 giustificare eventuali assenze e ritardi e/o a chiedere eventuali permessi;
a fondamento delle proprie prospettazioni. Di aver percepito le retribuzioni come indicate nelle buste paga prodotte. Ha lamentato che tali importi sono inferiori ai minimi retributivi fissati nel CCNL;
che dal novembre 2016, malgrado avesse reiteratamente offerto la propria prestazione lavorativa, il datore di lavoro aveva sospeso unilateralmente il rapporto, senza che vi fosse stato alcun fatto imprevedibile e non imputabile;
che dall'aprile 2017, benché fosse stata rimessa in condizione di lavorare, il datore continuava a non pagarle la retribuzione;
che non ha mai percepito alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, non ha goduto di ferie e non ha percepito l'indennità sostitutiva;
che, alla cessazione del rapporto, non ha percepito né l'indennità di mancato preavviso, né le indennità di fine lavoro e il T.F.R. Sulla scorta di tali premesse, ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere, previo accertamento dell'intercorrenza di un rapporto subordinato secondo le modalità descritte in ricorso, la condanna della resistente al pagamento dell'importo complessivo di € 47.165,79 di cui € 2.349,09 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione come per legge, come specificato nei conteggi allegati al ricorso. Il tutto con il favore delle spese, da distrarsi per anticipo fattone.
Pur ritualmente instaurato il contraddittorio (cfr. notifica via PEC del 30.1.2020, busta di avvenuta consegna depositata il 13.1.2021), la cooperativa è rimasta intimata;
pertanto, in questa sede se ne dichiara la contumacia.
Accolte le formulate istanze istruttorie, ritenuto che i mezzi di prova richiesti fossero ammissibili e rilevanti al fine di raccogliere elementi utili sulla scorta dei quali precisamente ricostruire i fatti posti a base della vicenda che ci occupa, è stato escusso un teste ed è stata acquisita prova documentale. Autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme innanzitutto sottolineare che è noto che la causa ha avuto un iter travagliato, caratterizzato dagli svariati rinvii d'ufficio per l'emergenza pandemica, per le tre astensioni obbligatorie per maternità della scrivente, nonché per l'assenza dei testi citati.
La domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti segnati dalla seguente motivazione
IN DIRITTO
La ricorrente agisce in giudizio al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento in suo favore – di cui l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato per le modalità ed il periodo in ricorso indicati è presupposto, per vero incontestato tra le parti - delle differenze retributive maturate rispetto alla paga base, le mensilità rimaste insolute, la 13° e 14° mensilità, l'indennità sostitutiva di ferie non godute (inserite nei conteggi), il TFR, oltre che il mancato preavviso per il licenziamento subito, invero nemmeno espressamente impugnato.
Al fine di un corretto sviluppo dell'iter motivazionale, è opportuno, in via preliminare, soffermarsi brevemente sul riparto dell'onere probatorio, così come delineato anche dalla giurisprudenza di merito e legittimità.
Va premesso, infatti, che l'onere di provare l'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie (la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore) grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, in ragione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. Nel rito del lavoro, invero, trova applicazione il principio in base al quale la contumacia del resistente non equivale ad ammissione delle circostanze dedotte nel ricorso, né, al pari del silenzio nel campo negoziale, ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale, pertanto, non è dispensato dall'onere probatorio sullo stesso gravante in ordine ai fatti costitutivi delle proprie pretese (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 13.11.1989, n. 4800), com'è nel caso di specie. In caso di contumacia della parte convenuta, come nel caso di specie, infatti, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (cfr. art. 115 c.p.c.) e che, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare l'esistenza di fatti costitutivi delle proprie domande. Dalla contumacia, tuttavia, è possibile ricavare validi “argomenti di prova” ex art. 116 c.p.c., che possono essere opportunamente valutati unitamente alle altre emergenze probatorie.
Aggiungasi che la parte resistente ha presentato giustifica (certificazione medica) per la mancata comparizione all'udienza fissata per il raccoglimento dell'interrogatorio formale (istanza rinvio a firma propria) per il tramite di un legale non munito di procura ad hoc, ma di semplice delega. Tuttavia, questo Giudice non ha reputato di disporre il chiesto rinvio, atteso che la Difesa della ricorrente all'ultima udienza del 19.11.2025 ha chiesto la decisione della causa, di fatto rinunciando alla prova orale (cfr. verbale).
Stando così i fatti, incontestata e pacifica l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per il periodo dedotto, sussistono altresì i conseguenti obblighi di legge in capo al datore di lavoro, che è tenuto a retribuire completamente e tempestivamente le prestazioni lavorative rese dai propri dipendenti. La coerente applicazione dei summenzionati principi e le emergenze del quadro probatorio delineatosi all'esito della istruttoria espletata consentono di accogliere solo parzialmente la domanda.
Esaminiamo le emergenze probatorie in atti. All'udienza dell'8.10.2025 è stata escussa la teste, dott.ssa , che ha Testimone_1 dichiarato: “Conosco la ricorrente vagamente, come ricordo nebbioso. Non ricordo quando l'ho conosciuta di preciso, non sono in grado di dire nemmeno in che anno. L'ho conosciuta credo nel 2017, perché fu fatto un progetto e veniva a casa della sig.ra CP_4 che è mia madre, che era allettata e poi venne a mancare a settembre. Si trattava di un progetto delle Politiche Sociali attivato dal Comune. Ma questa assistenza non fu particolarmente pregnante, si limitò a pochissime settimane, sia in quanto di lì a breve sarebbe deceduta, sia in quanto era già assistita in regime di ADI, nonché da una badante notte e giorno. Non sono in grado di riferire né in ordine ai giorni né agli orari a cui veniva a casa ad assistere mia madre. […]”. La versione resa, benché si appalesi alquanto incerta, dà conferma della ricostruzione fatta in ricorso e della perduranza del rapporto di lavoro sino all'ottobre 2017, fase
“finale” dell'impiego.
All'esito dell'istruttoria espletata – data per presupposta l'intercorrenza di un rapporto lavorativo tra le parti in causa di natura subordinata per il periodo dedotto, per come emerge dagli atti - non è dato affermarsi che la ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa senza godere di ferie: non è stata data prova specifica e puntuale di tale circostanza, per cui nulla è stato asseverato sul punto. Non può essere riconosciuta una somma a titolo di indennità per ferie non godute, in quanto il lavoratore che agisce in giudizio chiedendo la retribuzione a tale titolo deve provare “il fatto costitutivo del diritto azionato, ossia il mancato godimento delle ferie, trattandosi di azione non contrattuale, ma di natura risarcitoria” (Cass. lav. 2.10.99, n. 10956); prova nella specie non offerta. Da questo angolo di visuale, non ignora questo giudice l'orientamento, sostenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “compete all'imprenditore, cui spetta di definire le modalità di fruizione delle ferie annuali dei dipendenti e che è in possesso dei dati di natura contabile da cui ricavare la ripartizione delle energie lavorative per coprire la fase produttiva annuale dell'azienda, offrire la prova di avere fatto fruire al lavoratore le ferie a questo spettanti” (cfr. Cass. 5 ottobre 2000, n. 13258). Tuttavia, ritiene il decidente di aderire al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e della migliore dottrina, riaffermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 9 agosto 2005, n. 16761, Cass. 25 settembre 2004, n. 19303 e Cass. 21 agosto 2003, n. 12311), che valorizza il profilo di emolumento “di natura retributiva” dell'indennità sostitutiva delle ferie, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma è altresì da porre in relazione ad un'attività lavorativa prestata ugualmente dal lavoratore, nonostante la violazione di norme poste a sua tutela, con la conseguenza di essere assoggettata anche ai contributi previdenziali. Muovere da questa premessa equivale a ritenere che l'espletamento di attività lavorativa eccedente la normale durata del periodo di lavoro annuale rappresenti un fatto costitutivo dell'indennità suddetta, con la conseguenza che, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., incombe su chi agisce dimostrare la fondatezza della propria pretesa, cioè, nel caso di specie, l'avere lavorato ininterrottamente, o, più precisamente, di avere protratto la prestazione lavorativa oltre i limiti di durata annuali derivanti dal proprio diritto di fruire delle ferie e a godere delle festività. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto cura di precisare che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un “fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore” (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento. Del resto, il ricorrente avrebbe dovuto almeno compiutamente allegare quanti giorni aveva maturato. Nel caso di specie, sul punto non è stata raggiunta prova specifica. Medesime considerazioni valgono altresì per le vicende che hanno condotto alla cessazione del rapporto di lavoro, con particolare riguardo alla contestata mancata percezione dell'indennità di mancato preavviso, atteso che il teste escusso non ha rilasciato dichiarazioni sul punto, che agli atti c'è solo il C2 storico da cui emerge il licenziamento per nemmeno impugnato, ma non anche la lettera di licenziamento Parte_2 con la data in cui è stato comminato il recesso datoriale, né l'ultima busta paga da cui poter evincere se tale emolumento è stato contabilizzato.
Su di un così incerto e labile quadro probatorio, dunque, si può affermare solo ciò che emerge dalla documentazione in atti.
Facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre precisare che il diritto vivente - nell'applicare i principi di cui agli artt. 1218, 1453 ss. e 2697 c.c. - ha chiarito che, in materia contrattuale, "L'esenzione del creditore dall'onere di provare il fatto negativo dell'inadempimento nel caso di domanda di adempimento, con correlativo spostamento sul debitore convenuto dell'onere di fornire la prova del fatto positivo dell'avvenuto adempimento, è conforme al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. In virtù di tale principio, che muove dalla considerazione che il creditore incontrerebbe difficoltà, spesso insuperabili, se dovesse dimostrare di non aver ricevuto la prestazione, l'onere della prova viene infatti ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Ed appare coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione" (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003; Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007). Pertanto, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.). La giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice intende conformarsi, ha chiarito che sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13, alla 14, al TFR, a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio), come già detto, le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
La ricorrente ha chiesto la corresponsione del trattamento di fine rapporto, delle differenze sulla paga base (cfr. tabelle CCNL), della tredicesima e della quattordicesima mensilità – ma per tale ultimo emolumento non c'è alcuna previsione contenuta nel CCNL COOPERATIVE SOCIALI - 1° gennaio 2017/31 dicembre 2019
- applicato e versato in atti per estratto (cfr. CCNL + tabelle), che alla voce: “Elementi retributivi ultramensili” (cfr. pag. 6) contempla la sola tredicesima per il mese di dicembre, il cui relativo corretto adempimento incombe a parte datoriale;
sarebbe spettato a parte datoriale, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche e di vicinanza della prova (cfr. Cass. SS. UU. 15133/2001), fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive sorte nei confronti del lavoratore, cosa nelle fattispecie non accaduta, v'è più che parte resistente non si è costituita.
Inoltre, l'attrice correttamente invoca l'applicazione del Contratto Collettivo di categoria, versato in atti con le declaratorie professionali (cfr. all.), e su di esso, al liv. B1
– operaio – ex III liv., computa le somme per le quali chiede la condanna. Sul punto si rammenta che, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, per cui la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (da ultimo, v. Cass. SS.UU. 26.3.97, n. 2665) In difetto di iscrizione, il contratto collettivo si applica di certo a coloro che abbiano manifestato esplicita adesione al contratto stesso. Secondo la giurisprudenza, inoltre, tale adesione può essere desunta per implicito dalla valutazione complessiva di dati univocamente indicativi della ricezione della contrattazione medesima da parte del datore di lavoro non iscritto (Cass. lav., 1.9.95, n. 9231). Ovviamente, la parte che invochi l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita (Cass., 2.6.82, n. 3357). Tradizionalmente, il recepimento è desunto dalla uniforme, costante e prolungata osservanza delle clausole della disciplina collettiva, o almeno di quelle più rilevanti e significative (Cass. lav., 9.6.93, n. 6412; Cass. lav., 6.11.90, n. 10654; Cass. 11.11.88, n. 6114; Cass., 11.3.87, n. 2525; Cass., 17.10.85, n. 5122; Cass., 5.2.83, n. 986; Cass., 29.3.82, n. 1965). Nel caso di specie, pacifica è l'applicabilità dell'invocato contratto, come emerge dagli atti (cfr. all. e buste paga in atti). CP_6
Con riguardo al quantum debeatur, per la liquidazione degli importi dovuti può farsi utile riferimento ai conteggi contabili elaborati dalla Difesa della ricorrente, che esplicitano i criteri di calcolo, indicando singole voci e mensilità, ed appaiono correttamente sviluppati in relazione alle previsioni contrattuali, opportunamente epurati delle voci non riconosciute. Dunque, per l'anno 2015 la ricorrente vanta un credito di € 371,46 come differenze sulla paga base e una differenza sulla tredicesima mensilità non corrisposta integralmente per
€ 236,62, per un totale di € 608,08; per il 2016 spettano rispettivamente € 1.684,82 (da novembre in poi non le sono più stati pagati gli stipendi) ed € 469,05 per tredicesima non corrisposta, per un totale di € 2.153,57; per il 2017 spettano € 5.134,55 per le retribuzioni dirette non erogate, comprensive di ANF e scatti di anzianità, ed € 395,96 per la tredicesima mensilità, per un totale di € 5.530,91. La somma complessiva ammonta ad € 8.292,56. Quanto al TFR (ricalcolando la retribuzione utile per il 2017, espungendo le voci relative a ferie e festività non godute, ammontante ad € 5.530,52, con rateo di € 341,39) spettano complessivi € 1.260,06.
La ricorrente ha diritto al pagamento delle retribuzioni omesse anche per il periodo dal novembre 2016 al marzo 2017, durante il quale il datore di lavoro non l'ha messa in condizione di svolgere la prestazione per un'asserita mancanza di lavoro e la invitava a restare a casa fino a nuova comunicazione. Difatti, partendo dal presupposto che i motivi di sospensione dell'attività lavorativa sono stati tipizzati dal legislatore all'art. 2110 c.c. – quelli imputabili al lavoratore sono infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, quelli imputabili al datore di lavoro, la cassa integrazione guadagni - al di fuori di queste ipotesi, la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo dall'obbligazione retributiva soltanto quando sia imputabile ad un fatto imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla volontà dello stesso, in applicazione degli artt. 1218 e 1256 c.c., (Cass. SS.UU. sent. n. 14381/2002, Cass. sent. n. 7300/2004, Cass. sent. n. 15372/2004), configurando in caso contrario una mora credendi, per cui il prestatore conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. ordin. n. 14419 del 24.05.2019), come si è verificato nella fattispecie in esame.
Le somme dovute sono da considerarsi – appare opportuno precisarlo - al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. ex plurimis Cass. 6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Come noto, inoltre, in ordine agli accessori sui crediti riconosciuti, gli interessi legali vanno calcolati sulle singole componenti del credito rivalutate, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria, con scadenza periodica a far data dal giorno della maturazione fino alla data dell'effettivo soddisfo (Corte Costituzionale, sentenza 2 novembre 2000 n. 459 – Pres. Red. Per_2
Cass. Sez. lav. 16.7.1998 n. 6933; Cass. Sez. lav. 17.3.1999 n. 2434 e infine, Per_3 definitivamente, Cass. Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2001 n. 38).
Tali i motivi della decisione in epigrafe, è ritenuta ultronea ogni considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti.
L'addebito della spese di lite segue il principio della causalità nella genesi della lite, ossia l'onere della spesa grava su chi ha provocato la necessità del processo, sia per un comportamento tenuto fuori dal processo, sia col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto;
pertanto, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo, visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55 come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura e del valore della controversia (nei limiti dell'accoglimento) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità
- delle fasi del giudizio (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., le spese vengono distratte in favore degli Avv. Gianluca Corriere e Giuseppe Tescione dichiaratisi anticipatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e, previo accertamento dell'intercorenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo e secondo le modalità dedotti in ricorso, condanna la resistente in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di € 8.292,56 a titolo di Parte_3 differenze retributive per le causali esposte in parte motiva e di € 1.260,06 per TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo;
2. condanna parte datoriale soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.700,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini